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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13019 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Rita Li Vigni, presso il cui studio a Palermo, Corso Tukory n. 142, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Corinna Carannante, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 30, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'inrvento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udenza del 05/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/10/2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente il 17/04/2018 e di non aver generato prole, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito e la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 300,00 al mese.
Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto a sua volta addebitarsi la Controparte_1
separazione alla moglie e rigettarsi le domande dalla medesima proposte.
1 All'udienza del 05/02/2025 la ricorrente, dopo essere ascoltata, ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione ed a quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento;
il resistente, dal canto suo, ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione.
Entrambi i coniugi hanno, pertanto, insistito per la sola pronuncia di separazione.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
Stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24/04/1993 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28/12/1984 ( , i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
17/04/2018.
2) Omologa le condizioni dell'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 05/02/2025.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 25, p. I, dell'anno 2018).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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