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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3522/2019 depositato il 13/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 316/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420189002670522000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto al n. 3522/19 r.g.a., l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Brindisi impugna la sentenza n. 316/02/2019 con cui la C.T.P. di Brindisi ha accolto il ricorso del ricorrente Resistente_1, socio della società “Società_1 dei Fratelli Nominativo_2 & Nominativo_1 Snc”, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02420189002670522000, con cui l'Agenzia delle Entrate – riscossione gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 557.206,66, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza per erronea motivazione, atteso che i primi giudici hanno ritenuto che l'avviso di intimazione notificato al contribuente, socio della società di persone accertata, avrebbe dovuto riportare la motivazione degli avvisi presupposti, precedentemente notificati alla società di persone ed al rappresentante legale.
Sostiene che l'avviso di intimazione impugnato sia correttamente motivato, in quanto contiene la puntuale indicazione degli atti prodromici, precisando che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
In accoglimento dell'atto di appello, chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di legittimità dell'intimazione di pagamento in questione e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Con controdeduzioni del 17.09.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate-riscossione e chiede l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, essendo infondate le doglianze del contribuente in ordine all'asserito difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione.
Fa presente che la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi con sentenza n. 111/2/2024, ormai definitiva, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ragioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio, avverso successivo AVI 02420239001186469/000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, l'avviso di accertamento
TVH06A200111/2016 notificato il 02.03.2016.
Resiste il contribuente reiterando le doglianze già formulate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 09 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ingiungeva a Resistente_1, nella qualità di socio della società Società_1 dei Fratelli Nominativo_2 & Nominativo_1 Snc, il pagamento della complessiva somma di € 557.206,66, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012. Il predetto importo era scaturito dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme portate dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della suddetta società, regolarmente notificati alla società e al rappresentante della stessa – Nominativo_2- il 02/03/2016, di seguito elencati:
a) avviso di accertamento n. TVH06A200111/2016, relativo all'anno di imposta 2010;
b) avviso di accertamento n. TVH06A200112/2016, relativo all'anno di imposta 2011;
c) avviso di accertamento n. TVH06A200113/2016, relativo all'anno di imposta 2012.
Con i suddetti atti veniva contestato alla società “Società_1” la contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società cartiera Società_2 Srl;
di conseguenza, veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta.
Con ricorso, iscritto al n. 524/2018 r.g., Resistente_1, socio della “Associazione_1”, impugnava dinanzi alla C.T.P. di Brindisi l'intimazione di pagamento, chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità dell'atto opposto, oltre alla condanna alle spese di lite.
Sosteneva di essere stato socio non amministratore della suddetta società (cancellata dal registro delle imprese il 20.04.2016) e che gli avvisi di accertamento, sottesi all'atto opposto, erano stati notificati esclusivamente all'ex amministratore della società Nominativo_2. Deduceva, pertanto, l'inopponibilità nei suoi confronti degli avvisi di accertamento, in quanto mai notificatigli.
La C.T.P. di Brindisi, con la gravata sentenza, dopo aver dato atto della correttezza della notifica degli avvisi di accertamento eseguita direttamente presso la sede sociale il 02.03.2016 (prima che la società fosse dichiarata estinta 20.04.2016) senza che fosse necessaria anche la notifica ai soci non amministratori (nella specie al ricorrente Resistente_1), accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l'avviso di intimazione avrebbe dovuto riportare la motivazione degli avvisi presupposti, precedentemente notificati alla società di persone ed al rappresentante legale.
L'ADE di Brindisi ha impugnato la predetta sentenza per i motivi sopra indicati.
L'appello è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Va osservato, preliminarmente, che i prodromici avvisi di accertamento, regolarmente notificati alla società
e al rappresentante legale in data 02/03/2016, si sono resi definitivi per mancata impugnazione.
La regolarità della notifica degli avvisi di accertamento è stata riconosciuta dai primi giudici che, con la sentenza gravata, hanno rigettato le censure riguardanti il merito della controversia, in quanto non più proponibili per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi nel termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546792.
Anche il ricorso proposto dalla società avverso i medesimi avvisi di accertamento è stato rigettato dalla medesima C.T.P. con sentenza n. 317/02/2019, in quanto furono ricevuti “…per la società da persona incaricata della ricezione degli atti. e per il rappresentante legale dallo stesso destinatario Nominativo_2”.
La definitività degli avvisi di accertamento ha legittimato l'iscrizione a ruolo a carico della società e dei soci, in quanto coobbligati al pagamento del debito tributario.
L'assunto del contribuente, che si duole della mancata notifica al socio dei prodromici avvisi di accertamento, condiviso dalla CTP nella sentenza impugnata, è errato, atteso che, come riconosciuto in sede giudiziaria,
l'Ufficio ha, correttamente, notificato, gli avvisi di accertamento in data 02.03.2016 e, quindi, in data antecedente alla cancellazione della società dal registro avvenuta in data 20.04.2016. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che nella società di persone “non è affatto necessario che al socio sia notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, poichè è sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte dell'agente concessionario per la riscossione, redatto secondo i modelli vigenti e redatti dall'Agenzia delle Entrate, poichè la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società di persone è solidale, illimitata, diretta e subordinata solo alla preventiva escussione del patrimonio societario, sulla base di quanto previsto dall'art. 2304 cc., secondo cui “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale” (ex multis Cass. sent. n. 16713/2016).
In altri termini, essendo il socio di una società di persone illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla società stessa, il debito della società si “trasforma” in debito del socio e non è pertanto necessaria la notifica dell'accertamento, sopra accennata.
Poiché, al momento della notifica Resistente_1 era socio, l'Amministrazione finanziaria non aveva l'obbligo di notificargli gli avvisi di accertamento personalmente né è sostenibile che l'intimazione successivamente emessa sia priva di adeguata motivazione stante il rinvio per relationem agli avvisi di accertamento relativi al debito erariale della società, ancorché solo a quest'ultima notificato.
Tale principio è stato recepito, anche dal giudice di primo grado, che ha così statuito: «…il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'inopponibilità ad esso Resistente_1 del titolo costituito dagli avvisi di accertamento in quanto emessi e notificati a carico della snc Società_1. Entrambi i motivi sono infondati alla luce dell'indirizzo ampiamente prevalente e di fatto consolidato della S.C., secondo cui in tema di riscossione coattiva l'A.F. può notificare direttamente al socio di società di persone la cartella esattoriale o l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società stessa, della quale egli risponde solidalmente illimitatamente ai sensi degli artt. 2290 e 2291 del c.c., a nulla rilevando che il predetto socio sia rimasto estraneo agli atti di accertamento e impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti la cui notificazione sia stata omessa, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del DLGS n. 546/92 (ex multis Cass. civ. sez. trib. n.27189/2014).»
L'accoglimento del motivo di gravame con cui il ricorrente eccepisce la carente ed insufficiente motivazione dell'avviso di intimazione è in contraddizione con il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, peraltro, recepito dallo stesso giudice di primo grado. Quindi, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'avviso di intimazione impugnato non ha una motivazione carente o insufficiente.
L'intimazione contiene la puntuale indicazione degli atti prodromici: l'indicazione degli avvisi di accertamento, con la data di notifica, ed il carico iscritto a ruolo, costituiscono la motivazione dell'adozione da parte dell'Agente della riscossione della misura adottata. Contiene, inoltre, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà al recupero forzoso del credito vantato, i termini e le modalità di impugnazione dell'atto stesso.
L'obbligo di motivazione ex art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente riguarda solo gli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma non quelli dell'Agente della riscossione, espressamente richiamati al secondo comma del medesimo art.7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
La doglianza del ricorrente è, pertanto, infondata.
Alla stessa conclusione è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi, che, con sentenza definitiva n.
111/2/2024, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, sulla base di doglianze identiche a quelle oggetto di scrutinio in questo giudizio, avverso successivo AVI 02420239001186469/000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, l'avviso di accertamento TVH06A200111/2016 notificato il 02.03.2016. L'appello di ADE deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettato il ricorso originario proposto dal contribuente.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso originario. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3522/2019 depositato il 13/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 316/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 14/05/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420189002670522000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto al n. 3522/19 r.g.a., l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Brindisi impugna la sentenza n. 316/02/2019 con cui la C.T.P. di Brindisi ha accolto il ricorso del ricorrente Resistente_1, socio della società “Società_1 dei Fratelli Nominativo_2 & Nominativo_1 Snc”, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02420189002670522000, con cui l'Agenzia delle Entrate – riscossione gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 557.206,66, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
Eccepisce l'illegittimità della sentenza per erronea motivazione, atteso che i primi giudici hanno ritenuto che l'avviso di intimazione notificato al contribuente, socio della società di persone accertata, avrebbe dovuto riportare la motivazione degli avvisi presupposti, precedentemente notificati alla società di persone ed al rappresentante legale.
Sostiene che l'avviso di intimazione impugnato sia correttamente motivato, in quanto contiene la puntuale indicazione degli atti prodromici, precisando che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
In accoglimento dell'atto di appello, chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di legittimità dell'intimazione di pagamento in questione e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Con controdeduzioni del 17.09.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate-riscossione e chiede l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, essendo infondate le doglianze del contribuente in ordine all'asserito difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione.
Fa presente che la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi con sentenza n. 111/2/2024, ormai definitiva, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ragioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio, avverso successivo AVI 02420239001186469/000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, l'avviso di accertamento
TVH06A200111/2016 notificato il 02.03.2016.
Resiste il contribuente reiterando le doglianze già formulate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 09 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ingiungeva a Resistente_1, nella qualità di socio della società Società_1 dei Fratelli Nominativo_2 & Nominativo_1 Snc, il pagamento della complessiva somma di € 557.206,66, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012. Il predetto importo era scaturito dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme portate dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della suddetta società, regolarmente notificati alla società e al rappresentante della stessa – Nominativo_2- il 02/03/2016, di seguito elencati:
a) avviso di accertamento n. TVH06A200111/2016, relativo all'anno di imposta 2010;
b) avviso di accertamento n. TVH06A200112/2016, relativo all'anno di imposta 2011;
c) avviso di accertamento n. TVH06A200113/2016, relativo all'anno di imposta 2012.
Con i suddetti atti veniva contestato alla società “Società_1” la contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società cartiera Società_2 Srl;
di conseguenza, veniva recuperata l'IVA indebitamente detratta.
Con ricorso, iscritto al n. 524/2018 r.g., Resistente_1, socio della “Associazione_1”, impugnava dinanzi alla C.T.P. di Brindisi l'intimazione di pagamento, chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità dell'atto opposto, oltre alla condanna alle spese di lite.
Sosteneva di essere stato socio non amministratore della suddetta società (cancellata dal registro delle imprese il 20.04.2016) e che gli avvisi di accertamento, sottesi all'atto opposto, erano stati notificati esclusivamente all'ex amministratore della società Nominativo_2. Deduceva, pertanto, l'inopponibilità nei suoi confronti degli avvisi di accertamento, in quanto mai notificatigli.
La C.T.P. di Brindisi, con la gravata sentenza, dopo aver dato atto della correttezza della notifica degli avvisi di accertamento eseguita direttamente presso la sede sociale il 02.03.2016 (prima che la società fosse dichiarata estinta 20.04.2016) senza che fosse necessaria anche la notifica ai soci non amministratori (nella specie al ricorrente Resistente_1), accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l'avviso di intimazione avrebbe dovuto riportare la motivazione degli avvisi presupposti, precedentemente notificati alla società di persone ed al rappresentante legale.
L'ADE di Brindisi ha impugnato la predetta sentenza per i motivi sopra indicati.
L'appello è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Va osservato, preliminarmente, che i prodromici avvisi di accertamento, regolarmente notificati alla società
e al rappresentante legale in data 02/03/2016, si sono resi definitivi per mancata impugnazione.
La regolarità della notifica degli avvisi di accertamento è stata riconosciuta dai primi giudici che, con la sentenza gravata, hanno rigettato le censure riguardanti il merito della controversia, in quanto non più proponibili per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi nel termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546792.
Anche il ricorso proposto dalla società avverso i medesimi avvisi di accertamento è stato rigettato dalla medesima C.T.P. con sentenza n. 317/02/2019, in quanto furono ricevuti “…per la società da persona incaricata della ricezione degli atti. e per il rappresentante legale dallo stesso destinatario Nominativo_2”.
La definitività degli avvisi di accertamento ha legittimato l'iscrizione a ruolo a carico della società e dei soci, in quanto coobbligati al pagamento del debito tributario.
L'assunto del contribuente, che si duole della mancata notifica al socio dei prodromici avvisi di accertamento, condiviso dalla CTP nella sentenza impugnata, è errato, atteso che, come riconosciuto in sede giudiziaria,
l'Ufficio ha, correttamente, notificato, gli avvisi di accertamento in data 02.03.2016 e, quindi, in data antecedente alla cancellazione della società dal registro avvenuta in data 20.04.2016. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che nella società di persone “non è affatto necessario che al socio sia notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, poichè è sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte dell'agente concessionario per la riscossione, redatto secondo i modelli vigenti e redatti dall'Agenzia delle Entrate, poichè la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società di persone è solidale, illimitata, diretta e subordinata solo alla preventiva escussione del patrimonio societario, sulla base di quanto previsto dall'art. 2304 cc., secondo cui “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale” (ex multis Cass. sent. n. 16713/2016).
In altri termini, essendo il socio di una società di persone illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla società stessa, il debito della società si “trasforma” in debito del socio e non è pertanto necessaria la notifica dell'accertamento, sopra accennata.
Poiché, al momento della notifica Resistente_1 era socio, l'Amministrazione finanziaria non aveva l'obbligo di notificargli gli avvisi di accertamento personalmente né è sostenibile che l'intimazione successivamente emessa sia priva di adeguata motivazione stante il rinvio per relationem agli avvisi di accertamento relativi al debito erariale della società, ancorché solo a quest'ultima notificato.
Tale principio è stato recepito, anche dal giudice di primo grado, che ha così statuito: «…il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'inopponibilità ad esso Resistente_1 del titolo costituito dagli avvisi di accertamento in quanto emessi e notificati a carico della snc Società_1. Entrambi i motivi sono infondati alla luce dell'indirizzo ampiamente prevalente e di fatto consolidato della S.C., secondo cui in tema di riscossione coattiva l'A.F. può notificare direttamente al socio di società di persone la cartella esattoriale o l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società stessa, della quale egli risponde solidalmente illimitatamente ai sensi degli artt. 2290 e 2291 del c.c., a nulla rilevando che il predetto socio sia rimasto estraneo agli atti di accertamento e impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti la cui notificazione sia stata omessa, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del DLGS n. 546/92 (ex multis Cass. civ. sez. trib. n.27189/2014).»
L'accoglimento del motivo di gravame con cui il ricorrente eccepisce la carente ed insufficiente motivazione dell'avviso di intimazione è in contraddizione con il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, peraltro, recepito dallo stesso giudice di primo grado. Quindi, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'avviso di intimazione impugnato non ha una motivazione carente o insufficiente.
L'intimazione contiene la puntuale indicazione degli atti prodromici: l'indicazione degli avvisi di accertamento, con la data di notifica, ed il carico iscritto a ruolo, costituiscono la motivazione dell'adozione da parte dell'Agente della riscossione della misura adottata. Contiene, inoltre, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà al recupero forzoso del credito vantato, i termini e le modalità di impugnazione dell'atto stesso.
L'obbligo di motivazione ex art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente riguarda solo gli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma non quelli dell'Agente della riscossione, espressamente richiamati al secondo comma del medesimo art.7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
La doglianza del ricorrente è, pertanto, infondata.
Alla stessa conclusione è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi, che, con sentenza definitiva n.
111/2/2024, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, sulla base di doglianze identiche a quelle oggetto di scrutinio in questo giudizio, avverso successivo AVI 02420239001186469/000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, l'avviso di accertamento TVH06A200111/2016 notificato il 02.03.2016. L'appello di ADE deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettato il ricorso originario proposto dal contribuente.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso originario. Spese compensate.