Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 319
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione dell'avviso di intimazione

    La Corte ritiene che l'avviso di intimazione sia correttamente motivato in quanto contiene l'indicazione degli atti prodromici, la data di notifica, il carico iscritto a ruolo, il debito scaduto e la sua composizione. Inoltre, l'obbligo di motivazione ex art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente riguarda solo gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non quelli dell'Agente della riscossione.

  • Rigettato
    Inopponibilità degli avvisi di accertamento per mancata notifica al socio

    La Corte afferma che non è necessario che al socio sia notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, poiché è sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte dell'agente della riscossione. La responsabilità del socio è solidale, illimitata e diretta, subordinata solo alla preventiva escussione del patrimonio societario. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati regolarmente alla società e al suo rappresentante legale prima della sua cancellazione dal registro delle imprese.

  • Accolto
    Erronea motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte accoglie l'appello, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso originario del contribuente, ritenendo fondato il motivo di gravame relativo alla carente ed insufficiente motivazione dell'avviso di intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 319
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo