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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 922/2020 r.g. e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ST TI
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Paolone CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Paolone CP_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale le società e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice CP_1 CP_2
pagina 1 di 16 adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: 1) accertare che il rapporto di agenzia intercorso tra la società e le società e è stato Parte_1 CP_2 CP_1 regolarmente rispettato dalla società attrice;
2) accertare che la risoluzione contrattuale avvenuta dalla società
è avvenuta senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso;
3) CP_2 riconoscere che la società attrice, in seguito alla condotta della società ha subito un danno CP_2
d'immagine, un danno di natura commerciale ed un danno da perdita di chance;
4) condannare di conseguenza le convenute al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice, per i rispettivi periodi di competenza contrattuale e per le rispettive garanzie prestate, della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), così determinata: - € 26.500,00 per il mancato pagamento delle provvigioni delle campagne vendita PE 2019 e AI
2019, - € 13.250,00 per il pagamento delle provvigioni della campagna vendita PE 2020, - € 13.142,62 per
Indennità di preavviso;
- € 32.204,89 per Indennità da condizioni congiunte;
- € 2.447,00 per Indennità supplettiva di clientela;
- € 2.292,00 per Indennità meritocratica;
- € 2.292,00 per FIRR;
- € 157.871,49 per danno d'immagine, danno di natura commerciale, danno per mancata consegna di ordini e danno da perdita di chance, o nella somma che il Giudice riterrà di equità; 4) condannare oltretutto le convenute al pagamento in solido, degli interessi e della maggiore somma dovuta per rivalutazione monetaria dal momento dei eventi sino al soddisfo, il tutto nei limiti dell'importo di € 260.000,00; 5) condannare le convenute, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria pretesa allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 09.06.2014, stipulava con la società (azienda industriale operante nel settore della CP_1 produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento) un contratto di agenzia al fine di “promuovere, anche attraverso l'utilizzazione di tutte le moderne tecniche di commercializzazione, la conclusione dei contratti di vendita dei Prodotti identificati dai Marchi Aziendali”, con attribuzione di area territoriale di competenza corrispondente alle regioni di Puglia e Basilicata;
- che, in data 28.12.2017, la società inviava alla società attrice una nota a firma congiunta con la CP_1 società con oggetto “riorganizzazione distributiva del marchio” nella quale rappresentava che “la CP_2 neocostituita società controllata interamente dalla famiglia proprietaria della società CP_2 CP_1 provvederà, dalla stagione PE 2018 in poi, alla gestione della fase distributiva con la conseguente vendita dei capi da parte della medesima. Il presente documento è da intendersi, pertanto, avente anche finalità di garanzia da parte della sottoscritta per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che saranno adempiute dalla subentrante con la quale vorrete redigere, al più presto, nuovo mandato di agenzia”; CP_2
- che, in data 28.12.2017, la società e la società attrice, sottoscrivevano contratto di agenzia identico a CP_2 quello precedentemente sottoscritto con la società CP_1
pagina 2 di 16 - che, in data 28.05.2019, la comunicava alla società attrice la data di presentazione del campionario CP_2 da tenersi in data 31.05.2019 e preannunciava revoca del mandato, concedendo contestualmente il relativo termine di preavviso;
- che, in data 29.05.2019, la società comunicava con e-mail di avere già un nuovo agente di zona;
CP_2
- che, in data 14.06.2019, la società comunicava mediante pec alla società la CP_2 Parte_1 risoluzione del contratto di agenzia, contestando la mancata partecipazione di quest'ultima all'incontro del
31.05.2019 per la presentazione della Collezione TE ED ed allo stage collettivo formativo;
Pt_2
- che il comportamento della società era caratterizzato da mala fede e pertanto era tenuta al CP_2 risarcimento dei danni di immagine e commerciali, al pagamento delle provvigioni delle campagne vendita PE
2019, AI 2019 e PE 2020 e delle spettanze maturate a fine rapporto;
- che era dovuta la provvigione anche per gli ordini rimasti inevasi dalla CP_2
- che era dovuto il risarcimento di € 200,00 mensili poiché la società attrice era costretta a tenere in magazzino la merce oggetto di reso non accettato dalla (ndr: domanda che non veniva riproposta nelle conclusioni, CP_2 né formulata nei successivi atti difensivi, da intendersi, dunque, rinunciata);
- che avviava tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di mediazione e conciliazione forense tenuto dal
COA di Bari.
Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1 di ER adìto, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, 1) accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della per mancato esperimento del CP_1 tentativo di conciliazione concordato in contratto;
nel merito, 2) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del diritto della società all'indennizzo ex art. 1751 c.c. per il Parte_1 periodo di competenza della per decorso del termine ai sensi dell'art. 1751, comma 5, c.c.; 3) CP_1 rigettare la domanda di parte attrice sia nell'an che nel quantum in quanto generica ed indeterminata ed in ogni caso, infondata in fatto e in diritto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In particolare, la parte convenuta deduceva:
- che nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la società attrice, conclusosi in data 27.12.2017, aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali;
- che la domanda era improcedibile per il mancato esperimento nei confronti della del tentativo di CP_1 conciliazione, come previsto nel contratto sottoscritto dalle parti in data 09.06.2014;
- che la parte attrice era decaduta dal diritto di chiedere l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
pagina 3 di 16 - che la domanda giudiziale formulata nei confronti della era viziata da genericità ed CP_1 indeterminatezza.
Si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale anche la società la quale rassegnava le CP_2 seguenti conclusioni: “Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per difetto di competenza territoriale del tentativo di conciliazione;
2. nel merito, accertare e dichiarare che la risoluzione contrattuale operata dalla è avvenuta per giusta causa;
3. per l'effetto, rigettare sia CP_2 nell'an che nel quantum, per le motivazioni contenute in narrativa, tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
3. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la va creditrice nei CP_2 confronti della per le causali di cui in narrativa, per l'importo di € 9.679,91 e condannare Parte_1 conseguentemente la società attrice al pagamento di detta somma, con gli interessi moratori dalle singole scadenze di ciascuna fattura al saldo;
3. condannare altresì la ditta attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In particolare, deduceva:
- che il giudizio era improcedibile per difetto di competenza territoriale dell'organismo adito al fine di tentare la conciliazione;
- che il mandato di agenzia intercorso tra la e la sottoscritto in data 28.12.2017 e Parte_1 CP_2 avente decorrenza dal 01.01.2018, era stato revocato dalla con comunicazione scritta del 28.05.2019, CP_2 contenente la concessione dei termini di preavviso previsti dalla legge, regolarmente pervenuta alla società
Parte_1
- che la condotta tenuta dalla nel periodo del preavviso consentiva la prosecuzione del rapporto Parte_1
e, in data 14.06.2019, la società provvedeva al recesso immediato dal contratto;
CP_2
- che la cessazione del contratto era avvenuta per giusta causa ex art. 2119 c.c., avendo la società attrice posto in essere condotte di una gravità tale da giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro;
- che era creditrice della società per le fatture relative al campionario delle collezioni di Parte_1 abbigliamento precedentemente fornite.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza del 10.07.2025, ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sui rapporti tra la società attrice e la società CP_1
pagina 4 di 16 Risulta ex actis e non è contestato che, in data 09.06.2014, la società e la società CP_1 Parte_1 stipulavano un contratto mediante il quale quest'ultima si obbligava a promuovere, in condizioni di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della preponente, con durata a tempo indeterminato e che tale contratto veniva risolto per concorde volontà delle parti in data
27.12.2017 (cfr. all. n. 1 fascicolo di parte attrice).
Tra le parti si costituiva pertanto un rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. e ss. con il quale l'attrice assumeva stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di vendita dei capi di abbigliamento nella zona della Puglia e della Basilicata.
Parte attrice agiva in giudizio al fine di chiedere la condanna della società in solido con la società CP_1
al pagamento delle provvigioni e delle indennità asseritamente dovute;
tali spettanze venivano CP_2 contestate dalla società la quale adduceva l'intervenuta decadenza del diritto della società CP_1 Parte_1 all'indennizzo ex art. 1751 c.c. per il proprio periodo di competenza, stante il decorso del termine di cui
[...] all'art. 1751, comma 5, c.c.
Tale disposizione prevede, invero, che l'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Con riguardo al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, occorre rilevare il principio di diritto per il quale la decadenza dal diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. si applica anche all'indennità di fine rapporto prevista dall'AEC (accordo economico collettivo).
L'orientamento maggioritario della giurisprudenza, al quale questo Tribunale ritiene di aderire, ha affermato che
“in tema di agenzia, l'art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre
1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall'art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l'ipotesi della decadenza dell'agente dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all'accordo economico collettivo del 20 giugno
1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace "erga omnes" (Cass. 9348/2013).
Da quanto sopra detto deriva che alcuna domanda di pagamento relativamente al rapporto di agenzia in vigore dal 09.06.2014 al 27.12.2017 può essere rivolta alla società stante l'intervenuta decadenza per inutile CP_1 decorso del termine annuale previsto dall'art. 1751 c.c., non avendo l'attrice esercitato il diritto di richiedere l'indennità entro l'anno dalla cessazione del contratto e avendo proposto la presente azione con atto di citazione notificato l'11/3/2020.
Il rigetto nel merito della domanda di indennizzo proposta verso determina l'assorbimento CP_1 dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente pagina 5 di 16 pattuito, in virtù del principio delle ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Sui rapporti tra la società attrice e la CP_3 CP_2
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per essere stato il tentativo di conciliazione esperito a Bari anziché a ER, nulla essendo previsto CP_2 nel contratto in ordine alla competenza territoriale dell'organismo di conciliazione da adire.
In effetti, il contratto di agenzia sottoscritto tra la e la prevede all'art. 30 l'obbligo di Parte_1 CP_2 esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di controversie tra le parti contraenti, mentre il successivo art. 31 individua quale foro convenzionale esclusivo quello di ER (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice). Orbene, la previsione del foro convenzionale di ER, in assenza di chiare indicazioni negoziali
(assenti nel caso in esame), non è automaticamente estensibile all'organismo di mediazione da adire, per il quale nulla è stato previsto nel contratto, dovendosi, pertanto, ritenere validamente osservata la condizione di procedibilità con la proposizione della domanda di conciliazione presso l'Organismo di mediazione e conciliazione forense di Bari (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte attrice), conclusasi con esito negativo (cfr. doc. n.
14 fascicolo di parte attrice).
Nel merito, si tratta di stabilire se il recesso dal contratto di agenzia operato dalla società comunicato CP_2 prima nella email del 28.05.2019, con la quale si concedeva il periodo di preavviso, e poi, nuovamente, con effetto immediato tramite pec del 14.06.2019, sia legittimo o se sia avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1751 c.c.
Risulta ex actis e non è contestato che, in data 28.12.2017, la società e la società CP_2 Parte_1 stipulavano un contratto di agenzia mediante il quale quest'ultima si obbligava a promuovere, in condizioni di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della preponente, con durata a tempo indeterminato.
Giova precisare che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia;
pertanto, anche in pagina 6 di 16 relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi
l'elemento fiduciario delle parti, ferma restando l'esigenza di rispettare la regola dell'immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa giustificatrice, immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo, cioè ai tempi necessari secondo le circostanze per gli opportuni accertamenti e l'adozione delle conseguenti decisioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11376 del 15/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 368 del 14/01/1999).
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte: “Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario” con la conseguenza che “il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto” (Cass. n.
21678/2004).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 845/1999 ha sottolineato che la gravità dell'inadempimento va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti.
Al fine di stabilire se il recesso dal contratto sia avvenuto per giusta causa, e pertanto possa ritenersi ammissibile il recesso immediato, o se la preponente abbia violato quanto disposto riguardo al periodo di preavviso, occorre anzitutto analizzare quanto emerso dall'istruttoria documentale;
- con email del 28.05.2019 la comunicava alla la revoca del mandato di agenzia a CP_2 Parte_1 partire dalla stagione AI 2020, precisando che da tale comunicazione sarebbe iniziato il decorso del termine di preavviso;
- con email del 29.05.2019 la proponeva alla la corresponsione di un'indennità CP_2 Parte_1 sostitutiva del preavviso nella misura di euro 6.000,00;
- con pec del 14.06.2019 la comunicava alla la revoca del mandato di agenzia con CP_2 Parte_1 effetto immediato, con indicazione delle condotte omissive tenute dalla società agente che giustificavano tale scelta, consistenti nella mancata partecipazione all'evento del 31/5/2019 e allo stage collettivo formativo sulle nuove vestibilità e sui nuovi prodotti, e nel mancato ritiro del campionario. Si precisa che, nella stessa email, veniva anche prospettata la lesione economica derivante dal mancato raggiungimento del livello di vendita programmato.
Ai fini della valutazione dell'incidenza delle condotte tenute dalle parti, si rileva che la preponente ha dedotto, negli atti difensivi, quale giusta causa alla base del proprio recesso “l'atteggiamento polemico e di contestazione
pagina 7 di 16 dell'agente, poco rispettoso addirittura nei confronti dei clienti finali, la mancata partecipazione alla presentazione del campionario e il disinteressamento di ogni contatto con la mandante”. In particolare, è apparso particolarmente significativo, a dire della convenuta, che l'altra non avesse partecipato alla presentazione della Collezione TE ED PE2020 fissata per il 31.05.2019 e allo stage formativo sulle nuove vestibilità e sui nuovi prodotti, e non avesse ritirato il campionario messo a disposizione;
di contro, la società agente ha replicato di non essere stata posta nella condizione di espletare tale attività poiché aveva ricevuto l'invito a partecipare all'evento solo tre giorni prima (in data 28.05.2019), mentre gli altri agenti lo avevano ricevuto già in data 10.05.2019 (cfr. all. n. 8 fascicolo di parte attrice).
L'istruttoria espletata ha consentito di appurare la veridicità delle allegazioni attoree in ordine alla mancata sussistenza di una giusta causa di recesso.
Si osserva, infatti, che nella email del 28/5/2019, la preponente esercitava il diritto di recesso dal contratto di agenzia, comunicando che, da quella data, sarebbe decorso il termine di preavviso. Nella stessa email, precisava le cause del recesso, che risiedevano nel mancato raggiungimento dei profitti sperati (testualmente: “…La decisione di revoca del mandato rientra in un più ampio progetto di revisione della politica commerciale aziendale. Riteniamo che la vendita di 3000 capi a stagione nell'area Puglia e Basilicata, a fronte di un campionario di oltre 160 capi made in Italy e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, sia assolutamente insoddisfacente…”). Dal tenore della missiva si evince chiaramente che la preponente, pur consapevole del mancato raggiungimento del budget sperato, optava per un recesso ordinario (con preavviso), ritenendo conseguentemente che il limitato numero di affari procurato dall'agente fino a quel momento non fosse tale da sostanziare la “giusta causa” di recesso. Ne discende che l'allegata scarsa produttività dell'attrice non era considerata sufficiente a giustificare un recesso senza preavviso, che altrimenti sarebbe stato invocato sin dalla missiva del 28/5/2019. Ciò che, quindi, risulta aver indotto a tornare sui suoi passi, modificando la CP_2 precedente determinazione, doveva essersi manifestato nel lasso temporale ricompreso tra il 29/5/2019 e il
14/6/2019, quando questa decideva di recedere per giusta causa in ragione dell' “atteggiamento polemico e di contestazione dell'agente, poco rispettoso addirittura nei confronti dei clienti finali, la mancata partecipazione alla presentazione del campionario e il disinteressamento di ogni contatto con la mandante”.
Orbene, appare altamente inverosimile che la convenuta abbia acquisito consapevolezza di tali atteggiamenti dell'agente solo a seguito della email del 28/5/2019, così come appare poco credibile che tali atteggiamenti, tenuti dall'agente per un rilevante lasso temporale (secondo quanto riferito da , non abbiano indotto la CP_2 preponente a recedere dal rapporto “per giusta causa” sin dal principio, apparendo, al contrario, il frutto di una scelta ragionata, come dimostra anche il contenuto della email del 29/5/2019, in cui veniva formulata all'agente una proposta economica purchè avesse rinunciato al termine di preavviso, evidentemente riconosciuto da CP_2 come dovuto.
[...]
pagina 8 di 16 La poca attendibilità della tesi di parte convenuta promana anche dalla ambigua condotta processuale tenuta in merito alla attribuzione dell'incarico di rappresentanza commerciale ad altro agente.
Invero:
- nelle plurime email prodotte è stato fatto più volte riferimento al conferimento dell'incarico ad un altro agente in luogo dell'attrice (a solo titolo esemplificativo, si richiama la email del 29/5/2019, in cui la corresponsione della somma di € 6000,00 in favore dell'attrice, a tacitazione della richiesta di indennità di preavviso, veniva collegata proprio alla necessità di consentire al “nuovo agente” di procedere immediatamente alle vendite in
Puglia e Basilicata);
- già in data 04.06.2019 la preponente aveva inviato a tutta la rete di vendita una comunicazione email (non disconosciuta) con la quale precisava che, a partire dalla imminente collezione PE2020, la gestione delle linee uomo-donna di era stata affidata ad un nuovo studio di rappresentanza denominato “Andrea CP_4
Galentino”;
- il teste confermava di aver ricevuto, in data 04.06.2019, una email dalla nella quale Testimone_1 CP_2 veniva informato che, a partire dalla imminente Collezione PE2020, la gestione delle linee uomo-donna di veniva affidata ad un nuovo studio di rappresentanza, confermando altresì che sino a quel momento CP_4 era stata la società ad occuparsi della raccolta degli ordini (cfr. verbale di udienza del Parte_1
23.05.2023).
Circostanze che sconfessano la dedotta insussistenza di un rapporto di agenzia con altra persona, nella vigenza del termine di preavviso, e che danno conto dell'ambiguità delle affermazioni rese sul punto dalla convenuta, anche in ordine al mancato assolvimento dell'ordine di esibizione impartito dalla scrivente a (avente CP_2 ad oggetto la ostensione del contratto di agente di rappresentanza “Andrea Galentino” di Trani) rimasto inevaso sull'assunto dell'inesistenza del rapporto.
Resta, a questo punto, da verificare se la mancata partecipazione dell'attrice all'evento del 31/5/2019 e allo stage formativo, nonché il mancato ritiro del campionario della stagione potessero concretizzare una giusta causa di recesso.
Orbene, il Tribunale ritiene che la mera assenza dell'agente ai dedotti eventi e il mancato ritiro del campionario non costituiscano condotte di gravità tale da incidere sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché trattasi di conseguenze connesse all'intempestivo invito della preponente, comunicato all'interessata appena tre giorni prima degli eventi, mentre agli altri agenti la stessa comunicazione perveniva con oltre venti giorni di anticipo. Si veda sul punto quanto dichiarato dal teste di parte convenuta, che, nel confermare la mancata partecipazione della all'incontro di Testimone_2 Parte_1 presentazione della Collezione TE ED Primavera/Estate 2020 del 31 maggio 2019, precisava che l'azienda mandava sempre le comunicazioni in anticipo (cfr. verbale di udienza del 20.06.2023) e, in secondo luogo, in pagina 9 di 16 ragione della totale assenza di riscontri oggettivi attestanti le ripercussioni negative che una tale condotta abbia avuto sul sinallagma contrattuale (in termini di perdita economica, perdita di affidabilità,…).
Da quanto detto deriva che il recesso con effetto immediato operato dalla nella pec del 14.06.2019 non era CP_2 sorretto da una giusta causa con la conseguenza che andrà riconosciuta all'agente l'indennità di mancato preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto.
Ciò posto, per quanto concerne il termine di preavviso, l'art. 1750 c.c. prevede, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti.
Pertanto, in mancanza di una statuizione contrattuale sulla durata del periodo di preavviso, può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 1750 c.c., il quale testualmente dispone che: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno
e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
In assenza di diversi accordi tra le parti, e definitivamente accertato l'obbligo della di corrispondere alla CP_2 società l'indennità sostitutiva, occorre dunque determinare l'indennità per il mancato preavviso, il cui Parte_1 termine non poteva essere inferiore a due mesi, essendo il rapporto di agenzia cessato a metà del secondo anno, in quanto vigente dal 01.01.2018 al 28.05.2019. Nel caso di specie, il decorso del termine di preavviso ha avuto inizio con la comunicazione del 28.05.2019 ed il rapporto tra le parti si è definitivamente interrotto in data
14.06.2019 con il recesso immediato ed unilaterale della preponente.
La predetta indennità, come espressamente previsto all'articolo 25.1 del contratto di agenzia del 28 dicembre
2017, avrebbe dovuto essere calcolata sulla scorta degli articoli 10 e 11 dell'accordo economico collettivo del settore commercio ratione temporis applicabile, che tuttavia non è presente agli atti del giudizio, in quanto mai prodotto dalla parte interessata, di tal che non può farsene applicazione in ragione dell'inapplicabilità del principio iura novit curia.
Come ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, le disposizioni degli accordi collettivi non costituiscono norme giuridiche, le quali potrebbero essere ricercate ed applicate dal giudice a prescindere dalle allegazioni di parte, ma hanno efficacia negoziale, con la conseguenza che il loro contenuto costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento costitutivo del proprio diritto (cfr. Cass. Sez. L, Sent.
n. 1760 del 2018). L'AEC ha natura ed efficacia meramente negoziale (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1153 del
04/02/1998). Il contratto collettivo di diritto comune non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 16 Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “la conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia"
(Cass. sez. lav., 07/01/2020, n.112; Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 6394 del 05/03/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sent. n.
19507 del 16/09/2014).
Ne consegue che, ai fini della sua quantificazione, è possibile prendere le mosse dai calcoli contenuti all'interno della relazione tecnica di parte, la quale riporta l'ammontare dell'indennità di mancato preavviso per una durata di cinque mesi, calcolandola in € 13.142,62. In assenza di puntuali contestazioni al predetto calcolo da parte della preponente e tenuto conto della effettiva durata del preavviso non compiuto (pari a due mesi e non cinque),
è possibile individuare l'ammontare dell'indennità spettante all'attrice nella misura dei 2/5 della somma indicata nella CTP, sicchè la somma dovuta è pari a € 5257,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Somma, peraltro, pressochè corrispondente a quella inizialmente offerta da a nella email del CP_2 Parte_1
29/5/2019 (€ 6000,00).
A tal proposito, è appena il caso di precisare che non risulta condivisibile l'assunto attoreo, secondo cui la durata del preavviso sarebbe di cinque mesi, in ragione della sommatoria della durata dei rapporti contrattuali facenti capo ad entrambe le convenute, complessivamente pari a cinque anni. Tale allegazione, invero, non considera la palese diversa soggettivita' giuridica delle preponenti, resa ancor piu' evidente dalla stipulazione di due diversi contratti di agenzia, nonché dall'avvenuta liquidazione del FIRR da parte dell' in relazione al rapporto CP_5 intrattenuto da con l'attrice, a conferma della cessazione del mandato di agenzia, trattandosi di CP_1 emolumento liquidabile solo in occasione della risoluzione del rapporto.
Parte attrice ha, altresì, richiesto il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, che configura un compenso indennitario di natura non meritocratica, fondata sull'anzianità di servizio, aggiuntiva alla FIRR e – come quest'ultima– sempre dovuta all'agente, a meno che il contratto si sciolga per causa imputabile allo stesso oppure si risolva consensualmente.
Pertanto, detto emolumento sarà dovuto all'agente, stante la non imputabilità al medesimo della cessazione del rapporto. Tuttavia, la mancata produzione in giudizio dell'accordo collettivo economico impedisce di effettuare un compiuto calcolo del suo ammontare, per il quale, come avvenuto per l'indennità di mancato preavviso, è possibile fare riferimento ai calcoli (non specificamente contestati) contenuti nella CTP, ove tale indennità viene pagina 11 di 16 calcolata in € 2447,00 in ragione di cinque anni di durata del rapporto. Anche in questo caso, pertanto, occorre considerare i 2/5 della relativa somma – stante la durata biennale del rapporto – dovendosi liquidare in favore dell'agente € 978,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha altresì reclamato le somme spettanti a titolo di provvigione per gli affari conclusi nonché per gli ordini inevasi;
tuttavia, le sue richieste sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio e la relativa domanda deve essere rigettata.
Invero, come chiarito in giurisprudenza con riferimento al contratto di agenzia (ma come risultante anche per effetto dell'applicazione delle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova), spetta all'agente fornire la prova sia dell'an che del quantum del suo diritto alla provvigione.
Spetta, quindi, all'agente indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per suo tramite (cfr. Cass. civ., sez. L, 17 maggio 2011, n. 10821) fermo restando che qualora il preponente abbia concluso affari direttamente nella zona dell'agente ovvero abbia omesso di comunicargli il buon esito degli affari promossi, l'agente che invoca il pagamento delle provvigioni può richiedere l'esibizione delle scritture contabili del preponente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L., 2 ottobre 1998, n. 9802; Cass. civ., sez. L, 19 settembre 2002, n. 13721; Cass. civ., sez. L., 29 settembre 2016, n. 19319).
Per le stesse ragioni, dev'essere disattesa la richiesta di indennità meritocratica poiché connessa ai risultati professionali dell'agente: è necessario, infatti, che al momento della cessazione del rapporto l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente oppure che abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti (e che da tali affari il preponente riceva ancora vantaggi), circostanze solo genericamente allegate e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Stessa sorte per l'indennità da condizioni congiunte, della quale non vengono neppure esplicitati i presupposti di spettanza, non essendovene traccia nemmeno nella relazione di parte.
Parimenti, va rigettata la domanda di pagamento delle provvigioni delle campagne di vendita PE (primavera- estate) 2019, AI (autunno-inverno) 2019 e PE 2020, non essendosi l'attrice premurata di chiarire le modalità con le quali si è pervenuti alla richiesta dell'importo di € 26.500,00, né avendo offerto in comunicazione alcun elemento probatorio di supporto.
Deve, inoltre, disattendersi la domanda avente ad oggetto la liquidazione del FIRR, considerato che il soggetto obbligato alla liquidazione di detta indennità non è la società preponente bensì l'ente previdenziale . CP_5
Quanto alla domanda di risarcimento per danno d'immagine, danno di natura commerciale e danno da perdita di chance, questa va rigettata non avendo parte attrice fornito alcun elemento idoneo a quantificare il danno subito e, prima ancora, a provare la sussistenza dell'an della pretesa.
pagina 12 di 16 Né può procedersi ad una valutazione equitativa dell'importo spettante in quanto, affinché si possa determinare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., è necessario che la parte abbia dimostrato sia l'esistenza sia l'entità del danno, risultando solamente obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, il danno all'immagine e alla reputazione inteso come
“danno conseguenza” non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, con la conseguenza che la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 18 febbraio 2020, n. 4005).
In definitiva, spetta all'attrice la somma di € 6235,80, data dalla sommatoria delle indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, come sopra liquidate, oltre interessi legali dalla domanda (11/3/2020) al saldo.
In relazione alla richiesta attorea di porre la condanna al pagamento a carico di entrambe le convenute, va dato atto che l'agente ha dedotto la sussistenza di detta solidarietà dal tenore della nota del 28/12/2017, nella quale entrambe le convenute rappresentavano che “la neocostituita società controllata interamente dalla CP_2 famiglia proprietaria della società provvederà, dalla stagione PE 2018 in poi, alla gestione della CP_1 fase distributiva con la conseguente vendita dei capi da parte della medesima. Il presente documento è da intendersi, pertanto, avente anche finalità di garanzia da parte della sottoscritta per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che saranno adempiute dalla subentrante con la quale vorrete redigere, al CP_2 più presto, nuovo mandato di agenzia”. In punto di diritto, la pretesa attorea sottende la sussistenza di un'obbligazione fideiussoria in capo ad in relazione ai debiti maturati da CP_1 CP_2
Orbene, la piana lettura della richiamata missiva induce a ritenere insussistente detta garanzia per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè trattasi di garanzia chiaramente limitata nel tempo, essendo confinata alle obbligazioni “maturate sino alla data attuale”, pertanto alla data del 28 dicembre 2017, epoca precedente rispetto alla maturazione delle indennità sopra liquidate;
inoltre, l'impegno a garantire il pagamento delle obbligazioni altrui non pare essere reciproco ma sembra rivolto ai soli debiti maturati da per i quali è CP_1 stata espressamente prevista la garanzia di (“…per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che CP_2 saranno adempiute dalla subentrante .”), rimanendone estranei i debiti contratti da quest'ultima. CP_6
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2 pagina 13 di 16 Nel costituirsi in giudizio la proponeva domanda riconvenzionale tesa a vedere condannare l'attrice al CP_2 pagamento delle fatture: n. 1122 emessa il 29/06/2018 per € 6.993,89, n. 1149 emessa il 04/07/2018 per €
334,89, n. 1177 emessa il 23/07/2018 per € 428,59, n. 1266 emessa il 26/07/2018 per € 73,08, n. 57 emessa il
29/01/2019 per € 7.228,99, n. 80 emessa il 31/01/2019 per € 585,36, n. 90 emessa il 31/01/2019 per € 172,87, n.
129 emessa il 07/02/2019 per € 48,68, n. 298 emessa il 18/02/2019 per € 143,72, n. 515 emessa il 01/03/2019 per € 182,76, n. 1140 emessa il 01/04/2019 per € 963,36, stornate in parte dalla nota di credito n. 112 emessa il
07/05/2019 di € 7.476,28, per un totale di € 9.679,91 e riguardanti la fornitura del campionario delle collezioni degli anni pregressi.
Sulla valenza della fattura commerciale, l'unanime orientamento della Giurisprudenza sostiene che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. n. 8126/2004).
A fronte della documentazione depositata dalla la deduceva di aver provveduto alla CP_2 Parte_1 restituzione del campionario della stagione PE 2019, come debitamente provato dalla produzione in giudizio del documento di trasporto del 03.07.2019, anche se non accettato dalla precisando altresì che il campionario CP_2 era sempre stato concesso gratuitamente ai rappresentanti (doc. n. 11 e 12 fascicolo di parte attrice).
Ebbene, appare dirimente sul punto quanto emerge dalla email del 28.05.2019, nella quale la stessa società CP_2 chiariva che “l'azienda ha stabilito che la consegna agli agenti del campionario della prossima stagione
[...] sarà totalmente addebitato all'agente senza diritto di reso”, facendo quindi presumere che sino a quel momento gli agenti avessero diritto alla consegna gratuita dei campionari e potessero rendere gli articoli di campionario al termine della stagione.
Va evidenziato peraltro che la preponente richiedeva il pagamento di tali fatture per la prima volta con la lettera di messa in mora dell'1.07.2019, quando i rapporti tra le due società erano ormai irrimediabilmente compromessi
(cfr. doc. n. 16 fascicolo di parte convenuta). Circostanze che inducono a ritenere veritiera la tesi attorea,
pagina 14 di 16 secondo cui la funzione di fatturazione del campionario avesse il solo scopo di evitarne l'uso improprio, essendo soggetto ad emissione di note di credito una volta riconsegnato.
Depone in tal senso anche la clausola contenuta nell'art. 24 del contratto di agenzia, che espressamente onera l'agente alla restituzione del materiale di lavoro (compreso il campionario) al termine del rapporto, senza alcuna previsione di pagamento a suo carico.
L'esito complessivo della lite, connotato dalla soccombenza reciproca dell'attrice e di induce alla CP_2 compensazione delle spese di lite nei loro rapporti e al rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Al contrario, nei rapporti tra e le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice, risultata Parte_1 CP_1 soccombente, con la precisazione che queste ultime saranno liquidate secondo le tariffe minime dello scaglione di riferimento, di cui al D.M. n. 147/2022, stante la limitata difficoltà dell'unica questione esaminata, esclusa la fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accerta e dichiara, con riferimento al contratto di agenzia sottoscritto il 27/12/2017 dall'attrice e da CP_2 che il recesso intimato da quest'ultima è avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso;
-accerta la spettanza, in capo all'attrice, dell'indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, per l'effetto,
-condanna al pagamento delle suddette indennità in favore dell'attrice nella misura di € 6235,80, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda (11/3/2020) al saldo;
- rigetta le restanti domande proposte dall'attrice verso CP_2
- rigetta le domande proposte dall'attrice verso CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da verso l'attrice; CP_2
-compensa le spese di lite tra e l'attrice; CP_2
-condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano nella somma di euro CP_1
2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
ER, 31/10/2025.
pagina 15 di 16 Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 922/2020 r.g. e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ST TI
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Paolone CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Paolone CP_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale le società e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice CP_1 CP_2
pagina 1 di 16 adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: 1) accertare che il rapporto di agenzia intercorso tra la società e le società e è stato Parte_1 CP_2 CP_1 regolarmente rispettato dalla società attrice;
2) accertare che la risoluzione contrattuale avvenuta dalla società
è avvenuta senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso;
3) CP_2 riconoscere che la società attrice, in seguito alla condotta della società ha subito un danno CP_2
d'immagine, un danno di natura commerciale ed un danno da perdita di chance;
4) condannare di conseguenza le convenute al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice, per i rispettivi periodi di competenza contrattuale e per le rispettive garanzie prestate, della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), così determinata: - € 26.500,00 per il mancato pagamento delle provvigioni delle campagne vendita PE 2019 e AI
2019, - € 13.250,00 per il pagamento delle provvigioni della campagna vendita PE 2020, - € 13.142,62 per
Indennità di preavviso;
- € 32.204,89 per Indennità da condizioni congiunte;
- € 2.447,00 per Indennità supplettiva di clientela;
- € 2.292,00 per Indennità meritocratica;
- € 2.292,00 per FIRR;
- € 157.871,49 per danno d'immagine, danno di natura commerciale, danno per mancata consegna di ordini e danno da perdita di chance, o nella somma che il Giudice riterrà di equità; 4) condannare oltretutto le convenute al pagamento in solido, degli interessi e della maggiore somma dovuta per rivalutazione monetaria dal momento dei eventi sino al soddisfo, il tutto nei limiti dell'importo di € 260.000,00; 5) condannare le convenute, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria pretesa allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 09.06.2014, stipulava con la società (azienda industriale operante nel settore della CP_1 produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento) un contratto di agenzia al fine di “promuovere, anche attraverso l'utilizzazione di tutte le moderne tecniche di commercializzazione, la conclusione dei contratti di vendita dei Prodotti identificati dai Marchi Aziendali”, con attribuzione di area territoriale di competenza corrispondente alle regioni di Puglia e Basilicata;
- che, in data 28.12.2017, la società inviava alla società attrice una nota a firma congiunta con la CP_1 società con oggetto “riorganizzazione distributiva del marchio” nella quale rappresentava che “la CP_2 neocostituita società controllata interamente dalla famiglia proprietaria della società CP_2 CP_1 provvederà, dalla stagione PE 2018 in poi, alla gestione della fase distributiva con la conseguente vendita dei capi da parte della medesima. Il presente documento è da intendersi, pertanto, avente anche finalità di garanzia da parte della sottoscritta per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che saranno adempiute dalla subentrante con la quale vorrete redigere, al più presto, nuovo mandato di agenzia”; CP_2
- che, in data 28.12.2017, la società e la società attrice, sottoscrivevano contratto di agenzia identico a CP_2 quello precedentemente sottoscritto con la società CP_1
pagina 2 di 16 - che, in data 28.05.2019, la comunicava alla società attrice la data di presentazione del campionario CP_2 da tenersi in data 31.05.2019 e preannunciava revoca del mandato, concedendo contestualmente il relativo termine di preavviso;
- che, in data 29.05.2019, la società comunicava con e-mail di avere già un nuovo agente di zona;
CP_2
- che, in data 14.06.2019, la società comunicava mediante pec alla società la CP_2 Parte_1 risoluzione del contratto di agenzia, contestando la mancata partecipazione di quest'ultima all'incontro del
31.05.2019 per la presentazione della Collezione TE ED ed allo stage collettivo formativo;
Pt_2
- che il comportamento della società era caratterizzato da mala fede e pertanto era tenuta al CP_2 risarcimento dei danni di immagine e commerciali, al pagamento delle provvigioni delle campagne vendita PE
2019, AI 2019 e PE 2020 e delle spettanze maturate a fine rapporto;
- che era dovuta la provvigione anche per gli ordini rimasti inevasi dalla CP_2
- che era dovuto il risarcimento di € 200,00 mensili poiché la società attrice era costretta a tenere in magazzino la merce oggetto di reso non accettato dalla (ndr: domanda che non veniva riproposta nelle conclusioni, CP_2 né formulata nei successivi atti difensivi, da intendersi, dunque, rinunciata);
- che avviava tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di mediazione e conciliazione forense tenuto dal
COA di Bari.
Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1 di ER adìto, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, 1) accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della per mancato esperimento del CP_1 tentativo di conciliazione concordato in contratto;
nel merito, 2) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del diritto della società all'indennizzo ex art. 1751 c.c. per il Parte_1 periodo di competenza della per decorso del termine ai sensi dell'art. 1751, comma 5, c.c.; 3) CP_1 rigettare la domanda di parte attrice sia nell'an che nel quantum in quanto generica ed indeterminata ed in ogni caso, infondata in fatto e in diritto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In particolare, la parte convenuta deduceva:
- che nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la società attrice, conclusosi in data 27.12.2017, aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali;
- che la domanda era improcedibile per il mancato esperimento nei confronti della del tentativo di CP_1 conciliazione, come previsto nel contratto sottoscritto dalle parti in data 09.06.2014;
- che la parte attrice era decaduta dal diritto di chiedere l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
pagina 3 di 16 - che la domanda giudiziale formulata nei confronti della era viziata da genericità ed CP_1 indeterminatezza.
Si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale anche la società la quale rassegnava le CP_2 seguenti conclusioni: “Chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità del presente giudizio per difetto di competenza territoriale del tentativo di conciliazione;
2. nel merito, accertare e dichiarare che la risoluzione contrattuale operata dalla è avvenuta per giusta causa;
3. per l'effetto, rigettare sia CP_2 nell'an che nel quantum, per le motivazioni contenute in narrativa, tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
3. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la va creditrice nei CP_2 confronti della per le causali di cui in narrativa, per l'importo di € 9.679,91 e condannare Parte_1 conseguentemente la società attrice al pagamento di detta somma, con gli interessi moratori dalle singole scadenze di ciascuna fattura al saldo;
3. condannare altresì la ditta attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In particolare, deduceva:
- che il giudizio era improcedibile per difetto di competenza territoriale dell'organismo adito al fine di tentare la conciliazione;
- che il mandato di agenzia intercorso tra la e la sottoscritto in data 28.12.2017 e Parte_1 CP_2 avente decorrenza dal 01.01.2018, era stato revocato dalla con comunicazione scritta del 28.05.2019, CP_2 contenente la concessione dei termini di preavviso previsti dalla legge, regolarmente pervenuta alla società
Parte_1
- che la condotta tenuta dalla nel periodo del preavviso consentiva la prosecuzione del rapporto Parte_1
e, in data 14.06.2019, la società provvedeva al recesso immediato dal contratto;
CP_2
- che la cessazione del contratto era avvenuta per giusta causa ex art. 2119 c.c., avendo la società attrice posto in essere condotte di una gravità tale da giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro;
- che era creditrice della società per le fatture relative al campionario delle collezioni di Parte_1 abbigliamento precedentemente fornite.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza del 10.07.2025, ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sui rapporti tra la società attrice e la società CP_1
pagina 4 di 16 Risulta ex actis e non è contestato che, in data 09.06.2014, la società e la società CP_1 Parte_1 stipulavano un contratto mediante il quale quest'ultima si obbligava a promuovere, in condizioni di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della preponente, con durata a tempo indeterminato e che tale contratto veniva risolto per concorde volontà delle parti in data
27.12.2017 (cfr. all. n. 1 fascicolo di parte attrice).
Tra le parti si costituiva pertanto un rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. e ss. con il quale l'attrice assumeva stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti di vendita dei capi di abbigliamento nella zona della Puglia e della Basilicata.
Parte attrice agiva in giudizio al fine di chiedere la condanna della società in solido con la società CP_1
al pagamento delle provvigioni e delle indennità asseritamente dovute;
tali spettanze venivano CP_2 contestate dalla società la quale adduceva l'intervenuta decadenza del diritto della società CP_1 Parte_1 all'indennizzo ex art. 1751 c.c. per il proprio periodo di competenza, stante il decorso del termine di cui
[...] all'art. 1751, comma 5, c.c.
Tale disposizione prevede, invero, che l'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Con riguardo al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, occorre rilevare il principio di diritto per il quale la decadenza dal diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. si applica anche all'indennità di fine rapporto prevista dall'AEC (accordo economico collettivo).
L'orientamento maggioritario della giurisprudenza, al quale questo Tribunale ritiene di aderire, ha affermato che
“in tema di agenzia, l'art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre
1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall'art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l'ipotesi della decadenza dell'agente dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all'accordo economico collettivo del 20 giugno
1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace "erga omnes" (Cass. 9348/2013).
Da quanto sopra detto deriva che alcuna domanda di pagamento relativamente al rapporto di agenzia in vigore dal 09.06.2014 al 27.12.2017 può essere rivolta alla società stante l'intervenuta decadenza per inutile CP_1 decorso del termine annuale previsto dall'art. 1751 c.c., non avendo l'attrice esercitato il diritto di richiedere l'indennità entro l'anno dalla cessazione del contratto e avendo proposto la presente azione con atto di citazione notificato l'11/3/2020.
Il rigetto nel merito della domanda di indennizzo proposta verso determina l'assorbimento CP_1 dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente pagina 5 di 16 pattuito, in virtù del principio delle ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Sui rapporti tra la società attrice e la CP_3 CP_2
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per essere stato il tentativo di conciliazione esperito a Bari anziché a ER, nulla essendo previsto CP_2 nel contratto in ordine alla competenza territoriale dell'organismo di conciliazione da adire.
In effetti, il contratto di agenzia sottoscritto tra la e la prevede all'art. 30 l'obbligo di Parte_1 CP_2 esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di controversie tra le parti contraenti, mentre il successivo art. 31 individua quale foro convenzionale esclusivo quello di ER (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice). Orbene, la previsione del foro convenzionale di ER, in assenza di chiare indicazioni negoziali
(assenti nel caso in esame), non è automaticamente estensibile all'organismo di mediazione da adire, per il quale nulla è stato previsto nel contratto, dovendosi, pertanto, ritenere validamente osservata la condizione di procedibilità con la proposizione della domanda di conciliazione presso l'Organismo di mediazione e conciliazione forense di Bari (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte attrice), conclusasi con esito negativo (cfr. doc. n.
14 fascicolo di parte attrice).
Nel merito, si tratta di stabilire se il recesso dal contratto di agenzia operato dalla società comunicato CP_2 prima nella email del 28.05.2019, con la quale si concedeva il periodo di preavviso, e poi, nuovamente, con effetto immediato tramite pec del 14.06.2019, sia legittimo o se sia avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1751 c.c.
Risulta ex actis e non è contestato che, in data 28.12.2017, la società e la società CP_2 Parte_1 stipulavano un contratto di agenzia mediante il quale quest'ultima si obbligava a promuovere, in condizioni di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della preponente, con durata a tempo indeterminato.
Giova precisare che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia;
pertanto, anche in pagina 6 di 16 relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi
l'elemento fiduciario delle parti, ferma restando l'esigenza di rispettare la regola dell'immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa giustificatrice, immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo, cioè ai tempi necessari secondo le circostanze per gli opportuni accertamenti e l'adozione delle conseguenti decisioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11376 del 15/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 368 del 14/01/1999).
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte: “Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario” con la conseguenza che “il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto” (Cass. n.
21678/2004).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 845/1999 ha sottolineato che la gravità dell'inadempimento va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti.
Al fine di stabilire se il recesso dal contratto sia avvenuto per giusta causa, e pertanto possa ritenersi ammissibile il recesso immediato, o se la preponente abbia violato quanto disposto riguardo al periodo di preavviso, occorre anzitutto analizzare quanto emerso dall'istruttoria documentale;
- con email del 28.05.2019 la comunicava alla la revoca del mandato di agenzia a CP_2 Parte_1 partire dalla stagione AI 2020, precisando che da tale comunicazione sarebbe iniziato il decorso del termine di preavviso;
- con email del 29.05.2019 la proponeva alla la corresponsione di un'indennità CP_2 Parte_1 sostitutiva del preavviso nella misura di euro 6.000,00;
- con pec del 14.06.2019 la comunicava alla la revoca del mandato di agenzia con CP_2 Parte_1 effetto immediato, con indicazione delle condotte omissive tenute dalla società agente che giustificavano tale scelta, consistenti nella mancata partecipazione all'evento del 31/5/2019 e allo stage collettivo formativo sulle nuove vestibilità e sui nuovi prodotti, e nel mancato ritiro del campionario. Si precisa che, nella stessa email, veniva anche prospettata la lesione economica derivante dal mancato raggiungimento del livello di vendita programmato.
Ai fini della valutazione dell'incidenza delle condotte tenute dalle parti, si rileva che la preponente ha dedotto, negli atti difensivi, quale giusta causa alla base del proprio recesso “l'atteggiamento polemico e di contestazione
pagina 7 di 16 dell'agente, poco rispettoso addirittura nei confronti dei clienti finali, la mancata partecipazione alla presentazione del campionario e il disinteressamento di ogni contatto con la mandante”. In particolare, è apparso particolarmente significativo, a dire della convenuta, che l'altra non avesse partecipato alla presentazione della Collezione TE ED PE2020 fissata per il 31.05.2019 e allo stage formativo sulle nuove vestibilità e sui nuovi prodotti, e non avesse ritirato il campionario messo a disposizione;
di contro, la società agente ha replicato di non essere stata posta nella condizione di espletare tale attività poiché aveva ricevuto l'invito a partecipare all'evento solo tre giorni prima (in data 28.05.2019), mentre gli altri agenti lo avevano ricevuto già in data 10.05.2019 (cfr. all. n. 8 fascicolo di parte attrice).
L'istruttoria espletata ha consentito di appurare la veridicità delle allegazioni attoree in ordine alla mancata sussistenza di una giusta causa di recesso.
Si osserva, infatti, che nella email del 28/5/2019, la preponente esercitava il diritto di recesso dal contratto di agenzia, comunicando che, da quella data, sarebbe decorso il termine di preavviso. Nella stessa email, precisava le cause del recesso, che risiedevano nel mancato raggiungimento dei profitti sperati (testualmente: “…La decisione di revoca del mandato rientra in un più ampio progetto di revisione della politica commerciale aziendale. Riteniamo che la vendita di 3000 capi a stagione nell'area Puglia e Basilicata, a fronte di un campionario di oltre 160 capi made in Italy e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, sia assolutamente insoddisfacente…”). Dal tenore della missiva si evince chiaramente che la preponente, pur consapevole del mancato raggiungimento del budget sperato, optava per un recesso ordinario (con preavviso), ritenendo conseguentemente che il limitato numero di affari procurato dall'agente fino a quel momento non fosse tale da sostanziare la “giusta causa” di recesso. Ne discende che l'allegata scarsa produttività dell'attrice non era considerata sufficiente a giustificare un recesso senza preavviso, che altrimenti sarebbe stato invocato sin dalla missiva del 28/5/2019. Ciò che, quindi, risulta aver indotto a tornare sui suoi passi, modificando la CP_2 precedente determinazione, doveva essersi manifestato nel lasso temporale ricompreso tra il 29/5/2019 e il
14/6/2019, quando questa decideva di recedere per giusta causa in ragione dell' “atteggiamento polemico e di contestazione dell'agente, poco rispettoso addirittura nei confronti dei clienti finali, la mancata partecipazione alla presentazione del campionario e il disinteressamento di ogni contatto con la mandante”.
Orbene, appare altamente inverosimile che la convenuta abbia acquisito consapevolezza di tali atteggiamenti dell'agente solo a seguito della email del 28/5/2019, così come appare poco credibile che tali atteggiamenti, tenuti dall'agente per un rilevante lasso temporale (secondo quanto riferito da , non abbiano indotto la CP_2 preponente a recedere dal rapporto “per giusta causa” sin dal principio, apparendo, al contrario, il frutto di una scelta ragionata, come dimostra anche il contenuto della email del 29/5/2019, in cui veniva formulata all'agente una proposta economica purchè avesse rinunciato al termine di preavviso, evidentemente riconosciuto da CP_2 come dovuto.
[...]
pagina 8 di 16 La poca attendibilità della tesi di parte convenuta promana anche dalla ambigua condotta processuale tenuta in merito alla attribuzione dell'incarico di rappresentanza commerciale ad altro agente.
Invero:
- nelle plurime email prodotte è stato fatto più volte riferimento al conferimento dell'incarico ad un altro agente in luogo dell'attrice (a solo titolo esemplificativo, si richiama la email del 29/5/2019, in cui la corresponsione della somma di € 6000,00 in favore dell'attrice, a tacitazione della richiesta di indennità di preavviso, veniva collegata proprio alla necessità di consentire al “nuovo agente” di procedere immediatamente alle vendite in
Puglia e Basilicata);
- già in data 04.06.2019 la preponente aveva inviato a tutta la rete di vendita una comunicazione email (non disconosciuta) con la quale precisava che, a partire dalla imminente collezione PE2020, la gestione delle linee uomo-donna di era stata affidata ad un nuovo studio di rappresentanza denominato “Andrea CP_4
Galentino”;
- il teste confermava di aver ricevuto, in data 04.06.2019, una email dalla nella quale Testimone_1 CP_2 veniva informato che, a partire dalla imminente Collezione PE2020, la gestione delle linee uomo-donna di veniva affidata ad un nuovo studio di rappresentanza, confermando altresì che sino a quel momento CP_4 era stata la società ad occuparsi della raccolta degli ordini (cfr. verbale di udienza del Parte_1
23.05.2023).
Circostanze che sconfessano la dedotta insussistenza di un rapporto di agenzia con altra persona, nella vigenza del termine di preavviso, e che danno conto dell'ambiguità delle affermazioni rese sul punto dalla convenuta, anche in ordine al mancato assolvimento dell'ordine di esibizione impartito dalla scrivente a (avente CP_2 ad oggetto la ostensione del contratto di agente di rappresentanza “Andrea Galentino” di Trani) rimasto inevaso sull'assunto dell'inesistenza del rapporto.
Resta, a questo punto, da verificare se la mancata partecipazione dell'attrice all'evento del 31/5/2019 e allo stage formativo, nonché il mancato ritiro del campionario della stagione potessero concretizzare una giusta causa di recesso.
Orbene, il Tribunale ritiene che la mera assenza dell'agente ai dedotti eventi e il mancato ritiro del campionario non costituiscano condotte di gravità tale da incidere sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché trattasi di conseguenze connesse all'intempestivo invito della preponente, comunicato all'interessata appena tre giorni prima degli eventi, mentre agli altri agenti la stessa comunicazione perveniva con oltre venti giorni di anticipo. Si veda sul punto quanto dichiarato dal teste di parte convenuta, che, nel confermare la mancata partecipazione della all'incontro di Testimone_2 Parte_1 presentazione della Collezione TE ED Primavera/Estate 2020 del 31 maggio 2019, precisava che l'azienda mandava sempre le comunicazioni in anticipo (cfr. verbale di udienza del 20.06.2023) e, in secondo luogo, in pagina 9 di 16 ragione della totale assenza di riscontri oggettivi attestanti le ripercussioni negative che una tale condotta abbia avuto sul sinallagma contrattuale (in termini di perdita economica, perdita di affidabilità,…).
Da quanto detto deriva che il recesso con effetto immediato operato dalla nella pec del 14.06.2019 non era CP_2 sorretto da una giusta causa con la conseguenza che andrà riconosciuta all'agente l'indennità di mancato preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto.
Ciò posto, per quanto concerne il termine di preavviso, l'art. 1750 c.c. prevede, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti.
Pertanto, in mancanza di una statuizione contrattuale sulla durata del periodo di preavviso, può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 1750 c.c., il quale testualmente dispone che: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno
e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
In assenza di diversi accordi tra le parti, e definitivamente accertato l'obbligo della di corrispondere alla CP_2 società l'indennità sostitutiva, occorre dunque determinare l'indennità per il mancato preavviso, il cui Parte_1 termine non poteva essere inferiore a due mesi, essendo il rapporto di agenzia cessato a metà del secondo anno, in quanto vigente dal 01.01.2018 al 28.05.2019. Nel caso di specie, il decorso del termine di preavviso ha avuto inizio con la comunicazione del 28.05.2019 ed il rapporto tra le parti si è definitivamente interrotto in data
14.06.2019 con il recesso immediato ed unilaterale della preponente.
La predetta indennità, come espressamente previsto all'articolo 25.1 del contratto di agenzia del 28 dicembre
2017, avrebbe dovuto essere calcolata sulla scorta degli articoli 10 e 11 dell'accordo economico collettivo del settore commercio ratione temporis applicabile, che tuttavia non è presente agli atti del giudizio, in quanto mai prodotto dalla parte interessata, di tal che non può farsene applicazione in ragione dell'inapplicabilità del principio iura novit curia.
Come ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, le disposizioni degli accordi collettivi non costituiscono norme giuridiche, le quali potrebbero essere ricercate ed applicate dal giudice a prescindere dalle allegazioni di parte, ma hanno efficacia negoziale, con la conseguenza che il loro contenuto costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento costitutivo del proprio diritto (cfr. Cass. Sez. L, Sent.
n. 1760 del 2018). L'AEC ha natura ed efficacia meramente negoziale (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1153 del
04/02/1998). Il contratto collettivo di diritto comune non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro.
pagina 10 di 16 Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “la conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia"
(Cass. sez. lav., 07/01/2020, n.112; Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 6394 del 05/03/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sent. n.
19507 del 16/09/2014).
Ne consegue che, ai fini della sua quantificazione, è possibile prendere le mosse dai calcoli contenuti all'interno della relazione tecnica di parte, la quale riporta l'ammontare dell'indennità di mancato preavviso per una durata di cinque mesi, calcolandola in € 13.142,62. In assenza di puntuali contestazioni al predetto calcolo da parte della preponente e tenuto conto della effettiva durata del preavviso non compiuto (pari a due mesi e non cinque),
è possibile individuare l'ammontare dell'indennità spettante all'attrice nella misura dei 2/5 della somma indicata nella CTP, sicchè la somma dovuta è pari a € 5257,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Somma, peraltro, pressochè corrispondente a quella inizialmente offerta da a nella email del CP_2 Parte_1
29/5/2019 (€ 6000,00).
A tal proposito, è appena il caso di precisare che non risulta condivisibile l'assunto attoreo, secondo cui la durata del preavviso sarebbe di cinque mesi, in ragione della sommatoria della durata dei rapporti contrattuali facenti capo ad entrambe le convenute, complessivamente pari a cinque anni. Tale allegazione, invero, non considera la palese diversa soggettivita' giuridica delle preponenti, resa ancor piu' evidente dalla stipulazione di due diversi contratti di agenzia, nonché dall'avvenuta liquidazione del FIRR da parte dell' in relazione al rapporto CP_5 intrattenuto da con l'attrice, a conferma della cessazione del mandato di agenzia, trattandosi di CP_1 emolumento liquidabile solo in occasione della risoluzione del rapporto.
Parte attrice ha, altresì, richiesto il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, che configura un compenso indennitario di natura non meritocratica, fondata sull'anzianità di servizio, aggiuntiva alla FIRR e – come quest'ultima– sempre dovuta all'agente, a meno che il contratto si sciolga per causa imputabile allo stesso oppure si risolva consensualmente.
Pertanto, detto emolumento sarà dovuto all'agente, stante la non imputabilità al medesimo della cessazione del rapporto. Tuttavia, la mancata produzione in giudizio dell'accordo collettivo economico impedisce di effettuare un compiuto calcolo del suo ammontare, per il quale, come avvenuto per l'indennità di mancato preavviso, è possibile fare riferimento ai calcoli (non specificamente contestati) contenuti nella CTP, ove tale indennità viene pagina 11 di 16 calcolata in € 2447,00 in ragione di cinque anni di durata del rapporto. Anche in questo caso, pertanto, occorre considerare i 2/5 della relativa somma – stante la durata biennale del rapporto – dovendosi liquidare in favore dell'agente € 978,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha altresì reclamato le somme spettanti a titolo di provvigione per gli affari conclusi nonché per gli ordini inevasi;
tuttavia, le sue richieste sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio e la relativa domanda deve essere rigettata.
Invero, come chiarito in giurisprudenza con riferimento al contratto di agenzia (ma come risultante anche per effetto dell'applicazione delle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova), spetta all'agente fornire la prova sia dell'an che del quantum del suo diritto alla provvigione.
Spetta, quindi, all'agente indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per suo tramite (cfr. Cass. civ., sez. L, 17 maggio 2011, n. 10821) fermo restando che qualora il preponente abbia concluso affari direttamente nella zona dell'agente ovvero abbia omesso di comunicargli il buon esito degli affari promossi, l'agente che invoca il pagamento delle provvigioni può richiedere l'esibizione delle scritture contabili del preponente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L., 2 ottobre 1998, n. 9802; Cass. civ., sez. L, 19 settembre 2002, n. 13721; Cass. civ., sez. L., 29 settembre 2016, n. 19319).
Per le stesse ragioni, dev'essere disattesa la richiesta di indennità meritocratica poiché connessa ai risultati professionali dell'agente: è necessario, infatti, che al momento della cessazione del rapporto l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente oppure che abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti (e che da tali affari il preponente riceva ancora vantaggi), circostanze solo genericamente allegate e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Stessa sorte per l'indennità da condizioni congiunte, della quale non vengono neppure esplicitati i presupposti di spettanza, non essendovene traccia nemmeno nella relazione di parte.
Parimenti, va rigettata la domanda di pagamento delle provvigioni delle campagne di vendita PE (primavera- estate) 2019, AI (autunno-inverno) 2019 e PE 2020, non essendosi l'attrice premurata di chiarire le modalità con le quali si è pervenuti alla richiesta dell'importo di € 26.500,00, né avendo offerto in comunicazione alcun elemento probatorio di supporto.
Deve, inoltre, disattendersi la domanda avente ad oggetto la liquidazione del FIRR, considerato che il soggetto obbligato alla liquidazione di detta indennità non è la società preponente bensì l'ente previdenziale . CP_5
Quanto alla domanda di risarcimento per danno d'immagine, danno di natura commerciale e danno da perdita di chance, questa va rigettata non avendo parte attrice fornito alcun elemento idoneo a quantificare il danno subito e, prima ancora, a provare la sussistenza dell'an della pretesa.
pagina 12 di 16 Né può procedersi ad una valutazione equitativa dell'importo spettante in quanto, affinché si possa determinare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., è necessario che la parte abbia dimostrato sia l'esistenza sia l'entità del danno, risultando solamente obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).
Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, il danno all'immagine e alla reputazione inteso come
“danno conseguenza” non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, con la conseguenza che la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 18 febbraio 2020, n. 4005).
In definitiva, spetta all'attrice la somma di € 6235,80, data dalla sommatoria delle indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, come sopra liquidate, oltre interessi legali dalla domanda (11/3/2020) al saldo.
In relazione alla richiesta attorea di porre la condanna al pagamento a carico di entrambe le convenute, va dato atto che l'agente ha dedotto la sussistenza di detta solidarietà dal tenore della nota del 28/12/2017, nella quale entrambe le convenute rappresentavano che “la neocostituita società controllata interamente dalla CP_2 famiglia proprietaria della società provvederà, dalla stagione PE 2018 in poi, alla gestione della CP_1 fase distributiva con la conseguente vendita dei capi da parte della medesima. Il presente documento è da intendersi, pertanto, avente anche finalità di garanzia da parte della sottoscritta per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che saranno adempiute dalla subentrante con la quale vorrete redigere, al CP_2 più presto, nuovo mandato di agenzia”. In punto di diritto, la pretesa attorea sottende la sussistenza di un'obbligazione fideiussoria in capo ad in relazione ai debiti maturati da CP_1 CP_2
Orbene, la piana lettura della richiamata missiva induce a ritenere insussistente detta garanzia per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè trattasi di garanzia chiaramente limitata nel tempo, essendo confinata alle obbligazioni “maturate sino alla data attuale”, pertanto alla data del 28 dicembre 2017, epoca precedente rispetto alla maturazione delle indennità sopra liquidate;
inoltre, l'impegno a garantire il pagamento delle obbligazioni altrui non pare essere reciproco ma sembra rivolto ai soli debiti maturati da per i quali è CP_1 stata espressamente prevista la garanzia di (“…per le obbligazioni maturate sino alla data attuale e che CP_2 saranno adempiute dalla subentrante .”), rimanendone estranei i debiti contratti da quest'ultima. CP_6
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2 pagina 13 di 16 Nel costituirsi in giudizio la proponeva domanda riconvenzionale tesa a vedere condannare l'attrice al CP_2 pagamento delle fatture: n. 1122 emessa il 29/06/2018 per € 6.993,89, n. 1149 emessa il 04/07/2018 per €
334,89, n. 1177 emessa il 23/07/2018 per € 428,59, n. 1266 emessa il 26/07/2018 per € 73,08, n. 57 emessa il
29/01/2019 per € 7.228,99, n. 80 emessa il 31/01/2019 per € 585,36, n. 90 emessa il 31/01/2019 per € 172,87, n.
129 emessa il 07/02/2019 per € 48,68, n. 298 emessa il 18/02/2019 per € 143,72, n. 515 emessa il 01/03/2019 per € 182,76, n. 1140 emessa il 01/04/2019 per € 963,36, stornate in parte dalla nota di credito n. 112 emessa il
07/05/2019 di € 7.476,28, per un totale di € 9.679,91 e riguardanti la fornitura del campionario delle collezioni degli anni pregressi.
Sulla valenza della fattura commerciale, l'unanime orientamento della Giurisprudenza sostiene che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. n. 8126/2004).
A fronte della documentazione depositata dalla la deduceva di aver provveduto alla CP_2 Parte_1 restituzione del campionario della stagione PE 2019, come debitamente provato dalla produzione in giudizio del documento di trasporto del 03.07.2019, anche se non accettato dalla precisando altresì che il campionario CP_2 era sempre stato concesso gratuitamente ai rappresentanti (doc. n. 11 e 12 fascicolo di parte attrice).
Ebbene, appare dirimente sul punto quanto emerge dalla email del 28.05.2019, nella quale la stessa società CP_2 chiariva che “l'azienda ha stabilito che la consegna agli agenti del campionario della prossima stagione
[...] sarà totalmente addebitato all'agente senza diritto di reso”, facendo quindi presumere che sino a quel momento gli agenti avessero diritto alla consegna gratuita dei campionari e potessero rendere gli articoli di campionario al termine della stagione.
Va evidenziato peraltro che la preponente richiedeva il pagamento di tali fatture per la prima volta con la lettera di messa in mora dell'1.07.2019, quando i rapporti tra le due società erano ormai irrimediabilmente compromessi
(cfr. doc. n. 16 fascicolo di parte convenuta). Circostanze che inducono a ritenere veritiera la tesi attorea,
pagina 14 di 16 secondo cui la funzione di fatturazione del campionario avesse il solo scopo di evitarne l'uso improprio, essendo soggetto ad emissione di note di credito una volta riconsegnato.
Depone in tal senso anche la clausola contenuta nell'art. 24 del contratto di agenzia, che espressamente onera l'agente alla restituzione del materiale di lavoro (compreso il campionario) al termine del rapporto, senza alcuna previsione di pagamento a suo carico.
L'esito complessivo della lite, connotato dalla soccombenza reciproca dell'attrice e di induce alla CP_2 compensazione delle spese di lite nei loro rapporti e al rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Al contrario, nei rapporti tra e le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice, risultata Parte_1 CP_1 soccombente, con la precisazione che queste ultime saranno liquidate secondo le tariffe minime dello scaglione di riferimento, di cui al D.M. n. 147/2022, stante la limitata difficoltà dell'unica questione esaminata, esclusa la fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accerta e dichiara, con riferimento al contratto di agenzia sottoscritto il 27/12/2017 dall'attrice e da CP_2 che il recesso intimato da quest'ultima è avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo ed in violazione del diritto del preavviso;
-accerta la spettanza, in capo all'attrice, dell'indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, per l'effetto,
-condanna al pagamento delle suddette indennità in favore dell'attrice nella misura di € 6235,80, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda (11/3/2020) al saldo;
- rigetta le restanti domande proposte dall'attrice verso CP_2
- rigetta le domande proposte dall'attrice verso CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da verso l'attrice; CP_2
-compensa le spese di lite tra e l'attrice; CP_2
-condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano nella somma di euro CP_1
2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
ER, 31/10/2025.
pagina 15 di 16 Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
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