Rigetto
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/08/2025, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07054/2025REG.PROV.COLL.
N. 06505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10776/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori e viste le note di passaggio in decisione depositate dall'Avvocato Francesco La Gattuta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 10776/2024 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di esclusione, per il mancato superamento della prova di capacità operativa espletata in data 22 febbraio 2024 (a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “MODULO 2 – lett. C: scavalcamento della parete in legno, alta mt. 2), dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018; nonché dei provvedimenti ad esso connessi
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 luglio 2025.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di tardività sollevata in memoria dall’Avvocatura dello Stato nei termini seguenti: “ Il ricorso è tardivo, in quanto è stato depositato in data 20 agosto 2024, come si evince dal dettaglio del fascicolo contenuto nel sito di giustizia amministrativa (all. 4), ovvero oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 28 maggio 2024, ovvero la conoscibilità della stessa” .
L’eccezione è infondata.
Posto che non risulta che la sentenza sia stata notificata, essa è stata pubblicata il 28 maggio 2024.
L’appello è stato notificato l’11 luglio 2024: dunque, quanto al termine di notifica ex art. 92 cod. proc. amm., esso è sicuramente tempestivo (anche avendo riguardo al c.d. termine breve).
Il gravame è stato quindi depositato il successivo 20 agosto.
Stabilisce l’art. 94 cod. proc. amm. che “ Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ”.
Tale disposizione va coordinata con quella di cui all’art. 54, comma 2, stesso codice: “ I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno ”.
Dunque, computata la sospensione feriale, anche il deposito del ricorso in appello è tempestivo.
3. L’appellante ha una prima volta fallito la prova operativa (scavalcamento della parete in legno, alta m 2); riammesso con ordinanza cautelare, ha fallito anche la seconda: a suo dire per un infortunio occorsogli durante tale prova (e documentato da un referto ospedaliero in pari data), senza però che vi sia traccia di tale infortunio nel verbale della prova.
Il TAR ha ritenuto che dal complesso di tali circostanze si evinca l’inidoneità del candidato: “ il Collegio è consapevole dell’estrema difficoltà in cui incorre qualsiasi indagine tesa a stabilire se l’infortunio dipenda da un evento accidentale ovvero da carenza atletica e, quindi, da inidoneità fisica del candidato. Tuttavia va rilevato che, nel caso di specie, l’infortunio subito dal ricorrente è il secondo in cui egli è coinvolto durante le prove di capacità operativa della stessa procedura, posto che in esito al primo (che ha comportato il mancato superamento dello scavalcamento della parete in legno) è stato riammesso da questo stesso Tribunale alla ripetizione della medesima prova, non superata nuovamente ”.
4. Il ricorso in appello è affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “ Illegittimità della sentenza impugnata, per erronea declaratoria del rigetto del ricorso in relazione ai vizi del decreto di esclusione impugnato, come prospettati dal ricorrente ed in specie: a)Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia della lex specialis nella parte in cui l’allegato C richiamato dall’art. 8 stabilisce che l’ infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso – violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – contraddittorietà tra disposizioni del medesimo bando di concorso - violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. b) Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione - violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. – Violazione di legge per violazione del bando di concorso - Violazione di legge ex art.3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed
ingiustizia del provvedimento di esclusione, per omessa valutazione della causa di forza maggiore. c) Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione - Causa di forza maggiore ”.
Il gravame deduce tra l’altro che il candidato era in possesso del certificato di idoneità agonistica, il che smentirebbe l’inidoneità operativa, ed insiste per la tesi dell’infortunio occorso durante la prova, che a suo dire avrebbe dovuto determinare la ripetizione della stessa.
5. L’appello, ad avviso del Collegio, è infondato.
Risulta dirimente in tal senso il mancato riscontro documentale, nel verbale relativo all’espletamento della prova, dell’infortunio che il ricorrente afferma essergli occorso in tale circostanza, e che ne avrebbe evidentemente falsato il risultato.
La procedura concorsuale in questione è del resto regolata da un bando che, come ricordato dal primo giudice, prevede (art. 8 e allegato C) la comminatoria di esclusione dalla procedura del candidato che “per qualsiasi motivo” (compreso l’infortunio), non completi o non superi positivamente la prova di efficienza fisica.
Il T.A.R., nella sentenza gravata, ha richiamato la propria giurisprudenza sull’illegittimità di tale previsione nelle ipotesi in cui l’infortunio abbia avuto efficacia causale rispetto al mancato superamento della prova, e si ponga quale evento eccezionale.
Orbene nel caso di specie, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, per un verso l’odierno appellante versa nella condizione – secondo la sua stessa prospettazione – di essersi infortunato entrambe le volte in cui ha sostenuto la prova (dal che il difetto del requisito dell’eccezionalità); e, per altro verso, non è dato rinvenire – stante il già richiamato difetto di qualsiasi menzione nel relativo verbale - un principio di prova rispetto alla tesi per cui il secondo infortunio avrebbe causato il mancato superamento della prova.
L’appellante afferma di aver avvertito la Commissione esaminatrice: ma tale affermazione non trova riscontro, neppure indiretto, nel richiamato verbale.
Sicché la pur documentata esistenza della patologia accertata lo stesso giorno presso una struttura sanitaria pubblica non può essere univocamente posta in relazione all’evento di cui si tratta, nei termini dedotti (come causa del mancato superamento della prova, in quanto occorsa in occasione di essa), quale vizio di legittimità del provvedimento di esclusione.
Non è dunque suffragata da un valido principio di prova l’affermazione, contenuta nel ricorso in appello, secondo la quale l’infortunio avrebbe “impedito la valutazione del candidato”.
6. In ogni caso, quand’anche si ritenesse superabile tale ostacolo di natura documentale, nella specifica fattispecie qui dedotta comunque non sussisterebbero margini per l’accoglimento della pretesa del ricorrente, posto che, come correttamente osservato – con argomento rimasto insuperato – dal T.A.R., deve escludersi “ la sussistenza della causa di forza maggiore, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere, anche su ordine del giudice, la prova di capacità operativa a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico, in quanto, in tal caso, la convergenza dei due esiti negativi dimostrerebbe incontrovertibilmente la sua carente forma fisica a determinarne il mancato superamento della prova, non trattandosi quell’evento eccezionale richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza e, quindi, derivandone la sua inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco ”.
In altre parole, riprenderebbe vigore la causa ostativa prevista dal bando di concorso, non versandosi nell’ipotesi eccezionale in cui la giurisprudenza lo ha considerato illegittimo.
Non si tratta, come dedotto nel ricorso in appello, di un “orientamento minoritario”: ma dell’applicazione del bando di concorso in assenza delle ragioni eccezionali che ne legittimano la non applicazione.
Dal che il carattere non pertinente di riferimenti giurisprudenziali relativi a fattispecie non sovrapponibili.
Né ha rilievo – neppure indiretto- in senso contrario il certificato di idoneità agonistica, posto che trattasi di documento attestante una condizione diversa da quella oggetto dell’accertamento concorsuale.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nel caso di specie nella peculiarità della vicenda dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO