Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5333 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Di Martino, Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simona Di Martino in Napoli, Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ex artt. 31 e 117 c.p.a., e per l'effetto adottare un provvedimento conclusivo del procedimento di verifica avviato con la comunicazione prot. -OMISSIS- del 22 febbraio 2019
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\6\2025:
Annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 17/04/2025, reso da GS S.p.A. il 17/4/2025 e comunicato 1l 18/04/2025 e di ogni atto presupposto e/o conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente chiedeva l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica avviato dal GS nel 2019 in merito alla sostituzione di 87 moduli fotovoltaici presso l’impianto di sua proprietà sito in -OMISSIS- -OMISSIS-, km 3+600, Comune di Trani (BT), effettuata tra il 15 dicembre 2016 e il 25 gennaio 2017.
2. In data 17.04.2025, il Gestore, successivamente alla sospensione dagli incentivi del 19.09.2024, adottava il provvedimento di decadenza (-OMISSIS- del 17.4.2025).
3. Il 09.05.2025, il Gestore si costitutiva con atto di stile e il 09.06.2025 la parte ricorrente chiedeva rinvio della causa al fine di presentare motivi aggiunti contro il provvedimento definitivo di decadenza, che il Collegio alla camera di consiglio del 25.06.2025 concedeva pronunciandosi con sentenza non definitiva sulla sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso principale avverso il silenzio e convertendo il rito in quello ordinario di legittimità.
4. Con motivi aggiunti depositati il 23.06.2025 la ricorrente impugnava il provvedimento finale di decadenza per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, viene eccepita la carenza dei presupposti della decadenza non essendosi accertata alcuna violazione da parte della società ricorrente;
- in secondo luogo, si sostiene che l’accertamento penale non potrebbe generare effetti nei confronti di soggetti che non hanno partecipato (perché non coinvolti) al processo;
- in terzo luogo, ci si duole che la decadenza dagli incentivi si porrebbe in contrasto con l’ordinanza della Corte d’appello di Bari che ha revocato la confisca dei terreni alla società ricorrente;
- in quarto luogo, si contrasta l’eccessiva e abnorme durata del procedimento che ha condotto alla decadenza dagli incentivi (intervenuta circa 14 anni dopo l’originaria ammissione) nonché si sostiene la violazione dell’affidamento riposto dal privato nella correttezza dell’operazione incentivante.
5. Il 24.06.2025, si è costituito con atto di stile il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Con memoria del 23.10.2025, la ricorrente sostiene la legittimità dell’intervento del 2017 alla luce del buon esito della verifica comunicato proprio dal Gestore.
7. Con memoria depositata il 24.10.2025, il Gestore ha contestato le argomentazioni di parte avversa. In particolare, ha osservato che con comunicazione del 19.9.2019 (prot. -OMISSIS-), il GS ha evidenziato difformità tra i moduli fotovoltaici effettivamente installati e quelli certificati. Inoltre, il GS ha contestato la non conformità dei certificati di prova presentati dalla Società ai requisiti tecnici previsti dalle norme -OMISSIS-. In particolare, è emersa, dall’analisi delle fotografie di dettaglio e della documentazione fotografica, l’assenza di corrispondenza tra i dati tecnici dichiarati e quelli riscontrati in situ , con conseguente impossibilità di accertare la conformità dei moduli alle norme di riferimento. Inoltre, e parallelamente, la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Bari, con nota del 10.5.2016, ha trasmesso al GS la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Trani nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, relativo alla realizzazione di tre impianti fotovoltaici contigui (tra cui quello della Società odierna ricorrente) per una potenza complessiva di circa 3 MW, artificiosamente frazionati – secondo l’imputazione – al fine di eludere l’obbligo di autorizzazione unica regionale e accedere indebitamente al regime semplificato di DIA.
7.1. All’esito del successivo giudizio penale, il Tribunale di Trani, con sentenza n.-OMISSIS-, ha accertato che “ il suddetto artificio ha fatto sì che il GS S.p.A. si determinasse a concedere erogazioni, ingannato circa la reale potenza degli impianti ” concedendo incentivi non dovuti alle Società titolari dei tre impianti (tra cui la Società odierna ricorrente). La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n.-OMISSIS-, la quale ha accertato, con riferimento al reato di truffa, che “ dubbi non possono esservi sul fatto che ci si trovasse in presenza di un unico impianto di produzione di energia elettrica ” e, per il reato di falso, “ che la falsa rappresentazione della realtà riversata nelle attestazioni necessarie al conseguimento dei finanziamenti pubblici, discende dalla false dichiarazioni di inizio e di fine lavori […] presentate all’UTC di Trani […] le dichiarazioni in parola […] integrano un vero e proprio mendacio, idoneo a indurre in errore la G.S.E. ”, ritenendo infine configurato anche il reato di lottizzazione abusiva con riferimento alla realizzazione del parco fotovoltaico situato in contrada -OMISSIS-, posto che le “ aziende agricole-OMISSIS- erano proprietarie dei fondi oggetto di lottizzazione ancor prima dell’avvio del procedimento amministrativo che ha portato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in parola ed hanno ricevuto i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo – tra l’altro – rimaste proprietarie di uno dei tre impianti che compongono il parco fotovoltaico ”.
8. Con successive memorie, il Gestore solleva l’inammissibilità/irricevibilità delle doglianze presentate dalla ricorrente con la memoria del 23.10.2025, mentre il ricorrente insiste per la illegittimità dei provvedimenti impugnati.
9. All’udienza del 26.11.2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
10. Il ricorso, in disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Gestore per carenza di interesse, avendo la Società ricorrente omesso di contestare profili autonomi di illegittimità all’interno di un provvedimento pluristrutturato (e plurimotivato), è nel merito infondato.
11. Ragioni di carattere logico impongono la trattazione preliminare del quarto motivo di ricorso che contesta la tardività dell’esercizio del potere di decadenza intervenuto circa 14 anni dopo l’ammissione agli incentivi. Tale motivo è infondato.
11.1. Sotto il profilo temporale, come questa Sezione ha osservato in più occasioni la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare che la disciplina ex art. 21- nonies l. n. 241 del 1990, che stabilisce un termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo, trovi applicazione rispetto ai soli provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, che ha introdotto tale disposizione (TAR Lazio, Sez. III- ter , 9 dicembre 2024, n. 22190); per i provvedimenti anteriori il suddetto termine trova invece applicazione con decorso a far data dall’ingresso in vigore della norma (Cons. Stato, n. 3787 del 2020; id. n. 1987 del 2020; id. 3462 del 2017, n. 250; Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 1854).
11.1.2. Il limite temporale all’esercizio del potere del GS, di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011, è stato introdotto dall’art. 56 citato, in vigore dal 17 luglio 2020 (mentre, antecedentemente, tale limite non sussisteva e il Gestore poteva prescinderne: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 aprile 2025, n. 3499): dunque, in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, è da tale data che decorre il termine relativamente ai provvedimenti adottati prima della medesima data (come nel caso di specie, risalendo al 2011 il provvedimento di ammissione agli incentivi).
D’altra parte, “ il termine di diciotto mesi ivi può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020) non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa.
Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso” (così Cons. Stato, VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250) ” (TAR Lazio, Sez. III- ter , 20 novembre 2024, nn. 20820 e 20821).
11.1.3. Il termine di cui all’art. 21- nonies L. 241/1990 è stato ridotto a dodici mesi dall’art. 63, d.l. 77/2021, conv. modif. L. 108/2021, in vigore dal 1° giugno 2021: sempre in applicazione del medesimo principio giurisprudenziale, il “nuovo” termine di dodici mesi trova applicazione in caso di provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della novella (dovendosene escludere un’applicazione retroattiva), mentre per quelli emessi in data anteriore continua a trovare applicazione, ratione temporis , il “vecchio” termine di diciotto mesi.
11.2. Il richiamo dell’art. 21- nonies della L. 241/1990 ad opera del novellato art. 42 d.lgs. 28/2011 deve essere inteso nella sua integralità e, dunque, anche al comma 2- bis del predetto art. 21- nonies , a mente del quale “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine […] di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente riepilogato quanto segue: “ nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede.
E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”).
Per questo − nel solco dell’orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa con riguardo all’autotutela nel suo complesso −, in seconda battuta, il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua applicabilità per immeritevole considerazione della posizione del destinatario del provvedimento invalido: all’art. 21-nonies è stato così aggiunto il comma 2-bis, a mente del quale l’amministrazione è legittimata all’annullamento del provvedimento invalido “anche dopo la scadenza del [predetto] termine”, allora fissato in “diciotto mesi”, in caso “di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.
Tale eccezione, è il caso di ricordare, è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione “o” e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile.
L’operare del termine rigido e la previsione della sua inapplicabilità, con il riespandersi del solo limite del “termine ragionevole”, secondo la logica della protezione dell’affidamento solo se meritevole, trova riscontro anche nella loro differente decorrenza: a) la scadenza a mesi si computa − secondo la chiara formula legislativa – “dal momento dell’adozione” del provvedimento di primo grado; b) diversamente, il termine ragionevole − secondo la giurisprudenza amministrativa − ha il suo avvio dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte della PA.
Infatti, in questo secondo caso, l’amministrazione è nell’impossibilità, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento.
In senso opposto, nel primo caso, l’esclusione della ‘decorrenza mobile’ si spiega con la ragione che non può la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi nel suo vantaggio di differire continuamente il dies a quo per l’esercizio della potestà di annullamento (tra le altre, Consiglio di Stato, sentenze n. 7134 e n. 1926 del 2024) ” (Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88, § 3.2. del “Considerato in diritto”).
11.3. Nella fattispecie in esame, dunque, non opera il termine “fisso” ed occorre valutare esclusivamente la “ragionevolezza” del termine.
Detta ragionevolezza risulta sussistente nella misura in cui il GS ha inteso attendere la definitività delle risultanze del giudizio penale, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronunzia, in ragione anche degli approfonditi strumenti di indagine e di accertamento di cui dispone l’autorità giudiziaria penale.
11.3.1. A ciò si aggiunge la persistenza dell’interesse pubblico alla verifica dei presupposti di incentivazione. Quest’ultimo, infatti, “ deve ritenersi […] sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025). […]
Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, “nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GS liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia.
Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.)” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025 […]) ” (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n.3287).
12. Il primo e il secondo motivo di ricorso affrontano questioni connesse e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
12.1. A ben vedere, le risultanze del processo penale che si affiancano ai (e non consumano i) controlli iniziati dal gestore nel 2019 sugli impianti oggetto del ricorso non hanno generato effetti penali nei confronti dei titolari dell’Azienda ricorrente (non coinvolti processualmente) ma hanno costituito l’impianto istruttorio sul quale si è basato, in buona parte, il provvedimento di decadenza.
12.2. Non è suscettibile di condivisione, pertanto, la prospettata illegittimità del provvedimento per avere il GS adottato la decadenza sulla base delle risultanze di un processo nel quale i titolari dell’Azienza ricorrente non hanno partecipato perché non evocati in sede di esercizio dell’azione penale.
12.1.1. Come già osservato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. III- ter , 28 giugno 2025, n. 12820), i poteri di accertamento del GS comprendono facoltà istruttorie come lo svolgimento di sopralluoghi e l’interlocuzione con altre amministrazioni.
12.2. Nel caso di specie, il carattere particolarmente articolato della vicenda penale, sotto il profilo del suo svolgimento temporale, della tipologia e del numero di fatti contestati e accertati, implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali, in quanto esplicative dei fatti e della loro rilevanza ai fini dell’ottenimento degli incentivi.
12.2.1. In questo senso, il GS può modulare l’attività ispettiva sul campo e nelle interlocuzioni con altri enti nel modo più adeguato e pertinente rispetto alla situazione, non risultando ineludibile – e non risultando necessario nel caso di specie, a fronte dell’accertamento di documenti falsi, mendaci o contraffatti – l’impiego di mezzi istruttori ulteriori rispetto a quelli propri dell’autorità giudiziaria penale, considerato peraltro l’elevato standard probatorio richiesto dal codice di procedura penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) per addivenire ad una pronuncia di condanna (o a un accertamento di reità).
12.3. Per quanto concerne le falsità della documentazione presentata nonché per l’artato frazionamento posto in essere al deliberato fine di ottenere tariffe maggiori, innanzitutto non incide negativamente sull’accertamento - come invece pretenderebbe parte ricorrente - il fatto che i relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione in sede penale: una tale statuizione è, difatti, priva di efficacia extrapenale, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen. (cfr. TAR Lazio, Sez. III- ter , 22 aprile 2024, n. 8061).
12.3.1. Quanto al contenuto della falsità, è dirimente rammentare che « [l]a non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca […] la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante ostativa all’erogazione degli incentivi » (Cons. Stato, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 945, che richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 258).
12.3.2. In relazione alla contestata sussistenza dell’artato frazionamento dell’impianto, va ricordato che a tal fine, « “[s]ul piano probatorio, […] non è necessaria la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che l’artato frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706)” (Cons. Stato, sez. II, n. 1096/2025 […]) » (così, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, 12 giugno 2025, nn. 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 e 5116).
12.3.2.1. Nella fattispecie in esame, le risultanze delle indagini e del processo penale – così come valutate dal GS – sono senz’altro connotate, a prescindere da una formale pronuncia di condanna, dalla sufficiente gravità, precisione e concordanza per ritenere che alla presentazione di documentazione non veritiera fosse sotteso un artato frazionamento dell’impianto. Il proscioglimento per prescrizione, infatti, mantiene valide, sotto il profilo amministrativo, le irregolarità riscontrate e confermate nella sentenza del Tribunale prima e della Corte d’appello poi e la declaratoria di non doversi procedere per maturata prescrizione non osta alla definizione della procedura di revoca qualora permanga un interesse concreto ed attuale da parte della P.A. al recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto agevolato.
12.4. A fronte di tale statuizione, il GS ben poteva (e doveva) valutare quanto oggettivamente emerso e adottare le determinazioni di sua esclusiva competenza. A maggior conforto, si osserva, infine, che l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GS e degli artifizi in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi (v. per tutti Consiglio di Stato, II 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640) in luogo della decurtazione, la quale presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento degli stessi, come quelle oggetto del presente giudizio (v. ancora Consiglio di Stato, II, 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640, nonché, IV, 24 gennaio 2022, n. 462) (cfr. ex plurimis , TAR Lazio, Sez. III- ter , 18 giugno 2025, n. 11968).
13. Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente tenta di far discendere l’illegittimità del provvedimento di decadenza e la sua estraneità rispetto agli accertamenti amministrativi, dalla revoca della confisca (con Ordinanza della Corte d’appello di Bari del 14.02.2025) dei terreni di sua proprietà disposta con sentenza penale, nonostante la prescrizione del reato urbanistico.
13.1. In estrema sintesi, è necessario osservare che l’applicazione della confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale per il reato di lottizzazione abusiva ma solo il pieno accertamento del coinvolgimento di chi è soggetto alla misura ablativa. In ragione del suo carattere sanzionatorio, la misura ablativa in discorso può intervenire unicamente qualora si accerti, oltre all’elemento obiettivo del reato, la partecipazione psicologica ai fatti contestati di colui che la subisce. Nel caso di specie, secondo la Corte d’appello di Bari, chiamata a pronunciarsi in fase di esecuzione, non è emersa una partecipazione psicologica, neanche in termini di colpa, dei titolari dell’Azienda agricola. Per queste ragioni la Corte si è determinata a favore della revoca della misura ablatoria con restituzione dei terreni ai legittimi proprietari.
13.1.1. Ciò non esclude, a ben vedere, la rilevanza amministrativa, ai fini della decadenza dagli incentivi, della intera fattispecie scrutinata. Tale decadenza, infatti, non ha, per pacifica giurisprudenza di questo Tribunale, carattere sanzionatorio ma vincolato in ragione della necessità di ripristinare la legalità violata. Con essa si accerta la violazione delle regole poste a presidio della correttezza del rapporto incentivante prescindendo dalla partecipazione (oggettiva o soggettiva) dei soggetti coinvolti nella fattispecie amministrativa. La revoca della confisca invocata, in altre parole, si basa sull’assenza di partecipazione psichica (effettiva o ipotetica) dei proprietari dei terreni ablati rispetto ai fatti di natura penale, senza intaccare il solido impianto che ha accertato le violazioni amministrativamente rilevanti esistenti (e commesse) in relazione al complessivo rapporto incentivante.
14. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
15. Le spese, in ragione della materia e delle questioni trattate, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
IA NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NA | LE CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.