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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EG CA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL CA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1) Le Parti vivranno separate serbandosi reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale di CA LI (MO), Via Giuseppe Saragat
n. 5, di proprietà dei coniugi in comunione dei beni, viene assegnata in via esclusiva al sig. , che continuerà ad abitarvi. La sig.ra si Parte_2 Pt_1
è già trasferita in altra dimora e si impegna ad effettuare il cambio di residenza al momento della declaratoria di separazione coniugale.
3) Il Sig. si obbliga ad acquistare dalla sig.ra , che Pt_2 Parte_1
accetta, la quota del 50% dell'abitazione familiare di CA LI (MO),
Via Giuseppe Saragat n. 5, così individuato al catasto Terreni e Fabbricati della
Provincia di Modena – Comune di CA LI:
A) foglio 65, particella 399, sub 24, Via Giuseppe Saragat n. 5, Piano T,
Categoria C/6, Classe 6 consistenza 25 mq, rendita Euro 73,60 (autorimessa);
B) foglio 65 particella 399 sub 31, Via Via Giuseppe Saragat n. 5, Piano T-1-2 categoria A/7, classe 3, vani 7,5, mq 162, rendita Euro 755,32 (abitazione);
C) foglio 65, particella n. 399, sub. 22 B.C.N.C. Area cortiliva comune ai sub 24
e 31.
Detta unità immobiliare acquistata dalle parti in proprietà superficiaria in data
25/02/2000 in forza di contratto di compravendita di diritto di superficie e proprietà superficiaria a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1 Repertorio N.42632 Raccolta 10852, atto registrato in data 16/03/2000 al n.
1618S1V, trascritto e volturato presso Ufficio del Territorio di Bologna il
23/03/2000 al n. 6941/10484, della quale in data 12/10/2010 le parti hanno acquistato dal Comune di CA LI il diritto di superficie sull'area di sedime in forza di contratto di cessione in diritto di proprietà di area già concessa in diritto di superficie a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1
Repertorio N.56508 Raccolta 18780, atto registrato in data 4/11/2010 al n.
15078 SIT, trascritto e volturato presso Ufficio del Territorio di Bologna il
5/11/2010 al n. 30201/49675.
A fronte di tale trasferimento immobiliare, per l'acquisto della quota dell'abitazione familiare il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00). Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra in un'unica soluzione al momento Pt_2 Pt_1
della stipula del rogito.
La compravendita dell'abitazione familiare dovrà stipularsi mediante rogito notarile entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione di cui al presente procedimento che verrà pronunciata dal Tribunale di Modena.
L'atto di trasferimento di cui sopra sarà redatto a spese (compresi eventuali oneri per eventuali pratiche di adeguamento e/o sanatorie) del sig. Parte_2
presso il Notaio scelto da quest'ultimo in esenzione da imposte ex art.
[...] 4) Con riferimento ai beni costituenti l'arredamento dell'abitazione, la sig.ra asporterà dall'abitazione entro il 31/07/2025 i beni di seguito elencati: Pt_1
Camera da letto di provenienza della famiglia Pt_1
- N. 2 armadi
- N. 1 letto (struttura, reti e materasso)
- N. 2 comodini
- N. 1 sedia
Nella cucina:
- N. 1 Affettatrice
- N. 1 Elettrodomestico per tirare la pasta
- N. 1 Servizio di piatti di CP_1
In mansarda:
- N. 1 tavolo
- Le sedie a corredo del tavolo
- N. 3 vetrinette
- Mobile della macchina da cucire
- Libri vari di proprietà della sig.ra Pt_1
Nel ripostiglio:
- Set di valigie
- Altri beni personali della sig.ra Pt_1
Inoltre:
- Tutti i quadri ricamati a mano dalla sig.ra Pt_1
- regali fatti personalmente alla sig.ra in occasione del matrimonio Pt_1
- N. 2 scarpiere delle 4 presenti in casa - N. 1 mobiletto in plastica presente in garage, con il necessario per fare i dolci
5) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
rimarrà a vivere con la madre. Il figlio potrà vedere e stare con il padre quando lo riterrà e previo accordo con il predetto. I genitori ed il figlio potranno poi accordarsi direttamente fra di loro in merito ai periodi feriali estivi ed invernali, alle festività infrasettimanali da trascorrere ciascuno con il figlio.
6) Stante la situazione sanitaria del figlio e la conseguente Per_2
applicazione dell'art. 337 septies del codice civile, che equipara le disposizioni in favore dei figli minori anche ai figli maggiorenni portatori di handicap, il sig.
si obbliga a versare alla Sig.ra la somma mensile di € 350,00 Pt_2 Pt_1
a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo per le spese di vitto, alloggio e partecipazione alle spese di casa, mediante accredito su conto corrente il cui IBAN è già stato comunicato dalla Sig.ra in data Pt_1
precedente alla sottoscrizione del presente ricorso. Per quanto riguarda le spese di abbigliamento del figlio il predetto utilizzerà il denaro che percepisce Per_2
a titolo di pensione mensile di invalidità INPS.
7) Al fine di garantire un controllo sulle movimentazioni bancarie del figlio, come sopra specificato titolare di conto corrente postale, entrambi i genitori avranno la delega sul conto corrente intestato al figlio.
8) Per i mesi da ottobre 2024 a febbraio 2025, il sig. ha riconosciuto Pt_2
alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 750,00, somma che è già Pt_1
stata versata a mezzo bonifico bancario prima della sottoscrizione del presente ricorso. A fronte di tale riconoscimento, la Sig.ra dichiara di non vantare Pt_1 alcun ulteriore credito nei confronti del Sig. in relazione al mantenimento Pt_2
e/o alle spese straordinarie del figlio al di fuori di quanto indicato al Per_2
punto 6.
9) Ogni genitore contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Modena che qui si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
10) Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie, le parti convengono che anche le spese straordinarie per l'autovettura intestata al figlio a titolo esemplificativo le spese di Per_2
assicurazione, di bollo e di manutenzione e/o riparazione straordinaria siano poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Invece per le spese di natura ordinaria relative all'autovettura, a titolo esemplificativo quelle per rifornimento, tagliandi auto, eventuali multe, il figlio utilizzerà il denaro che percepisce a titolo di pensione mensile di invalidità Per_2
INPS.
11) Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie per il figlio
– qualora riconosciuto - sarà posto a favore dei coniugi nella medesima misura di partecipazione alle spese stesse e quindi del 50% per il padre e del 50%.
12) A ciascun coniuge sarà assegnata in via esclusiva l'autovettura attualmente in uso, in particolare alla sig.ra viene attribuita la proprietà Pt_1
esclusiva dell'autovettura Hyundai tg. FS 044 TZ, mentre al sig. viene Pt_2
attribuita la proprietà esclusiva dell'autovettura Volkswagen tg. GR895PS.
13) I conti correnti e le disponibilità economiche mobiliari ed immobiliari attalmente intestati al singolo coniuge rimarranno intestati agli stessi in via eslusiva – con la sola eccezione della porzione di casa coniugale che sarà oggetto di compravendita.
14) Le Parti dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto conomico e patrimoniale, di aver regolato la divisione dei beni mobili secondo quanto previsto dal punto 4) delle suindicate condizioni, di aver già diviso gli effetti personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia pretesa di assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge.
16) Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione, nel caso di integrale accoglimento delle concordate condizioni.
17) Le spese legali e di procedura vengono compensate tra le Parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a FR LI (MO) il 05/09/1965 e , Parte_2
nato a [...] il [...];
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FR
LI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1998, atto n.21,
Parte II serie A);
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CE ER
Il Presidente
Riccardo Di
PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 L. 74/1987.
Tale trasferimento è infatti funzionale alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e, pertanto, beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla
Legge.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EG CA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL CA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
1) Le Parti vivranno separate serbandosi reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale di CA LI (MO), Via Giuseppe Saragat
n. 5, di proprietà dei coniugi in comunione dei beni, viene assegnata in via esclusiva al sig. , che continuerà ad abitarvi. La sig.ra si Parte_2 Pt_1
è già trasferita in altra dimora e si impegna ad effettuare il cambio di residenza al momento della declaratoria di separazione coniugale.
3) Il Sig. si obbliga ad acquistare dalla sig.ra , che Pt_2 Parte_1
accetta, la quota del 50% dell'abitazione familiare di CA LI (MO),
Via Giuseppe Saragat n. 5, così individuato al catasto Terreni e Fabbricati della
Provincia di Modena – Comune di CA LI:
A) foglio 65, particella 399, sub 24, Via Giuseppe Saragat n. 5, Piano T,
Categoria C/6, Classe 6 consistenza 25 mq, rendita Euro 73,60 (autorimessa);
B) foglio 65 particella 399 sub 31, Via Via Giuseppe Saragat n. 5, Piano T-1-2 categoria A/7, classe 3, vani 7,5, mq 162, rendita Euro 755,32 (abitazione);
C) foglio 65, particella n. 399, sub. 22 B.C.N.C. Area cortiliva comune ai sub 24
e 31.
Detta unità immobiliare acquistata dalle parti in proprietà superficiaria in data
25/02/2000 in forza di contratto di compravendita di diritto di superficie e proprietà superficiaria a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1 Repertorio N.42632 Raccolta 10852, atto registrato in data 16/03/2000 al n.
1618S1V, trascritto e volturato presso Ufficio del Territorio di Bologna il
23/03/2000 al n. 6941/10484, della quale in data 12/10/2010 le parti hanno acquistato dal Comune di CA LI il diritto di superficie sull'area di sedime in forza di contratto di cessione in diritto di proprietà di area già concessa in diritto di superficie a rogito del Notaio dott.ssa Persona_1
Repertorio N.56508 Raccolta 18780, atto registrato in data 4/11/2010 al n.
15078 SIT, trascritto e volturato presso Ufficio del Territorio di Bologna il
5/11/2010 al n. 30201/49675.
A fronte di tale trasferimento immobiliare, per l'acquisto della quota dell'abitazione familiare il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00). Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra in un'unica soluzione al momento Pt_2 Pt_1
della stipula del rogito.
La compravendita dell'abitazione familiare dovrà stipularsi mediante rogito notarile entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione di cui al presente procedimento che verrà pronunciata dal Tribunale di Modena.
L'atto di trasferimento di cui sopra sarà redatto a spese (compresi eventuali oneri per eventuali pratiche di adeguamento e/o sanatorie) del sig. Parte_2
presso il Notaio scelto da quest'ultimo in esenzione da imposte ex art.
[...] 4) Con riferimento ai beni costituenti l'arredamento dell'abitazione, la sig.ra asporterà dall'abitazione entro il 31/07/2025 i beni di seguito elencati: Pt_1
Camera da letto di provenienza della famiglia Pt_1
- N. 2 armadi
- N. 1 letto (struttura, reti e materasso)
- N. 2 comodini
- N. 1 sedia
Nella cucina:
- N. 1 Affettatrice
- N. 1 Elettrodomestico per tirare la pasta
- N. 1 Servizio di piatti di CP_1
In mansarda:
- N. 1 tavolo
- Le sedie a corredo del tavolo
- N. 3 vetrinette
- Mobile della macchina da cucire
- Libri vari di proprietà della sig.ra Pt_1
Nel ripostiglio:
- Set di valigie
- Altri beni personali della sig.ra Pt_1
Inoltre:
- Tutti i quadri ricamati a mano dalla sig.ra Pt_1
- regali fatti personalmente alla sig.ra in occasione del matrimonio Pt_1
- N. 2 scarpiere delle 4 presenti in casa - N. 1 mobiletto in plastica presente in garage, con il necessario per fare i dolci
5) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
rimarrà a vivere con la madre. Il figlio potrà vedere e stare con il padre quando lo riterrà e previo accordo con il predetto. I genitori ed il figlio potranno poi accordarsi direttamente fra di loro in merito ai periodi feriali estivi ed invernali, alle festività infrasettimanali da trascorrere ciascuno con il figlio.
6) Stante la situazione sanitaria del figlio e la conseguente Per_2
applicazione dell'art. 337 septies del codice civile, che equipara le disposizioni in favore dei figli minori anche ai figli maggiorenni portatori di handicap, il sig.
si obbliga a versare alla Sig.ra la somma mensile di € 350,00 Pt_2 Pt_1
a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo per le spese di vitto, alloggio e partecipazione alle spese di casa, mediante accredito su conto corrente il cui IBAN è già stato comunicato dalla Sig.ra in data Pt_1
precedente alla sottoscrizione del presente ricorso. Per quanto riguarda le spese di abbigliamento del figlio il predetto utilizzerà il denaro che percepisce Per_2
a titolo di pensione mensile di invalidità INPS.
7) Al fine di garantire un controllo sulle movimentazioni bancarie del figlio, come sopra specificato titolare di conto corrente postale, entrambi i genitori avranno la delega sul conto corrente intestato al figlio.
8) Per i mesi da ottobre 2024 a febbraio 2025, il sig. ha riconosciuto Pt_2
alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 750,00, somma che è già Pt_1
stata versata a mezzo bonifico bancario prima della sottoscrizione del presente ricorso. A fronte di tale riconoscimento, la Sig.ra dichiara di non vantare Pt_1 alcun ulteriore credito nei confronti del Sig. in relazione al mantenimento Pt_2
e/o alle spese straordinarie del figlio al di fuori di quanto indicato al Per_2
punto 6.
9) Ogni genitore contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Modena che qui si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)Tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
10) Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie, le parti convengono che anche le spese straordinarie per l'autovettura intestata al figlio a titolo esemplificativo le spese di Per_2
assicurazione, di bollo e di manutenzione e/o riparazione straordinaria siano poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Invece per le spese di natura ordinaria relative all'autovettura, a titolo esemplificativo quelle per rifornimento, tagliandi auto, eventuali multe, il figlio utilizzerà il denaro che percepisce a titolo di pensione mensile di invalidità Per_2
INPS.
11) Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie per il figlio
– qualora riconosciuto - sarà posto a favore dei coniugi nella medesima misura di partecipazione alle spese stesse e quindi del 50% per il padre e del 50%.
12) A ciascun coniuge sarà assegnata in via esclusiva l'autovettura attualmente in uso, in particolare alla sig.ra viene attribuita la proprietà Pt_1
esclusiva dell'autovettura Hyundai tg. FS 044 TZ, mentre al sig. viene Pt_2
attribuita la proprietà esclusiva dell'autovettura Volkswagen tg. GR895PS.
13) I conti correnti e le disponibilità economiche mobiliari ed immobiliari attalmente intestati al singolo coniuge rimarranno intestati agli stessi in via eslusiva – con la sola eccezione della porzione di casa coniugale che sarà oggetto di compravendita.
14) Le Parti dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto conomico e patrimoniale, di aver regolato la divisione dei beni mobili secondo quanto previsto dal punto 4) delle suindicate condizioni, di aver già diviso gli effetti personali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia pretesa di assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge.
16) Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione, nel caso di integrale accoglimento delle concordate condizioni.
17) Le spese legali e di procedura vengono compensate tra le Parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a FR LI (MO) il 05/09/1965 e , Parte_2
nato a [...] il [...];
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FR
LI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1998, atto n.21,
Parte II serie A);
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CE ER
Il Presidente
Riccardo Di
PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 L. 74/1987.
Tale trasferimento è infatti funzionale alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e, pertanto, beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla
Legge.