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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1022 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. CP_1
RESISTENTE
Oggi 27/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PESTILLI FERNANDO e per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. LUCA MAIORANO. L'avv. PESTILLI, tenuto conto anche dei chiarimenti del CTU insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Chiede che la causa sia decisa. ;L'avv. GUSSAGO impugna e contesta la CTU, ne chiede il rinnovo ed insiste nel rigetto del ricorso. L'avv. PESTILLI si oppone alla richiesta dell' e insiste per la decisione. CP_1
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PESTILLI FERNANDO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE P.T.( ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Avezzano, via Liguria 26 con l'avv. CP_1
LUCA MAIORANO ( , ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.11.2022, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “ernia CP_1
discale L-S.” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari al 12% od in quell'altra accertata in corso di causa.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di badante svolta per diversi anni.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni e acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discutevano la causa che indi veniva decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha operato dal 2013 al 2019 quale collaboratore familiare. I testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato per vari anni quale badante, sollevando carichi pesanti e movimentando persone disabili.
In particolare il teste ha precisato di conoscere la signora Testimone_1 Parte_1
da circa 10 anni e di averla vista lavorare quale badante.
Il teste ha dichiarato di conoscere la signora da circa 8 Testimone_2 Parte_1
anni e che la stessa lavora quale badante, precisando di averla vista lavorare qualche volta avendo accompagnato la figlia per portargli qualche cosa di cui aveva bisogno.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “nel caso in cui il Giudice ritenesse Per_1
adeguatamente provato quanto riferito dalla ricorrente sull'attività concretamente svolta, con specifico riferimento a quella di assistente di persona allettata per gli ultimi
4-5 anni di attività, può sicuramente essere ammessa l'origine professionale della patologia denunciata, sotto il profilo medico-legale”.
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “La Sig.ra è affetto dalla patologia Parte_1
denunciata in data 28/12/2020, inquadrabile come “spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple ed ernia discale L1- L2”. Con le riserve sopra espresse, relative all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con le modalità riferite dalla ricorrente (in termini di deficit presentati dalla persona assistita
e di durata del rapporto lavorativo) la suddetta patologia può ritenersi riconducibile, quanto meno in via concausale, all'attività professionale concretamente svolta dall'assicurata. Il grado di menomazione dell'efficienza psico-fisica del soggetto
(danno biologico), è valutabile nella misura del 7% (sette per cento) in riferimento alle tabelle di cui al DM del 12.07.2000, con decorrenza dalla data di presentazione CP_1
dell'istanza”.
Inoltre il CTU a seguito di richiesta di chiarimenti, ha precisato che” l'eventuale azione favorente, nell'insorgenza della patologia artrosica in generale, da parte delle
“pregresse patologie non lavorative e le altre condizioni fisiopatologiche della ricorrente” (artrite reumatoide e alterazioni ormonali conseguenti a pregresso intervento per Ca dell'endometrio), nulla toglie al ruolo concausale svolto dalle sollecitazioni biomeccaniche del rachide lombare - verosimilmente subite dalla ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa - nello sviluppo della patologia oggetto dell'accertamento peritale, rappresentata da “spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali multiple ed ernia discale L1-L2”. E' noto, del resto, che il distretto della colonna vertebrale maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico di origine lavorativa è appunto il tratto lombare con le relative cerniere, dorsolombare e lombo-sacrale. In altri termini, rispetto alla patologia sofferta dall'interessata a carico del rachide, l'azione patogenetica svolto dalle infermità sopra citate deve ritenersi del tutto marginale e comunque assai lontana dal rappresentare la causa da sola sufficiente a provocare lo sviluppo della patologia rachidea in questione”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso, tenuto conto delle prove testimoniali e documentali nonché delle risultanze della CTU e di quanto nella stessa precisato dal consulente deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura complessiva del 7%,;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (7%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1 della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 27.6.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza