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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico IGfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2799 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con gli Avv.ti Pier Luigi Panici e Katia Agnès Giuliani Parte_1
Appellante
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4834/2023 del 9.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dal 20.7.1990 al 30.9.2019 funzionario giudiziario di Area III F3 alle Parte_1 dipendenze del , ha evocato in giudizio l'ex datore di lavoro Controparte_1 esponendo di avere lavorato dal 7.11.1995 al 25.6.1996 presso l'Ufficio “Corpi di Reato” del
Tribunale di Roma, in una stanza al piano terreno del Tribunale penale di Roma ove si distruggevano i corpi di reato, stanza insalubre con insufficiente aereazione, che creava al personale problemi respiratori e dermatologici, come segnalato alla ASL di zona;
di avere lavorato dal 25.6.1996 al 5.10.1999 nell'Ufficio del Campione Penale, in altra stanza al piano terra con scarsa luce naturale e a ridosso delle caldaie termiche, fonte di rumori assordanti;
di avere fatto domanda per il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo e che in tale occasione l'allora Presidente del Tribunale dava atto dell'insalubrità dei due uffici;
che l'infermità per causa di servizio le fu riconosciuta dalla Terza CMO del Centro Medico di Medicina Legale di Roma ma fu negativo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate che ritenne le infermità lamentate come preesistenti e non aggravate dal breve servizio;
che il 17.6.2013 si era ricoverata e fu dimessa con la diagnosi di “Sindrome da fatica cronica (CFS) in soggetto con infezione urogenitale da micoplasmi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (destra > sinistra) e ipovalenza labirintica destra. Cisti probabilmente funzionale all'annesso di sinistra”, dandosi anche atto dell'esordio risalente a circa 20 anni e dell'aggravamento negli ultimi anni precedenti alla diagnosi medesima;
che altro sanitario con certificazione del 31.8.2015 individuava una responsabilità eziopatogenetica nell'ambiente insalubre con potenziali allergeni;
che alla visita del 24.6.2015 la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconobbe un aggravamento al 70%; che a seguito di domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria, il 27.10.2016 fu valutata come idonea al servizio;
che chiese il riavvicinamento al proprio domicilio in Bracciano dal Tribunale di
Viterbo, ove allora prestava servizio, per incompatibilità con le proprie condizioni, senza esito, così come senza esito rimase la domanda di trasferimento presso la ASL di Bracciano;
che infine transitava al Ministero della Difesa presso il Comando del Museo e Aeroporto
Vigna di Valle;
che nel 2018 ulteriori certificazioni davano atto di riacutizzazioni, di una compromissione delle capacità lavorative e di vita sociale;
che nel 2020 il medico delegato dal Ministero della Difesa la ha giudicata idonea alla mansione specifica, ma con prescrizioni;
che un consulente medico legale di parte ha riconosciuto il nesso eziologico
2 della CFS con l'attività svolta presso l'Ufficio “Corpi di Reato”; che la vicenda ha provocato rilevanti assenze dal lavoro per complessivi 272 giorni nel periodo giugno 2013 – settembre
2019.
Aveva pertanto richiesto al Tribunale di Roma di accertare che la CFS associata a sindrome fibromialgica lamentata dalla ricorrente costituiva malattia contratta in servizio;
di accertare che il Ministero convenuto ne era responsabile per non avere trasferito, nonostante la copiosa documentazione medica, la ad una sede di lavoro più vicina al luogo di Pt_1 residenza, provocando l'aggravamento delle condizioni fino a determinare una invalidità civile del 75%; di condannare il Ministero al risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento dello stipendio non corrisposto nei giorni di malattia, al risarcimento del danno biologico nella misura dell'80%; di condannarlo quindi al pagamento per tale titolo della somma di €. 716.409,00# a titolo di danno biologico personalizzato e in misura di €. 396,00#,
a titolo di invalidità temporanea assoluta e, quindi complessivamente €. 716.805,00# o, quella di giustizia sempre con personalizzazione, che tenga conto anche del danno non patrimoniale patito e futuro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dal
21/06/2013.
Si era costituito il , che aveva richiesto la chiamata in causa Controparte_1 dell'INAIL in quanto ipoteticamente legittimato passivo concorrente, eccepito l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione delle pretese, ne contestava il fondamento
(anche per la mancata allegazione e prova della colpa dell'Amministrazione) e ne chiedeva il rigetto, in subordine eccependo la compensatio lucri cum damno.
Il Tribunale, rigettate le richieste preliminari (in merito alla legittimazione dell'INAIL, nonché alla prescrizione dell'azione in rapporto alla conoscenza dell'insorgenza della malattia da parte della lavoratrice), ha esperito CT medicolegale e all'esito ha respinto il ricorso, rilevando che, ai fini della tutela di cui all'art. 2087 c.c., non era stata fornita la prova del nesso causale fra la nocività dell'ambiente di lavoro e il danno lamentato;
nesso causale che non era emerso all'esito della consulenza d'ufficio e che non poteva nemmeno apprezzarsi dall'insalubrità dei luoghi in questione, ormai irreversibilmente mutati;
e, quanto al trasferimento da Viterbo, rilevando che la ricorrente non aveva fornito elementi a sostengo della sua illegittimità, precludendo al CT di valutare la nocività della permanenza in sede e dei disagi degli spostamenti necessari. ha appellato la sentenza. Resiste il . Parte_1 Controparte_1
Nel presente grado è stata rinnovata la CT medico-legale.
3 All'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi e la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello viene dedotta l'omessa applicazione del principio di non contestazione, dal momento che il Ministero non aveva contestato alcuna deduzione in fatto né alcun documento, ma solo genericamente sostenuto che non vi fosse prova del danno, della nocività dell'ambiente, del nesso causale.
Il primo motivo è infondato. Come emerge pianamente dalla lettura della memoria difensiva di primo grado dell'Amministrazione, questa aveva allegato:
- la carenza di prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, delle domande e in particolare proprio del nesso causale fra i danni “asseritamente” subiti e la condotta e/o omissione datoriale (pag. 6 e pag. 10);
- a sostegno di ciò, che la malattia diagnosticata non era riconosciuta come professionale
(pag. 6-7) e che le allegazioni e produzioni documentali della ricorrente ne costituivano conferma;
- che non era stata compiutamente allegata la nocività dell'ambiente e nemmeno la violazione di obblighi di comportamento concretamente individuati, non potendosi configurare un obbligo di misure idonee a prevenire qualsivoglia evento lesivo (pag.
7);
- che mancava la stessa prova del danno, non desumibile dalla certificazione medica che non dimostrava il nesso causale – esprimendosi, al più, in termini di mera possibilità, tanto più in un caso in cui il servizio era stato reso in diversi uffici (pag. 8 e pag. 10-
11);
- che l'affermazione della ricorrente secondo la quale la sua patologia derivava dall'insalubrità dell'Ufficio Corpi di Reato era smentita dal verbale del Comitato di
Verifica per le cause di servizio che valutava le infermità come preesistenti e non aggravate dal breve servizio (pag. 9-10); nonché dalle valutazioni di idoneità al servizio (pag. 11);
- la carenza di prova sul ruolo concausale o di aggravamento del mancato trasferimento a sede più vicina al domicilio (pag. 11);
4 - la carenza di prova del nesso causale fra il contegno dell'Amministrazione e le assenze dal servizio, peraltro per lo più successive al 2014 (pag. 13);
- che la prova è carente anche perché significativamente la certificazione medica è riferibile al periodo successivo al 2013 e si basa sulle affermazioni della ricorrente in punto di nesso causale con il servizio (pag. 14);
- che manca ogni allegazione di nocività dell'ambiente di lavoro presso il Tribunale di
Viterbo (2013-2019) (pagg. 14-15).
Non sembra necessario spendere molte parole per escludere che il Ministero abbia omesso di contestare tutti gli elementi posti dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande e, in particolare, quelli la cui carenza ha determinato il rigetto del ricorso di primo grado.
Va peraltro incidentalmente ricordato che la contestazione la cui omissione rileva ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. può rilevare esclusivamente in relazione al fatto storico allegato dalla allora ricorrente – nella specie la nocività degli ambienti di adibizione nel 1995-1996 indicati nel ricorso, il nesso causale fra il servizio ivi reso e la patologia (CFS) lamentata – e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche di quel fatto storico, la cui valutazione resta affidata al giudice;
e nemmeno rileva in relazione ai documenti (in disparte la questione, che qui non si pone, in merito alla loro intrinseca genuinità). Invero, più volte la giurisprudenza si è trovata a dover puntualizzare che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni, e non le prove offerte dalle parti (documenti, perizie), che concorrono senza distinzioni di sorta (salvo che si tratti di prove legali) all'istruttoria processuale, essendo poi compito precipuo del giudice vagliarne l'attendibilità – considerando ciascuna prova sia singolarmente che alla luce del complessivo quadro istruttorio – ed ordinarle per giungere alla decisione (Cass. n.3126/2019). Parimenti, spetta al giudice valutare quali effetti giuridici si siano prodotti in conseguenza del fatto storico non contestato.
Con un secondo motivo è censurata l'erronea ovvero omessa valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie: la CT sarebbe stata fuorviata dall'errore materiale contenuto nel ricorso sulla data finale della adibizione all'Ufficio “Corpi di Reato” (ove era indicato il
25.2.1996 anziché il 25.6.1996, peraltro supportato dalla documentazione) e si sarebbe erroneamente focalizzata sul periodo 7.11.1995 – 25.2.1996 anziché estendere la valutazione sino al 5.10.1999 (includendo il servizio prestato nel parimenti insalubre Ufficio del
Campione Penale): analogo errore avrebbe commesso il Tribunale nel recepire gli esiti della stessa CT.
5 Con un terzo motivo di appello si contesta il merito della consulenza d'ufficio disposta in primo grado, in quanto avrebbe ritenuto “preesistente” una sintomatologia che non è riconducibile alla CFS, bensì ad altre patologie;
in quanto, come accennato, avrebbe considerato solo una parte del periodo temporale svolto in ambienti insalubri e sottovalutato la nocività del primo dei due ambienti, di per sé sola idonea all'insorgenza della patologia;
in quanto avrebbe erroneamente escluso il nesso scientifico fra la CFS e l'attività lavorativa. Si contesta, infine, che il Tribunale non si sia discostato dalle conclusioni del consulente radicando il riscontro della nota regola del “più probabile che non” nel complesso degli elementi offerti dalla ricorrente, non contestati.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
In primo luogo occorre osservare che nel presente grado l'appellante omette di contestare specificamente il seguente passaggio della sentenza gravata: “per ciò che concerne l'asserito disatteso trasferimento, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento al fine di consentire una valutazione circa la eventuale illegittimità del comportamento datoriale;
la mancanza di elementi circa le condizioni lavorative sussistenti nella “esplicazione del servizio in altre sedi” non ha consentito al CT di esprimere alcun giudizio circa la nocività della permanenza in tali sedi fino al trasferimento né circa gli eventuali disagi dovuti agli spostamenti necessari a raggiungere il luogo di lavoro”. Ne segue che il presente gravame deve ritenersi circoscritto a quella porzione della domanda di primo grado diretta a far dichiarare che la patita CFS associata a sindrome fibromialgica costituisce malattia professionale contratta in relazione al servizio reso nel complessivo periodo 7.11.1995 –
5.10.1999, che il ne è responsabile e che quindi è tenuto e va Controparte_1 condannato al ristoro dei danni.
I due motivi, come illustrato, contestano la sentenza, sotto distinti profili, nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CT. La CT è stata pertanto rinnovata in questo grado, con affidamento di un quesito conforme alla corretta individuazione del periodo temporale di adibizione al primo dei due uffici di cui è stata allegata l'insalubrità.
Le conclusioni cui è giunto il consulente della Corte sono condivisibili ed esaurienti e possono essere poste a base della presente decisione.
In primo luogo, il CT ha premesso una esauriente descrizione della natura e dell'eziogenesi della patologia principale lamentata dalla ricordando che la Pt_1
Sindrome della Fatica Cronica/Encefalomielite Mialgica (Chronic Fatigue
6 Syndrome/Myalgic Encephalomyelite, CFS/ME) è una patologia non ben definita nei suoi aspetti eziopatogenetici e clinici che, anche per questo, stimola un vivace dibattito fra clinici e scienziati, alcuni dei quali mettono in dubbio anche la sua esistenza, nonostante questa condizione patologica sia riconosciuta da tutte le società mediche scientifiche internazionali.
Aggiunge il CT, citando anche dati dell'I.S.S., che la scarsa considerazione clinica può dipendere dal fatto che la fatica non è ben definibile dal punto di vista obiettivo e richiede un'attenta anamnesi e raccolta dei dati clinici e, nel caso della CFS/ME, è una diagnosi di esclusione di altre forme patologiche: ciò in quanto la malattia ha un quadro clinico variegato con un andamento ciclico che può durare diversi anni e in alcuni casi essere invalidante;
essa ha verosimilmente origine multifattoriale, in genere infettiva, immunitaria e neuroendocrina.
Al momento, sembra che l'alterazione immunologica sia il meccanismo patogenetico più importante come conseguenza di diverse cause, le più accreditate sono quelle infettive (su una predisposizione genetica) che procurerebbero una serie di alterazioni su altri apparati con la conseguente varietà e variabilità delle manifestazioni cliniche. Il consulente ammette che, in generale, vi possano essere casi dovuti alla esposizione a fattori tossici ambientali e/o alimentari, essendo state studiate la “sindrome della guerra del Golfo”, la “sindrome dell'edificio malato” e l'intossicazione alimentare da ciguatera;
citando uno dei sanitari che hanno visitato la (prof. ), aggiunge il consulente che “il substrato Pt_1 Per_1 patogenetico delle diverse forme eziologiche sembra essere lo stesso, molto probabilmente rappresentato dal danno ossidativo dovuto al rilascio di citochine pro-infiammatorie in risposta all'evento scatenante (infettivo o non infettivo). In ogni caso, di recente gli scienziati hanno rivolto la loro attenzione alla predisposizione genetica dei soggetti affetti dalla sindrome, tanto che negli ultimi anni gli studi genetici, insieme a quelli di biologia molecolare, hanno ricevuto un grande impulso. Grazie a entrambi questi studi è stato possibile confermare i legami eziologici tra la sindrome e l'EBV o altri herpesvirus o altri agenti infettivi persistenti) …”.
Passando alla discussione medico-legale, il consulente (che ha anche tentato l'accesso nei locali in cui avevano sede i due uffici trovandoli chiusi, e peraltro ormai irreversibilmente mutati) ricorda che a carico della IG.ra è stata posta diagnosi di CFS/ME a seguito Pt_1 di ricovero ospedaliero del giugno 2013, ospedale di Chieti;
che a seguito di certificato medico del 14.03.2018, ospedale S. Filippo Neri è stata formulata diagnosi di CFS associata a sindrome fibromialgica.
7 Il CT ha concluso che non si hanno elementi per poter individuare la decorrenza di dette patologie in epoca diversa da quella della diagnosi, se non dati anamnestici riferiti dalla stessa IG.ra e, come tali, riportati nelle certificazioni in atti. Pt_1
Anche per questo motivo, il consulente non ritiene sussistere la riconducibilità dell'infermità lamentata dalla e l'attività lavorativa della medesima espletata dal Pt_1 novembre 1995 al giugno 1999 presso il Tribunale di Roma (ufficio corpi di reato e campione penale) in quanto non sono emersi -ad oggi-, dalla letteratura scientifica, coinvolgimenti causali con gli “inquinanti” così come definiti in atti e riferiti anamnesticamente (polveri, mancanza di aerazione, rumore) e le patologie stesse lamentate dalla né con criterio di certezza né con criterio di elevata probabilità. Pt_1
Il CT ha anche esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP di parte appellante, con allegati (e, peraltro, tardivamente prodotti) accessi al Pronto Soccorso in anni anteriori al
2013 (ad esempio 2006) recanti sintomi sovrapponibili a quelli delle patologie poi diagnosticate nel 2013 dal centro specializzato di Chieti: “i referti di prestazione rese, nel
2006, da servizi di Pronto Soccorso risultano, come già anticipato, incompleti. Dal referto del settembre 2006, è possibile evincere che la IG.ra ricorreva alla prestazione di Pt_1 pronto soccorso per “febbre e astenia marcata resistente a terapia allergica a contrasto nega altre allergie e patologie degne di nota” mentre dal referto dell'ottobre 2006 per “Rif. episodi ripetuti di vomito in pz. con esami ematici al seguito con sosp. malattia autoimmune”;
l'obiettività rilevata in entrambe le occasioni risultava sostanzialmente negativa mentre nulla
è possibile desumere in ordine alle diagnosi poste in esito alle suddette prestazioni di P.S. per l'incompletezza dei verbali-referto trasmessi. In definitiva la retrodatazione dell'insorgenza della malattia CFS, sostenuta dal CTP, si fonda solo sul dato anamnestico, ovvero riferito, riportato nella certificazione rilasciata all'epoca di prima diagnosi della stessa malattia
(2013) presso centro specializzato dell'Università di Chieti. Riguardo, poi, alle presunte noxae patogene lavorative evidenziate dallo stesso CTP, si evidenzia, sempre dal punto di vista strettamente medico-legale, che la presunta “insalubrità” degli ambienti dove la ricorrente ha prestato servizio, nel periodo lavorativo, appare esclusivamente fondata su una attestazione resa dal Presidente del Tribunale di Roma nel 1999. Appare improbabile che la pur autorevole figura che ha reso l'attestazione potesse avere le competenze tecniche e gli strumenti necessari per effettuare campionamenti ambientali e/o individuali avvaloranti le sue dichiarazioni. In altre parole, agli atti non risulta alcuna idonea indagine tecnico/scientifica che possa avvalorare la sussistenza quali-quantitativa di inquinanti chimici
8 ambientali aerodispersi, inalabili/respirabili, a livelli patogeni, o in ordine a rilevanti alterazioni microclimatiche o, ancora, ad esposizione a livelli lesivi di agenti fisici nello specifico ambito lavorativo nel periodo in discussione ovvero comprovante un persistente travalicamento dei valori limite di esposizione, determinati sulla base delle conoscenze scientifiche, ad agenti chimici/fisici/biologici comportante conseguenze lesive. Sulla base delle controdeduzione fornite in merito alle osservazioni ricevute, non posso che confermare integralmente e immodificate le considerazioni medico legali già espresse in ordine al caso e la conseguente risposta al quesito postomi dal giudice: “Non si ritiene sussistere la riconducibilità dell'infermità lamentata dalla e l'attività lavorativa della medesima Pt_1 espletata dal novembre 1995 al giugno 1999 presso il Tribunale di Roma (ufficio corpi di reato e campione penale) in quanto non sono emersi -ad oggi-, dalla letteratura scientifica, coinvolgimenti causali con gli “inquinanti” così come definiti in atti e riferiti anamnesticamente (polveri, mancanza di aerazione, rumore) e le patologie stesse lamentate dalla né con criterio di certezza né con criterio di elevata probabilità”. Pt_1
Su richiesta delle parti sono stati assegnati ulteriori termini per note a commento della
CT. Quelle depositate dalla difesa dell'appellante per contestarne gli esiti non possono essere condivise e non appaiono idonee ad inficiare le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il consulente, bene espresse sia nella perizia sia nella risposta alle osservazioni del
CTP: e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.
Infatti l'appellante:
- ritiene “possibile” retrodatare la data d'insorgenza della CFS sulla base del dato notorio che tale diagnosi all'epoca dei fatti non era ancora codificata dalla comunità scientifica tanto che nella letteratura è previsto un ritardo medio nella diagnosi di 5-10 anni: la riflessione, astrattamente condivisibile, nel caso concreto non rileva ai fini del decidere, poiché omette di considerare che il nesso causale va accertato non già in termini di mera “possibilità” bensì di “elevata probabilità”: e dunque in definitiva essa alcun ulteriore elemento sostanziale alla valutazione del consulente della Corte, che non si è certamente limitato al rilievo commentato bensì ha dato diffusamente atto della insufficienza degli elementi probatori a sostegno della ricorrenza di un
(probabile, non solo possibile) nesso causale;
- rileva che il 7.10.2014 uno specialista attestò che la sintomatologia tipica della sindrome era insorta venti anni prima ed era poi peggiorata in tempi più recenti per fattori tossici ambientali: diversamente da quanto opinato nelle difese, il certificato del
9 7.10.2014 è stato considerato e valutato laddove il consulente della Corte ha osservato che una decorrenza anteriore a quella della formale diagnosi non può essere individuata sulla base dei meri dati anamnestici riferiti dalla stessa lavoratrice: e tali sono appunto quelli riferiti al sanitario nel 2014, trattandosi di medico che l'aveva appena presa in cura e non del medico che la visitò in epoca precedente;
- osserva che la CT aveva trascurato due accessi al P.S. nel 2006 con sintomatologia compatibile con le manifestazioni iniziali della CFS (astenia marcata, febbricola, sospetta malattia autoimmune): anche in questo caso la CT ha esaurientemente lumeggiato, in risposta al CTP dell'appellante, che “i referti di prestazione rese, nel
2006, da servizi di Pronto Soccorso risultano, come già anticipato, incompleti. Dal referto del settembre 2006, è possibile evincere che la IG.ra ricorreva alla Pt_1 prestazione di pronto soccorso per “febbre e astenia marcata resistente a terapia allergica a contrasto nega altre allergie e patologie degne di nota” mentre dal referto dell'ottobre 2006 per “Rif. episodi ripetuti di vomito in pz. con esami ematici al seguito con sosp. malattia autoimmune”; l'obiettività rilevata in entrambe le occasioni risultava sostanzialmente negativa mentre nulla è possibile desumere in ordine alle diagnosi poste in esito alle suddette prestazioni di P.S. per l'incompletezza dei verbali- referto trasmessi”: deve aggiungersi, poi, che quelli elencati (febbre, astenia, vomito) sono sintomi generici e riconducibili a una serie pressoché innumerevole di diverse patologie e ad altrettante noxae patogene, per cui condivisibilmente il CT ne ha svalutato la valenza probatoria;
- in punto di accertamento del nesso causale, rileva la analogia sintomatologica fra la
CFS e la Sick Building Syndrome e la Gulf War Syndrome, in quanto patologie caratterizzate da sintomatologie aspecifiche croniche in assenza di segni obiettivi acuti e connesse a determinate forme di esposizione ambientale: analogia sintomatica fra le tre sindromi che in alcun modo, in assenza di ulteriori elementi non riferiti dall'appellante, può concorrere a ritenere integrato il nesso causale e dunque a ritenere incompleta o mal motivata la relazione peritale, che fra l'altro ha rilevato che tale analogia riguarda anche la comune origine multifattioriale alla quale non è estranea una probabile predisposizione genetica e la contrazione di determinati virus (elementi estranei rispetto a quelli indicati in ricorso come causa della CFS);
- ancora sul nesso causale, rileva che il CT ha ridimensionato l'attestazione del 1999 del Presidente del Tribunale per l'assenza di rilievo tecnico-scientifici, sminuendone
10 l'importanza come dichiarazione descrittiva del degrado e dell'insalubrità dei locali, da accompagnare agli altri elementi emersi: il CT si è dilungato anche su questo specifico aspetto ricordando che non si tratta di indagini tecnico-scientifiche e dunque, senza negare (a differenza di quanto opinato nelle note) che dalla attestazione emerga un quadro di complessiva insalubrità, si è limitato ad escludere che essa, di per sé sola e nella sua genericità e a-scientificità, possa concorrere a ritenere dimostrato un livello di esposizione ad agenti patogeni idoneo a determinare l'insorgere del danno lamentato.
Ciò conduce al rigetto dell'appello, essendo noto che, in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno incombe su colui che ne chiede il riconoscimento.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sempre in base alla soccombenza, farà definitivo carico all'appellante l'onorario del CT, liquidato in separato decreto.
Invero, la difesa dell'appellante ha richiesto che quest'ultima sia tenuta indenne dalle spese di consulenza, sia “alla luce delle carenze metodologiche, delle omissioni valutative e delle conclusioni non condivisibili contenute nella CT” (carenze, omissioni ed errori che, come detto, la Corte non riscontra affatto), sia alla luce del riscontro positivo sulla sussistenza della patologia in sé considerata: a questo ultimo riguardo, in relazione al perimetro della decisione per come definito in sede di ricorso (accertamento della responsabilità datoriale e condanna al ristoro del danno), è evidente che la ricorrente/appellante risulta totalmente soccombente (costituendo l'accertamento della sussistenza della CFS una porzione strumentale delle valutazioni da compiere quale mezzo al fine di valutare la fondatezza della domanda): dunque non vi è motivo per esentarla dal pagamento delle spese di CT.
Infine, stante il tenore della decisione, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 8.11.2023 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4834/2023 del 9.5.2023 nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
11 - Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro
7.500,00 oltre accessori di legge;
- Pone a definitivo carico dell'appellante le spese di CT, liquidate come in separato decreto;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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