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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNAZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati :
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3133/2024 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(CF: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla via Gino Alfani n.60, presso lo studio ELl'avv.to Cesare Drago (c.f. non indicato), che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrente
E
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.11.1980, attualmente detenuto presso l'Istituto Penitenziario a custodia attenuata denominato
I.C.A.T.T di Eboli, ed elettivamente domiciliato in Torre EL RE (Na) alla via Nazionale n.987, presso lo studio ELl'avv.to Maria Formisano (CF: , che lo rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione
(indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Resistente
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre ZI
Interventore ex lege
CONCLUSIONI All'udienza EL 25.02.2025 i procuratori ELle parti si sono riportati all'accordo raggiunto dai coniugi di cui all'atto sottoscritto dagli stessi con firme autenticate e depositato telematicamente, e hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo medesimo rinunciando alla discussione orale.
Il P.M., in data 2.4.2025 ha espresso parere favorevole all'accordo raggiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 03.07.2024, chiedeva all'adito Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal coniuge con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile in data 29.06.2007, in Torre ZI, e da cui aveva avuto una figlia,
[...]
nata il [...]. Per_1
A fondamento ELla domanda la esponeva che il rapporto matrimoniale, dopo un lungo Pt_1
periodo di armonia e reciproco rispetto, era divenuto intollerabile a causa di dissapori e conflitti sempre più frequenti, che avevano minato l'affectio coniugalis, situazione oltretutto aggravata dallo stato di detenzione a cui era sottoposto il coniuge.
Premesso ancora che la casa coniugale in Torre ZI, alla via Frateli Cervi n. 2, era di proprietà EL padre ELl'Immobile, di lavorare con contratto part-time per la Meridionale Servizi Coop come addetta alle pulizie presso l'ASL NA 3 Sud di Torre ZI con un reddito annuo di euro
12.922,00 e che il coniuge, autotrasportatore, era detenuto presso l'Istituto Penitenziario a custodia attenuata denominato I.C.A.T.T. di Eboli, chiedeva al tribunale di dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dal coniuge, di assegnare alla ricorrente la casa familiare, di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori ELla figlia con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre ed ampia regolamentazione EL diritto di visita EL padre, di porre a carico EL resistente, a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia l'assegno mensile di euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore costituito.
1.2- Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 3.12.2024, con comparsa depositata in data
2.12.2024 si costitutiva, tardivamente, , manifestando la volontà di intraprendere Controparte_1
la procedura di separazione consensuale e, a tal fine, chiedeva di mutare il titolo ELla separazione da giudiziale a consensuale.
1.3- All'udienza EL 03.12.2024 il Giudice ELegato, assente l'Immobile, procedeva all'ascolto ELla sola ricorrente ed i procuratori ELle parti davano atto ELl'accordo raggiunto dai coniugi per regolare le condizioni ELla loro separazione, accordo tuttavia da formalizzare con la sottoscrizione dei coniugi ma di cui chiedevano il recepimento nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
il giudice, preso atto di quanto sopra, recepiva, in via provvisoria ed urgente, la regolamentazione ELle condizioni ELla separazione concordata dai coniugi, eccezion fatta per la disciplina EL diritto di visita alla figlia minore da parte EL padre, il cui esercizio, atteso lo stato detentivo di quest'ultimo, limitava ai colloqui periodici ed alle telefonate e video chiamate consentite dal regolamento carcerario, e rinviava all'udienza EL 25.2.2025 per il deposito ELl'accordo e le conclusioni.
All'udienza suddetta, i procuratori ELle parti concordemente si riportavano all'accordo raggiunto dai coniugi di cui all'atto sottoscritto dagli stessi coniugi con firme autenticate in precedenza depositato telematicamente e concludevano per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo medesimo, rinunciando alla discussione orale, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio previa acquisizione ELle conclusioni EL P.M.
2.- La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce ELle allegazioni ELle parti, EL tempo decorso dall'inizio ELla separazione di fatto ( per quanto riferito dalla risalente a circa quattro anni Pt_1
addietro) e EL loro comportamento processuale (e in specie ELla mancata conciliazione innanzi al
Presidente EL Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- . In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili e soddisfando le esigenze ELla figlia minore, può ben essere posto alla base ELla decisione di questo Tribunale, nei termini di cui al dispositivo, al quale pertanto si rimanda;
detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'affido condiviso ELla figlia minore
[...]
con residenza privilegiata presso la madre;
la disciplina EL diritto/dovere di visita EL Per_1 padre;
l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ELla figlia mediante il versamento di una somma mensile pari complessivamente ad Euro 250,00, da rivalutare annualmente in base gli indici
ISTAT, oltreché attraverso il pagamento EL 50% ELle spese straordinarie per la stessa occorrenti;
nulla viene disposto, invece, in ordine all'assegnazione ELla casa familiare poiché nelle more lasciata dalla , trasferitasi con la figlia in una nuova abitazione, sempre in Torre ZI. Pt_1
Tenuto conto che il presente procedimento di separazione giudiziale viene definito con sentenza, ai fini ELla decorrenza ELl'obbligo di rivalutazione ELl'assegno di mantenimento ELla minore (dalle parti ancorato alla omologazione ELla separazione) si terrà conto ELla data di pubblicazione ELla sentenza
4. – In conformità all'accordo raggiunto dalle parti, le spese ELl'intero giudizio restano integralmente compensate tra le parti medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale, proposta da nei confronti di con ricorso depositato in data 03.07.2024 così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile EL Comune di Torre ZI (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 69, parte II serie A ELl'anno 2007);
3) Dispone che i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto e con obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
4) Dispone l'affidamento condiviso ELla figlia ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1
preferenziale presso la madre, nella nuova abitazione in cui la stessa si è trasferita;
5)Dispone che la responsabilità genitoriale è, pertanto, esercitata da ambedue i coniugi e che le decisioni di maggiore interesse per la figlia devono essere assunte di comune accordo dagli stessi, sempre tenendo conto ELla capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni ELla minore.
6) Dispone che il padre, in ragione ELl'attuale stato detentivo, potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti ELla minore attraverso i colloqui periodici, telefonate e videochiamate così come previste dal regolamento penitenziario, al fine di garantire a quest'ultima un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
7) Dispone che , a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia, anche in Controparte_1
ragione ELla sua minore età, verserà a la somma di euro 250,00, commisurata alla Parte_1 capacità reddituale di quest'ultimo, entro il 5 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, a decorso un anno dalla pubblicazione ELla sentenza di separazione.
8) Dispone che le spese straordinarie nell'interesse ELla figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura EL 50% secondo il seguente criterio:
a. Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e EL corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso ELl'altro genitore;
b. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso ELl'altro genitore;
9) Dà atto che la casa coniugale sita in Torre ZI alla via F.lli Cervi 2, di proprietà di CP
, genitore EL resistente, è stata lasciata dalla ricorrente per essersi trasferita unitamente alla prole,
[...] alla via Principio, n. 56, EL medesimo comune e che, quindi, nulla va disposto in merito all'assegnazione ELla stessa;
10) Dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione il nome ELla figlia ai fini ELla validità per l'espatrio.
11) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Torre ZI, nella camera di consiglio ELl'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano