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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2155/2023 promossa da
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIPIANI GIOVANNI, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Corso Italia n. 8;
ATTORE contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti BIAGI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, ELENA PARDINI e GAMBINI GABRIELE, con elezione di domicilio presso il loro studio in
Scandicci (FI), via Cristoforo Colombo n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 21.1.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 7
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: in via preliminare in rito
– disporre l'acquisizione del Fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento per
Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 1716/2021 di
R.G. del Tribunale di Lecco – Sezione Civile, con la relativa CTU redatta dall'Ing. Persona_1
nel merito in via principale
– accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_2
per aver consegnato un velivolo totalmente diverso da quello contrattato
[...]
e convenuto, ovvero appartenente a un genere del tutto diverso (cd. vendita aliud pro alio), e l'intervenuta risoluzione del Contratto;
– per l'effetto, condannare alla restituzione del Controparte_2 prezzo del velivolo al sig. pari all'importo Parte_1 di € 220.850,50, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito in via subordinata
– accertare che il velivolo per cui è causa presenta vizi e difetti che lo rendono inidoneo all'uso a cui è destinato e dichiarare la responsabilità del costruttore/venditore e l'intervenuta risoluzione del Controparte_2
Contratto, ai sensi della disciplina consumeristica di cui al D.Lgs. n. 206 del
2005;
– per l'effetto, condannare alla restituzione del Controparte_2 prezzo del velivolo al sig. pari all'importo Parte_1 di € 220.850,50, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso
– condannare la al rimborso in favore del sig. Controparte_2 [...]
di tutte le spese da questi sopportate per le causali Parte_1
di cui al presente giudizio, che vanno individuate nei costi sostenuti per la CTU redatta dall'Ing. pari ad € 5.835,70, nonché nei costi sostenuti per Persona_1
i CTP Ing. e Ing. per l'importo complessivo Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 7 di € 12.584,00, oltre ancora alle competenze legali pari ad € 8.376,81 ed alle spese pari ad € 379,50 della fase di Consulenza Tecnica Preventiva, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà liquidare;
– con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria
– si chiede, sin d'ora, ex art. 210 c.p.c., di ordinarsi a parte convenuta l'esibizione del progetto dell'aeromobile ultraleggero, tipo RISEN con numero di serie 16, motore marca ROTAX e modello 912 iS, elica di marca e modello
IDROVARIO RS, depositato presso l' in data 28/07/2017; Controparte_3
– si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze che ci si riserva di indicare nei prefiggendi termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
– con espressa riserva di ulteriormente articolare, dedurre, controdedurre, produrre documenti, anche, in seguito, alla regolare costituzione della controparte.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
CONCLUDE affinché “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lecco disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
IN TESI, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che verranno dedotti in corso di causa;
IN DEPRECATISSIMA E NON CREDUTA IPOTESI, dichiarare tenuta la convenuta ed eseguire a propria cura e spese esclusivamente la modifica concernente l'installazione di un dispositivo di sgancio rapido del operabile dall'esterno. Pt_2
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite anche della procedura per ATP”..
Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 5 L.488/99, si dichiara che il prsi dichiara che il presente atto non altera il valore esente atto non altera il valore della causa..
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di Lecco di cui al procedimento per ATP e recante r.g. Lecco di cui al procedimento per ATP e recante r.g. 1716/2021.
Con espressa riserva di integrare i mezzi istruttori integrare i mezzi istruttori nei termini di Legge e riservandosi die riservandosi di meglio e più meglio e più diffusamente argomentare in ordine alle richieste diffusamente argomentare in ordine alle richieste istruttorie di parte attrice, ci si oppone, sin d'ora, alla richiesta di acquisizione dei progetti del velivolo per cui è causa, in quanto coperti da pagina 3 di 7 segreto aziendale e, comunque, in quanto la richiesta è inammissibile, attesa anche la CTU già prodotta in atti che ricomprende ogni e qualsiasi valutazione sulla progettazione del velivolo;
né è possibile allo stato attuale ogni integrazione della medesima, così come già osservato dal Presidente Istruttore con propria ordinanza resa nel procedimento per ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per ottenere la Parte_1 Controparte_2 risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto del velivolo RISEN 912iS per inadempimento della convenuta per aver consegnato un prodotto appartenente ad un genere del tutto diverso (aliud pro alio), ovvero in via subordinata per vizi e difetti del velivolo che lo rendono inidoneo all'uso a cui è destinato in base alla disciplina consumeristica, chiedendo in ogni caso la restituzione del prezzo pagato pari ad € 220.850,50, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute in sede di ATP.
A fondamento della propria domanda ha lamentato la sussistenza di gravi difetti (cricca strutturale) e gravi carenze (assenza di un sistema di apertura rapido dall'esterno dell'abitacolo) addebitabili al costruttore/venditore , che ne pregiudicano la sicurezza del volo, legittimando la CP_2 risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio e/o per inidoneità del bene all'uso cui era destinato secondo la disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005. Con riferimento al procedimento per
ATP n. 1716/21 intrapreso dall'odierno attore, ha richiamato le risultanze della c.t.u. a firma dell'ing.
laddove in particolare il consulente ha ritenuto che il velivolo non poteva essere Persona_1 catalogato come “ultraleggero avanzato”, mancando taluni elementi essenziali, tra cui principalmente il tettuccio apribile dall'esterno, contestando l'ulteriore deduzione svolta dal c.t.u. secondo cui l'unico responsabile di tale errata catalogazione sarebbe il avendo egli sottoscritto la relativa richiesta. Pt_1
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande avversarie, deducendo l'imputabilità alla parte attrice dei difetti contestati così come della catalogazione del velivolo come “ultraleggero avanzato” e chiedendo in via subordinata l'accertamento dell'obbligo in capo alla convenuta della modifica concernente l'installazione di un dispositivo di sgancio rapido del operabile dall'esterno. Pt_2
La domanda giudiziale attorea è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente giova richiamare la cornice normativa di riferimento.
La specifica materia dell'attività di Volo da Diporto e Sportivo (VDS) è disciplinata dalla l. 106/85, dal regolamento di attuazione DPR 133/10 e dal regolamento tecnico operativo di cui al DM 247/15. In particolare, per quanto qui interessa, i veicoli ultraleggeri si dividono in basici (art. 7 DPR 133/10) e pagina 4 di 7 avanzati (art. 8) e per poter circolare devono essere iscritti presso apposito registro tenuto dall'
[...]
. Nello specifico, “è attribuita la qualifica di apparecchi avanzati agli apparecchi VDS a CP_3
motore di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V facenti parte integrante del presente regolamento”. Per la conformità ai predetti standard è richiesta un'attestazione specifica da parte del costruttore.
Per quanto concerne la disciplina consumeristica invocata in via subordinata da parte attrice, il riferimento deve necessariamente intendersi all'art. 130 d.lgs. 206/2005 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 170/2021, posto che l'art. 2 della citata novella prevede espressamente che le modifiche “acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data”, con conseguente applicabilità ratione temporis nel caso di specie della disciplina previgente, dal momento che il contratto di acquisto del velivolo risale al
27.8.2020. Detta normativa risulta applicabile nel caso di specie, a prescindere dalle conoscenze specifiche e settoriali in capo all'acquirente (invero inevitabili in considerazione del prodotto acquistato), che tuttavia non valgono di per sé a far venire meno la qualifica di consumatore in capo all'acquirente. Parimenti risulta irrilevante la carica di socio di minoranza della Controparte_2
ricoperta dal e dismessa in data 30.11.2021, in mancanza di elementi idonei a far ritenere
[...] Pt_1 che l'acquisto sia avvenuto per scopi legati ad un'attività imprenditoriale.
Ciò premesso, giova precisare che, come emerso anche all'esito dell'ATP, non si riscontra nel contratto di acquisto alcun elemento idoneo a ritenere che oggetto della compravendita fosse un velivolo ultraleggero avanzato. In particolare il c.t.u. ha precisato come l'elemento principale che denota l'impossibilità originaria di attribuire al velivolo in questione detta qualifica consiste nell'assenza di un sistema di apertura rapido dall'esterno dell'abitacolo, non previsto nel contratto di acquisto ed in effetti mancante nel velivolo.
Per tale motivo si ritiene che non sussistono nel caso di specie i presupposti dell'aluid pro alio dal momento che il contratto di acquisto corrisponde effettivamente al velivolo consegnato, ossia un velivolo ultraleggero basico, sicchè non può ritenersi che sia stata consegnata una cosa totalmente diversa da quella oggetto del contratto. Come chiarito dalla Suprema Corte, “si verte in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una
pagina 5 di 7 sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto, risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta” (Cass.
Civ. 25230/23, che ha escluso l'aliud pro alio in relazione alla scoperta, effettuata successivamente all'acquisto del veicolo, della necessità di dotarsi di una patente superiore alla B).
Invero la catalogazione presso come velivolo ultraleggero avanzato anziché basico, Controparte_3
avvenuta dopo la conclusione del contratto, non vale di per sé a rendere il velivolo inservibile o comunque privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Ciò premesso, si ritiene che il vizio lamentato da parte attrice, ossia la catalogazione in termini non corrispondenti alle caratteristiche reali del velivolo, rappresenti un difetto di conformità ai sensi dell'art. 130 d.lgs. 206/2005 nella formulazione applicabile ratione temporis sopra richiamato.
L'erronea catalogazione infatti non può che essere imputata alla parte convenuta. Se è vero che l'art. 7
DPR 133/2010 prevede che la domanda di iscrizione sia presentata dal proprietario, nella specifica ipotesi di cui all'art. 8, ossia ai fini dell'iscrizione del velivolo come avanzato, viene richiesta la produzione di documentazione ulteriore, tra cui una dichiarazione autocertificata di conformità agli standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV e V del medesimo regolamento. ha effettivamente reso tale dichiarazione (doc. 12 fascicolo attore), senza CP_2 la quale l'immatricolazione del velivolo come avanzato non sarebbe potuta avvenire, provvedendo altresì direttamente al relativo pagamento (doc. 13 fascicolo attore).
Tuttavia sulla base della disciplina consumeristica sopra richiamata, si ritiene che non sussistono i presupposti per richiedere la risoluzione del contratto. L'art. 130 cit. invero prevede una serie di rimedi, in via gradata: dapprima la riparazione o la sostituzione (co. 3, 4, 5, 6) e, soltanto a determinate condizioni, la riduzione del prezzo o la risoluzione (co. 7, 8, 9).
In particolare la risoluzione può essere chiesta se ricorre una delle seguenti situazioni:
- la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Invero nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta nel caso di specie: non risulta infatti che il Pt_1
abbia in precedenza richiesto la riparazione o la sostituzione né risulta che detti rimedi siano impossibili o eccessivamente onerosi. Al contrario parte convenuta ha dedotto che il sistema di sgancio rapido del operabile dall'esterno può essere agevolmente aggiunto al velivolo acquistato Pt_2 dall'attore, svolgendo peraltro specifica domanda in tal senso, in via subordinata. Pur non fornendo pagina 6 di 7 alcuna delle parti indicazioni specifiche in relazione al prezzo del velivolo e di tale intervento, considerato che il mezzo è stato pagato € 220.850 appare del tutto ragionevole ritenere l'intervento di aggiunta del sistema di apertura rapido dall'esterno dell'abitacolo non eccessivamente oneroso per il venditore né foriero di notevoli inconvenienti per il consumatore.
Per tali ragioni, accertato il difetto di conformità ma esclusa la risoluzione del contratto, si ritiene di accogliere la domanda formulata in via subordinata da parte convenuta, con conseguente condanna nei confronti di quest'ultima a porre in essere, a proprie spese, quanto necessario per rendere il velivolo conforme alla catalogazione come avanzato.
L'esito del presente giudizio e la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande giudiziali formulate da parte attrice;
- condanna a porre in essere, a proprie spese, la modifica concernente Controparte_1
l'installazione di un dispositivo di sgancio rapido del operabile dall'esterno e a porre in Pt_2
essere quanto necessario per rendere il velivolo conforme alla catalogazione come avanzato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 14.3.2025
Il Giudice dr.ssa Marta Paganini
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