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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2299/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Simone Labonia, come da procura in atti;
ATTRICE
E
RT
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
[...]
Annunziata, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.04.2018 la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
esponendo di Controparte_2 intrattenere il rapporto di conto corrente di corrispondenza affidato n° 360
000 3225583 58, sul quale confluisce il conto anticipo “finanziamenti effetti Part
, deducendo: 1) la nullità e indeterminatezza delle condizioni economiche;
2) l'illegittimo esercizio dello ius variandi di tali condizioni e, pertanto, l'inefficacia delle modifiche e delle variazioni sfavorevoli al cliente;
3) l'illegittima violazione del divieto di anatocismo;
4) l'illegittima antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito relativamente alle valute;
5) il superamento del TSU ex L. n.
108/96; 6 ) l'illegittima, arbitraria e non corretta condotta della banca. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole e con riferimento ai rapporti di conti corrente per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare l'esatto dare-avere maturato tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile del conto corrente in oggetto, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o dalle clausole nulle;
in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compreso l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla Banca d'Italia, deputata alla gestione della “Centrale dei Rischi”, nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2
Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, ed alla condanna della banca convenuta al pagamento, nei confronti della società attrice, dell'importo illegittimamente riscosso e risultante quale saldo attivo dei soprindicati rapporti, a seguito del loro ricalcolo e della loro ricostruzione, con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Costituitasi tempestivamente, la banca convenuta eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'indebito non avendo l'attrice allegato e provato la chiusura del conto corrente, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie, ribadiva la correttezza del proprio operato e della contabilità bancaria producendo la documentazione contrattuale intercorsa tra le parti. Chiedeva, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, segnatamente per non aver prodotto l'attrice tutti gli estratti conto, omettendo di versarli in atti per vari
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 periodi e segnalando la legittimità dell'anatocismo all'esito della Delibera CICR del 9.2.200 e dell'esercizio dello ius variandi, mediante indicazione delle modifiche dei tassi di interessi sugli estratti conto inviati alla correntista.
Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., espletata una ctu contabile, unitamente alla relativa integrazione disposta con ordinanza del 5.08.2022, all'udienza del 12.12.2024, rassegnate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei rituali termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, atteso che esso è chiaro nell'esposizione dei fatto posti a base della domanda, dei motivi e del petitum, tanto è vero che la banca so è difesa in modo completo.
Nella ricostruzione dell'esposizione debitoria per le illegittimità dedotte dagli attori, segnatamente quelle relative alla indebita contabilizzazione di poste passive non dovute, in quanto non previste da clausole contrattuali valide e in violazione di norme inderogabili, il ctu dott. Persona_1
ha operato correttamente in risposta ai quesiti, anch'essi corretti, dati
[...] dal precedente giudice assegnatario. Questo giudice, quindi, qui richiama quando motivato in fatto e in diritto dal ctu nella sua relazione, anche per le risposte date alle osservazioni tecniche di parte convenuta.
Questo giudice ritiene corretta la conclusione di cui alla ipotesi n.1, che ha ricostruzione il conto corrente di corrispondenza n. 360 000 322583-58, rinominato in n. 00/000322583, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, non tenendo conto dello ius variandi, procedendo a escludere gli addebiti illegittimi per ogni singolo periodo per il quale vi era documentazione contabile, applicando la prescrizione alle rimesse solutorie antedecennali rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, non applicando commissioni, valute e altri oneri non previsti in contratto con clausole valide. Il ctu ha quindi accertato che alla data del
30.06.2017 il saldo reale era pari ad euro 6.780,41 a credito della correntista in luogo di euro -77,05 a credito della banca risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data.
Invero è indubbio l'illegittimità della pratica anatocistica fin dall'origine del rapporto di conto corrente, trattandosi di rapporto di conto corrente ante
2000. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto, più volte, occasione di precisare che: “il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017,
24153/2017, 17150/2016)” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7105). Con la richiamata ordinanza n. 7105, del 12 marzo 2020, l'adita Corte, a coronamento di tale principio di diritto, ha ulteriormente precisato che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale
è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale
(Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019)”. “In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela') sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti”.
Inoltre, tra la documentazione prodotta in atti non sono state rinvenute
“proposte di modifiche unilaterali” delle condizioni economiche e l'indicazione a piè di pagina di alcuni estratti conto delle condizioni applicate ai conti correnti nel riquadro “informazioni del rapporto”, non sono delle vere comunicazioni ex art. 118 del T.U.B., che la banca è tenuta a fare con le forme e il contenuto di detta norma e che non sono state fatte o comunque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 non è stata fornita dalla convenuta la prova dell'invio e della ricezione da parte dell'attrice. da parte dell'Istituto di credito delle variazioni di dette condizioni.
Riguardo alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice, questa è tenuta a produrre la documentazione contabile (estratti conto) che dimostri la contabilizzazione di voci passive da essa ritenute illegittime, in modo da consentire al giudice, per il tramite di un ctu, la ricostruzione del conto, depurato dalle voci contabili passive non previste da clausole contrattuali valide o perché in contrasto con norme inderogabili. Nei limiti della documentazione contabile prodotta, l'attrice può ottenere l'accertamento dell'importo complessivo contabilizzato dalla banca e non dovuto e richiederne la restituzione se prova che il rapporto di conto corrente è stato chiuso, in quanto solo da quel momento diventa esigibile dalle parti l'eventuale saldo contabile attivo o passivo. Nel caso in esame parte attrice non ha specificato se i rapporti di conto corrente e anticipo oggetto di giudizio sono stati chiusi e quindi siano diventati esigibili i relativi saldi. Quindi in ogni caso questo giudice deve limitarsi a dichiarare quali siano i saldi effettivi accertati dal ctu alla data indicata.
Da parte sua la banca, solo quando agisce con domanda principale o in riconvenzionale per ottenere la condanna della cliente al pagamento dei saldi finali passivi non pagati, deve provare la chiusura dei rapporti di conto corrente e deve produrre gli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla fine, in quanto solo così, nel susseguirsi ininterrotto della contabilizzazione delle voci attive e passive dei rapporti, riesce a dimostrare l'entità dei saldi finali per essa creditori. Tale discorso non vale per la correntista che ottiene la ricostruzione dei rapporti nei limiti in cui ha prodotto gli estratti conto, che dunque possono essere anche frammentari.
Riguardo alle contestazioni fatte dall'attrice circa la usurarietà delle condizioni economiche praticate dalla banca, va detto che esse sono risultate infondate, come da verifiche fatta dal ctu.
Riguardo alla domanda di risarcimento danni, essa è infondata non risultando provate illegittime segnalazioni alle centrali di allarme interbancario e non avendo l'attrice mai fatto contestazioni alla banca in ordine alla contabilità bancaria nel corso del rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 360 000 322583-58, rinominato in n.
00/000322583, alla data del 30.06.2017 il saldo reale era pari ad euro
6.780,41 a credito della correntista in luogo di euro -77,05 a credito della banca, come risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 8.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2299/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Simone Labonia, come da procura in atti;
ATTRICE
E
RT
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
[...]
Annunziata, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.04.2018 la
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
esponendo di Controparte_2 intrattenere il rapporto di conto corrente di corrispondenza affidato n° 360
000 3225583 58, sul quale confluisce il conto anticipo “finanziamenti effetti Part
, deducendo: 1) la nullità e indeterminatezza delle condizioni economiche;
2) l'illegittimo esercizio dello ius variandi di tali condizioni e, pertanto, l'inefficacia delle modifiche e delle variazioni sfavorevoli al cliente;
3) l'illegittima violazione del divieto di anatocismo;
4) l'illegittima antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito relativamente alle valute;
5) il superamento del TSU ex L. n.
108/96; 6 ) l'illegittima, arbitraria e non corretta condotta della banca. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole e con riferimento ai rapporti di conti corrente per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare l'esatto dare-avere maturato tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile del conto corrente in oggetto, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o dalle clausole nulle;
in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compreso l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla Banca d'Italia, deputata alla gestione della “Centrale dei Rischi”, nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2
Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, ed alla condanna della banca convenuta al pagamento, nei confronti della società attrice, dell'importo illegittimamente riscosso e risultante quale saldo attivo dei soprindicati rapporti, a seguito del loro ricalcolo e della loro ricostruzione, con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Costituitasi tempestivamente, la banca convenuta eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'indebito non avendo l'attrice allegato e provato la chiusura del conto corrente, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie, ribadiva la correttezza del proprio operato e della contabilità bancaria producendo la documentazione contrattuale intercorsa tra le parti. Chiedeva, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, segnatamente per non aver prodotto l'attrice tutti gli estratti conto, omettendo di versarli in atti per vari
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 periodi e segnalando la legittimità dell'anatocismo all'esito della Delibera CICR del 9.2.200 e dell'esercizio dello ius variandi, mediante indicazione delle modifiche dei tassi di interessi sugli estratti conto inviati alla correntista.
Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., espletata una ctu contabile, unitamente alla relativa integrazione disposta con ordinanza del 5.08.2022, all'udienza del 12.12.2024, rassegnate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei rituali termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, atteso che esso è chiaro nell'esposizione dei fatto posti a base della domanda, dei motivi e del petitum, tanto è vero che la banca so è difesa in modo completo.
Nella ricostruzione dell'esposizione debitoria per le illegittimità dedotte dagli attori, segnatamente quelle relative alla indebita contabilizzazione di poste passive non dovute, in quanto non previste da clausole contrattuali valide e in violazione di norme inderogabili, il ctu dott. Persona_1
ha operato correttamente in risposta ai quesiti, anch'essi corretti, dati
[...] dal precedente giudice assegnatario. Questo giudice, quindi, qui richiama quando motivato in fatto e in diritto dal ctu nella sua relazione, anche per le risposte date alle osservazioni tecniche di parte convenuta.
Questo giudice ritiene corretta la conclusione di cui alla ipotesi n.1, che ha ricostruzione il conto corrente di corrispondenza n. 360 000 322583-58, rinominato in n. 00/000322583, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, non tenendo conto dello ius variandi, procedendo a escludere gli addebiti illegittimi per ogni singolo periodo per il quale vi era documentazione contabile, applicando la prescrizione alle rimesse solutorie antedecennali rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, non applicando commissioni, valute e altri oneri non previsti in contratto con clausole valide. Il ctu ha quindi accertato che alla data del
30.06.2017 il saldo reale era pari ad euro 6.780,41 a credito della correntista in luogo di euro -77,05 a credito della banca risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data.
Invero è indubbio l'illegittimità della pratica anatocistica fin dall'origine del rapporto di conto corrente, trattandosi di rapporto di conto corrente ante
2000. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto, più volte, occasione di precisare che: “il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017,
24153/2017, 17150/2016)” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7105). Con la richiamata ordinanza n. 7105, del 12 marzo 2020, l'adita Corte, a coronamento di tale principio di diritto, ha ulteriormente precisato che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale
è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale
(Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019)”. “In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela') sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti”.
Inoltre, tra la documentazione prodotta in atti non sono state rinvenute
“proposte di modifiche unilaterali” delle condizioni economiche e l'indicazione a piè di pagina di alcuni estratti conto delle condizioni applicate ai conti correnti nel riquadro “informazioni del rapporto”, non sono delle vere comunicazioni ex art. 118 del T.U.B., che la banca è tenuta a fare con le forme e il contenuto di detta norma e che non sono state fatte o comunque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 non è stata fornita dalla convenuta la prova dell'invio e della ricezione da parte dell'attrice. da parte dell'Istituto di credito delle variazioni di dette condizioni.
Riguardo alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice, questa è tenuta a produrre la documentazione contabile (estratti conto) che dimostri la contabilizzazione di voci passive da essa ritenute illegittime, in modo da consentire al giudice, per il tramite di un ctu, la ricostruzione del conto, depurato dalle voci contabili passive non previste da clausole contrattuali valide o perché in contrasto con norme inderogabili. Nei limiti della documentazione contabile prodotta, l'attrice può ottenere l'accertamento dell'importo complessivo contabilizzato dalla banca e non dovuto e richiederne la restituzione se prova che il rapporto di conto corrente è stato chiuso, in quanto solo da quel momento diventa esigibile dalle parti l'eventuale saldo contabile attivo o passivo. Nel caso in esame parte attrice non ha specificato se i rapporti di conto corrente e anticipo oggetto di giudizio sono stati chiusi e quindi siano diventati esigibili i relativi saldi. Quindi in ogni caso questo giudice deve limitarsi a dichiarare quali siano i saldi effettivi accertati dal ctu alla data indicata.
Da parte sua la banca, solo quando agisce con domanda principale o in riconvenzionale per ottenere la condanna della cliente al pagamento dei saldi finali passivi non pagati, deve provare la chiusura dei rapporti di conto corrente e deve produrre gli estratti conto dall'inizio dei rapporti fino alla fine, in quanto solo così, nel susseguirsi ininterrotto della contabilizzazione delle voci attive e passive dei rapporti, riesce a dimostrare l'entità dei saldi finali per essa creditori. Tale discorso non vale per la correntista che ottiene la ricostruzione dei rapporti nei limiti in cui ha prodotto gli estratti conto, che dunque possono essere anche frammentari.
Riguardo alle contestazioni fatte dall'attrice circa la usurarietà delle condizioni economiche praticate dalla banca, va detto che esse sono risultate infondate, come da verifiche fatta dal ctu.
Riguardo alla domanda di risarcimento danni, essa è infondata non risultando provate illegittime segnalazioni alle centrali di allarme interbancario e non avendo l'attrice mai fatto contestazioni alla banca in ordine alla contabilità bancaria nel corso del rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 360 000 322583-58, rinominato in n.
00/000322583, alla data del 30.06.2017 il saldo reale era pari ad euro
6.780,41 a credito della correntista in luogo di euro -77,05 a credito della banca, come risultante dalla contabilità bancaria alla stessa data.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 8.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6