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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_1
C.F._1
nata il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_3
; C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Banchini (c.f.
– pec;
C.F._4 Email_1
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Controparte_1
Pangrazi Liberati (c.f. – pec C.F._5 Email_2
e Simone Ferrari (c.f. pec;
Email_3
E NEI CONFRONTI DI
Compagnie Controparte_2
( p. iva , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Di Matteo (c.f. - C.F._6
) e dall'Avv. Carlo Scofone (c.f. Email_4
– pec certificata C.F._7 Email_5
E NEI CONFRONTI DI
1 e , contumaci Controparte_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'ottobre 2004, i fratelli, , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenivano, innanzi al Tribunale di Parma, (d'ora in Controparte_1 avanti ) e CP_1 Controparte_5
(d'ora in avanti “ ).
[...] CP_5
*
Rappresentavano che e avevano promesso in vendita alla Pt_1 Parte_2
Parte PA., con scrittura privata del 18.10.2002, un'area edificabile, di cui era proprietario anche il cui prezzo, pari a 180.760,00 euro, veniva Parte_3 determinato in natura mediante la di un'unità immobiliare, che l'acquirente avrebbe costruito su una porzione della suindicata area.
Esponevano che la formalizzazione dell'accordo era avvenuta sempre in data
18.10.2002, a ministero di notaio, con la stipulazione di due distinti contratti: uno con cui i tre fratelli vendevano alla l'area edificabile, con Parte_3 CP_1 quietanza del prezzo (che l'acquirente, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe pagato); l'altro con cui rometteva di alienare, entro il 30.9.2004, CP_1 ai venditori e l'erigenda unità abitativa, al Parte_1 Parte_2 medesimo prezzo stabilito per il primo contratto, rilasciando anche qui quietanza (di cui gli attori sostenevano la natura simulata).
A garanzia delle obbligazioni della rilasciava una polizza CP_1 CP_5 fideiussoria per l'importo di 180.760,00 euro.
Gli attori deducevano, poi, l'inadempimento di che non aveva neppure CP_1 ritirato il permesso per costruire.
Chiedevano, allora, data l'unitarietà dell'operazione economica, la risoluzione di tutti i contratti stipulati con essa e la consequenziale restituzione dell'area edificabile, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti.
In via subordinata, domandavano la condanna di a pagare la somma di CP_5
180.760,00 euro, oggetto della polizza fideiussoria
*
2 Si costituivano in giudizio, con separati atti, i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
* chiedeva ed otteneva di poter chiamare in causa CP_5 Controparte_6
, per esserne manlevata, nell'ipotesi di condanna, essendosi essi Controparte_4 impegnati a tenerla indenne, ove avesse dovuto pagare ai l'importo della Parte_3 polizza.
*
Resistevano e . Controparte_3 Controparte_4
*
Nelle more del giudizio, con sentenza n.10/2008, il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della ne veniva dichiarata l'interruzione. CP_1
*
Gli attori provvedevano alla riassunzione. Parte_3
*
Il si costituiva nel giudizio riassunto, riportandosi alle difese già svolte CP_1 dalla società in bonis.
*
Con sentenza n.701/2011, pubblicata in data 28.6.2011, il Tribunale di Parma dichiarava la risoluzione del solo contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento dell'erigenda unità immobiliare, accertando l'inadempimento della
CP_1
Dichiarava improponibile la domanda di condanna della l risarcimento dei CP_1 danni, ex art. 72, comma quinto, L. fall.
Escludeva, poi, l'operatività della polizza fideiussoria in quanto essa, essendo stata concessa a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione della somma ricevuta titolo di caparra> dai presupponeva l'esercizio del recesso da parte dei Parte_3 beneficiari.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello gli attori soccombenti, insistendo per l'accoglimento delle proprie originarie domande.
Lamentavano l'errore in cui era caduto il giudice di primo grado nel non riconoscere l'unitarietà dell'operazione negoziale eseguita dalle parti.
3 In via subordinata, lamentavano l'errore in cui sarebbe caduto il giudice di prime cure nell'escludere l'operatività della polizza fideiussoria rilasciata da non CP_5 potendosi accogliere un'interpretazione formalistica del termine.
*
Resistevano il Controparte_7 [...]
, successore della Controparte_8
CP_5
*
Con sentenza n. 1324/2017, pubblicata il 5.6.2017, la Corte d'appello di Bologna rigettava tutti i motivi di gravame.
*
Gli appellanti soccombenti proponevano ricorso in cassazione.
*
Con ordinanza n. 28324/2023, la S.C. accoglieva il primo motivo del ricorso, con rinvio a questo ufficio, dichiarando assorbito il motivo afferente la domanda attorea proposta, in via subordinata, avverso CP_5
*
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. i riproponevano Parte_3 le domande già formulate nei precedenti gradi di giudizio: quella principale, di risoluzione di tutti i contratti stipulati con restituzione del terreno, nonché quella subordinata, dispiegata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Rassegnavano, specificatamente, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto del gravissimo inadempimento della ditta alle obbligazioni tutte dalla Controparte_1 stessa assunte ed in conformità ai principi di diritto fissati dalla S.C. nella sentenza n. 28324/2023 del 20 dicembre 2022, depositata in data 10 ottobre 2023, accogliere le domande tutte proposte dai signori , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del di Parte_3 Controparte_1 [...]
e Controparte_9
e per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto dai Controparte_3 signori e delle conclusioni rassegnate in primo grado, integralmente Parte_3 riproposte, ed in riforma della sentenza n. 701/2011 emessa in primo grado dal
Tribunale di Parma in data 3 giugno 2011 e depositata in data 13 giugno 2011:
4 in via principale:
1) dichiarare la risoluzione del contratto di permuta fra le parti intercorso per fatto e colpa esclusivi della e per l'effetto dichiarare risolti il Controparte_1 contratto di compravendita del 18.10.2002 (Rep. n. 334359 e Racc. n. 13783) e il contratto preliminare 18.10.2002, con ogni ulteriore inerente, conseguente pronuncia;
2) dichiarare conseguentemente che i IG , Parte_3 Parte_1
e sono proprietari dell'immobile di seguito descritto:
[...] Parte_2
“lotto di terreno edificabile di forma quadrangolare (privo di fabbricati) confinante:
a nord con il mappale 61, a salto interno con il mappale 74 e ad ulteriore salto interno con il mappale 16; - ad est con il mappale 74, a salto esterno con il mappale
16 ed a salto esterno con i mappali 17 e 22; - a sud a salti con il mappale 82; - ad ovest con il mappale 82, a salto esterno con i mappali 25, 9 e 26 e a salto interno con il mappale 61, distinto al Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo al foglio 42; mappale numero 19, di ettari 0 are 8 centiare 95, R.D. Euro 7,87, R.A.
Euro 9,24; mappale numero 83, di ettari 0 are 1 centiare 59, R.D. Euro 1,40, R.A.
Euro 1,64;
3) ordinare la restituzione ai IG , e Parte_3 Parte_1
del seguente bene immobile: “lotto di terreno edificabile di forma Parte_2 quadrangolare (privo di fabbricati) confinante: a nord con il mappale 61, a salto interno con il mappale 74 e ad ulteriore salto interno con il mappale 16; - ad est con il mappale 74, a salto esterno con il mappale 16 ed a salto esterno con i mappali 17
e 22; - a sud a salti con il mappale 82; - ad ovest con il mappale 82, a salto esterno con i mappali 25, 9 e 26 e a salto interno con il mappale 61, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Montechiarugolo al foglio 42; mappale numero 19, di ettari
0 are 8 centiare 95, R.D. Euro 7,87, R.A. Euro 9,24; mappale numero 83, di ettari 0 are 1 centiare 59, R.D. Euro 1,40, R.A. Euro 1,64.;
4) ordinare alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la trascrizione della sentenza, con annotazione alla domanda trascritta,
e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il relativo Direttore ex Conservatore dei RR.II. e la volturazione per il competente ufficio del catasto;
5) in via meramente subordinata e salvo gravame: dato atto che Controparte_1 ha stipulato con la società la polizza fideiussoria n. 1428496
[...] Controparte_5
a garanzia della restituzione della somma di Euro 180.760,00=, dichiarare tenuta e
5 per l'effetto condannare la compagnia assicurativa
[...] al pagamento in favore dei beneficiari Controparte_9 della somma di Euro 180.760,00= oltre accessori;
6) in ogni caso dichiarare comunque tenuta e condannare il fallimento
[...]
e la Controparte_1 Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione
[...] delle somme tutte loro corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado per le spese e competenze liquidate in loro favore dalle stesse;
7) dichiarare comunque tenuta e condannare il fallimento Controparte_1
e la in persona Controparte_9 del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, oltre che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
*
Resistevano e CP_1 [...]
. Controparte_8
*
Non si costituivano e , nonostante la regolarità Controparte_3 Controparte_4 delle notifiche eseguite in data 27.11.2023, sicchè ne venivadichiarata la contumacia
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del
15.10.2024, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Deve, anzitutto, per esigenze di chiarezza, porsi in evidenza che la Corte di cassazione, con la sentenza suindicata, ha accolto il primo motivo del ricorso avanzato dai fratelli con la motivazione di seguito parzialmente Parte_3 trascritta, per evidenti ragioni di economia processuale da un lato e di comprensibilità dall'altro:
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è fondato per quanto si dirà appresso. 5.1.- Sub A) La Corte territoriale ha rigettato l'appello confermando la decisione del Tribunale secondo la quale il programma contrattuale predisposto dalle parti con l'originario preliminare di permuta di cosa esistente (il terreno) contro cosa futura
6 (l'unità immobiliare da costruire) avrebbe avuto un'attuazione diversa, tramite “i due autonomi contratti per cui è causa”, ossia “il rogito di compravendita del C terreno a favore della DA. con quietanza dei tre fratelli di avvenuto Parte_3 C pagamento del prezzo indicato in euro 105.400,00 e il preliminare con cui la DA. si impegnò a trasferire ad e la proprietà di una delle Pt_1 Parte_2 unità immobiliari che avrebbe costruito sul terreno acquistato con contestuale quietanza del prezzo indicato nella stessa somma di euro 105.400,00”, escludendo dunque il collegamento contrattuale tra i negozi stipulati dalle parti.
[….] Nella specie, la Corte distrettuale non ha qualificato i tre contratti stipulati dalle parti (anzi, quattro, dato che deve essere considerata anche la prestazione di garanzia) come una unitaria operazione negoziale atta a realizzare l'operazione economica voluta dalle parti, ossia la permuta di terreno edificabile versus l'erigenda unità immobiliare, procedendo ad una loro atomistica considerazione, quando militavano per la prima ricostruzione talune decisive circostanze. Anzitutto, il fatto che non risultava contestata in causa la stipulazione del “primo” preliminare C intercorso tra la soc. DA. in bonis e i fratelli , pur prodotto in atti Parte_3 privo della data e della firma dei contraenti, il cui originale fu lasciato in deposito fiduciario al notaio incaricato. Da esso si evince – come si legge in sentenza – che
“effettivamente la si impegnò ad acquisire il terreno dei al CP_1 Parte_3 prezzo di euro 180.760 accettando di pagare il relativo prezzo 'in natura' mediante datio in solutum dell'erigenda unità immobiliare facente parte del fabbricato che avrebbe costruito sull'area acquistata”. In secondo luogo, la circostanza che le parti convenivano che in sede di stipulazione del contratto di compravendita sarebbe stato dichiarato – “differentemente da quanto convenuto nel contratto preliminare” –
“che il prezzo di euro 187.760,00 sarà da pagare in denaro entro la data del 30 settembre 2004 (data corrispondente con quella prevista per il trasferimento ai signori delle unità immobiliari oltre descritte date in pagamento) e Parte_3 verrà quietanzata dagli stessi signori al momento della stipulazione di Parte_3 tale atto di trasferimento (a titolo di datio in solutum) delle descritte unità immobiliari a favore degli stessi signori ”. Ancora, il fatto che era Parte_3 proprio intendimento dei contraenti, come si legge in sentenza (pag. 10), tramite questi successivi contratti stipulati in pari data, “nascondere la voluta permuta”, come già il programma contrattuale dichiarava espressamente. Posto che il “primo preliminare” di permuta intercorso tra le parti era un fatto pacifico, non essendo la sentenza stata oggetto “di specifica censura sul punto da parte del CP_1 DA.PA”, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare i due contratti di vendita del terreno e di preliminare di acquisto di immobile da costruire come contratti
“attuativi” della permuta, ossia come strumenti per realizzare il programma contrattuale e non già quali autonomi e disgiunti accordi contrattuali, atti a superare il contenuto pattuito nel “primo” preliminare. Il contratto di compravendita del terreno edificabile e il coevo preliminare di compravendita di un'unità immobiliare dell'edificio che la società acquirente del terreno avrebbe costruito su di esso, unitamente alla prestazione di garanzia, erano chiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzione dei contraenti di permutare il terreno con l'appartamento edificando, in conformità e in esecuzione del contratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra le parti, avente identico oggetto. Lungi dal dimostrare che “il programma contrattuale predisposto dalle parti non ebbe concreta attuazione”, come affermato dal giudice di seconde cure, le stesse hanno realizzato la sua pratica concretizzazione. Nel caso in esame il giudice a quo si è arrestato al collegamento genetico tra contratto preliminare e contratto definitivo.
7 La giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata in sentenza (cfr. pag. 10) secondo cui, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo si presume essere l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti, se non diversamente disposto, in quanto il primo contratto resta superato dal secondo, non appare conferente alla fattispecie di cui è causa. La Corte felsinea ha trascurato infatti di considerare che nella specie il “primo preliminare” di permuta era stato seguito dalla stipulazione di tre contratti, uno definitivo (la vendita del terreno), un altro preliminare (la vendita di un edificio da costruire) e un contratto di prestazione di garanzia e che ciascuno dei contratti presupponeva gli altri e ne era a sua volta il presupposto. Per usare le parole di un precedente in termini di questo Giudice (Cass. n. 25840/2014), “creditore e debitore, pertanto, non avevano stipulato alcun contratto di permuta, ma piuttosto una operazione di permuta (ndr: corsivo dell'estensore), risultante dal combinarsi di più contratti”. 5.1.1.- Quanto all'asserita violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è stato in più occasioni precisato da questa Suprema Corte che ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, “per accertare l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass. n. 7524/2007, cit.). Costituisce ormai costante giurisprudenza di legittimità che in tema di interpretazione del contratto, “l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017). In questa operazione interpretativa, ai fini dell'accertamento del collegamento negoziale, viene in considerazione la rilevanza giuridico-economica che un contratto può avere nei confronti dell'altro, sicché devono rientrare nell'indagine dell'interprete anche le considerazioni volte a valutare se un contratto si ponga come premessa logica ed economica dell'altro, al punto che il venir meno dell'un contratto sia tale da lasciare insoddisfatto l'interesse che aveva mosso le parti a contrarre. Il che è quanto dire che “nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota” (Cass. n. 25840/2014, cit.). In altri termini, l'esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessa operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell'operazione economica perseguita. Questo tipo di attività interpretativa ha fatto difetto nel caso de quo, nel quale la Corte di appello si è arrestata ad una analisi formalistica e unidirezionale dei contratti di cui è causa, quando l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, costituisce “un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. n. 32786/2022). 5.2.- Sub B) Considerata con la lente
8 del collegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti “quietanzati” dei due contratti del 18.10.2022, di pari importo e che si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva della possibilità di ricostruire in maniera unitaria l'intera operazione negoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta, con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti. Come sostenuto da questi ultimi, nel contratto preliminare di permuta stipulato fra le parti, le stesse, già ipotizzando che l'attuazione dello stesso sarebbe avvenuta mediante i due contratti successivamente intervenuti, attribuivano fin da allora carattere fittizio e strumentale alle dichiarazioni che sarebbero state inserite negli stessi, posto che delle reciproche quietanze le parti dovevano dare atto “per la formale attuazione dei due contratti di trasferimento”, mentre il vero prezzo della vendita era identificato nella datio in solutum. Ne consegue che non è nella specie questione di limiti alla prova testimoniale della simulazione della quietanza (limiti sui quali sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte: Cass. n. 19888/2014), alla quale è stata attribuita natura di confessione stragiudiziale, come affermato dal giudice a quo, ma di carattere simulato o apparente delle quietanze apposte ai due contratti attuativi, risultante dall'atto originario di permuta, una volta calati i contratti di cui è causa nello scenario del collegamento negoziale. La stessa Corte distrettuale – come già sopra ricordato - afferma testualmente che l'intento delle parti era quello di
“nascondere la permuta”, concludendo che il rilascio, in sé, della quietanza “non contrasta … con gli accordi di cui al suddetto contratto”, tralasciando di considerare che tale esito è la risultante dell'operazione realmente voluta dalle parti nell'originario contratto di permuta, che avevano convenuto di fare figurare accordi diversi da quello originario per attuarla>.
2)Una volta riportata la motivazione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso in Cassazione, non resta che prendere atto del collegamento negoziale fra i contratti del 18 febbraio 2002, dedotto con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, per come espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che, al contrario di quanto dedotto dall'appellato fallimento, non ha rimesso, sul punto specifico, alcun accertamento a questo ufficio.
3) Non resta, dunque, che accogliere parzialmente l'appello proposto dai fratelli nei confronti del suindicato fallimento, dichiarando la risoluzione del Parte_3 negozio unitario integrato dai tre contratti del 18 ottobre 2002, a fronte Par C dell'incontestato inadempimento da parte della all'obbligazione di costruire e trasferire l'appartamento destinato ai , il cui carattere di gravità è di Parte_3 ogni evidenza.
4) Ex art. 72, quinto comma, L. Fall., vanno dichiarate improcedibili la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria attoree, mentre va rigettata la domanda del
9 Fallimento di condanna alla restituzione del corrispettivo, di cui alla quietanza del contratto di vendita, stante la sua natura simulata.
5)Le spese di lite, relative al rapporto processuale tra i fratelli ed il Parte_3
C Fallimento della DA. , seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della difficoltà delle questioni.
6)Deve, a questo punto, confermarsi il rigetto della domanda proposta avverso atteso che il contratto presupposto dalla polizza fideiussoria è venuto meno, CP_5 con conseguente rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti.
7) In relazione al rapporto processuale fra i fratelli e l'assicuratore Parte_3 appellato, va disposta la compensazione delle spese in considerazione della spiccata particolarità della vicenda processuale, conclusasi con l'accoglimento della domanda di risoluzione avanzata in via principale e tenendo conto anche del tenore poco chiaro della polizza fideiussoria, in cui la garanzia è stata prestata per l'ipotesi, generica, di <mancato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente>, ma indicando, nella l'eventuale mancata restituzione di una caparra, effettivamente non prevista.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1784/2023
R.G., così statuisce:
-in accoglimento dell'appello proposto avverso il Fallimento
[...] ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la risoluzione dei Parte_5 tre contratti stipulati il 18.10.2002, di cui in motivazione;
dichiara improcedibili le domande restitutoria e risarcitoria e condanna il fallimento della CP_1 CP_1 alla refusione, in favore di , e
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 14.000 per il primo grado, in Parte_3
€13.000 per il procedimento di appello, in €12.000 per il giudizio di legittimità ed €
12.000 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa;
10 -rigetta l'appello proposto avverso compensando le spese di lite nel rapporto CP_5 fra gli appellanti e Controparte_8
.
[...]
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 10.6.2025
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_1
C.F._1
nata il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a [...], avente codice fiscale Parte_3
; C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Banchini (c.f.
– pec;
C.F._4 Email_1
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Controparte_1
Pangrazi Liberati (c.f. – pec C.F._5 Email_2
e Simone Ferrari (c.f. pec;
Email_3
E NEI CONFRONTI DI
Compagnie Controparte_2
( p. iva , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Di Matteo (c.f. - C.F._6
) e dall'Avv. Carlo Scofone (c.f. Email_4
– pec certificata C.F._7 Email_5
E NEI CONFRONTI DI
1 e , contumaci Controparte_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'ottobre 2004, i fratelli, , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenivano, innanzi al Tribunale di Parma, (d'ora in Controparte_1 avanti ) e CP_1 Controparte_5
(d'ora in avanti “ ).
[...] CP_5
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Rappresentavano che e avevano promesso in vendita alla Pt_1 Parte_2
Parte PA., con scrittura privata del 18.10.2002, un'area edificabile, di cui era proprietario anche il cui prezzo, pari a 180.760,00 euro, veniva Parte_3 determinato in natura mediante la
Esponevano che la formalizzazione dell'accordo era avvenuta sempre in data
18.10.2002, a ministero di notaio, con la stipulazione di due distinti contratti: uno con cui i tre fratelli vendevano alla l'area edificabile, con Parte_3 CP_1 quietanza del prezzo (che l'acquirente, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe pagato); l'altro con cui rometteva di alienare, entro il 30.9.2004, CP_1 ai venditori e l'erigenda unità abitativa, al Parte_1 Parte_2 medesimo prezzo stabilito per il primo contratto, rilasciando anche qui quietanza (di cui gli attori sostenevano la natura simulata).
A garanzia delle obbligazioni della rilasciava una polizza CP_1 CP_5 fideiussoria per l'importo di 180.760,00 euro.
Gli attori deducevano, poi, l'inadempimento di che non aveva neppure CP_1 ritirato il permesso per costruire.
Chiedevano, allora, data l'unitarietà dell'operazione economica, la risoluzione di tutti i contratti stipulati con essa e la consequenziale restituzione dell'area edificabile, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti.
In via subordinata, domandavano la condanna di a pagare la somma di CP_5
180.760,00 euro, oggetto della polizza fideiussoria
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2 Si costituivano in giudizio, con separati atti, i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
* chiedeva ed otteneva di poter chiamare in causa CP_5 Controparte_6
, per esserne manlevata, nell'ipotesi di condanna, essendosi essi Controparte_4 impegnati a tenerla indenne, ove avesse dovuto pagare ai l'importo della Parte_3 polizza.
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Resistevano e . Controparte_3 Controparte_4
*
Nelle more del giudizio, con sentenza n.10/2008, il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della ne veniva dichiarata l'interruzione. CP_1
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Gli attori provvedevano alla riassunzione. Parte_3
*
Il si costituiva nel giudizio riassunto, riportandosi alle difese già svolte CP_1 dalla società in bonis.
*
Con sentenza n.701/2011, pubblicata in data 28.6.2011, il Tribunale di Parma dichiarava la risoluzione del solo contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento dell'erigenda unità immobiliare, accertando l'inadempimento della
CP_1
Dichiarava improponibile la domanda di condanna della l risarcimento dei CP_1 danni, ex art. 72, comma quinto, L. fall.
Escludeva, poi, l'operatività della polizza fideiussoria in quanto essa, essendo stata concessa a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione della somma ricevuta titolo di caparra> dai presupponeva l'esercizio del recesso da parte dei Parte_3 beneficiari.
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Avverso tale sentenza interponevano appello gli attori soccombenti, insistendo per l'accoglimento delle proprie originarie domande.
Lamentavano l'errore in cui era caduto il giudice di primo grado nel non riconoscere l'unitarietà dell'operazione negoziale eseguita dalle parti.
3 In via subordinata, lamentavano l'errore in cui sarebbe caduto il giudice di prime cure nell'escludere l'operatività della polizza fideiussoria rilasciata da non CP_5 potendosi accogliere un'interpretazione formalistica del termine
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Resistevano il Controparte_7 [...]
, successore della Controparte_8
CP_5
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Con sentenza n. 1324/2017, pubblicata il 5.6.2017, la Corte d'appello di Bologna rigettava tutti i motivi di gravame.
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Gli appellanti soccombenti proponevano ricorso in cassazione.
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Con ordinanza n. 28324/2023, la S.C. accoglieva il primo motivo del ricorso, con rinvio a questo ufficio, dichiarando assorbito il motivo afferente la domanda attorea proposta, in via subordinata, avverso CP_5
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Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. i riproponevano Parte_3 le domande già formulate nei precedenti gradi di giudizio: quella principale, di risoluzione di tutti i contratti stipulati con restituzione del terreno, nonché quella subordinata, dispiegata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Rassegnavano, specificatamente, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto del gravissimo inadempimento della ditta alle obbligazioni tutte dalla Controparte_1 stessa assunte ed in conformità ai principi di diritto fissati dalla S.C. nella sentenza n. 28324/2023 del 20 dicembre 2022, depositata in data 10 ottobre 2023, accogliere le domande tutte proposte dai signori , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del di Parte_3 Controparte_1 [...]
e Controparte_9
e per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto dai Controparte_3 signori e delle conclusioni rassegnate in primo grado, integralmente Parte_3 riproposte, ed in riforma della sentenza n. 701/2011 emessa in primo grado dal
Tribunale di Parma in data 3 giugno 2011 e depositata in data 13 giugno 2011:
4 in via principale:
1) dichiarare la risoluzione del contratto di permuta fra le parti intercorso per fatto e colpa esclusivi della e per l'effetto dichiarare risolti il Controparte_1 contratto di compravendita del 18.10.2002 (Rep. n. 334359 e Racc. n. 13783) e il contratto preliminare 18.10.2002, con ogni ulteriore inerente, conseguente pronuncia;
2) dichiarare conseguentemente che i IG , Parte_3 Parte_1
e sono proprietari dell'immobile di seguito descritto:
[...] Parte_2
“lotto di terreno edificabile di forma quadrangolare (privo di fabbricati) confinante:
a nord con il mappale 61, a salto interno con il mappale 74 e ad ulteriore salto interno con il mappale 16; - ad est con il mappale 74, a salto esterno con il mappale
16 ed a salto esterno con i mappali 17 e 22; - a sud a salti con il mappale 82; - ad ovest con il mappale 82, a salto esterno con i mappali 25, 9 e 26 e a salto interno con il mappale 61, distinto al Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo al foglio 42; mappale numero 19, di ettari 0 are 8 centiare 95, R.D. Euro 7,87, R.A.
Euro 9,24; mappale numero 83, di ettari 0 are 1 centiare 59, R.D. Euro 1,40, R.A.
Euro 1,64;
3) ordinare la restituzione ai IG , e Parte_3 Parte_1
del seguente bene immobile: “lotto di terreno edificabile di forma Parte_2 quadrangolare (privo di fabbricati) confinante: a nord con il mappale 61, a salto interno con il mappale 74 e ad ulteriore salto interno con il mappale 16; - ad est con il mappale 74, a salto esterno con il mappale 16 ed a salto esterno con i mappali 17
e 22; - a sud a salti con il mappale 82; - ad ovest con il mappale 82, a salto esterno con i mappali 25, 9 e 26 e a salto interno con il mappale 61, distinto al Catasto
Terreni del Comune di Montechiarugolo al foglio 42; mappale numero 19, di ettari
0 are 8 centiare 95, R.D. Euro 7,87, R.A. Euro 9,24; mappale numero 83, di ettari 0 are 1 centiare 59, R.D. Euro 1,40, R.A. Euro 1,64.;
4) ordinare alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) la trascrizione della sentenza, con annotazione alla domanda trascritta,
e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il relativo Direttore ex Conservatore dei RR.II. e la volturazione per il competente ufficio del catasto;
5) in via meramente subordinata e salvo gravame: dato atto che Controparte_1 ha stipulato con la società la polizza fideiussoria n. 1428496
[...] Controparte_5
a garanzia della restituzione della somma di Euro 180.760,00=, dichiarare tenuta e
5 per l'effetto condannare la compagnia assicurativa
[...] al pagamento in favore dei beneficiari Controparte_9 della somma di Euro 180.760,00= oltre accessori;
6) in ogni caso dichiarare comunque tenuta e condannare il fallimento
[...]
e la Controparte_1 Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione
[...] delle somme tutte loro corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado per le spese e competenze liquidate in loro favore dalle stesse;
7) dichiarare comunque tenuta e condannare il fallimento Controparte_1
e la in persona Controparte_9 del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, oltre che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
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Resistevano e CP_1 [...]
. Controparte_8
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Non si costituivano e , nonostante la regolarità Controparte_3 Controparte_4 delle notifiche eseguite in data 27.11.2023, sicchè ne venivadichiarata la contumacia
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del
15.10.2024, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Deve, anzitutto, per esigenze di chiarezza, porsi in evidenza che la Corte di cassazione, con la sentenza suindicata, ha accolto il primo motivo del ricorso avanzato dai fratelli con la motivazione di seguito parzialmente Parte_3 trascritta, per evidenti ragioni di economia processuale da un lato e di comprensibilità dall'altro:
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è fondato per quanto si dirà appresso. 5.1.- Sub A) La Corte territoriale ha rigettato l'appello confermando la decisione del Tribunale secondo la quale il programma contrattuale predisposto dalle parti con l'originario preliminare di permuta di cosa esistente (il terreno) contro cosa futura
6 (l'unità immobiliare da costruire) avrebbe avuto un'attuazione diversa, tramite “i due autonomi contratti per cui è causa”, ossia “il rogito di compravendita del C terreno a favore della DA. con quietanza dei tre fratelli di avvenuto Parte_3 C pagamento del prezzo indicato in euro 105.400,00 e il preliminare con cui la DA. si impegnò a trasferire ad e la proprietà di una delle Pt_1 Parte_2 unità immobiliari che avrebbe costruito sul terreno acquistato con contestuale quietanza del prezzo indicato nella stessa somma di euro 105.400,00”, escludendo dunque il collegamento contrattuale tra i negozi stipulati dalle parti.
[….] Nella specie, la Corte distrettuale non ha qualificato i tre contratti stipulati dalle parti (anzi, quattro, dato che deve essere considerata anche la prestazione di garanzia) come una unitaria operazione negoziale atta a realizzare l'operazione economica voluta dalle parti, ossia la permuta di terreno edificabile versus l'erigenda unità immobiliare, procedendo ad una loro atomistica considerazione, quando militavano per la prima ricostruzione talune decisive circostanze. Anzitutto, il fatto che non risultava contestata in causa la stipulazione del “primo” preliminare C intercorso tra la soc. DA. in bonis e i fratelli , pur prodotto in atti Parte_3 privo della data e della firma dei contraenti, il cui originale fu lasciato in deposito fiduciario al notaio incaricato. Da esso si evince – come si legge in sentenza – che
“effettivamente la si impegnò ad acquisire il terreno dei al CP_1 Parte_3 prezzo di euro 180.760 accettando di pagare il relativo prezzo 'in natura' mediante datio in solutum dell'erigenda unità immobiliare facente parte del fabbricato che avrebbe costruito sull'area acquistata”. In secondo luogo, la circostanza che le parti convenivano che in sede di stipulazione del contratto di compravendita sarebbe stato dichiarato – “differentemente da quanto convenuto nel contratto preliminare” –
“che il prezzo di euro 187.760,00 sarà da pagare in denaro entro la data del 30 settembre 2004 (data corrispondente con quella prevista per il trasferimento ai signori delle unità immobiliari oltre descritte date in pagamento) e Parte_3 verrà quietanzata dagli stessi signori al momento della stipulazione di Parte_3 tale atto di trasferimento (a titolo di datio in solutum) delle descritte unità immobiliari a favore degli stessi signori ”. Ancora, il fatto che era Parte_3 proprio intendimento dei contraenti, come si legge in sentenza (pag. 10), tramite questi successivi contratti stipulati in pari data, “nascondere la voluta permuta”, come già il programma contrattuale dichiarava espressamente. Posto che il “primo preliminare” di permuta intercorso tra le parti era un fatto pacifico, non essendo la sentenza stata oggetto “di specifica censura sul punto da parte del CP_1 DA.PA”, la Corte del merito avrebbe dovuto considerare i due contratti di vendita del terreno e di preliminare di acquisto di immobile da costruire come contratti
“attuativi” della permuta, ossia come strumenti per realizzare il programma contrattuale e non già quali autonomi e disgiunti accordi contrattuali, atti a superare il contenuto pattuito nel “primo” preliminare. Il contratto di compravendita del terreno edificabile e il coevo preliminare di compravendita di un'unità immobiliare dell'edificio che la società acquirente del terreno avrebbe costruito su di esso, unitamente alla prestazione di garanzia, erano chiaramente stipulati al fine di realizzare la comune intenzione dei contraenti di permutare il terreno con l'appartamento edificando, in conformità e in esecuzione del contratto preliminare di permuta inizialmente stipulato fra le parti, avente identico oggetto. Lungi dal dimostrare che “il programma contrattuale predisposto dalle parti non ebbe concreta attuazione”, come affermato dal giudice di seconde cure, le stesse hanno realizzato la sua pratica concretizzazione. Nel caso in esame il giudice a quo si è arrestato al collegamento genetico tra contratto preliminare e contratto definitivo.
7 La giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata in sentenza (cfr. pag. 10) secondo cui, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo si presume essere l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti, se non diversamente disposto, in quanto il primo contratto resta superato dal secondo, non appare conferente alla fattispecie di cui è causa. La Corte felsinea ha trascurato infatti di considerare che nella specie il “primo preliminare” di permuta era stato seguito dalla stipulazione di tre contratti, uno definitivo (la vendita del terreno), un altro preliminare (la vendita di un edificio da costruire) e un contratto di prestazione di garanzia e che ciascuno dei contratti presupponeva gli altri e ne era a sua volta il presupposto. Per usare le parole di un precedente in termini di questo Giudice (Cass. n. 25840/2014), “creditore e debitore, pertanto, non avevano stipulato alcun contratto di permuta, ma piuttosto una operazione di permuta (ndr: corsivo dell'estensore), risultante dal combinarsi di più contratti”. 5.1.1.- Quanto all'asserita violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è stato in più occasioni precisato da questa Suprema Corte che ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, “per accertare l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass. n. 7524/2007, cit.). Costituisce ormai costante giurisprudenza di legittimità che in tema di interpretazione del contratto, “l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte” (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017). In questa operazione interpretativa, ai fini dell'accertamento del collegamento negoziale, viene in considerazione la rilevanza giuridico-economica che un contratto può avere nei confronti dell'altro, sicché devono rientrare nell'indagine dell'interprete anche le considerazioni volte a valutare se un contratto si ponga come premessa logica ed economica dell'altro, al punto che il venir meno dell'un contratto sia tale da lasciare insoddisfatto l'interesse che aveva mosso le parti a contrarre. Il che è quanto dire che “nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota” (Cass. n. 25840/2014, cit.). In altri termini, l'esegesi di una pluralità di contratti, al fine di verificarne il loro collegamento, deve considerare la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella complessa operazione contrattuale, considerando il legame funzionale delle singole operazioni negoziali e la prospettiva più generale dell'operazione economica perseguita. Questo tipo di attività interpretativa ha fatto difetto nel caso de quo, nel quale la Corte di appello si è arrestata ad una analisi formalistica e unidirezionale dei contratti di cui è causa, quando l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, costituisce “un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. n. 32786/2022). 5.2.- Sub B) Considerata con la lente
8 del collegamento negoziale, anche la presenza dei pagamenti “quietanzati” dei due contratti del 18.10.2022, di pari importo e che si elidevano a vicenda, non era affatto impeditiva della possibilità di ricostruire in maniera unitaria l'intera operazione negoziale e dunque di pervenire alla risoluzione della permuta, con conseguente restituzione del terreno ai ricorrenti. Come sostenuto da questi ultimi, nel contratto preliminare di permuta stipulato fra le parti, le stesse, già ipotizzando che l'attuazione dello stesso sarebbe avvenuta mediante i due contratti successivamente intervenuti, attribuivano fin da allora carattere fittizio e strumentale alle dichiarazioni che sarebbero state inserite negli stessi, posto che delle reciproche quietanze le parti dovevano dare atto “per la formale attuazione dei due contratti di trasferimento”, mentre il vero prezzo della vendita era identificato nella datio in solutum. Ne consegue che non è nella specie questione di limiti alla prova testimoniale della simulazione della quietanza (limiti sui quali sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte: Cass. n. 19888/2014), alla quale è stata attribuita natura di confessione stragiudiziale, come affermato dal giudice a quo, ma di carattere simulato o apparente delle quietanze apposte ai due contratti attuativi, risultante dall'atto originario di permuta, una volta calati i contratti di cui è causa nello scenario del collegamento negoziale. La stessa Corte distrettuale – come già sopra ricordato - afferma testualmente che l'intento delle parti era quello di
“nascondere la permuta”, concludendo che il rilascio, in sé, della quietanza “non contrasta … con gli accordi di cui al suddetto contratto”, tralasciando di considerare che tale esito è la risultante dell'operazione realmente voluta dalle parti nell'originario contratto di permuta, che avevano convenuto di fare figurare accordi diversi da quello originario per attuarla>.
2)Una volta riportata la motivazione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso in Cassazione, non resta che prendere atto del collegamento negoziale fra i contratti del 18 febbraio 2002, dedotto con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, per come espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che, al contrario di quanto dedotto dall'appellato fallimento, non ha rimesso, sul punto specifico, alcun accertamento a questo ufficio.
3) Non resta, dunque, che accogliere parzialmente l'appello proposto dai fratelli nei confronti del suindicato fallimento, dichiarando la risoluzione del Parte_3 negozio unitario integrato dai tre contratti del 18 ottobre 2002, a fronte Par C dell'incontestato inadempimento da parte della all'obbligazione di costruire e trasferire l'appartamento destinato ai , il cui carattere di gravità è di Parte_3 ogni evidenza.
4) Ex art. 72, quinto comma, L. Fall., vanno dichiarate improcedibili la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria attoree, mentre va rigettata la domanda del
9 Fallimento di condanna alla restituzione del corrispettivo, di cui alla quietanza del contratto di vendita, stante la sua natura simulata.
5)Le spese di lite, relative al rapporto processuale tra i fratelli ed il Parte_3
C Fallimento della DA. , seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della difficoltà delle questioni.
6)Deve, a questo punto, confermarsi il rigetto della domanda proposta avverso atteso che il contratto presupposto dalla polizza fideiussoria è venuto meno, CP_5 con conseguente rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti.
7) In relazione al rapporto processuale fra i fratelli e l'assicuratore Parte_3 appellato, va disposta la compensazione delle spese in considerazione della spiccata particolarità della vicenda processuale, conclusasi con l'accoglimento della domanda di risoluzione avanzata in via principale e tenendo conto anche del tenore poco chiaro della polizza fideiussoria, in cui la garanzia è stata prestata per l'ipotesi, generica, di <mancato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente>, ma indicando, nella
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1784/2023
R.G., così statuisce:
-in accoglimento dell'appello proposto avverso il Fallimento
[...] ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la risoluzione dei Parte_5 tre contratti stipulati il 18.10.2002, di cui in motivazione;
dichiara improcedibili le domande restitutoria e risarcitoria e condanna il fallimento della CP_1 CP_1 alla refusione, in favore di , e
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 14.000 per il primo grado, in Parte_3
€13.000 per il procedimento di appello, in €12.000 per il giudizio di legittimità ed €
12.000 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa;
10 -rigetta l'appello proposto avverso compensando le spese di lite nel rapporto CP_5 fra gli appellanti e Controparte_8
.
[...]
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 10.6.2025
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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