Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da
ON OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Putzolu, Angela Putzolu e Anna Putzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale di Sassari - Processo Servizi all’Utenza - Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 2523 in data 8 febbraio 2022, emesso dall’Ispettorato Territoriale di Sassari - Processo Servizi all’Utenza - Sportello Unico per l’Immigrazione nell’ambito del procedimento inerente la pratica n. P.SS/L/N/2020/100286 con il quale si “ dichiara l’inammissibilità del procedimento avente codice P.SS/L/N/2020/100286 per il datore di lavoro ed il lavoratore per i motivi di ci in premessa ”, notificato il 14 febbraio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale di Sassari - Processo Servizi all’Utenza - Sportello Unico per l’Immigrazione e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Silvio Esposito;
Premesso:
- che il ricorrente, in qualità di datore di lavoro domestico, in data 30 luglio 2020 presentava istanza, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per concludere un contratto di lavoro subordinato domestico con la sig.ra NA VA, cittadina russa presente sul territorio nazionale, procedendo, in data 11 giugno 2021, al pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 103, c. 7, d.l. 34/2020;
- che l’Ispettorato Territoriale di Sassari, con provvedimento 2523 datato 8 febbraio 2022, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza in quanto “ l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 conv, in legge n. 77/2020 è chiaro nell'indicare che le istanze devono esser presentate previo pagamento del contributo forfetario e con te modalità previste dal decreto interministeriale 27/05/2020, e che tale interpretazione è avvalorata dalle FAQ del Ministero dell'interno del 04/08/2020 n. 7, la quale sottolinea che l’inammissibilità dell'istanza, come pure la circolare del Ministero dell'interno del 30/05/2020, pag. 7, la quale prevede che “Prima di presentare la dichiarazione in argomento, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario pari a 500,00 euro per ciascun lavoratore dichiarato ””;
- che il ricorrente contesta, in estrema sintesi:
1) la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: l’amministrazione avrebbe erroneamente inquadrato l’istanza come emersione di lavoro irregolare, mentre essa era finalizzata a stipulare un contratto di lavoro con uno straniero presente sul territorio nazionale;
2) la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 103, d.l. 34/2020: in tesi, il tardivo pagamento del contributo di cui all’art. 103, c. 7, d.l. 34/2020, comunque antecedente alla definizione del procedimento, non comporterebbe l’inammissibilità della domanda, essendo le cause di inammissibilità tassativamente indicate dall’art. 103, c. 8 e c. 9, d.l. 34/2020;
- che si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che, con memoria depositata il giorno 28 aprile 2025, dopo aver replicato alle argomentazioni della ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese;
- che in vista della trattazione di merito le parti hanno presentato ulteriori memorie, insistendo nelle rispettive posizioni;
Considerato:
- che, l’art. 103, c. 1, d.l. 34/2020 stabilisce che “ al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020 ”;
- che i successivi commi 8, 9 e 10 prevedono che “ costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ” (comma 8) e che “ costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare” (comma 9). Infine, “ non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ” (comma 10);
- che il decreto interministeriale 27 maggio 2020 precisa che l’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione “ della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 1 ” (art. 5, c. 1, lett. h) il quale, a sua volta, prevede che “ l’istanza di cui agli articoli 1 e 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore ”;
Ritenuto:
- che il ricorso sia fondato per il secondo assorbente motivo di impugnazione, in quanto la circostanza addotta dall’amministrazione per la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza è venuta meno per effetto dell’evenienza intercorsa prima dell’adozione del provvedimento finale, costituita dal versamento del contributo forfettario di cui all’art. 103, c. 7, d.l. 34/2020, il cui tardivo pagamento, come evidenziato dalla parte ricorrente, non rientra tra le cause di inammissibilità e di rigetto di cui all’art. 103, c. 8 e ss., d.l. 34/2020, potendovi rientrare, invece, la diversa ipotesi di mancato pagamento, a cui si riferisce la sentenza del T.A.R. Palermo, n. 223/2022, richiamata dalle amministrazioni resistenti a sostegno delle proprie tesi;
- che la diversa interpretazione, secondo cui anche il mero ritardo comporterebbe il non accoglimento dell’istanza, sarebbe “ irragionevole e sproporzionata alla luce della ratio che sottende la normativa in questione nonché del più generale principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato, di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990, e di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della medesima legge ” (T.A.R. Campania, sede Napoli, n. 1860/2023; recentemente T.A.R. Piemonte, n. 838/2025);
- che pertanto, assorbiti gli altri motivi di censura, il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che le spese di giudizio possano essere compensate, alla luce del complesso quadro normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO