Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 233
Articolo 2
Versione
29 marzo 1968
Art. 1.
In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono, per l'anno 1968, con separata gestione, all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968