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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.. 1011 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello e Gaetano Grandolfo ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via F.Rubichi n.6 presso lo studio dell'avv. Raffaele Nicolì
-APPELLANTE-
CONTRO
Avv. (C.F. ), difesa da se stessa ex art. 86 CP_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Lecce in Via Porcigliano n.48
-APPELLATA-
a cui è stato riunito il procedimento nr. 1012 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
C.F. ed iscrizione al Registro delle Parte_2
Imprese di Roma ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Nicolì ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Lecce alla via F.Rubichi n.6 presso lo studio dell'avv. Raffaele
Nicolì
-APPELLANTE-
CONTRO
Avv. ( C.F. ), difesa da se stessa ex CP_1 C.F._1
art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Lecce in Via Porcigliano n.48
-APPELLATO-
All'udienza del 2.03.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dopo il deposito telematico di note scritte sostitutive della comparizione in udienza contenenti la precisazione delle conclusioni a cui si fa rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.12.2012, notificato in data 20.12.2012, l'Avv. CP_1
citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, al fine di Controparte_2
chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in € 24.356,30, da lei subiti sia in conseguenza di un incendio verificatosi l'8.7.2012, sia in occasione di un “abnorme aumento dell'erogazione della potenza” che si sarebbe verificato l'8.9.2012, entrambi presso la sua abitazione.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_2
7.3.2012, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico presupposto dalle pretese risarcitorie di parte attrice, non essendo proprietaria e manutentrice degli impianti relativi all'erogazione dell'energia elettrica, essendo questi ultimi di proprietà e nella gestione esclusiva di Parte_3 Pertanto, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_3
nel merito, contestava l'avversa domanda, sotto il profilo dell' an debeatur, del nesso causale e del quantum.
In esito alla notifica dell'atto di chiamata in causa da parte del , si Controparte_2
costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande Parte_3
dell'attrice, con vittoria delle spese di lite contestando i danni patrimoniali e non asseritamente derivati dai due eventi prospettati, con riferimento sia alla loro effettiva sussistenza, sia al nesso di causalità tra i fatti dedotti e i pregiudizi posti a fondamento delle avanzate pretese risarcitorie, sia alla loro quantificazione.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano rispettivamente depositate memorie ex art. 183 co.6 cpc.
Il processo veniva istruito con produzione di documenti, prova testimoniale e con l'espletamento di una CTU, volta alla verifica del costo del ripristino “dell'impianto di sicurezza presente presso l'abitazione dell'attrice e della congruità del preventivo in atti”.
Conclusasi la fase istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona dell' Avv. Claudio Fonte, pronunciava sentenza n. 3021/2019, depositata in cancelleria il 30.07.2019, con la quale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e condannava ed Controparte_2 [...]
( divenuta intanto )., in solido, al pagamento della Parte_3 Parte_1
somma di € 9.900,00 quale risarcimento dei danni subiti dall' Avv. , nonché di CP_1
quella di € 4.800,00 per le “ intere spese e competenze di lite”, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, proponevano appello sia sia Controparte_2 [...]
; per tale motivo, i procuratori delle parti chiedevano la riunione dei Parte_4
due procedimenti, in quanto trattasi di appelli avverso la stessa sentenza.
La Corte disponeva la riunione dei due giudizi.
L'avv. si costituiva con comparsa depositata il 21.02.2020 chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito telematico di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di p.c. del 2.3.2022 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminati i motivi d'appello proposti da (già Parte_1 [...]
) nel proc. n. 1011/2019 e da Parte_3 Parte_2
già nel proc. n. 1012/2019, poi
[...] Controparte_2
riuniti, ritiene la Corte di dover preliminarmente esaminare il primo motivo d'appello proposto da rubricato: “ ILLEGITTIMITA' E/O Parte_2
ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA PARTE IN CUI NON
HA ACCOLTO L'ECCEZIONE PRELIMINARE SOLLEVATA DALLA SOCIETA'
CONVENUTA – ERROR IN IUDICANDO”.
1.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità Parte_2
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, con motivazione errata e superficiale, ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla stessa proposta in primo grado, condannandola in solido con al Parte_3
risarcimento dei danni in favore dell'attrice “in quanto è proprietaria Controparte_2
del contatore – misuratore e dell'intera rete;
mentre è tenuta alla relativa CP_2 Parte_3
manutenzione dell'intero impianto ed aggiungendo che “Il regolamento interno dei rapporti CP_2
non deve influire nei confronti degli interessi dei terzi”, senza tenere conto della normativa CP_2
che regolamenta il settore del servizio elettrico.
1.2. Il motivo è fondato.
Premesso che dopo la legge 3 Agosto 2007 n.125, le società fornitrici di energia si occupano esclusivamente della vendita dell'energia nel mercato libero con stipula dei contratti di fornitura ed attività annesse e non hanno alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti che sono in esclusiva proprietà e gestione del distributore (cfr. art.
2.1. delib. ARERA 348/07), va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può rispondere dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dal malfunzionamento della rete di trasmissione, neanche ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendosi escludere che i soggetti responsabili della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole udienze individuali, possano considerarsi ausiliari della società venditrice, ai sensi della norma citata. Deve, infatti, escludersi che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia ed il relativo trasporto (Cass. n. 2964/2015).
1.2.3. Sulla base di tali rilievi, deve escludersi che la società inizialmente citata in giudizio,
in quanto mera fornitrice dell'energia, sia passivamente Controparte_2
legittimata a contraddire rispetto alle pretese risarcitorie avanzate nel presente giudizio da parte attrice per i danni asseritamente derivanti da un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto ed alla conseguente distribuzione all'utente finale (Cass. n. 1581/2918).
2. Posto che i successivi motivi d'impugnazione proposti da Parte_2
(già restano assorbiti nell'accoglimento del motivo
[...] Controparte_2
appena esaminato, può ora passarsi ad esaminare il primo motivo dell'appello proposto nel proc. n. 1011/2019 da (già , effettiva Parte_1 Parte_3
legittimata passiva. Con tale motivo, rubricato: “ILLEGITTIMITÀ E/O ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA PARTE IN CUI HA ACCOLTO LA
DOMANDA INERENTE ALL'EVENTO DELL'8.7.2012, RITENENDO PROVATI
IL NESSO CAUSALE E I DANNI LAMENTATI- ERROR IN JUDICANDO”,
l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1
accolto la domanda di e ha ricondotto il danno prospettato da CP_1
quest'ultima alla responsabilità delle società originariamente citata in giudizio e di quella chiamata in causa, ritenendo di poter dedurre la fondatezza delle pretese di parte attrice dagli accertamenti condotti dal CTU e dagli esiti della prova orale.
2.1. Secondo l'appellante, la decisione del primo giudice sarebbe inficiata da un totale travisamento dei contenuti della relazione peritale, sostenendosi, da parte appellante, che il CTU non sia affatto giunto, nella sua relazione, ad individuare la responsabilità dell' CP_2
nella causazione dell'evento.
2.2. Ebbene , l'assunto di parte appellante è fondato.
Il primo giudice ha preteso di fondare l'accertamento della causa dell'incendio verificatosi l'8.7.2012 all'interno della cabina elettrica ubicata nella proprietà dell'attrice sui contenuti della relazione predisposta dal CTU, laddove le conclusioni rassegnate dal CTU non consentono affatto di rintracciare un effettivo fondamento di tale accertamento.
2.2.1. Premesso, infatti, che al CTU non è stato conferito l'incarico di accertare le cause dell'incendio di che trattasi - verosimilmente perché lo stato dei luoghi, modificato rispetto all'epoca del sinistro, e la carenza di materiale istruttorio non lo consentivano, avendo lo stesso CTU dato atto di non aver potuto né visionare gli elementi dell'impianto di sicurezza danneggiati (per non essere più gli stessi in possesso dell'attrice), né esaminare documentazione fotografica riproducente gli stessi, “né tanto meno in sede di sopralluogo è stato fornito alcun elemento utile a tal fine” (p. 3 rel. CTU a firma ing. ) – va considerato Persona_1
che egli, nel proprio elaborato, si è limitato a formulare una mera ipotesi, ponendola come premessa argomentativa di natura ricostruttiva rispetto all'oggetto dell'incarico a lui conferito (“..accerti il costo della completa restituzione in pristino dell'impianto di sicurezza presente presso l'abitazione dell'attrice e la congruità del preventivo in atti”). Infatti, il CTU che, si ripete, non ha ricevuto l'incarico di accertare le cause dei danni lamentati dall'attrice e, pertanto, non si è impegnato in un tale accertamento, si è limitato a ipotizzare (per esigenze di logica ricostruttiva) una plausibile causa di tali danni (senza potersi spingere – come da lui stesso precisato - ad ipotizzare anche il punto di innesco del corto circuito: se a monte o a valle del punto di consegna riferendosi ad un danneggiamento dell'impianto CP_2
elettrico/sicurezza e ad un evento incendiario conseguito ad un molto probabile corto circuito all'interno del locale quadri, che egli non ha però potuto accertare, avendo potuto disporre solo – onde espletare l'incarico - del preventivo datato 10.07.2012 fornito all'attrice dall'installatore del (nuovo) impianto, sig. e del riscontro - Controparte_3
effettuato in sede di sopralluogo presso l'immobile dell'attrice con la partecipazione del sig. (il quale ha fornito al CTU informazioni tecniche sull'impianto di sicurezza CP_3
danneggiato, a suo dire presente al momento dell'incendio e non visionato dal CTU) – della corrispondenza fra i componenti dell'impianto indicati nel citato preventivo e quelli rinvenuti in loco dal CTU (questo essendo, in definitiva l'unico accertamento che quest'ultimo abbia potuto effettuare).
2.3. Fondate appaiono inoltre le censure rivolte dall'appellante avverso l'apprezzamento, da parte del tribunale, degli esiti della espletata prova orale. In particolare, la circostanza che il teste “il quale svolgeva le funzioni di vigile del fuoco” abbia “deposto che Testimone_1
la parte inferiore del contatore (misuratore risultava sciolta a causa dell'incendio” (così a p. 2 della CP_2
sentenza impugnata) non consente in sé di ricavarne la stringente deduzione “…che
l'incendio era partito dal contatore a causa di un evidente cattivo funzionamento dello stesso che avrebbe provocato un corto circuito con un ulteriore aumento del passaggio di corrente elettrica;
vale a dire un picco di corrente superiore a quello della componente a regime” (ibidem); così come la circostanza che il teste abbia dichiarato che “…il contatore magnetotermico (salvavite), nella Testimone_2
situazione di sovracarico di energia elettrica, doveva stare abbassato;
invece era completamente bruciato”
(così a p. 3 della sentenza impugnata) , in sé, non autorizza la deduzione “…che l'incendio era partito dal contatore (ibidem). Si tratta infatti, all'evidenza, di deduzioni la cui CP_2
correttezza implica il dispiegamento di cognizioni tecniche che avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifiche tecniche del CTU in quanto esulano dall'ambito delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” che il giudice, a norma dell'art. 115 co. 2
c.p.c., può porre a fondamento della decisione.
2.4. Parimenti fondate risultano le censure di parte appellante avverso la razionalità della valutazione – da parte del Tribunale - dei contenuti della deposizione del teste Tes_3
dipendente dell Infatti l'attestazione, da parte dello di aver dovuto effettuare CP_2
“in quel giorno” altri interventi in luoghi e paesi diversi, perché vi erano stati forti temporali con fulmini, se è vero che vale a dimostrare, come ritenuto dal Tribunale, “che vi erano le condizioni meteorologiche idonee a far verificare gli eventi per cui è causa” (così a p. 3 della sentenza impugnata), non vale, però, affatto a corroborare la tesi della responsabilità dell dato CP_2
che, anzi, avrebbe dovuto indurre a ritenere esonerata da ogni Parte_1
responsabilità per quanto accaduto, in relazione all'esimente del caso fortuito
3) Nel secondo motivo d'appello, denominato “ ILLEGITTIMITÀ E/O ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA PARTE IN CUI HA ACCOLTO LA DOMANDA INERENTE ALL'EVENTO DELL'8.9.2012, RITENENDO PROVATI
L'EVENTO, IL NESSO CAUSALE E I DANNI LAMENTATI- ERROR IN
”, l'appellante ha impugnato la sentenza del CP_4 Parte_1
Tribunale anche nella parte in cui ha accolto la domanda di con CP_1
riferimento all'ulteriore episodio riferito come verificatosi l'8.09.2012, ritenendo che il danno alla pompa trifase del pozzo artesiano ed alla lavatrice lamentato dall'attrice e da quest'ultima prospettato come derivante da sbalzi di tensione (sovratensione) sulla linea elettrica, fosse riconducibile a responsabilità delle società convenute.
3.1. Secondo l'appellante, anche in questo caso, la decisione del Giudice sarebbe censurabile.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto di poter fondare l'accoglimento della domanda sui contenuti della deposizione del teste , il quale su incarico dell'attrice e “con uno Testimone_4
strumento idoneo” (così in sentenza” a p. 3) avrebbe verificato che nell'impianto elettrico dell'abitazione dell'attrice vi era un'eccessiva corrente elettrica che aveva danneggiato la pompa trifase del pozzo artesiano bruciandola, aggiungendo che tale circostanza sarebbe stata confermata dall'altro teste il quale ha precisato che l'elettricista Testimone_5
dovette staccare i differenziali per evitare altri danni.
3.2. Ebbene, anche rispetto a tale ulteriore articolazione dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata si ravvisano carenze logico-ricostruttive tali da imporre la riforma della stessa.
Innanzitutto, essendo totalmente mancato, anche con riferimento a tale ulteriore episodio, un passaggio valutativo fondato sull'acquisizione di accertamenti tecnici svolti da un CTU, osserva la Corte che in atti non sono rinvenibili elementi di prova tali da integrare un idoneo riscontro probatorio delle prospettazioni di parte appellante. Innanzitutto, va detto che poiché il dedotto sbalzo di tensione della corrente elettrica costituisce un evento che non può essere direttamente percepito in sè, nella sua obiettività fenomenica, ma che, necessita, innanzitutto, di essere “scoperto” e , soprattutto, di essere accertato – essendo,
a tal fine necessario porre in essere specifiche operazioni tecniche eseguite con idonea strumentazione, non si ritiene che il dichiarato, da parte del teste , Testimone_4 accertamento di un abnorme aumento della potenza “erogata nell'ordine di circa 450 Kw” possa rappresentare una prova storica del dedotto fenomeno, tale da consentire di ritenerlo comprovato in fatto e, tale da consentire di istituire un razionale nesso di derivazione causale da un tale asserito evento, dei danni altrettanto asseritamente conseguitine.
3.3. Peraltro, il rilevamento di una potenza erogata in misura “abnorme” su iniziativa di parte confligge con “la verifica di tensione istantanea della fornitura dell'attrice effettuata da
[...]
in data 8.09.2012”, a seguito di segnalazione della cliente (si veda Parte_3
comunicazione del 18.09.2012 inoltrata da allo studio legale Controparte_2
dell'attrice: all. 2) comparsa di costituzione e risposta in primo grado di
[...]
, nel corso della quale “…sono stati rilevati valori coerenti con quanto previsto dalle Controparte_2
condizioni generali del contratto di fornitura di energia elettrica.” (ibidem).
3.4. Né l'attrice, benchè informata dall ella possibilità “di richiedere una verifica dei valori CP_2
della tensione di alimentazione con strumento registratore presso la sua fornitura” (ibidem), ha ritenuto di adottare una tale iniziativa, che indubbiamente, appariva opportuna e razionale nell'interesse dell'attrice al fine, non solo, di dare riscontro alle sue segnalazioni, ma anche di mettere in condizione l'ente, in caso di obiettiva emersione del problema segnalato dall'attrice - ove persistente - di accertarne le cause e di ovviarvi. Ma l'attrice non ha ritenuto di richiedere un tale accertamento e la sua inerzia al riguardo indubbiamente vale a depotenziare e non certo a valorizzare il preteso riscontro delle proprie prospettazioni acquisito unilateralmente ed acquisito all'esito di una verifica tecnica di cui non è consentito verificare l'attendibilità.
4. L'accoglimento dei due motivi d'appello appena esaminati, impone la riforma della sentenza impugnata con il rigetto in toto delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, rendendo superfluo l'esame del terzo motivo d'appello in quanto quest'ultimo è diretto ad impugnare statuizioni che restano travolte dall'accoglimento dei primi due.
L'attrice soccombente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta e dalla chiamata in causa da parte della convenuta nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_3
e su quello proposto da (già
[...] Parte_2
nelle due cause riunite, nei confronti di Parte_5
, avverso la sentenza n. 3021/2019 emessa dal Tribunale di Lecce il CP_1
30.07.2019, così provvede: accoglie gli appelli riuniti e per l'effetto: dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
[...]
rigetta le domande proposte da CP_1
condanna a rifondere alla parte convenuta ed a quella chiamata in causa CP_1
da quest'ultima, le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 6.191,00 ( di cui € 382,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, sempre in favore di ciascuna delle controparti.
Così deciso in Lecce, il 9.05.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele