Art. 23. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».
Note all'art. 23:
Si riporta il testo degli articolo 5, comma 15, alinea, e 10, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003 , come modificati dalla presente legge:
"Art. 5. (Raccolta).
(Omissis).
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.
"Art. 10. (Informazioni per la demolizione e codifica).
(Omissis).
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
(Omissis).".
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».
Note all'art. 23:
Si riporta il testo degli articolo 5, comma 15, alinea, e 10, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003 , come modificati dalla presente legge:
"Art. 5. (Raccolta).
(Omissis).
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.
"Art. 10. (Informazioni per la demolizione e codifica).
(Omissis).
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
(Omissis).".