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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
CE GIACINTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1
in VIA DEI CORRETTORI, 6 89127 REGGIO DI CALABRIA presso lo studio dell'avv. FOTI MICHELANGELO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma parziale della
Sentenza n. 10836/2024 pubblicata il 16.12.2024 nel procedimento RG 2458/2023, notificata a mezzo pec in data 16 dicembre 2024 così giudicare:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n.
10836/2024 respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
– in via subordinata e nel merito, accogliere seppure in via parziale i motivi dell'appellante e per l'effetto ridurre l'importo da restituire all'appellata del 50% o nella somma ritenuta di giustizia.
- Con conseguente riduzione anche in via proporzionale delle spese legali del primo grado di giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
10836/2024 del Tribunale di Milano e, pertanto, confermare in toto quanto in essa disposto.
pagina 2 di 11 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10836/2024 pubblicata il 16/12/2024, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di (d'ora in poi Controparte_1 Parte_1 anche accoglieva parzialmente le pretese attoree dichiarando la risoluzione del contratto Parte_1 sottoscritto dalle parti in data 23/12/2021 per inadempimento del convenuto condannando Parte_1 quest'ultimo a restituire a la somma di euro 3.900,99 euro oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 16/01/2023 al saldo, a pagare a titolo di risarcimento la somma di euro 230,50 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi euro
2.745,00 oltre oneri accessori come per legge.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1 per chiedere la risoluzione del contratto concluso tra le parti per l'inadempimento della società convenuta e la conseguente condanna alla restituzione del corrispettivo pagato e al risarcimento dei danni subiti, sub specie di rimborso delle spese sostenute, quantificati complessivamente in euro
4.318,00, e al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale da liquidarsi in via equitativa.
Assumeva la parte attrice come nel febbraio del 2021 avesse stipulato con la società convenuta un contratto avente ad oggetto la frequenza di un corso annuale per puericultrici organizzato da
[...]
e autorizzato dalla Regione Lombardia a fronte del pagamento del corrispettivo di Parte_1 euro 3.900,00.
Con tale contratto l'ente avrebbe dovuto formare i corsisti e, a seguito di un esame finale, rilasciare il titolo abilitante in funzione della presunta autorizzazione concessa dalla Regione.
All'esito del corso, superato positivamente l'esame finale, la esponeva tuttavia di aver CP_1 ricevuto soltanto un attestato di partecipazione in luogo del titolo abilitante di puericultrice che era stato espressamente pattuito nel contratto e che le era stato altresì prospettato in sede di sottoscrizione dello stesso.
Sottolineava l'attrice come non avrebbe potuto ottenere in ogni caso il suddetto titolo posto che, come appreso soltanto in seguito alla stipula del contratto, il corso in questione non era autorizzato/accreditato dalla Regione Lombardia, trattandosi esclusivamente di un corso privato. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande attoree, Parte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della preventiva pagina 4 di 11 negoziazione assistita e l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano, e nel merito negando il proprio inadempimento, facendo rilevare che il corso si era regolarmente tenuto si che l'attrice aveva ottenuto l'attestato di partecipazione, che nel contratto dalla stessa sottoscritto non era previsto che il corso fosse accreditato dalla Regione Lombardia e che nella comunicazione inviata dalla Regione a era specificato come la puericultrice fosse una figura professionale privata non compresa Parte_1 nel Quadro Regionale degli standard Professionali (QRSP)
Il Tribunale di Milano, esaurita l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti, decideva la causa nei termini sopra indicati
Il giudice di primo grado superava l'eccezione di improcedibilità formulata in via preliminare dalla difesa della parte convenuta osservando come le parti avessero, nelle more del giudizio e seppur con esito negativo, esperito la negoziazione assistita.
Parimenti infondata era ritenuta l'eccezione di incompetenza.
Secondo il primo giudice le domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attrice dimostravano con ogni evidenza il valore indeterminato della causa, in quanto tale, correttamente attribuita alla competenza del Tribunale.
A questo fine, esponeva il primo giudice, non aveva rilevanza la circostanza che in relazione al contributo unificato, che era stato peraltro integrato in un secondo momento, la parte attrice avesse indicato come valore della controversia la soglia inferiore ad euro 5.000,00.
Ribadiva a questo fine il Tribunale come la competenza per valore delle controversie si determinasse avendo riguardo al valore della sola domanda.
Con riguardo al merito della controversia il primo giudice riteneva fondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto.
Osservava infatti il Tribunale che dal tenore complessivo della scrittura in oggetto emergesse chiaramente come la società convenuta si fosse obbligata nei confronti dell'attrice a tenere un corso annuale per puericultrice “in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali” al termine del quale, previo superamento dell'esame, la stessa società avrebbe dovuto rilasciare il titolo professionale indicato come “diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Puericultrice”.
Orbene, constatato che alla parte attrice, all'esito del corso, era stato rilasciato unicamente un attestato di partecipazione, non anche un titolo abilitante per il quale la società convenuta non era a ciò stata abilitata dalla Regione, il giudice di primo grado qualificava come grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 5 di 11 l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto. Parte_1
Ne derivava l'obbligo in capo alla parte convenuta di restituire la controprestazione ricevuta corrispondente alla somma di euro 3.900,00 versata a titolo di corrispettivo e maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e l'obbligo di risarcire altresì l'attrice per il danno patrimoniale dalla stessa subito, corrispondente alle spese di viaggio e di alloggio che la CP_1 aveva sostenuto per recarsi a Milano a svolgere l'esame finale del corso, liquidato nella misura complessiva di euro 230,50 già rivalutati secondo indici ISTAT.
Il giudice di primo grado respingeva le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale, formulate dall'attrice, in quanto sfornite di prova e condannava la convenuta soccombente a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.745,00 (di cui euro
545,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi) oltre oneri accessori come per legge, in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto alla parte vittoriosa.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle Parte_1 domande proposte in primo grado, in forza di tre motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio , contestando il Controparte_1 fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16-06-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate, dalla sola appellata, le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 ottobre 2025, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il primo motivo di appello è così rubricato “Nullità parziale della sentenza de qua per motivazione carente e illogica sull'eccezione di incompetenza del Giudice adito per valore della causa”.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la causa di competenza del
Tribunale. assume come il Tribunale avesse omesso di considerare che: i) non era vero che il Parte_1 contributo unificato era stato integrato su sollecitazione del cancelliere, al contrario l'attrice aveva provveduto in questo modo al solo scopo di rendere la causa di valore indeterminabile, tra l'altro pagina 6 di 11 tardivamente;
ii) il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria avrebbe dovuto portare il primo giudice a ritenere la propria incompetenza per valore ed a pronunciare una sentenza per improcedibilità dell'azione senza sanare il vizio lamentato dalla convenuta opposta;
iii) le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale non erano state coltivate nel corso del giudizio, tanto che il tribunale aveva respinto dette richieste, liquidando una somma inferiore a quella richiesta nell'atto di citazione (4.328,00), ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace;
iv) lo stesso giudice di primo grado, nel formulare la proposta conciliativa alle parti, aveva mostrato di ritenere il valore della causa pari ad euro 4.318,00 proponendo un accordo conciliativo che prevedeva il pagamento del 50% di detta somma.
Il secondo motivo di appello è così rubricato “omesso esame di fatti decisivi riguardo alla pronuncia di risoluzione del contratto ed errata ricostruzione dei fatti per non avere affatto considerato gli elementi di prova evidenziati dal . Parte_1
La parte appellante si duole della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice nella sentenza impugnata.
infatti, come il problema non fosse tanto il mancato conseguimento, da parte Parte_2 dell'attrice, del diploma o attestato che le avrebbe dovuto conferire la qualifica di puericultrice perché, di fatto, nell'attestato rilasciatole detta qualifica le veniva riconosciuta;
invero il problema era che la
[...]
aveva erroneamente inteso che il corso fosse accreditato da Regione Lombardia e che il CP_1 relativo attestato le avrebbe dato accesso a concorsi pubblici e a impieghi nel settore sanitario pubblico.
Esponeva ancora l'appellante come il primo giudice avesse errato nel ricondurre la preparazione di corsi annuali per il rilascio di abilitazione all'esercizio di arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice alla disciplina di cui alla legge n. 1098 del 1940 ritenuta ancora vigente.
Al contrario, osserva l'appellante come dal CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio
2019-2021 si deduceva che la normativa sopra richiamata fosse stata modificata.
Oggi, infatti, la figura della puericultrice non era più riconosciuta come professione sanitaria ed era stata rimossa dai contratti nazionali.
In questo senso se è vero che la professione della puericultrice non può più essere esercitata nel contesto sanitario pubblico (ospedali, asili nido o consultori famigliari), è altrettanto vero che nel settore privato tale figura continua ad avere una sua importanza e utilità.
Fa ancora rilevare l'appellante come il mancato accreditamento del corso da parte della Regione
Lombardia non doveva assumere alcun rilievo ai fini della decisione in punto di risoluzione del contratto.
pagina 7 di 11 Del resto, la aveva, a fronte del suo pagamento, usufruito della prestazione dedotta nel CP_1 contratto, avendo frequentato numerose lezioni tenute da personale insegnante di primario livello e avendo altresì conseguito una attestazione.
Detta attestazione, peraltro, aveva avuto un immediato beneficio nel senso che la parte attrice aveva pubblicizzato il titolo di puericultrice conseguito presso sul suo profilo ed aveva Parte_1 CP_2 utilizzato detto titolo ai fini lavorativi, avendo lavorato presso l'asilo nido La Tana delle Coccole dove a era stata assunta a tempo pieno a far data dal luglio 2021 fino all'agosto 2022.
L'appellante in ogni caso nega di aver mai riferito né assicurato alla controparte l'accreditamento del corso da parte di Regione Lombardia o il carattere abilitante del corso.
Erano queste le ragioni per le quali, osserva nell'attestato rilasciato alla non Parte_1 CP_1 era riportato il logo istituzionale della Regione.
Il terzo motivo di appello è così rubricato “eccessiva liquidazione delle spese legali in sentenza considerando l'accoglimento parziale della sentenza”.
Osserva l'appellante come l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e il valore della causa inferiore a euro 5.200,00 quale parametro di riferimento delle tariffe ministeriali avrebbero giustificato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore rispetto a quella operata dal primo giudice in sentenza.
La parte appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della impugnazione, chiedendone il rigetto.
Il primo motivo, articolato in quattro sub-censure, presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Non è infatti neppure comprensibile la doglianza di cui al punto ii), non risultando intelleggibile né
l'errore asseritamente commesso dal primo giudice, né quale statuizione avrebbe dovuto pronunciare il primo giudice in punto improcedibilità ed incompetenza.
Nel resto, le argomentazioni dell'appellante neppure si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza sulla questione dell'eccezione di incompetenza per valore.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art.
pagina 8 di 11 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Cass. 12770\2023).
Secondo il principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, risultando del tutto irrilevante se ed in che misura la stessa sia accolta, ed addirittura le successive modifiche (Cass. 16404\2024).
Anche il secondo motivo non ha fondamento.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, il contratto stipulato tra le parti il 23-2-2021 su modulo predisposto dalla recava l'indicazione “contratto per la Scuola annuale per Parte_1
Puericultrice/puericultori”, e nelle premesse si affermava che “la scuola è stata Parte_1 autorizzata dalla Regione Lombardia a svolgere il corso annuale per Puericultrice/Puericultori” e che la scuola si obbligava “a svolgere il corso annuale in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali”.
In calce al modulo contrattuale, si precisava che l'allieva era stata “informata” (oltre che dell'obbligo di frequenza e del numero massimo di assenze consentite) “del fatto che il diploma che si conseguirà alla fine dell'anno – e dopo aver superato gli esami prescritti – è un titolo professionale (diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Puericultrice)”.
E' circostanza pacifica che la partecipazione al corso non permetta di ottenere alcuna abilitazione, e che la Regione Lombardia non abbia concesso alcuna autorizzazione a per organizzare detto Parte_1 corso.
Così come ritenuto dal primo giudice, dal chiaro tenore delle previsioni contrattuali, deve escludersi che l'obbligo della scuola consistesse nell'organizzare un corso privato finalizzato al rilascio di un semplice attestato di frequenza, avente il mero valore di un arricchimento del curriculum.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla scuola, così come si ricava dalle previsioni contrattuali -che, trattandosi di negozio stipulato su modulo predisposto unilateralmente da vanno Parte_1 interpretate, nel caso di dubbio, in senso sfavorevole al predisponente, ex art. 1370 c.c.- consisteva nella organizzazione di un corso autorizzato dalla Regione Lombardia, il cui positivo superamento permetteva al partecipante di conseguire un titolo professionale riconosciuto.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, l'art. 12 della legge 1098 del 1940 -secondo cui “ Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il pagina 9 di 11 rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice”- è tuttora in vigore.
L'inadempimento del oltre ad essere evidente, non può essere giudicato di scarsa Parte_1 importanza, avuto riguardo all'interesse della signora alla regolare esecuzione del CP_1 negozio, rimasto sostanzialmente irrealizzato, dal momento che la mera attestazione della partecipazione ad un corso privato non ha permesso alla odierna appellata di conseguire quella abilitazione professionale, riconosciuta da Regione Lombardia, che era il risultato che la parte si prefiggeva con la stipulazione del contratto.
Anche il terzo motivo non ha fondamento.
Osserva la Corte come la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, così come quella di restituzione del corrispettivo e di rimborso delle spese sostenute, abbiano trovato accoglimento, ciò che permette di ravvisare, anche se alcune delle domande risarcitorie dell'attrice non sono state accolte, una soccombenza del tutto prevalente di idonea a Parte_1 giustificare la sua condanna integrale al rimborso delle spese processuali in favore della controparte.
L'importo riconosciuto a titolo di compenso, pari ad euro 2.200,00, risulta inferiore al valore medio delle tabelle di cui al DM 55\2014 (e successive modifiche) per lo scaglione applicabile (cause da euro
1.101 ad euro 5.200), pari ad euro 2.552,00, e pertanto la liquidazione delle spese compiuta dal tribunale deve essere confermata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei Controparte_1 parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 1.923,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Michelangelo Foti, dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
pagina 10 di 11 a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 1.923,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Controparte_1 forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Michelangelo Foti;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Matilde Baldi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
CE GIACINTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1
in VIA DEI CORRETTORI, 6 89127 REGGIO DI CALABRIA presso lo studio dell'avv. FOTI MICHELANGELO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma parziale della
Sentenza n. 10836/2024 pubblicata il 16.12.2024 nel procedimento RG 2458/2023, notificata a mezzo pec in data 16 dicembre 2024 così giudicare:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n.
10836/2024 respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
– in via subordinata e nel merito, accogliere seppure in via parziale i motivi dell'appellante e per l'effetto ridurre l'importo da restituire all'appellata del 50% o nella somma ritenuta di giustizia.
- Con conseguente riduzione anche in via proporzionale delle spese legali del primo grado di giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
10836/2024 del Tribunale di Milano e, pertanto, confermare in toto quanto in essa disposto.
pagina 2 di 11 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10836/2024 pubblicata il 16/12/2024, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di (d'ora in poi Controparte_1 Parte_1 anche accoglieva parzialmente le pretese attoree dichiarando la risoluzione del contratto Parte_1 sottoscritto dalle parti in data 23/12/2021 per inadempimento del convenuto condannando Parte_1 quest'ultimo a restituire a la somma di euro 3.900,99 euro oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 16/01/2023 al saldo, a pagare a titolo di risarcimento la somma di euro 230,50 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi euro
2.745,00 oltre oneri accessori come per legge.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1 per chiedere la risoluzione del contratto concluso tra le parti per l'inadempimento della società convenuta e la conseguente condanna alla restituzione del corrispettivo pagato e al risarcimento dei danni subiti, sub specie di rimborso delle spese sostenute, quantificati complessivamente in euro
4.318,00, e al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale da liquidarsi in via equitativa.
Assumeva la parte attrice come nel febbraio del 2021 avesse stipulato con la società convenuta un contratto avente ad oggetto la frequenza di un corso annuale per puericultrici organizzato da
[...]
e autorizzato dalla Regione Lombardia a fronte del pagamento del corrispettivo di Parte_1 euro 3.900,00.
Con tale contratto l'ente avrebbe dovuto formare i corsisti e, a seguito di un esame finale, rilasciare il titolo abilitante in funzione della presunta autorizzazione concessa dalla Regione.
All'esito del corso, superato positivamente l'esame finale, la esponeva tuttavia di aver CP_1 ricevuto soltanto un attestato di partecipazione in luogo del titolo abilitante di puericultrice che era stato espressamente pattuito nel contratto e che le era stato altresì prospettato in sede di sottoscrizione dello stesso.
Sottolineava l'attrice come non avrebbe potuto ottenere in ogni caso il suddetto titolo posto che, come appreso soltanto in seguito alla stipula del contratto, il corso in questione non era autorizzato/accreditato dalla Regione Lombardia, trattandosi esclusivamente di un corso privato. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande attoree, Parte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della preventiva pagina 4 di 11 negoziazione assistita e l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano, e nel merito negando il proprio inadempimento, facendo rilevare che il corso si era regolarmente tenuto si che l'attrice aveva ottenuto l'attestato di partecipazione, che nel contratto dalla stessa sottoscritto non era previsto che il corso fosse accreditato dalla Regione Lombardia e che nella comunicazione inviata dalla Regione a era specificato come la puericultrice fosse una figura professionale privata non compresa Parte_1 nel Quadro Regionale degli standard Professionali (QRSP)
Il Tribunale di Milano, esaurita l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti, decideva la causa nei termini sopra indicati
Il giudice di primo grado superava l'eccezione di improcedibilità formulata in via preliminare dalla difesa della parte convenuta osservando come le parti avessero, nelle more del giudizio e seppur con esito negativo, esperito la negoziazione assistita.
Parimenti infondata era ritenuta l'eccezione di incompetenza.
Secondo il primo giudice le domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attrice dimostravano con ogni evidenza il valore indeterminato della causa, in quanto tale, correttamente attribuita alla competenza del Tribunale.
A questo fine, esponeva il primo giudice, non aveva rilevanza la circostanza che in relazione al contributo unificato, che era stato peraltro integrato in un secondo momento, la parte attrice avesse indicato come valore della controversia la soglia inferiore ad euro 5.000,00.
Ribadiva a questo fine il Tribunale come la competenza per valore delle controversie si determinasse avendo riguardo al valore della sola domanda.
Con riguardo al merito della controversia il primo giudice riteneva fondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto.
Osservava infatti il Tribunale che dal tenore complessivo della scrittura in oggetto emergesse chiaramente come la società convenuta si fosse obbligata nei confronti dell'attrice a tenere un corso annuale per puericultrice “in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali” al termine del quale, previo superamento dell'esame, la stessa società avrebbe dovuto rilasciare il titolo professionale indicato come “diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Puericultrice”.
Orbene, constatato che alla parte attrice, all'esito del corso, era stato rilasciato unicamente un attestato di partecipazione, non anche un titolo abilitante per il quale la società convenuta non era a ciò stata abilitata dalla Regione, il giudice di primo grado qualificava come grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 5 di 11 l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del contratto. Parte_1
Ne derivava l'obbligo in capo alla parte convenuta di restituire la controprestazione ricevuta corrispondente alla somma di euro 3.900,00 versata a titolo di corrispettivo e maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e l'obbligo di risarcire altresì l'attrice per il danno patrimoniale dalla stessa subito, corrispondente alle spese di viaggio e di alloggio che la CP_1 aveva sostenuto per recarsi a Milano a svolgere l'esame finale del corso, liquidato nella misura complessiva di euro 230,50 già rivalutati secondo indici ISTAT.
Il giudice di primo grado respingeva le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale, formulate dall'attrice, in quanto sfornite di prova e condannava la convenuta soccombente a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.745,00 (di cui euro
545,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi) oltre oneri accessori come per legge, in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto alla parte vittoriosa.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle Parte_1 domande proposte in primo grado, in forza di tre motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio , contestando il Controparte_1 fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16-06-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate, dalla sola appellata, le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 ottobre 2025, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il primo motivo di appello è così rubricato “Nullità parziale della sentenza de qua per motivazione carente e illogica sull'eccezione di incompetenza del Giudice adito per valore della causa”.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la causa di competenza del
Tribunale. assume come il Tribunale avesse omesso di considerare che: i) non era vero che il Parte_1 contributo unificato era stato integrato su sollecitazione del cancelliere, al contrario l'attrice aveva provveduto in questo modo al solo scopo di rendere la causa di valore indeterminabile, tra l'altro pagina 6 di 11 tardivamente;
ii) il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria avrebbe dovuto portare il primo giudice a ritenere la propria incompetenza per valore ed a pronunciare una sentenza per improcedibilità dell'azione senza sanare il vizio lamentato dalla convenuta opposta;
iii) le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno morale non erano state coltivate nel corso del giudizio, tanto che il tribunale aveva respinto dette richieste, liquidando una somma inferiore a quella richiesta nell'atto di citazione (4.328,00), ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace;
iv) lo stesso giudice di primo grado, nel formulare la proposta conciliativa alle parti, aveva mostrato di ritenere il valore della causa pari ad euro 4.318,00 proponendo un accordo conciliativo che prevedeva il pagamento del 50% di detta somma.
Il secondo motivo di appello è così rubricato “omesso esame di fatti decisivi riguardo alla pronuncia di risoluzione del contratto ed errata ricostruzione dei fatti per non avere affatto considerato gli elementi di prova evidenziati dal . Parte_1
La parte appellante si duole della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice nella sentenza impugnata.
infatti, come il problema non fosse tanto il mancato conseguimento, da parte Parte_2 dell'attrice, del diploma o attestato che le avrebbe dovuto conferire la qualifica di puericultrice perché, di fatto, nell'attestato rilasciatole detta qualifica le veniva riconosciuta;
invero il problema era che la
[...]
aveva erroneamente inteso che il corso fosse accreditato da Regione Lombardia e che il CP_1 relativo attestato le avrebbe dato accesso a concorsi pubblici e a impieghi nel settore sanitario pubblico.
Esponeva ancora l'appellante come il primo giudice avesse errato nel ricondurre la preparazione di corsi annuali per il rilascio di abilitazione all'esercizio di arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice alla disciplina di cui alla legge n. 1098 del 1940 ritenuta ancora vigente.
Al contrario, osserva l'appellante come dal CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio
2019-2021 si deduceva che la normativa sopra richiamata fosse stata modificata.
Oggi, infatti, la figura della puericultrice non era più riconosciuta come professione sanitaria ed era stata rimossa dai contratti nazionali.
In questo senso se è vero che la professione della puericultrice non può più essere esercitata nel contesto sanitario pubblico (ospedali, asili nido o consultori famigliari), è altrettanto vero che nel settore privato tale figura continua ad avere una sua importanza e utilità.
Fa ancora rilevare l'appellante come il mancato accreditamento del corso da parte della Regione
Lombardia non doveva assumere alcun rilievo ai fini della decisione in punto di risoluzione del contratto.
pagina 7 di 11 Del resto, la aveva, a fronte del suo pagamento, usufruito della prestazione dedotta nel CP_1 contratto, avendo frequentato numerose lezioni tenute da personale insegnante di primario livello e avendo altresì conseguito una attestazione.
Detta attestazione, peraltro, aveva avuto un immediato beneficio nel senso che la parte attrice aveva pubblicizzato il titolo di puericultrice conseguito presso sul suo profilo ed aveva Parte_1 CP_2 utilizzato detto titolo ai fini lavorativi, avendo lavorato presso l'asilo nido La Tana delle Coccole dove a era stata assunta a tempo pieno a far data dal luglio 2021 fino all'agosto 2022.
L'appellante in ogni caso nega di aver mai riferito né assicurato alla controparte l'accreditamento del corso da parte di Regione Lombardia o il carattere abilitante del corso.
Erano queste le ragioni per le quali, osserva nell'attestato rilasciato alla non Parte_1 CP_1 era riportato il logo istituzionale della Regione.
Il terzo motivo di appello è così rubricato “eccessiva liquidazione delle spese legali in sentenza considerando l'accoglimento parziale della sentenza”.
Osserva l'appellante come l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e il valore della causa inferiore a euro 5.200,00 quale parametro di riferimento delle tariffe ministeriali avrebbero giustificato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore rispetto a quella operata dal primo giudice in sentenza.
La parte appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della impugnazione, chiedendone il rigetto.
Il primo motivo, articolato in quattro sub-censure, presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Non è infatti neppure comprensibile la doglianza di cui al punto ii), non risultando intelleggibile né
l'errore asseritamente commesso dal primo giudice, né quale statuizione avrebbe dovuto pronunciare il primo giudice in punto improcedibilità ed incompetenza.
Nel resto, le argomentazioni dell'appellante neppure si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza sulla questione dell'eccezione di incompetenza per valore.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art.
pagina 8 di 11 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Cass. 12770\2023).
Secondo il principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, risultando del tutto irrilevante se ed in che misura la stessa sia accolta, ed addirittura le successive modifiche (Cass. 16404\2024).
Anche il secondo motivo non ha fondamento.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, il contratto stipulato tra le parti il 23-2-2021 su modulo predisposto dalla recava l'indicazione “contratto per la Scuola annuale per Parte_1
Puericultrice/puericultori”, e nelle premesse si affermava che “la scuola è stata Parte_1 autorizzata dalla Regione Lombardia a svolgere il corso annuale per Puericultrice/Puericultori” e che la scuola si obbligava “a svolgere il corso annuale in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali”.
In calce al modulo contrattuale, si precisava che l'allieva era stata “informata” (oltre che dell'obbligo di frequenza e del numero massimo di assenze consentite) “del fatto che il diploma che si conseguirà alla fine dell'anno – e dopo aver superato gli esami prescritti – è un titolo professionale (diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Puericultrice)”.
E' circostanza pacifica che la partecipazione al corso non permetta di ottenere alcuna abilitazione, e che la Regione Lombardia non abbia concesso alcuna autorizzazione a per organizzare detto Parte_1 corso.
Così come ritenuto dal primo giudice, dal chiaro tenore delle previsioni contrattuali, deve escludersi che l'obbligo della scuola consistesse nell'organizzare un corso privato finalizzato al rilascio di un semplice attestato di frequenza, avente il mero valore di un arricchimento del curriculum.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla scuola, così come si ricava dalle previsioni contrattuali -che, trattandosi di negozio stipulato su modulo predisposto unilateralmente da vanno Parte_1 interpretate, nel caso di dubbio, in senso sfavorevole al predisponente, ex art. 1370 c.c.- consisteva nella organizzazione di un corso autorizzato dalla Regione Lombardia, il cui positivo superamento permetteva al partecipante di conseguire un titolo professionale riconosciuto.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, l'art. 12 della legge 1098 del 1940 -secondo cui “ Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il pagina 9 di 11 rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice”- è tuttora in vigore.
L'inadempimento del oltre ad essere evidente, non può essere giudicato di scarsa Parte_1 importanza, avuto riguardo all'interesse della signora alla regolare esecuzione del CP_1 negozio, rimasto sostanzialmente irrealizzato, dal momento che la mera attestazione della partecipazione ad un corso privato non ha permesso alla odierna appellata di conseguire quella abilitazione professionale, riconosciuta da Regione Lombardia, che era il risultato che la parte si prefiggeva con la stipulazione del contratto.
Anche il terzo motivo non ha fondamento.
Osserva la Corte come la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, così come quella di restituzione del corrispettivo e di rimborso delle spese sostenute, abbiano trovato accoglimento, ciò che permette di ravvisare, anche se alcune delle domande risarcitorie dell'attrice non sono state accolte, una soccombenza del tutto prevalente di idonea a Parte_1 giustificare la sua condanna integrale al rimborso delle spese processuali in favore della controparte.
L'importo riconosciuto a titolo di compenso, pari ad euro 2.200,00, risulta inferiore al valore medio delle tabelle di cui al DM 55\2014 (e successive modifiche) per lo scaglione applicabile (cause da euro
1.101 ad euro 5.200), pari ad euro 2.552,00, e pertanto la liquidazione delle spese compiuta dal tribunale deve essere confermata.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei Controparte_1 parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 1.923,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101 ad euro 5.200, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Michelangelo Foti, dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
pagina 10 di 11 a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di
, liquidate in euro 1.923,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Controparte_1 forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Michelangelo Foti;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Matilde Baldi
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