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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. ROBERTO NURRA, Parte_1 C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(P.IVA ), col patrocinio dell'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MANCONI, presso cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale - pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione, previo accertamento del corretto adempimento dell'incarico svolto dall'attore e della legittima pretesa delle somme dal medesimo richieste alla convenuta per l'incarico svolto, condannare la società convenuta, come rappresentata al pagamento della parcella pari ad euro 27.292,00 oltre accessori di legge a favore dell'attore Dott. , ovvero quella somma, veriore ed Parte_1 accertanda, causa cognita. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Trib.le Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere le seguenti conclusioni: A) Rigettare la domanda così come proposta;
B) con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 luglio 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di 27.292,00 euro, oltre accessori, Controparte_1 che assumeva dovutagli per l'attività professionale prestata in qualità di dottore commercialista, meglio indicata nella notula allegata. Assumeva che, in adempimento dell'incarico conferitogli il 13 febbraio
2020 da al tempo rappresentante legale della aveva Persona_1 Controparte_1 prestato la propria assistenza professionale per il raggiungimento di un accordo transattivo volto a definire l'intera posizione debitoria della società nei confronti di cessionaria di Controparte_2 una pluralità di crediti derivanti da quattro contratti di mutuo fondiario.
pagina 1 di 3 Esponeva che, a seguito di una lunga trattativa curata dallo studio , era stato sottoscritto in data 17 Pt_1 dicembre 2021 un accordo transattivo che prevedeva il pagamento rateale della somma complessiva di 310.000,00 euro in luogo di un debito complessivo pari ad 1.087.720,00 euro. Successivamente, non avendo la società convenuta rispettato i termini del piano di pagamenti, il medesimo studio aveva Pt_1 continuato a prestare la propria attività professionale per la formulazione di una proposta di proroga nel pagamento dei ratei già pattuiti, accettata dalla solo a seguito dell'instaurarsi di Controparte_2 una trattativa.
Assumeva quindi che i compensi professionali maturati quale corrispettivo di detta attività ammontassero secondo le tariffe professionali a 85.087,75 euro, ma di aver limitato la propria richiesta di competenze alla minor somma di 27.292,00 euro in ragione delle difficoltà economico finanziarie della società obbligata. Aggiungendo che erano rimasti senza esito sia i solleciti di pagamento che la successiva negoziazione assistita promossa nei confronti della convenuta, l'esponente concludeva come sopra trascritto.
La costituitasi, contestava la domanda ed eccepiva come l'attore non Controparte_1 avesse mai ricevuto alcun incarico dalla convenuta, non essendo il alla data del Persona_1 conferimento indicata dal dott. , il legale rappresentante della società, amministrata da un terzo Pt_1 quale liquidatore, ed evidenziando come, in ogni caso, non vi fosse alcun documento attestante il conferimento del mandato professionale.
Contestava che il avesse svolto le attività di cui all'atto di citazione in favore e nell'interesse Pt_1 della essendo molte delle e-mail prodotte dall'attore firmate dal dott. Controparte_1 [...]
precisando come l'Istituto di credito, qualora il avesse speso la rappresentanza della Tes_1 Pt_1 società al fine di trattare e definire una partita commerciale, avrebbe richiesto l'invio della copia della procura e la dimostrazione dei poteri di rappresentanza per portare avanti le trattative.
Assumeva quindi che l'attività diretta alla conclusione concordata della vertenza con la creditrice fossero state portate avanti direttamente dal mentre il ruolo del era stato CP_1 Tes_1 marginale, assimilabile alla figura del nuncius.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta.
Va premesso che il conferimento dell'incarico all'odierno ricorrente, dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata dal a Pt_1 riprova dell'attività di consulenza e assistenza espletata per conto della società convenuta. L'eccezione di carenza di potere rappresentativo della società in capo al è infondata, Persona_1 atteso che il liquidatore della società, , aveva assunto la carica alla data di iscrizione Controparte_3 della propria nomina nel registro delle imprese, avvenuta il 26 febbraio 2020 (rammentando che nella specie trova applicazione l'art. 2487 bis c.c.), quindi in data posteriore al conferimento del mandato al dott. , risalente al 13 febbraio 2020 (doc. 1 bis) quando il rivestiva l'incarico di Pt_1 CP_1 procuratore della medesima società, dotato di tutti i relativi poteri rappresentativi. Lo stesso CP_1 era stato, peraltro, nominato liquidatore sin dal 2 settembre 2020 e dal 10 maggio 2021, chiusa la fase di liquidazione della società, egli aveva nuovamente ricoperto la carica di amministratore unico della
(doc. 1 bis e 1 ter). Deve precisarsi al riguardo che il conferimento dell'incarico Controparte_1
pagina 2 di 3 professionale è contratto a forma libera, sicché è del tutto sufficiente ai fini della relativa prova la produzione in giudizio della richiamata comunicazione proveniente dal comprovante la CP_1 volontà di conferire mandato al commercialista, dovendosi peraltro valorizzare, oltre al contenuto della suddetta email, la successiva attività svolta a favore della società nel corso dell'intero anno 2021 e l'esito positivo della lunga e laboriosa trattativa intercorsa con la 4 conclusasi con Controparte_2 un accordo transattivo (doc.15 attore) a favore della convenuta, il cui amministratore unico e legale rappresentante era all'epoca il medesimo di cui questa ha inteso avvalersi pienamente. Persona_1
Transazione in forza della quale la società aveva concordato con la 4 il pagamento rateale della CP_2 somma complessiva di 310.000,00 euro, a fronte di un debito complessivo originario pari ad oltre un milione di euro.
Tanto premesso, il compenso oggetto della domanda risulta riferito, in particolare, all'instaurazione e alla conduzione di articolate e protratte trattative con la rappresentante Controparte_4 di a sua volta procuratrice speciale di (doc. 3, 4, 5 Controparte_5 Controparte_2
e 6), alla formulazione di ben tre proposte transattive (doc. 7, 8 e 9), ai ripetuti chiarimenti e informazioni prestati all'avv. Rocchetti, legale di (doc. 10 e 11), all'assistenza per la CP_4 sottoscrizione dell'accordo transattivo e, infine, alla predisposizione di una proposta di proroga dei pagamenti già pattuiti (doc. 17, 18, 19, 20). Attività professionali che, come emerge testualmente dalla corrispondenza allegata da parte attrice, sono tutte riferibili allo “ Parte_2
” anche quando inviate dal che precisava sempre nelle missive di operare quale
[...] Testimone_1 collaboratore nel medesimo studio.
Gli onorari riportati nella notula allegata dall'attore (doc. 24), risultano indicati in misura massima rispetto ai parametri previsti dal D.M. n. 140/2012 (disciplinante i criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi) e, seppur includenti una maggiorazione ex art. 18, comma 1, del medesimo decreto del 100% sul totale del corrispettivo richiesto, sono stati ridotti dal dott. di Pt_1 oltre 57.700 euro. La congruità della quantificazione dei compensi richiesti in relazione alla natura e consistenza dell'opera prestata non è stata, peraltro, messa in discussione dalla convenuta.
Deve quindi osservarsi che, in assenza di specifica contestazione sulla determinazione del corrispettivo,
è rimasto adeguatamente provato lo svolgimento dell'attività professionale svolta a favore della e il compenso deve essere riconosciuto nella misura richiesta. CP_1 Controparte_1
All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 della somma di € 27.292,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, dalla domanda al saldo. Condanna altresì la società convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese legali, liquidate in complessivi € 6800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 10 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. ROBERTO NURRA, Parte_1 C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(P.IVA ), col patrocinio dell'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MANCONI, presso cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale - pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione, previo accertamento del corretto adempimento dell'incarico svolto dall'attore e della legittima pretesa delle somme dal medesimo richieste alla convenuta per l'incarico svolto, condannare la società convenuta, come rappresentata al pagamento della parcella pari ad euro 27.292,00 oltre accessori di legge a favore dell'attore Dott. , ovvero quella somma, veriore ed Parte_1 accertanda, causa cognita. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Trib.le Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere le seguenti conclusioni: A) Rigettare la domanda così come proposta;
B) con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 luglio 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di 27.292,00 euro, oltre accessori, Controparte_1 che assumeva dovutagli per l'attività professionale prestata in qualità di dottore commercialista, meglio indicata nella notula allegata. Assumeva che, in adempimento dell'incarico conferitogli il 13 febbraio
2020 da al tempo rappresentante legale della aveva Persona_1 Controparte_1 prestato la propria assistenza professionale per il raggiungimento di un accordo transattivo volto a definire l'intera posizione debitoria della società nei confronti di cessionaria di Controparte_2 una pluralità di crediti derivanti da quattro contratti di mutuo fondiario.
pagina 1 di 3 Esponeva che, a seguito di una lunga trattativa curata dallo studio , era stato sottoscritto in data 17 Pt_1 dicembre 2021 un accordo transattivo che prevedeva il pagamento rateale della somma complessiva di 310.000,00 euro in luogo di un debito complessivo pari ad 1.087.720,00 euro. Successivamente, non avendo la società convenuta rispettato i termini del piano di pagamenti, il medesimo studio aveva Pt_1 continuato a prestare la propria attività professionale per la formulazione di una proposta di proroga nel pagamento dei ratei già pattuiti, accettata dalla solo a seguito dell'instaurarsi di Controparte_2 una trattativa.
Assumeva quindi che i compensi professionali maturati quale corrispettivo di detta attività ammontassero secondo le tariffe professionali a 85.087,75 euro, ma di aver limitato la propria richiesta di competenze alla minor somma di 27.292,00 euro in ragione delle difficoltà economico finanziarie della società obbligata. Aggiungendo che erano rimasti senza esito sia i solleciti di pagamento che la successiva negoziazione assistita promossa nei confronti della convenuta, l'esponente concludeva come sopra trascritto.
La costituitasi, contestava la domanda ed eccepiva come l'attore non Controparte_1 avesse mai ricevuto alcun incarico dalla convenuta, non essendo il alla data del Persona_1 conferimento indicata dal dott. , il legale rappresentante della società, amministrata da un terzo Pt_1 quale liquidatore, ed evidenziando come, in ogni caso, non vi fosse alcun documento attestante il conferimento del mandato professionale.
Contestava che il avesse svolto le attività di cui all'atto di citazione in favore e nell'interesse Pt_1 della essendo molte delle e-mail prodotte dall'attore firmate dal dott. Controparte_1 [...]
precisando come l'Istituto di credito, qualora il avesse speso la rappresentanza della Tes_1 Pt_1 società al fine di trattare e definire una partita commerciale, avrebbe richiesto l'invio della copia della procura e la dimostrazione dei poteri di rappresentanza per portare avanti le trattative.
Assumeva quindi che l'attività diretta alla conclusione concordata della vertenza con la creditrice fossero state portate avanti direttamente dal mentre il ruolo del era stato CP_1 Tes_1 marginale, assimilabile alla figura del nuncius.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta.
Va premesso che il conferimento dell'incarico all'odierno ricorrente, dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata dal a Pt_1 riprova dell'attività di consulenza e assistenza espletata per conto della società convenuta. L'eccezione di carenza di potere rappresentativo della società in capo al è infondata, Persona_1 atteso che il liquidatore della società, , aveva assunto la carica alla data di iscrizione Controparte_3 della propria nomina nel registro delle imprese, avvenuta il 26 febbraio 2020 (rammentando che nella specie trova applicazione l'art. 2487 bis c.c.), quindi in data posteriore al conferimento del mandato al dott. , risalente al 13 febbraio 2020 (doc. 1 bis) quando il rivestiva l'incarico di Pt_1 CP_1 procuratore della medesima società, dotato di tutti i relativi poteri rappresentativi. Lo stesso CP_1 era stato, peraltro, nominato liquidatore sin dal 2 settembre 2020 e dal 10 maggio 2021, chiusa la fase di liquidazione della società, egli aveva nuovamente ricoperto la carica di amministratore unico della
(doc. 1 bis e 1 ter). Deve precisarsi al riguardo che il conferimento dell'incarico Controparte_1
pagina 2 di 3 professionale è contratto a forma libera, sicché è del tutto sufficiente ai fini della relativa prova la produzione in giudizio della richiamata comunicazione proveniente dal comprovante la CP_1 volontà di conferire mandato al commercialista, dovendosi peraltro valorizzare, oltre al contenuto della suddetta email, la successiva attività svolta a favore della società nel corso dell'intero anno 2021 e l'esito positivo della lunga e laboriosa trattativa intercorsa con la 4 conclusasi con Controparte_2 un accordo transattivo (doc.15 attore) a favore della convenuta, il cui amministratore unico e legale rappresentante era all'epoca il medesimo di cui questa ha inteso avvalersi pienamente. Persona_1
Transazione in forza della quale la società aveva concordato con la 4 il pagamento rateale della CP_2 somma complessiva di 310.000,00 euro, a fronte di un debito complessivo originario pari ad oltre un milione di euro.
Tanto premesso, il compenso oggetto della domanda risulta riferito, in particolare, all'instaurazione e alla conduzione di articolate e protratte trattative con la rappresentante Controparte_4 di a sua volta procuratrice speciale di (doc. 3, 4, 5 Controparte_5 Controparte_2
e 6), alla formulazione di ben tre proposte transattive (doc. 7, 8 e 9), ai ripetuti chiarimenti e informazioni prestati all'avv. Rocchetti, legale di (doc. 10 e 11), all'assistenza per la CP_4 sottoscrizione dell'accordo transattivo e, infine, alla predisposizione di una proposta di proroga dei pagamenti già pattuiti (doc. 17, 18, 19, 20). Attività professionali che, come emerge testualmente dalla corrispondenza allegata da parte attrice, sono tutte riferibili allo “ Parte_2
” anche quando inviate dal che precisava sempre nelle missive di operare quale
[...] Testimone_1 collaboratore nel medesimo studio.
Gli onorari riportati nella notula allegata dall'attore (doc. 24), risultano indicati in misura massima rispetto ai parametri previsti dal D.M. n. 140/2012 (disciplinante i criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi) e, seppur includenti una maggiorazione ex art. 18, comma 1, del medesimo decreto del 100% sul totale del corrispettivo richiesto, sono stati ridotti dal dott. di Pt_1 oltre 57.700 euro. La congruità della quantificazione dei compensi richiesti in relazione alla natura e consistenza dell'opera prestata non è stata, peraltro, messa in discussione dalla convenuta.
Deve quindi osservarsi che, in assenza di specifica contestazione sulla determinazione del corrispettivo,
è rimasto adeguatamente provato lo svolgimento dell'attività professionale svolta a favore della e il compenso deve essere riconosciuto nella misura richiesta. CP_1 Controparte_1
All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 della somma di € 27.292,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4°, dalla domanda al saldo. Condanna altresì la società convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese legali, liquidate in complessivi € 6800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 10 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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