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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.3.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Labate Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_2
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. E. Canelli
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso pignoramento presso terzi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 02484202300001422/001, notificato in data 4.10.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale, pari complessivamente ad € 10.200,80, trasfuso negli avvisi di addebito nn.
32420180000915647000, 32420180002231088000, 32420190000684039000 e
32420190001999076000.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
a) la prescrizione del credito;
b) la decadenza ex art. 25 dpr 602/73;
c) l'omessa notifica dell'avviso bonario.
Chiedeva pertanto accertarsi la nullità dell'atto impugnato in relazione ai suindicati avvisi di addebito e comunque la non debenza delle relative somme.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti, evidenziando che tutti gli avvisi di addebiti indicati in ricorso erano stati regolarmente notificati (rispettivamente in data 22.8.2018, 9.1.2019, 8.8.2019 e 5.12.2019) e che, alla
1 notifica dei titoli, era seguita poi quella relativa all'intimazione di pagamento n.
02420229000882119000, avvenuta in data 28.4.2023, con conseguente interruzione del termine prescrizionale. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , regolarmente CP_2
CP_ costituitosi in giudizio, l previdenziale eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (4.8.2023). Contestava poi gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
2 Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, posto che il ricorrente non ha eccepito l'omessa notifica dei titoli (la cui regolarità risulta peraltro comprovata dalla documentazione prodotta da , non CP_2 oggetto di alcuna contestazione), deve ritenersi l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all'Ente di previdenza di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass.
26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti
3 esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999 suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato.
Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione all'eccepito mancato previo invio dell'avviso bonario (cfr. Cass. 30550/2022).
A quanto sinora esposto consegue che la pretesa trasfusa nei titoli indicati in ricorso non
è suscettibile di essere contestata (neppure eccependo la prescrizione in tesi verificatasi prima della notifica degli stessi), restando salva solo la possibilità di far valere fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo.
Tale doglianza è infatti qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Nel caso di specie tuttavia non è maturata alcuna prescrizione, in quanto – a fronte della regolare notifica degli avvisi di addebito in contestazione (la più risalente delle quali è avvenuta in data 22.8.2018) - ha allegato e provato di aver notificato, in data CP_4
20.4.2023, intimazione di pagamento n. 024202290008822119000, in relazione a tutti i titoli per cui è causa.
Parte ricorrente non ha contestato il fatto di aver ricevuto tale intimazione, né ha formulato alcun tipo di doglianza in merito alla documentazione prodotta da CP_4
La suddetta intimazione ha tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione, comunque sospeso dalla normativa emergenziale.
Sul punto deve rammentarsi che l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021.
L'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L.
73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159", e, al comma 4-bis, dispone che:
"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma
3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In forza di dette disposizioni al naturale termine di prescrizione (22.8.2023, tenuto conto della notifica più risalente degli avvisi di addebito indicati in ricorso) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista dalla suindicata normativa, sicché anche alla luce di tali rilievi l'eccezione in esame va rigettata.
A ciò aggiungasi che, con riferimento agli avvisi di addebito notificati in data 9.1.2019,
8.8.2019 e 5.12.2019, alcuna prescrizione può ritenersi maturata anche ove si consideri esclusivamente la notifica (effettuata in data 4.10.2023, come indicato in ricorso) dell'atto impugnato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
5 La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte convenuta, in € 1500,00 oltre accessori se dovuti.
Brindisi, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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