Art. 490. Capitano della nave 1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorche' nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante. 2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti. 3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli sono indicate dall'amministrazione stessa. 4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
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9 ottobre 2010
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