Sentenza 26 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2003, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ZWN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i LA CORTE SUPREMA DJ CASSAZIONE 06583/03 Oggetto Lavoro Composte dagli Il mi Sigg. } Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 21415/00 ! Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron. 14284 Dott. Attilio CELENTANO عد Consigliere Rep Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.29/01/03 Consigliere Dott. AO STILE I ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ESTERINA, elettivamente domiciliata in ROMA - VIA ALESSANDRIA 208. presso lo studio dell' avvocato I ITALO CARDARELLI, che la rappresenta e difende, giusta | ! delega in atti;
ricorrente contro · INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ! : dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2003 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 578 -1 ROMA del 15.11.2000, Rep. N. 55449; - controricorrente avverso la sentenza n. 20154/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/10/99 R.G.N. 3980/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ROTUNNO per delega CARDARELLI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 17 dicembre /25 ottobre 1999, il Tribunale di Roma in accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL nei confronti dell'attrice, sig.ra AB Esterina, averso la sentenza in data 19 luglio 1995 del Pretore che aveva dichiarato il diritto della stessa, vedova di AO AR, alla reversibilità della rendita della quale costui, in vita, era stato titolare, rigettava la domanda. Il giudice di appello, alla luce di una nuova consulenza tecnica, ha escluso qualsiasi nesso causale tra l'infortunio sul lavoro subito dall'AR nel 1963 - nel quale aveva riportato frattura della decima costola sinistra ascellare media e il decesso, avvenuto nel 1992, all'età di 78 anni per insufficienza acuta cardiorespiratoria, deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di medio grado e cardiopatia ischemica con enfisema polmonare e asma bronchiale, in esito a ricovero avvenuto per malattia polmonare cronica riacutizzata, broncopolmonite sinistra, cardiopatia aterosclerotica ischemica. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AB con unico motivo. Resiste I'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso, la AB deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al'art.360 n.3 c.p.c. ed omessa, AIALEN insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c." dolendosi della immotivata adesione del Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in appello, senza alcuna considerazione per quelle, di segno opposto, del consulente nominato dal Pretore. Sostiene che il consulente del Tribunale, anziché accertare se le patologie che causarono il decesso fossero da correlarsi con quelle in ragione delle quali era stata concessa la rendita, aveva indagato sulla riconducibilità delle menomazioni che avevano dato luogo a rendita all'infortunio del 1963. Lo stesso Istituto, inoltre, nell'atto di appello, aveva riconosciuto che "la causa di morte deve essere ricercata nella malattia polmonare riacutizzata con broncopolmonite sinistra e nella cardiopatia aterosclerotica ed ischemica". Per contro, il consulente di ufficio aveva negato che la malattia polmonare e cardiaca avessero determinato il decesso, attribuito ad altre cause non precisate. Il certificato di morte redatto dal curante aveva attribuito il decesso a "insufficienza acuta cardiorespiratoria deficit ventilatorio a tipo - ostruttivo di medio grado e cardiopatia ischemica con enfisema polmonare ed asma bronchiale". Il motivo di ricorso, che presenta anche profili di inammissibilità, è comunque infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettai temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi e tale regola trova applicazione anche per le contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o. In mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate (Cass. 15 febbraio 2002, n.2207; 24 febbraio 2000, n.2112; 3 marzo 2001, n.3113). Nel caso in esame, la stessa ricorrente ammette di non avere mosso critiche in appello alle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Tribunale e l'attribuzione di tale omissione alle gravi condizioni di salute del difensore è affidata ad una pura e semplice affermazione e, anche per tale motivo, non può essere presa in considerazione. Deve aggiungersi, peraltro, che il consulente di appello dopo avere passato in disamina, con grande diligenza, tutta la storia cilnica del lavoratore e le stesse argomentazioni della consulenza di ufficio disposta in prime cure, ha concluso nel senso dell'esclusione del nesso eziologico tra l'infortunio e le patologie che dallo stesso possano essere derivate e le 5 patologie che hanno condotto a morte l'assicurato. Tali conclusioni, pienamente argomentate, sono state recepite dal giudice di appello che ha diffusamente ripercorso le considerazioni medico legali dell'ausiliare e ad esse ha prestato motivata adesione con ciò. evidentemente, disattendendo, esso pure e per le medesime ragioni, le diverse conclusioni del consulente d'ufficio nominato dal Pretore. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Così deciso in Roma, addi 29 gennaio 2003. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL PRESIDENTE uzmo Lizize IL CONSIGLIERE ESTENSORE. ☑ く Шалубещение Depositato in Cancelleria @oggi, 26 APR 2003 IL CANCELLIERE,