Articolo 596 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 595Articolo 597
Versione
12 maggio 1963
Art. 596. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1947-48, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1947-48 (articolo 592) ..... L. 27.942.277,82 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 594) ..... " 284.275.170,16 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 146.280.230, 95
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1948 ... L. 458.498.178,93
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963