CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5760/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate -IS, Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina e CAMERA
DI COMMERCIO di MESSINA avverso intimazione di pagamento n. 29520249012946872000 notificata il
12/09/2024, della complessiva somma di € 4.745,88 portata dalla cartella n. 29520130033673953000 di
€ 4.538,98 notificata il 01/04/2014 relativa IFPEF 2010 (oltre interessi e sanzioni) e cartella n.
29520140007776769000 di € 206,83 notificata il 19/05/2014 relativa a Diritto Annuale Camera di Commercio anno 2010.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione.
Sono costituiti DE IS e Agenzia Entrate.
Quest'ultima produce l'avviso bonario ex art. 36 bis.
DE IS è costituita, produce documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questa Corte rileva che la cartella n. 29520130033673953000 di € 4.538,98 relativa a IRPEF e IVA, è stata notificata il 01/04/2014 mentre la cartella n. 29520140007776769000 di € 206,83 emessa dalla Camera di
Commercio di Messina è stata notificata il 19/05/2014.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione del diritto camerale, degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate (Cass. Sentenza n. 34890/2023).
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il 26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IVA non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
La differenza sostanziale tra le due differenti ipotesi di sospensione previste dall'art.12 è da rilevare nell'originario termine di scadenza;
pertanto, il comma 2 trova applicazione per tutti quegli atti in scadenza tra il 2020 e il 2021; il comma 1, invero, si applica per tutti gli atti la cui scadenza naturale ricadeva dall'anno
2022 e ss. Il comma 4-bis dell'art. 68 disciplina, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Dunque, nel caso di specie trova piena applicazione il dettato dell'art. 12, comma 1. Si evidenzia, a tal proposito, che con decreto n. 3/2025 del Primo Presidente della Corte di cassazione, pubblicato in data 23/01/2025, la
Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 363 – bis cpc, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla
Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce. In particolare, la Corte ha motivato il proprio pronunciamento richiamando l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile Corte di cassazione, la quale afferma che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.” (in senso conforme si veda anche la Cassazione n. 1630 del 23 gennaio 2025). Se il termine originario deve essere individuato nel 17.11.2024, la notifica dell'intimazione il 28/04/2025 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative richiamate e dell'orientamento espresso, a tal proposito, dalla Suprema Corte.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella n. 29520140007776769000 e gli interessi ultraquinquennali e sanzioni della cartella n. 29520130033673953000. Spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012946872000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5760/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate -IS, Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina e CAMERA
DI COMMERCIO di MESSINA avverso intimazione di pagamento n. 29520249012946872000 notificata il
12/09/2024, della complessiva somma di € 4.745,88 portata dalla cartella n. 29520130033673953000 di
€ 4.538,98 notificata il 01/04/2014 relativa IFPEF 2010 (oltre interessi e sanzioni) e cartella n.
29520140007776769000 di € 206,83 notificata il 19/05/2014 relativa a Diritto Annuale Camera di Commercio anno 2010.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione.
Sono costituiti DE IS e Agenzia Entrate.
Quest'ultima produce l'avviso bonario ex art. 36 bis.
DE IS è costituita, produce documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questa Corte rileva che la cartella n. 29520130033673953000 di € 4.538,98 relativa a IRPEF e IVA, è stata notificata il 01/04/2014 mentre la cartella n. 29520140007776769000 di € 206,83 emessa dalla Camera di
Commercio di Messina è stata notificata il 19/05/2014.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione del diritto camerale, degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate (Cass. Sentenza n. 34890/2023).
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il 26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IVA non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
La differenza sostanziale tra le due differenti ipotesi di sospensione previste dall'art.12 è da rilevare nell'originario termine di scadenza;
pertanto, il comma 2 trova applicazione per tutti quegli atti in scadenza tra il 2020 e il 2021; il comma 1, invero, si applica per tutti gli atti la cui scadenza naturale ricadeva dall'anno
2022 e ss. Il comma 4-bis dell'art. 68 disciplina, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Dunque, nel caso di specie trova piena applicazione il dettato dell'art. 12, comma 1. Si evidenzia, a tal proposito, che con decreto n. 3/2025 del Primo Presidente della Corte di cassazione, pubblicato in data 23/01/2025, la
Corte ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 363 – bis cpc, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla
Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce. In particolare, la Corte ha motivato il proprio pronunciamento richiamando l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960 della Prima Sezione civile Corte di cassazione, la quale afferma che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.” (in senso conforme si veda anche la Cassazione n. 1630 del 23 gennaio 2025). Se il termine originario deve essere individuato nel 17.11.2024, la notifica dell'intimazione il 28/04/2025 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative richiamate e dell'orientamento espresso, a tal proposito, dalla Suprema Corte.
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella n. 29520140007776769000 e gli interessi ultraquinquennali e sanzioni della cartella n. 29520130033673953000. Spese compensate