Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio R.G. n. 2314/2024 promosso con ricorso depositato in data 17.5.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pastrello giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Avogari n. 2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cianci giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Fonderia n.
47/A;
c.f.: CodiceFiscale_2
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 22.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e a parziale modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento già statuire con provvedimento del 13.12.2022 emesso all'esito del procedimento RG
5535/2024 VG, così disporre:
a) Sui rapporti tra i genitori.
La sig.ra continuerà a risiedere, unitamente ai figli, a LL (TV) in via Silvello Parte_1
55, mentre il sig. continuerà a risiedere a AN IA di PI (TV) in via Mareno 22. CP_1
I ricorrenti devono comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e/o recapito anche telefonico.
Le visite ai figli minori non previste dalle presenti condizioni devono essere preventivamente concordate fra Per_1 Per_2
i genitori con congruo anticipo.
In particolare, vista la prevalente collocazione presso la madre dei minori il padre deve avvisare la sig.ra Per_1 Per_2
ogni qualvolta intenda recarsi presso l'abitazione di quest'ultima e attenderà espressa Parte_1
conferma in tal senso.
Il sig. deve rispettare le visite ai figli minori previste dalle presenti condizioni e, qualora sopraggiungano CP_1
gravi motivi di impedimento, dovrà senza indugio, notiziare la sig.ra con il maggior Parte_1
anticipo possibile, al fine di consentire alla medesima un'efficiente organizzazione della gestione dei figli minori.
b) Sull'affido e modalità di visita dei figli.
I figli minori e saranno affidati a entrambi i genitori, in forma condivisa e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre.
In relazione al diritto di visita del padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità, la ricorrente chiede che venga disposto quanto segue:
2 - il padre ha il dovere e il diritto di trascorrere con i figli a fine settimana alterni dalle 14.00 del pomeriggio di sabato alle
18.00 del pomeriggio della domenica. Durante tale periodo i figli pernotteranno presso l'abitazione del padre;
- compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre dovrà vedere i figli dalle 14.00 alle
19.00 del giovedì nelle settimane in cui questi non pernotteranno presso la sua abitazione;
- i genitori dovranno introdurre telefonate giornaliere in fasci oraria tra le ore 19:00 e le ore 20:00 quando i figli dormono con l'altro genitore. In caso di impossibilità nell'eseguire la telefonata, è necessario avvisare l'altro genitore e accordarsi per un altro orario;
- i genitori dovranno, altresì, a comunicare all'altro genitore i recapiti telefonici di persone terze a cui affidano i figli nelle ore di spettanza, quali a titolo esemplificativo: babysitter, nonni, mogli/mariti, compagne/compagni.
- ogni ritardo e/o richiesta di cancellazione degli appuntamenti previsti dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore a mezzo sms, WhatsApp o comunque con ogni altro mezzo idoneo;
- i figli minori trascorreranno presso la madre l'eventuale periodo di malattia, e i genitori dovranno ad accompagnare i figli dal pediatra, congiuntamente o disgiuntamente, e sarà cura del genitore che accompagnerà i figli a trasmettere con tempestività, possibilmente entro la giornata, copia della diagnosi e prognosi nonché le ricette per la somministrazione dei farmaci ed eventuale patologia;
- i genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli ai sensi dell'art 155 c.c., mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la potestà separatamente;
- entrambi i genitori dovranno a far mantenere ai figli significativi rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- in relazione alle festività e periodi di vacanza, la ricorrente chiede che venga disposto quanto segue:
• durante i periodi di festa/ferie i genitori dovranno garantire ai figli la frequentazione di entrambi al fine di evitare che i bambini possano subire lunghi distacchi;
• i ponti nel corso dell'anno verranno goduti, se cadenti a ridosso del fine settimana, dal genitore con il quale i figli staranno nel fine settimana, mentre resterà valido il calendario ordinario per i ponti infrasettimanali;
• in aggiunta a quanto di seguito indicato, i figli trascorreranno con la madre le giornate del primo novembre, 8 dicembre,
3 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
• i figli trascorreranno il periodo pasquale (comprensivo di Pasqua e Pasquetta) con la madre, essendo il padre mussulmano;
• per quanto riguarda il periodo natalizio, i figli trascorreranno con la madre le giornate del 23 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre. Di contro, dalle ore 9.00 del 27 dicembre fino alle ore 09:00 del 31 dicembre i figli staranno con il padre. Successivamente dalle ore 09.00 del 31 dicembre fino al 6 gennaio i figli staranno con la madre.
• il giorno del suo compleanno, i figli vedranno entrambi i genitori con orari da concordare, in caso di mancato accordo, la giornata sarà di spettanza della madre;
• durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
• salvo diverso accordo, alle feste scolastiche previste per i genitori saranno presenti entrambi, mentre alle feste familiari
(cresime, comunioni, matrimoni), compleanni dei genitori, nonni, zii e cugini i minor li trascorreranno con il genitore invitato e/o di riferimento;
• la Festa del Papà e la Festa della Mamma e i rispettivi compleanni dei genitori verranno trascorsi, con il genitore di cui
è la festa, salvo diverso accordo tra le parti;
- i genitori si impegnano a concordare il calendario delle festività entro il mese di gennaio di ogni anno solare e quello delle vacanze estive entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- Qualora uno dei genitori non dovesse rispettare l'orario di responsabilità dei punti che precedono, l'altro genitore avrà il diritto di imputare in modo integrale ed esclusivo le spese di baby-sitter e/o di assistenza necessaria a consentirgli il rispetto del proprio orario di lavoro e a sopperire alla mancanza del genitore inadempiente;
c) Sul mantenimento dei figli minori. per il mantenimento ordinario della prole, la madre chiede che venga disposto a carico del padre il pagamento in favore della madre della somma complessiva di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno venti (20) di ogni mese sul conto corrente che sarà comunicato dalla sig.ra , con riserva di rideterminare la somma alla luce delle maggiori esigenze legate Parte_1
alla crescita dei figli.
4 La ricorrente chiede che l'assegno unico per i figli, comunque denominati, spetteranno alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario, fino a quanto i figli ne avranno diritto, e che vengano corrisposti a questa anche se richiesti ed erogati materialmente in favore dell'altro genitore da parte del datore di lavoro e/o Enti pubblici e/o altri Enti privati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le spese ordinarie quelle relative a: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, mensa scolastica, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori, ricarica di cellulare quando sia acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
Per quanto riguarda invece le spese straordinarie, si chiede che queste vengano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato dal genitore destinatario del pagamento, entro dieci giorni dal ricevimento di un'espressa richiesta, alla quale si dovrà allegare idonea documentazione comprovante l'esborso,
Fra le spese straordinarie rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il nido, la scuola, gli hobby, le spese mediche, etc.
Tra le spese straordinarie si distinguono:
➢ le spese che richiedono previo accordo:
• spese di organizzazione familiare: baby-sitter;
• spese scolastiche: tasse scolastiche e iscrizioni a scuole pubbliche anche universitarie, rette, iscrizioni e tasse di scuole private, spese alloggiative per frequentazioni di università pubbliche e private, nonché per corsi e stage post-universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate da scuole, pre-scuola e doposcuola;
• spese di natura ludica, ricreativa, parascolastica: corsi di lingua e/o attività artistiche come musica o pittura, corsi di informatica comprese le spese per supporto e attrezzatura specifica, centri estivi, attività scoutistica o similare viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
5 trasporto come motorini e automobili;
• spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche o oculistiche e in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli euro
50,00 mensili, cicli di cure psicoterapiche logopediche fisioterapiche termali et simila.
➢ le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
• iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici e altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza more uxorio, comunque tutte le già menzionate spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise fra i genitori;
• libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
• spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non ove l'iscrizione sia stata concordata;
• spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
• spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelte concordate;
• spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo di euro 50,00;
Per le modalità con cui manifestare il dissenso a una specifica spesa straordinaria per la prole, la ricorrente chiede quanto segue:
- il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (da far pervenire anche a mezzo sms WhatsApp o e-mail) deve manifestare un motivato dissenso per iscritto (da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e/o e-mail) nell'immediatezza della richiesta (e comunque al massimo entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento);
- in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
In merito alle spese straordinarie, per quanto sopra non convenuto, si fa espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di
6 Treviso.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: […]”
Per parte resistente
Nel merito, rigettare la domanda avversaria confermando integralmente le statuizioni già prese da codesto Tribunale in data 13.12.2022 nel procedimento RG 5532/2022.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.5.2024, la signora conveniva in giudizio il signor al fine Parte_1 CP_1
di ottenere la modifica della regolamentazione dei diritti e degli interessi dei figli nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]), intervenuta con decreto del Tribunale di Treviso del 13.12.2022. Per_2
Il provvedimento del Tribunale di Treviso aveva ratificato l'accordo, raggiunto in udienza dalle parti, che prevedeva l'affido condiviso di e con collocazione presso la madre, la Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di responsabilità e la corresponsione da parte del padre della somma complessiva di € 440,00 mensili per il mantenimento ordinario dei figli, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie.
Tuttavia, secondo la prospettazione attorea, dopo la consensualizzazione della procedura nel 2022, il signor non rispettava i propri turni di competenza disinteressandosi dei figli sia moralmente – CP_1
avendo peraltro loro nascosto l'esistenza di un'altra famiglia – che materialmente, omettendo di versare la propria quota di contributo alle spese straordinarie e l'incremento per la rivalutazione ISTAT di quelle ordinarie.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva una nuova regolamentazione dei turni di responsabilità (sempre a finesettimana alternati dal sabato alla domenica, ma con un giorno infrasettimanale in meno nelle
7 settimane senza pernottamento dal padre) e l'aumento del contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei figli (complessivi € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie)
Il Giudice relatore delegato, con decreto del 19.5.2024, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Mentre il resistente, inizialmente, non si costituiva in giudizio, la signora depositava memoria Parte_1
integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ. in cui rappresentava un peggioramento della propria situazione reddituale a causa del licenziamento dal lavoro.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9.10.2024, previa declaratoria di contumacia del resistente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. in cui, alla luce del peggioramento della situazione di fatto della madre e delle irregolari delle visite del padre, aumentava l'assegno a carico di quest'ultimo in complessivi € 600,00 (€ 300 euro per figlio) e ordinava ex 210 cod. proc. civ. all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione reddituale del signor
CP_1
Medio tempore, si costituiva in giudizio il resistente negando di essersi disinteressato dei bambini e affermando di non riuscire a sostenere l'aumento del contributo disposto dal Giudice, in ragione degli oneri abitativi e di mantenimento del suo nuovo nucleo familiare, essendo da poco diventato padre del quarto figlio. Chiedeva, pertanto, la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti con riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico così come disposto nel decreto del 2022.
Il Giudice relatore, dopo aver instaurato il contradditorio sul punto mediante apertura di apposito subprocedimento, dato atto della situazione reddituale del resistente, in particolare sotto il profilo degli oneri di mantenimento dei due figli nati dal successivo matrimonio (il secondo nato poco dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cod. proc. civ), riduceva l'assegno a suo carico rideterminandolo in complessivi € 540,00 (€ 270,00 a figlio).
8 Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava i termini per le note conclusionali e rinviava all'udienza del 10.4.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.) per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale si riservava di riferire al
Collegio.
* * *
1) Sulla domanda di modifica del regime di visite padre-figli.
La domanda di modifica del calendario di visite padre-figli merita accoglimento in virtù del fatto che in seguito alla regolamentazione, disposta con provvedimento del Tribunale di Treviso del 13.12.2022, il signor non ha rispettato i propri turni di competenza, così di fatto causando plurimi disagi alla CP_1
madre, costretta a rimodulare i propri impegni e ad assentarsi dal lavoro per accudire i figli.
Questo Collegio ritiene dunque di accogliere il nuovo calendario di visite così come descritto dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, in quanto rispondente al preminente interesse della prole e più corrispondente alla situazione di fatto.
2) Sulla domanda di innalzamento del contributo paterno al mantenimento dei minori Per_1
Per_2
Il provvedimento del 2022 aveva determinato il contributo paterno al mantenimento dei due figli minori a carico del padre in complessivi € 440,00 (€ 220,00 a figlio), con percezione dell'Assegno Unico in via esclusiva da parte della madre e suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, successivamente a tale regolamentazione, il signor ha omesso di versare la propria CP_1
quota di contributo alle spese straordinarie e l'incremento relativo all'aggiornamento ISTAT di quelle ordinarie. Inoltre, a causa dei suoi continui impedimenti a rispettare il calendario di visite, la signora si è occupata maggiormente dei minori, oltre ad aver dovuto, in alcuni casi, reperire una Parte_1
babysitter e sostenerne i relativi costi.
Tali circostanze costituiscono un maggior onere – sopravvenuto – a carico della ricorrente tale da determinare una revisione delle condizioni economiche stabilite in precedenza.
9 Per quanto riguarda la situazione reddituale delle parti, a causa del sopravvenuto licenziamento, le condizioni economiche della ricorrente si sono modificate in pejus e la stesse attualmente sta percependo la Naspi. Tuttavia, la signora si trova comunque in età lavorativa e può contare sul supporto Parte_1
della famiglia, in particolare del fratello con cui condivide il costo mensile della rata di mutuo della propria abitazione (pari in totale a circa € 750,00).
Per quanto concerne invece il signor da un lato la sua situazione reddituale appare migliorata CP_1
sotto il profilo dei redditi lavorativi (dalla dichiarazione dei redditi in atti si evince un reddito mensile pari a circa € 1.800,00 al mese), dall'altra però occorre dare atto degli oneri abitativi e di mantenimento dei due figli nati dalla relazione con l'attuale moglie (il più piccolo dei due nato nelle more del presente procedimento).
Alla luce della situazione delle parti così come sopra analizzata, questo Collegio ritiene equo accogliere in parte la domanda della ricorrente e confermare – con decorrenza dalla data della domanda – il contributo al mantenimento del signor nella misura attualmente in essere e quindi pari alla CP_1
somma complessiva di € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio), ferme le ulteriori condizioni economiche precedentemente stabilite.
3) Sulle spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza, questo Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) a parziale modifica della regolamentazione contenuta nel decreto del Tribunale di Treviso del
13.12.2022, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario descritto nel ricorso introduttivo;
10 2) a parziale modifica della regolamentazione contenuta nel decreto del Tribunale di Treviso del
13.12.2022, determina a carico del signor – con decorrenza dalla data della domanda – un CP_1
contributo al mantenimento di pari a € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio), somma da Per_1 Per_2
versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) conferma per il resto le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Treviso del 13.12.2022;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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