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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2753/2021
promossa da:
, già Amministratore di sostegno di , in qualità di Parte_1 Parte_2
erede di Parte_2
, in qualità di erede di Parte_3 Parte_2
(Avv. Elisabetta Genghi)
ATTORI
contro
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
(Avv.ti Nicoletta Rabiolo e Alessandra Auci)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione , in qualità di Amministratore di sostegno della moglie Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio l' in persona del Direttore Generale,
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla moglie a causa della malpratice sanitaria posta in essere dal personale in servizio presso tale struttura sanitaria.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che, riscontrata “calcolosi della colecisti con altra
coleciste”, in data 09.03.2018 alle ore 7:33 circa, , affetta da grave deterioramento Parte_2
cognitivo dovuto a rilevante degenerazione cortico-basale, veniva ricoverata presso l'Ospedale
Versilia per sottoporsi ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica;
che, durante l'estubazione, il personale di sala operatoria si accorgeva di alcuni elementi dentari liberi nel cavo orale, che facevano pensare che un ponte fisso fosse stato rimosso per errore;
che, in realtà, venivano accidentalmente fratturati gli elementi dentali 1,4 e 1,3 e, inoltre, veniva completamente avulso il 1,1;
che la paziente, in conseguenza ed a causa dell'intervento subito, riportava lesioni di origine anestesiologica interessanti tre elementi dentali, di cui due venivano fratturati ed uno completamente avulso, con conseguente perdita di stabilità delle protesi dentali esistenti, rimosse prima dell'intervento; che , in data 15.03.2018 veniva dimessa e, in data 20.07.2018, si Parte_2
sottoponeva a visita odontoiatrica presso il Dr. il quale accertava che alla Controparte_2
paziente, durante le fasi di anestesia generale a cui la medesima si era sottoposta in occasione dell'intervento chirurgico sopraindicato, venivano accidentalmente fratturati due elementi dentali
(specificamente il 1,4 e il 1,3) ed un altro veniva completamente avulso (il 1,1) e riteneva che la riabilitazione morfofunzionale necessitasse dell'estrazione dei residui radicolari e del confezionamento di una protesi mobile superiore o di altro tipo fisso, soluzioni che, però, non erano praticabili, attese le condizioni psico-fisiche della signora;
che, per la natura clinicamente fragile della paziente, il danno subito ed in precedenza descritto si riverberava su molteplici aspetti della vita quotidiana della danneggiata, cagionandone un progressivo ed inesorabile decadimento psico-fisico;
che, a causa dell'edentulia dell'arcata dentaria superiore, presentava fin da subito notevoli difficoltà di alimentazione, in quanto, perdendo la capacità masticatoria, non poteva più mangiare le cose a cui era abituata, non essendole parimenti possibile adattarsi ad una nuova tipologia di alimentazione in virtù delle compromesse condizioni psico-cognitive in cui versava;
che, in conseguenza di ciò, la donna rifiutava di mangiare alimenti che le avrebbero consentito un adeguato livello nutritivo;
che,
come accertato dalla perizia medica del C.T. di parte Dr.ssa la paziente, a causa di una Persona_1
manovra errata in fase anestesiologica, aveva subito un danno incidente sulle sue capacità residue,
con severe ripercussioni sulla propria persona, quali il deperimento organico progressivo, la perdita della capacità fonatoria con evidente disartria e difficoltà comunicative, nonché un danno estetico;
che la Dr.ssa evidenziava un danno patito quantificabile nella misura del 40%; che era stato Per_1
esperito, in data 18.02.2021, accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, però, emergevano rilevanti divergenze tra la valutazione dei C.T.U. Dr.ssa e Dr. e quella Persona_2 Persona_3
della C.T.P. Dr.ssa che, con riferimento ai postumi patiti da , mentre il Persona_1 Parte_2
collegio peritale aveva accertato soltanto un danno relativo agli elementi dentari avulsi, senza riscontrare alcun danno permanente, la Dr.ssa aveva accertato un danno funzionale irreversibile Per_1
come in precedenza descritto;
che i consulenti tecnici d'ufficio Dr.ssa e Dr. Persona_2 [...]
avevano rimesso la quantificazione del danno patito dalla paziente alla valutazione Per_3
equitativa del Giudice;
che il danno patito da era stato causato da una manovra errata Parte_2
in fase anestesiologica e, in particolare, i sanitari incaricati, operando erroneamente e negligentemente, omettevano dapprima di valutare in maniera consona la fragilità della paziente,
ovvero ne sottovalutavano le peculiarità, per poi eseguire maldestramente l'intervento chirurgico,
così cagionando i danni sopraindicati;
che sussisteva il nesso di causalità tra l'errata, imprudente e negligente manovra chirurgica eseguita dai sanitari dell'Ospedale Versilia ed i gravi e permanenti danni riportati da;
che era configurabile una responsabilità contrattuale da contatto Parte_2
sociale dell' che rispondeva per i danni cagionati ai pazienti ai sensi Controparte_1
dell'art. 1218 e 1228 c.c., come precisato dall'art. 7 L. n. 24/2017. Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale e personalizzazione) subiti da per le condotte di malpractice sanitaria posta in essere Parte_2
dai medici in servizio presso la struttura sanitaria convenuta.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio peritale aveva escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e permanente, poiché erano stati avulsi denti con un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti, tali da non poter essere trattati e riutilizzati e con una vita “naturale” altamente compromessa;
che, in altri termini, erano state avulse protesi fisse di nessun significato funzionale e già molto usurate e datate, con segni di ripetuti interventi nel tempo.
Non contestava la verificazione dell'evento oggettivo, come descritto nella cartella clinica, ma escludeva la sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari, rappresentando che dall'elaborato peritale depositato in sede di ATP emergeva la correttezza dell'operato dei sanitari sia nella fase preoperatoria che in quella successiva, in quanto le cure prestate alla paziente erano state conformi alle regole dell'arte e agli abituali canoni di diligenza, di prudenza e perizia;
che già
all'ingresso della paziente i sanitari, in modo scrupoloso, avevano raccolto i dati anamnestici relativi alla situazione dentaria e avevano rimosso la protesi scheletrata amovibile, prima di effettuare l'intervento e che erano a conoscenza di un ponte fisso 11-12-13 e di una corona in resina con perno moncone in sede 14; che dall'elaborato peritale risultava che “i manufatti protesici sia mobili che fissi
fossero inadeguati ed incogrui sia clinicamente che funzionalmente;
cioè non utili ad una corretta ed
efficace masticazione. Inoltre per la loro congruità e stato di usura non potevano garantire la loro
efficacia già al momento del ricovero. E non garantivano neppure una funzione meramente estetica”;
che il collegio peritale aveva confutato quanto sostenuto da parte attrice, che riconduceva la causa del decadimento generale della paziente all'avulsione dei denti;
che, in particolare, i consulenti tecnici d'ufficio aveva affermato che “l'avulsione del ponte e di una corona protesica, come già riferito e
commentato, è un fatto a sé stante, che nulla ha a che vedere con l'aggravamento delle condizioni di
salute della povera sig.ra ; che la paziente era definita soggetto con gravissimo Parte_2
deterioramento mentale e fin dal 14/06/2016 era invalida civile al 100%, con indennità di accompagnamento per “sindrome cortico-basale parietale destra con marcata bradicinesia,
osteoporosi”; che il grave deficit da cui era affetta non poteva essere ritenuto una Parte_2
conseguenza dell'intervento medico per cui è causa, non sussistendo un nesso di causalità tra i due eventi;
che, pertanto, risultavano infondati gli addebiti mossi dall'attore nei confronti dei sanitari in servizio presso la struttura convenuta, i quali avevano prestato alla paziente cure adeguate, nonché
conformi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, non emergendo profili di colpa nel loro operato.
Contestava la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e i danni asseritamente patiti dalla paziente, rappresentando che il collegio peritale aveva accertato che i medici avevano agito con correttezza e nessun errore era stato dagli stessi commesso;
che l'avulsione delle protesi era dovuta unicamente alle precarie situazioni protesiche, molto datate e deteriorate;
che l'avulsione di protesi di nessun significato funzionale non rappresentava un danno, in quanto trattavasi di protesi inefficaci funzionalmente per il loro deterioramento e usura e, pertanto, la loro avulsione non aveva modificato lo stato preesistente della paziente.
Contestava la sussistenza dei danni richiesti da parte attrice e la relativa quantificazione.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con atto del 06.05.2024 e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_3 Parte_2
manifestavano la volontà di proseguire la causa già instaurata, riportandosi integralmente alle conclusioni di cui agli atti del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, anche tramite l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini per memorie, in quanto già depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti da e ascritti alla condotta di malpratice sanitaria posta in essere dal personale medico in Parte_2
servizio presso l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti e documentalmente provato dalla lettura del diario clinico che , in data 09.03.2018, si è sottoposta a trattamento chirurgico di intervento di Parte_2
colecistectomia per via laparoscopica.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la struttura sanitaria convenuta sia chiamata a rispondere a titolo contrattuale dai danni subiti dal paziente, per fatto proprio ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, o per fatto altrui ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Peraltro, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata ribadita dall'art. 7
L. 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore prima del fatto oggetto di causa, a tenore del quale “La
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Sul riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità medica, la Suprema Corte (Cass., Sez. III,
n. 18392/2017) ha chiarito che “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il
nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie
per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice
provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di
causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (cfr. anche Cass., Sez. III, (ud. 04-07-2019) 11-
11-2019, n. 28991, in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto “ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di
nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il
creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha
reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”).
Nella vicenda in esame, parte convenuta non ha negato l'avulsione del manufatto protesico e della corona in resina e, dunque, tale circostanza risulta pacifica tra le parti.
In merito alla individuazione del danno patito e dei profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta, si richiamano le valutazioni espresse dal collegio peritale in sede di
ATP, che devono ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti,
compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il collegio peritale ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali: “Il caso
riguarda una paziente con grave deterioramento mentale che, per colelitiasi, è stata ricoverata
presso l'Ospedale Versilia, onde eseguire colecistectomia. Nel corso delle manovre anestesiologiche
è stato avulso un ponte fisso (11-13) ed una corona protesica su 14.
Si ritiene che i Sanitari, all'ingresso della paziente, siano stati attenti, avendo raccolto
anamnesticamente i dati relativi alla sua situazione dentaria.
Prima dell'intervento hanno rimosso la protesi scheletrata amovibile. Erano a conoscenza di un
ponte fisso 11-12-13 e di una corona in resina con perno moncone in sede 14.
Ci è stato mostrato il manufatto avulso e la corona in resina oltre che la protesi scheletrata amovibile. Si evidenzia che quest'ultima aveva un usura superiore a 20 anni (dato confermato dai parenti) e con
evidenti segni di modifiche, nel corso degli anni, con aggiunta di elementi dentari protesici e di ponti
fissi (cfr. foto).
Il manufatto protesico in metallo ceramica di tipo fisso esteso da 11-X-13 è stato esibito e si possono
svolgere le seguenti considerazioni: il dente 12 è mancante ed i pilastri del ponte 11- 13 appaiono
gravemente compromessi. Il dente 11 presenta un residuo radicolare che per dimensioni appare
incongruo a sostenere un ponte. La corona protesica sul 13 contiene al suo interno un frammento di
materiale dentale con ampia sostanza cariogena che lo rendeva debole come pilastro del ponte.
Per quanto riguarda il dente protesico 14 si evidenzia un perno endocanalare portante una corona
protesica in resina di tipo provvisorio che appare incongrua nelle chiusure marginali a contatto con
il tessuto radicolare dentale.
La situazione descritta fa ritenere che i manufatti protesici sia mobili che fissi fossero inadeguati
ed incongrui sia clinicamente che funzionalmente.
In parole semplici, non utili ad una corretta ed efficace masticazione.
Inoltre, per la loro incongruità e grado di usura non potevano garantire la loro efficacia già al
momento del ricovero. E non garantivano neppure una funzione meramente estetica.
Tutto ciò premesso, è innegabile che l'azione di intubazione od estubazione sia stata la causa, pur
con un traumatismo lieve, della avulsione del ponte 11-13 3 della corona protesica provvisoria sul
14. Tuttavia si deve considerare:
- Che l'intervento presentava una indicazione assoluta
- Che era necessaria l'anestesia generale con intubazione.
- Che i manufatti protesici presentavano un grado avanzato di deterioramento e così gli
elementi dentari naturali pilastri del ponte. Verosimilmente avrebbero avuto, nel tempo, una
durata molto limitata.
- Sulla base di quanto sopra esposto, non si ritiene che vi sia un danno biologico alla integrità
psicofisica della paziente. Al più si possono considerare i costi di adeguamento protesi di quanto già in essere (come già in
precedenza effettuato) con un costo di 500 €, oppure il confezionamento di protesi superiore mobile
(come specificato anche dall'odontoiatra di fiducia, con un costo di circa 2500€ (quest'ultimi ipotesi
ripristinerebbe la situazione in modo migliorativo rispetto a prima). Si rimarca però che per le
condizioni generali della paziente le cure protesiche sopra menzionati appaiono di difficile se non
impossibile esecuzione, per il deterioramento cognitivo della paziente, che non collabora e che
difficilmente apre la bocca”.
Al quesito “Dicano i CTU se gli interventi e le terapie indicate in ricorso siano stati eseguiti nel
rispetto delle regole della scienza medica ovvero se vi fu imprudenza, imperizia o negligenza”, gli
Ausiliari del Giudice hanno così risposto “Per quanto sopra argomentato, si può affermare che a
causa della grave situazione preesistente anche un traumatismo di lieve entità nel corso di una
intubazione/ estubazione, seppur correttamente eseguita, possa avere determinato la avulsione del
manufatto protesico di tipo fisso 11-12-13 e la corona provvisoria su perno- moncone dell'elemento
radicolare 14.
Resta comunque il fatto che è stato determinato un danno, anche se fortemente concausato dalla
situazione preesistente. Che tale danno potrebbe essere emendato come sopra indicato ma solo in
via teorica, in quanto difficilmente le soluzioni prospettate potranno essere eseguite (sia le più
economiche che quelle più dispendiose) per la situazione generale della paziente.
L'unico soluzione percorribile potrebbe essere l'emendamento del danno con criterio equitativo, da
parte del Giudice”.
Al quesito in merito agli eventuali danni residuati in capo alla paziente, il collegio peritale ha così
risposto “A nostro avviso non esiste un danno biologico permanente, poiché sono stati avulsi denti
con un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti,
tali da non poter essere trattati e riutilizzati e con una vita “naturale” altamente compromessa.
Circa i costi per l'emendamento del danno, in via teorica possono essere (come espresso nelle
considerazioni) tra i 500 e i 2500 €, ma difficilmente potrà essere eseguita una nuova protesizzazione per le condizioni generali della paziente. Si evidenzia come anche la semplice visita al domicilio sia
stata parziale poiché la paziente non era in grado di aprire la bocca e mantenerla aperta, per la
visita”.
Si richiamano, inoltre, le risposte degli dagli Ausiliari del Giudice alle osservazioni formulate dal CT
di parte convenuta “I CCTTU osservano e ribadiscono che le condizioni orali e protesiche della sig.ra
erano fortemente compromesse;
in particolare la protesi fissa aveva subito Parte_2
rimaneggiamenti nel corso degli anni, e, come già sopra e meglio descritto, non aveva una efficacia
ai fini masticatori.
Nel corso delle operazioni di intubazione ed estubazione, è stata rinvenuta la protesi avulsa e una
corona provvisoria nella cavità orale. Così come da annotazioni in cartella. Pare evidente che la
protesi si sia staccata durante tali manovre, che, ribadiamo, sono sicuramente state corrette. Ma le
precarie condizioni locali e della situazione protesica, molto datata, sono state prevalenti nel
determinare il distaccamento della protesi, a fronte di un minimo possibile traumatismo, inevitabile
nelle manovre di cui sopra.
Ribadiamo che difficilmente il danno può essere emendato, per le condizioni generali della sig.
(per i motivi già discussi), e che anche un semplice riadattamento di quanto già in essere Parte_2
non avrebbe un significato funzionale (così come verosimilmente il manufatto protesico mobile e fisso
non era in grado di garantire una adeguata funzione masticatoria anche in precedenza).
Riteniamo che non vi sia un danno biologico né permanente né temporaneo.
Il danno consiste quindi nell'avulsione di protesi fisse di nessun significato funzionale e già molto
usurate e datate, con segni di ripetuti interventi nel tempo.
Riesce quindi difficile, come sopra si è cercato di esporre, poter quantificare un danno che
effettivamente vi è stato e consistente nell'avulsione di una protesi che, tuttavia, non era efficace
funzionalmente.
Sarà il giudice, eventualmente, e se lo riterrà, a suggerire, sulla base di quanto descritto, delle
fotografie allegate, e dei costi prospettati, un risarcimento in via equitativa”. Tali valutazioni sono state confermate anche a fronte delle osservazioni avanzate dal CT di parte attrice, alle quali il collegio peritale ha fornito risposte puntuali, esaustive e ben argomentate, che si richiamano integralmente.
Ebbene, il collegio peritale, pur rilevando un grave deterioramento dei manufatti protesici e della corona in resina e considerando tale condizione una concausa prevalente dell'evento lamentato, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le manovre anestesiologiche e l'avulsione del ponte sugli elementi dentari 11-12-13 e della corona protesica provvisoria sull'elemento 14.
Tuttavia, ferma restando la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei medici e l'evento di danno lamentato da parte attrice, ad avviso di questo Giudice, non ricorre nel caso di specie un danno biologico apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente ribadito da Cass., Sez. III, n. 25887 del 2022) “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione
all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di
essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione
all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie
intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti" (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del
19.7.2018). Pertanto il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto
compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna
esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione
della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente
risarcibile (così, ex multís, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018)”.
Nella vicenda in esame, secondo il collegio peritale, nonostante il danno riportato dalla paziente in occasione dell'intervento (p. 27 elaborato peritale), non è ravvisabile in capo alla paziente alcun danno biologico né temporaneo, né permanente.
Traslate tali valutazioni medico-legali sul piano giuridico, può rilevarsi che nella fattispecie viene in rilievo un danno evento, rappresentato dall'avulsione dei manufatti protesici e della corona in resina, ma non sussiste alcun danno conseguenza, in quanto gli elementi dentari avulsi presentavano un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti, tale da risultare non utili per la corretta funzione masticatoria e fonatoria, non svolgendo neppure una funzione a livello estetico.
Considerato che tali elementi dentari risultavano inefficaci a livello funzionale, oltre che molto usurati e datati, si ritiene che la paziente non abbia subito alcun pregiudizio apprezzabile in seguito alla loro avulsione, non avendo subito una diminuzione della propria integrità psico-fisica ed essendo rimasta,
di fatto, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata in assenza della loro rimozione.
Deve, inoltre, escludersi che dall'avulsione degli elementi dentari siano derivati in capo alla danneggiata i pregiudizi indicati da parte attrice, richiamandosi sul punto le condivisibili valutazioni espresse dagli Ausiliari del Giudice (p. 34 elaborato peritale “E' fuor di dubbio che le protesi in essere
al momento dell'intervento non era idoneo né alla funzione masticatoria né fonatoria. Per quanto
riguarda le condizioni generali, la p. era definita soggetto con gravissimo deterioramento mentale
(del resto, fin da 14.6.2016 era invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento per
“sindrome cortico-basale parietale destra con marcata bradicinesia, osteoporosi”). Anche ammesso
che le sue condizioni fossero (credibilmente) migliori di adesso, è assolutamente impensabile che
l'avulsione di un ponte fisso e di una corona, non funzionali e gravemente usurati, così come i denti
naturali pilastro, possa aver determinato una compromissione psico fisica generale. Mentre invece
è noto come nei soggetti anziani e/o fragili l'ospedalizzazione sia foriera di episodi acuti di
scompenso ed anche di peggioramento delle residue capacità per l'allettamento, e, nel caso specifico,
anche per l'anestesia, seppure correttamente praticata. Quindi responsabile del peggioramento è
l'ospedalizzazione, resa necessaria da patologia che doveva essere risolta con indicazione assoluta,
quindi non evitabile”).
Per le ragioni sopraindicate e facendo applicazione del principio di diritto sopraindicato, deve escludersi la sussistenza di un danno biologico apprezzabile e giuridicamente risarcibile. In aggiunta ai suddetti rilievi, che devono ritenersi già decisivi ai fini del rigetto della domanda attorea, si osserva che gli Ausiliari del Giudice non hanno ravvisato errori esecutivi, imperizie,
imprudenze o negligenze nell'esecuzione delle manovre anestesiologiche, che, nel caso di specie,
risultavano necessarie per l'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Esaminate le risultanze dell'elaborato peritale, si ritiene che, attese la grave condizione pregressa dell'apparato dentario della paziente e la conformità dell'attività dei sanitari alle leges artis,
l'avulsione del ponte e della corona protesica sia stato un accadimento inevitabile verificatosi a causa del trauma, sia pure di lieve entità, che indefettibilmente consegue alle manovre anestesiologiche.
Non può, dunque, muoversi alcun rimprovero all'operato dei medici e, conseguentemente, deve escludersi la loro responsabilità e quella della struttura sanitaria per i danni asseritamente subiti dalla paziente.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, applicate le tariffe minime, stante la non particolare complessità
delle questioni trattate in diritto, dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità
media).
Devono definitivamente essere poste a carico degli attori in via solidale le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3) Pone definitivamente a carico degli attori in via solidale le spese di CTU del procedimento di ATP .
Lucca, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2753/2021
promossa da:
, già Amministratore di sostegno di , in qualità di Parte_1 Parte_2
erede di Parte_2
, in qualità di erede di Parte_3 Parte_2
(Avv. Elisabetta Genghi)
ATTORI
contro
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
(Avv.ti Nicoletta Rabiolo e Alessandra Auci)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione , in qualità di Amministratore di sostegno della moglie Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio l' in persona del Direttore Generale,
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla moglie a causa della malpratice sanitaria posta in essere dal personale in servizio presso tale struttura sanitaria.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che, riscontrata “calcolosi della colecisti con altra
coleciste”, in data 09.03.2018 alle ore 7:33 circa, , affetta da grave deterioramento Parte_2
cognitivo dovuto a rilevante degenerazione cortico-basale, veniva ricoverata presso l'Ospedale
Versilia per sottoporsi ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica;
che, durante l'estubazione, il personale di sala operatoria si accorgeva di alcuni elementi dentari liberi nel cavo orale, che facevano pensare che un ponte fisso fosse stato rimosso per errore;
che, in realtà, venivano accidentalmente fratturati gli elementi dentali 1,4 e 1,3 e, inoltre, veniva completamente avulso il 1,1;
che la paziente, in conseguenza ed a causa dell'intervento subito, riportava lesioni di origine anestesiologica interessanti tre elementi dentali, di cui due venivano fratturati ed uno completamente avulso, con conseguente perdita di stabilità delle protesi dentali esistenti, rimosse prima dell'intervento; che , in data 15.03.2018 veniva dimessa e, in data 20.07.2018, si Parte_2
sottoponeva a visita odontoiatrica presso il Dr. il quale accertava che alla Controparte_2
paziente, durante le fasi di anestesia generale a cui la medesima si era sottoposta in occasione dell'intervento chirurgico sopraindicato, venivano accidentalmente fratturati due elementi dentali
(specificamente il 1,4 e il 1,3) ed un altro veniva completamente avulso (il 1,1) e riteneva che la riabilitazione morfofunzionale necessitasse dell'estrazione dei residui radicolari e del confezionamento di una protesi mobile superiore o di altro tipo fisso, soluzioni che, però, non erano praticabili, attese le condizioni psico-fisiche della signora;
che, per la natura clinicamente fragile della paziente, il danno subito ed in precedenza descritto si riverberava su molteplici aspetti della vita quotidiana della danneggiata, cagionandone un progressivo ed inesorabile decadimento psico-fisico;
che, a causa dell'edentulia dell'arcata dentaria superiore, presentava fin da subito notevoli difficoltà di alimentazione, in quanto, perdendo la capacità masticatoria, non poteva più mangiare le cose a cui era abituata, non essendole parimenti possibile adattarsi ad una nuova tipologia di alimentazione in virtù delle compromesse condizioni psico-cognitive in cui versava;
che, in conseguenza di ciò, la donna rifiutava di mangiare alimenti che le avrebbero consentito un adeguato livello nutritivo;
che,
come accertato dalla perizia medica del C.T. di parte Dr.ssa la paziente, a causa di una Persona_1
manovra errata in fase anestesiologica, aveva subito un danno incidente sulle sue capacità residue,
con severe ripercussioni sulla propria persona, quali il deperimento organico progressivo, la perdita della capacità fonatoria con evidente disartria e difficoltà comunicative, nonché un danno estetico;
che la Dr.ssa evidenziava un danno patito quantificabile nella misura del 40%; che era stato Per_1
esperito, in data 18.02.2021, accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, però, emergevano rilevanti divergenze tra la valutazione dei C.T.U. Dr.ssa e Dr. e quella Persona_2 Persona_3
della C.T.P. Dr.ssa che, con riferimento ai postumi patiti da , mentre il Persona_1 Parte_2
collegio peritale aveva accertato soltanto un danno relativo agli elementi dentari avulsi, senza riscontrare alcun danno permanente, la Dr.ssa aveva accertato un danno funzionale irreversibile Per_1
come in precedenza descritto;
che i consulenti tecnici d'ufficio Dr.ssa e Dr. Persona_2 [...]
avevano rimesso la quantificazione del danno patito dalla paziente alla valutazione Per_3
equitativa del Giudice;
che il danno patito da era stato causato da una manovra errata Parte_2
in fase anestesiologica e, in particolare, i sanitari incaricati, operando erroneamente e negligentemente, omettevano dapprima di valutare in maniera consona la fragilità della paziente,
ovvero ne sottovalutavano le peculiarità, per poi eseguire maldestramente l'intervento chirurgico,
così cagionando i danni sopraindicati;
che sussisteva il nesso di causalità tra l'errata, imprudente e negligente manovra chirurgica eseguita dai sanitari dell'Ospedale Versilia ed i gravi e permanenti danni riportati da;
che era configurabile una responsabilità contrattuale da contatto Parte_2
sociale dell' che rispondeva per i danni cagionati ai pazienti ai sensi Controparte_1
dell'art. 1218 e 1228 c.c., come precisato dall'art. 7 L. n. 24/2017. Chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale e personalizzazione) subiti da per le condotte di malpractice sanitaria posta in essere Parte_2
dai medici in servizio presso la struttura sanitaria convenuta.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio peritale aveva escluso la sussistenza di un danno biologico temporaneo e permanente, poiché erano stati avulsi denti con un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti, tali da non poter essere trattati e riutilizzati e con una vita “naturale” altamente compromessa;
che, in altri termini, erano state avulse protesi fisse di nessun significato funzionale e già molto usurate e datate, con segni di ripetuti interventi nel tempo.
Non contestava la verificazione dell'evento oggettivo, come descritto nella cartella clinica, ma escludeva la sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari, rappresentando che dall'elaborato peritale depositato in sede di ATP emergeva la correttezza dell'operato dei sanitari sia nella fase preoperatoria che in quella successiva, in quanto le cure prestate alla paziente erano state conformi alle regole dell'arte e agli abituali canoni di diligenza, di prudenza e perizia;
che già
all'ingresso della paziente i sanitari, in modo scrupoloso, avevano raccolto i dati anamnestici relativi alla situazione dentaria e avevano rimosso la protesi scheletrata amovibile, prima di effettuare l'intervento e che erano a conoscenza di un ponte fisso 11-12-13 e di una corona in resina con perno moncone in sede 14; che dall'elaborato peritale risultava che “i manufatti protesici sia mobili che fissi
fossero inadeguati ed incogrui sia clinicamente che funzionalmente;
cioè non utili ad una corretta ed
efficace masticazione. Inoltre per la loro congruità e stato di usura non potevano garantire la loro
efficacia già al momento del ricovero. E non garantivano neppure una funzione meramente estetica”;
che il collegio peritale aveva confutato quanto sostenuto da parte attrice, che riconduceva la causa del decadimento generale della paziente all'avulsione dei denti;
che, in particolare, i consulenti tecnici d'ufficio aveva affermato che “l'avulsione del ponte e di una corona protesica, come già riferito e
commentato, è un fatto a sé stante, che nulla ha a che vedere con l'aggravamento delle condizioni di
salute della povera sig.ra ; che la paziente era definita soggetto con gravissimo Parte_2
deterioramento mentale e fin dal 14/06/2016 era invalida civile al 100%, con indennità di accompagnamento per “sindrome cortico-basale parietale destra con marcata bradicinesia,
osteoporosi”; che il grave deficit da cui era affetta non poteva essere ritenuto una Parte_2
conseguenza dell'intervento medico per cui è causa, non sussistendo un nesso di causalità tra i due eventi;
che, pertanto, risultavano infondati gli addebiti mossi dall'attore nei confronti dei sanitari in servizio presso la struttura convenuta, i quali avevano prestato alla paziente cure adeguate, nonché
conformi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, non emergendo profili di colpa nel loro operato.
Contestava la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e i danni asseritamente patiti dalla paziente, rappresentando che il collegio peritale aveva accertato che i medici avevano agito con correttezza e nessun errore era stato dagli stessi commesso;
che l'avulsione delle protesi era dovuta unicamente alle precarie situazioni protesiche, molto datate e deteriorate;
che l'avulsione di protesi di nessun significato funzionale non rappresentava un danno, in quanto trattavasi di protesi inefficaci funzionalmente per il loro deterioramento e usura e, pertanto, la loro avulsione non aveva modificato lo stato preesistente della paziente.
Contestava la sussistenza dei danni richiesti da parte attrice e la relativa quantificazione.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con atto del 06.05.2024 e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_3 Parte_2
manifestavano la volontà di proseguire la causa già instaurata, riportandosi integralmente alle conclusioni di cui agli atti del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, anche tramite l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini per memorie, in quanto già depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti da e ascritti alla condotta di malpratice sanitaria posta in essere dal personale medico in Parte_2
servizio presso l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti e documentalmente provato dalla lettura del diario clinico che , in data 09.03.2018, si è sottoposta a trattamento chirurgico di intervento di Parte_2
colecistectomia per via laparoscopica.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la struttura sanitaria convenuta sia chiamata a rispondere a titolo contrattuale dai danni subiti dal paziente, per fatto proprio ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, o per fatto altrui ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Peraltro, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata ribadita dall'art. 7
L. 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore prima del fatto oggetto di causa, a tenore del quale “La
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Sul riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità medica, la Suprema Corte (Cass., Sez. III,
n. 18392/2017) ha chiarito che “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il
nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie
per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice
provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di
causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (cfr. anche Cass., Sez. III, (ud. 04-07-2019) 11-
11-2019, n. 28991, in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto “ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di
nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il
creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha
reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”).
Nella vicenda in esame, parte convenuta non ha negato l'avulsione del manufatto protesico e della corona in resina e, dunque, tale circostanza risulta pacifica tra le parti.
In merito alla individuazione del danno patito e dei profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta, si richiamano le valutazioni espresse dal collegio peritale in sede di
ATP, che devono ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti,
compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il collegio peritale ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali: “Il caso
riguarda una paziente con grave deterioramento mentale che, per colelitiasi, è stata ricoverata
presso l'Ospedale Versilia, onde eseguire colecistectomia. Nel corso delle manovre anestesiologiche
è stato avulso un ponte fisso (11-13) ed una corona protesica su 14.
Si ritiene che i Sanitari, all'ingresso della paziente, siano stati attenti, avendo raccolto
anamnesticamente i dati relativi alla sua situazione dentaria.
Prima dell'intervento hanno rimosso la protesi scheletrata amovibile. Erano a conoscenza di un
ponte fisso 11-12-13 e di una corona in resina con perno moncone in sede 14.
Ci è stato mostrato il manufatto avulso e la corona in resina oltre che la protesi scheletrata amovibile. Si evidenzia che quest'ultima aveva un usura superiore a 20 anni (dato confermato dai parenti) e con
evidenti segni di modifiche, nel corso degli anni, con aggiunta di elementi dentari protesici e di ponti
fissi (cfr. foto).
Il manufatto protesico in metallo ceramica di tipo fisso esteso da 11-X-13 è stato esibito e si possono
svolgere le seguenti considerazioni: il dente 12 è mancante ed i pilastri del ponte 11- 13 appaiono
gravemente compromessi. Il dente 11 presenta un residuo radicolare che per dimensioni appare
incongruo a sostenere un ponte. La corona protesica sul 13 contiene al suo interno un frammento di
materiale dentale con ampia sostanza cariogena che lo rendeva debole come pilastro del ponte.
Per quanto riguarda il dente protesico 14 si evidenzia un perno endocanalare portante una corona
protesica in resina di tipo provvisorio che appare incongrua nelle chiusure marginali a contatto con
il tessuto radicolare dentale.
La situazione descritta fa ritenere che i manufatti protesici sia mobili che fissi fossero inadeguati
ed incongrui sia clinicamente che funzionalmente.
In parole semplici, non utili ad una corretta ed efficace masticazione.
Inoltre, per la loro incongruità e grado di usura non potevano garantire la loro efficacia già al
momento del ricovero. E non garantivano neppure una funzione meramente estetica.
Tutto ciò premesso, è innegabile che l'azione di intubazione od estubazione sia stata la causa, pur
con un traumatismo lieve, della avulsione del ponte 11-13 3 della corona protesica provvisoria sul
14. Tuttavia si deve considerare:
- Che l'intervento presentava una indicazione assoluta
- Che era necessaria l'anestesia generale con intubazione.
- Che i manufatti protesici presentavano un grado avanzato di deterioramento e così gli
elementi dentari naturali pilastri del ponte. Verosimilmente avrebbero avuto, nel tempo, una
durata molto limitata.
- Sulla base di quanto sopra esposto, non si ritiene che vi sia un danno biologico alla integrità
psicofisica della paziente. Al più si possono considerare i costi di adeguamento protesi di quanto già in essere (come già in
precedenza effettuato) con un costo di 500 €, oppure il confezionamento di protesi superiore mobile
(come specificato anche dall'odontoiatra di fiducia, con un costo di circa 2500€ (quest'ultimi ipotesi
ripristinerebbe la situazione in modo migliorativo rispetto a prima). Si rimarca però che per le
condizioni generali della paziente le cure protesiche sopra menzionati appaiono di difficile se non
impossibile esecuzione, per il deterioramento cognitivo della paziente, che non collabora e che
difficilmente apre la bocca”.
Al quesito “Dicano i CTU se gli interventi e le terapie indicate in ricorso siano stati eseguiti nel
rispetto delle regole della scienza medica ovvero se vi fu imprudenza, imperizia o negligenza”, gli
Ausiliari del Giudice hanno così risposto “Per quanto sopra argomentato, si può affermare che a
causa della grave situazione preesistente anche un traumatismo di lieve entità nel corso di una
intubazione/ estubazione, seppur correttamente eseguita, possa avere determinato la avulsione del
manufatto protesico di tipo fisso 11-12-13 e la corona provvisoria su perno- moncone dell'elemento
radicolare 14.
Resta comunque il fatto che è stato determinato un danno, anche se fortemente concausato dalla
situazione preesistente. Che tale danno potrebbe essere emendato come sopra indicato ma solo in
via teorica, in quanto difficilmente le soluzioni prospettate potranno essere eseguite (sia le più
economiche che quelle più dispendiose) per la situazione generale della paziente.
L'unico soluzione percorribile potrebbe essere l'emendamento del danno con criterio equitativo, da
parte del Giudice”.
Al quesito in merito agli eventuali danni residuati in capo alla paziente, il collegio peritale ha così
risposto “A nostro avviso non esiste un danno biologico permanente, poiché sono stati avulsi denti
con un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti,
tali da non poter essere trattati e riutilizzati e con una vita “naturale” altamente compromessa.
Circa i costi per l'emendamento del danno, in via teorica possono essere (come espresso nelle
considerazioni) tra i 500 e i 2500 €, ma difficilmente potrà essere eseguita una nuova protesizzazione per le condizioni generali della paziente. Si evidenzia come anche la semplice visita al domicilio sia
stata parziale poiché la paziente non era in grado di aprire la bocca e mantenerla aperta, per la
visita”.
Si richiamano, inoltre, le risposte degli dagli Ausiliari del Giudice alle osservazioni formulate dal CT
di parte convenuta “I CCTTU osservano e ribadiscono che le condizioni orali e protesiche della sig.ra
erano fortemente compromesse;
in particolare la protesi fissa aveva subito Parte_2
rimaneggiamenti nel corso degli anni, e, come già sopra e meglio descritto, non aveva una efficacia
ai fini masticatori.
Nel corso delle operazioni di intubazione ed estubazione, è stata rinvenuta la protesi avulsa e una
corona provvisoria nella cavità orale. Così come da annotazioni in cartella. Pare evidente che la
protesi si sia staccata durante tali manovre, che, ribadiamo, sono sicuramente state corrette. Ma le
precarie condizioni locali e della situazione protesica, molto datata, sono state prevalenti nel
determinare il distaccamento della protesi, a fronte di un minimo possibile traumatismo, inevitabile
nelle manovre di cui sopra.
Ribadiamo che difficilmente il danno può essere emendato, per le condizioni generali della sig.
(per i motivi già discussi), e che anche un semplice riadattamento di quanto già in essere Parte_2
non avrebbe un significato funzionale (così come verosimilmente il manufatto protesico mobile e fisso
non era in grado di garantire una adeguata funzione masticatoria anche in precedenza).
Riteniamo che non vi sia un danno biologico né permanente né temporaneo.
Il danno consiste quindi nell'avulsione di protesi fisse di nessun significato funzionale e già molto
usurate e datate, con segni di ripetuti interventi nel tempo.
Riesce quindi difficile, come sopra si è cercato di esporre, poter quantificare un danno che
effettivamente vi è stato e consistente nell'avulsione di una protesi che, tuttavia, non era efficace
funzionalmente.
Sarà il giudice, eventualmente, e se lo riterrà, a suggerire, sulla base di quanto descritto, delle
fotografie allegate, e dei costi prospettati, un risarcimento in via equitativa”. Tali valutazioni sono state confermate anche a fronte delle osservazioni avanzate dal CT di parte attrice, alle quali il collegio peritale ha fornito risposte puntuali, esaustive e ben argomentate, che si richiamano integralmente.
Ebbene, il collegio peritale, pur rilevando un grave deterioramento dei manufatti protesici e della corona in resina e considerando tale condizione una concausa prevalente dell'evento lamentato, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le manovre anestesiologiche e l'avulsione del ponte sugli elementi dentari 11-12-13 e della corona protesica provvisoria sull'elemento 14.
Tuttavia, ferma restando la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei medici e l'evento di danno lamentato da parte attrice, ad avviso di questo Giudice, non ricorre nel caso di specie un danno biologico apprezzabile e giuridicamente risarcibile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente ribadito da Cass., Sez. III, n. 25887 del 2022) “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione
all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di
essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione
all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie
intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti" (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del
19.7.2018). Pertanto il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto
compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna
esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione
della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente
risarcibile (così, ex multís, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018)”.
Nella vicenda in esame, secondo il collegio peritale, nonostante il danno riportato dalla paziente in occasione dell'intervento (p. 27 elaborato peritale), non è ravvisabile in capo alla paziente alcun danno biologico né temporaneo, né permanente.
Traslate tali valutazioni medico-legali sul piano giuridico, può rilevarsi che nella fattispecie viene in rilievo un danno evento, rappresentato dall'avulsione dei manufatti protesici e della corona in resina, ma non sussiste alcun danno conseguenza, in quanto gli elementi dentari avulsi presentavano un grado di deterioramento talmente avanzato per lesioni cariogene o necrotiche preesistenti, tale da risultare non utili per la corretta funzione masticatoria e fonatoria, non svolgendo neppure una funzione a livello estetico.
Considerato che tali elementi dentari risultavano inefficaci a livello funzionale, oltre che molto usurati e datati, si ritiene che la paziente non abbia subito alcun pregiudizio apprezzabile in seguito alla loro avulsione, non avendo subito una diminuzione della propria integrità psico-fisica ed essendo rimasta,
di fatto, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata in assenza della loro rimozione.
Deve, inoltre, escludersi che dall'avulsione degli elementi dentari siano derivati in capo alla danneggiata i pregiudizi indicati da parte attrice, richiamandosi sul punto le condivisibili valutazioni espresse dagli Ausiliari del Giudice (p. 34 elaborato peritale “E' fuor di dubbio che le protesi in essere
al momento dell'intervento non era idoneo né alla funzione masticatoria né fonatoria. Per quanto
riguarda le condizioni generali, la p. era definita soggetto con gravissimo deterioramento mentale
(del resto, fin da 14.6.2016 era invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento per
“sindrome cortico-basale parietale destra con marcata bradicinesia, osteoporosi”). Anche ammesso
che le sue condizioni fossero (credibilmente) migliori di adesso, è assolutamente impensabile che
l'avulsione di un ponte fisso e di una corona, non funzionali e gravemente usurati, così come i denti
naturali pilastro, possa aver determinato una compromissione psico fisica generale. Mentre invece
è noto come nei soggetti anziani e/o fragili l'ospedalizzazione sia foriera di episodi acuti di
scompenso ed anche di peggioramento delle residue capacità per l'allettamento, e, nel caso specifico,
anche per l'anestesia, seppure correttamente praticata. Quindi responsabile del peggioramento è
l'ospedalizzazione, resa necessaria da patologia che doveva essere risolta con indicazione assoluta,
quindi non evitabile”).
Per le ragioni sopraindicate e facendo applicazione del principio di diritto sopraindicato, deve escludersi la sussistenza di un danno biologico apprezzabile e giuridicamente risarcibile. In aggiunta ai suddetti rilievi, che devono ritenersi già decisivi ai fini del rigetto della domanda attorea, si osserva che gli Ausiliari del Giudice non hanno ravvisato errori esecutivi, imperizie,
imprudenze o negligenze nell'esecuzione delle manovre anestesiologiche, che, nel caso di specie,
risultavano necessarie per l'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Esaminate le risultanze dell'elaborato peritale, si ritiene che, attese la grave condizione pregressa dell'apparato dentario della paziente e la conformità dell'attività dei sanitari alle leges artis,
l'avulsione del ponte e della corona protesica sia stato un accadimento inevitabile verificatosi a causa del trauma, sia pure di lieve entità, che indefettibilmente consegue alle manovre anestesiologiche.
Non può, dunque, muoversi alcun rimprovero all'operato dei medici e, conseguentemente, deve escludersi la loro responsabilità e quella della struttura sanitaria per i danni asseritamente subiti dalla paziente.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, applicate le tariffe minime, stante la non particolare complessità
delle questioni trattate in diritto, dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità
media).
Devono definitivamente essere poste a carico degli attori in via solidale le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3) Pone definitivamente a carico degli attori in via solidale le spese di CTU del procedimento di ATP .
Lucca, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli