Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 353/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rita Controparte_1
Cozzolino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pollena Trocchia, via San Giacomo n.
50;
CONCLUSIONI
PER L' : 1) Ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico Persona_1 peritale, la controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: rigetti il ricorso proposto dall ed omologhi l'accertamento tecnico Pt_1 preventivo nelle condizioni indicate dal CTU dott. , con il riconoscimento, quindi Persona_2 dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 - 508/88 e con l'aggiunta anche dei benefici della legge 104/92 'Handicap e/o Disabilità, comma 3 art.3 con connotazione di gravità e necessità di assistenza continua, globale e permanente;
inoltre, la condanna dell alle doppie Pt_1 spese di lite, liquidate anche con riferimento alla fase dell'ATP già svoltasi, in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria Avv. Rita Cozzolino, ed ancora la condanni ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III cpc per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 24.01.2022, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
L' ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non Pt_1 avrebbe correttamente considerato il quadro patologico obbiettivato, avendo sovrastimato le risultanze dei test scientifici somministrati che, ove congruamente valutate, avrebbero condotto alla declaratoria di insussistenza dei requisiti sanitari richiesti (vd.si pagg. 2 e 3 del ricorso). In ragione di tali rilievi, si è ritenuto, pertanto, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, all'esito delle quali ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni richieste.
3. Il c.t.u., sulla scorta dell'esame obiettivo espletato e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “artrosi polidistrettuale con deficit funzionali ed esiti di pregressa protesizzazione di ginocchio destro in soggetto obeso affetto da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, leucemia mieloide cronica in follow up, sindrome delle apnee ostruttive del sonno con utilizzo di CPAP, insufficienza venosa cronica non complicata agli arti inferiori, sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”, precisando come
“…a causa delle suddette patologie diagnosticate, verosimilmente presenti all'epoca della domanda amministrativa del 20.05.2019, eccezion fatta, naturalmente, per la leucemia mieloide cronica, diagnosticata nel 2022, la SI.ra , soggetto ultrasessantacinquenne alla Controparte_1 data di cui sopra e, di conseguenza, non più valutabile sul piano dell'attività lavorativa, sia da giudicare, dalla predetta data, soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e, in quanto tale, invalido ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n° 509 (art. 2 Legge 118/71), così come, del resto, già valutato dalla Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità nella seduta del 26.06.2019”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento teorico sull'accompagnamento1, il c.t.u. ha così osservato: “Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) [l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici] che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché la paziente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stata sottoposta dal sottoscritto, assume e conserva la stazione eretta con una certa difficoltà e con l'ausilio di un bastone, del quale si serve per deambulare, sia pure lentamente, in autonomia. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché la SI.ra CP_1 non risulta di certo affetta da cecità assoluta.
Per quanto riguarda … l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da
“quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età. Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via. Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono la SI.ra e della loro eventuale, concreta incidenza Controparte_1 sulla capacità di quest'ultima di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la predetta la quale, come già evidenziato in precedenza, è apparsa sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio ed in grado di deambulare autonomamente, sia pure lentamente e con ausilio di bastone, possa altrettanto autonomamente espletare gli atti quotidiani della vita”.
In ordine poi alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, il perito ha rilevato che “Sulla base delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, nel merito della problematica relativa alla richiesta di riconoscimento, da parte della SI.ra , dello status di soggetto con minorazioni previste dalla definizione di CP_1 handicap di cui ai c. 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92, con connotazione di gravità … alla luce del comma 3 del predetto articolo 3 della L. 104/92, riteniamo che, nel caso di specie, le minorazioni riconosciute alla SI.ra non siano di entità tale da ridurre l'autonomia Controparte_1 personale, in relazione all'età del soggetto, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In pratica, a nostro parere, lo stato patologico da cui la predetta è affetta non integra i requisiti di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, per cui, nel caso in esame, non può essere riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità in capo alla SI.ra
”. Controparte_1 4. Le valutazioni espresse dal c.t.u. appaiono corrette sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta, diffusa ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del perito, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
5. Quanto al governo delle spese di lite, in ragione del complessivo esito della vicenda processuale, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , Pt_1 stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Compensa integralmente le spese del giudizio di ATP e del giudizio di opposizione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come noto, l'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n° 18, riconosce l'indennità “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. Successivamente, il Ministero della Sanità chiariva il concetto nella nota circolare n° 500.6/AG. 927/58 1449, precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. La Legge 21 novembre 1988, n. 508, relativa alle “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”, estendeva la concessione dell'indennità di accompagnamento anche "ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti”, e sanciva, all'art. 3, che “fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”. L'art. 6 del Decreto Legislativo n° 509 del 23.11.1988 introduceva, poi, in aggiunta al secondo comma dell'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n° 118, la seguente norma: “Ai soli fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque: a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
c) la cecità assoluta”.