Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi.