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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4110/2025 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4110/2025 RGAC e vertente
TRA
in persona della titolare Parte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Scafati alla Via P. Melchiade – C.le Ferrara 8 presso l'avv.
Raffaele Sorrentino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso
ATTRICE
E
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliato in Terzigno alla Via Amati 13 presso l'avv. CP_1
Cinzia Di Prisco, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Consegna di documentazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
La ditta ha adito questo Tribunale con ricorso per Parte_1
procedimento semplificato, chiedendo di ordinare ad perché CP_1
amministratore del , di comunicare alla ditta attrice Controparte_2
l'elenco dei partecipanti al Condominio da lui amministrato che non avevano versato la quota relativa al credito maturato dalla ditta nei confronti del Pt_1 CP_2
in base al decreto ingiuntivo 1277/2024 emesso dal GdP di Nola, ed al
[...]
conseguente atto di precetto notificato in data 24/1/2025 -nonché di condannare lo stesso a pagare la somma di € 100 o la diversa somma ritenuta giusta per ogni giorno di CP_1
ritardo nell'eseguire il provvedimento, ed a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ditta attrice, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il ricorso ed il decreto di fissazione sono stati notificati al convenuto, il quale si è costituito chiedendo di riunire il presente giudizio a quello pendente dinanzi a questo Tribunale col n.
4106/2025, di disporre la mediazione tra le parti, di modificare il rito in ordinario di cognizione, di dichiarare che non era responsabile della situazione lamentata dalla CP_1
ditta attrice, di dichiarare che il convenuto aveva redatto e depositato nell'altro giudizio la lista dei condomini morosi, e quindi rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
alla udienza del 19/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 2 di 6 Costituendosi, il convenuto ha chiesto di riunire il presente giudizio a quello pendente dinanzi a questo Tribunale dinanzi ad altro giudice, con numero di ruolo antecedente, il
4106/2025, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
ma è agli atti il decreto col quale quel giudizio è stato fissato per il 30/10/2025, mentre questo può essere deciso immediatamente, e rimandarlo sarebbe contrario al principio di celerità del processo.
Inoltre, il convenuto ha eccepito che non sia stato esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio “In caso di controversie condominiali”; l'art.
5.1 D.L.vo 28/2010 stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio …. è tenuto a esperire il procedimento di mediazione …”; ma il presente giudizio non verte “in materia di condominio”, ossia non concerne rapporti condominiali, bensì la tutela del credito che un terzo asserisce di vantare nei confronti di un gruppo di condomini;
vero è che l'asserito creditore in questo caso invoca una norma,
l'art. 63 disp.att. cc, dettata specificamente per tutelare i creditori dei condominii – ma ciò non rende condominiali i rapporti tra terzi creditori e condomini: la norma esiste perché, a causa della natura peculiare dei condominii (i quali non sono dotati di personalità giuridica ma hanno una loro contabilità) i creditori di questi ultimi non hanno accesso diretto ai dati relativi ai propri debitori, i singoli partecipanti al condominio. L'eccezione è dunque infondata. Ancora, parte convenuta, sostenendo che la presente controversia richieda un'istruttoria complessa, ha chiesto che il rito semplificato venga mutato in rito ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies cpc;
al contrario, la presente controversia è documentale, non richiede attività istruttoria, e può essere decisa col rito semplificato.
Parte convenuta, costituendosi, ha depositato un documento denominato “elenco morosi”, dal quale risulterebbero solo due condomini che dovrebbero versare quote “per i lavori di pulizia eseguiti c/o il in epigrafe per euro 2.824,21” (il CP_2
“Condominio in epigrafe” è la parte qui convenuta). Come rilevato dalla parte attrice nelle ultime note depositate, il convenuto ha depositato tra l'altro il bilancio consuntivo
2024 del da lui amministrato, dal quale emerge una differenza tra crediti CP_2
pagina 3 di 6 verso condomini, € 107.866,47, e debiti verso condomini, € 53.474, di € 54.392,47, e tale cifra sommata poi al risultato (passivo) di gestione di € 7.571,62, dà la somma di €
61.964; la reale morosità dei condomini è dunque molto superiore alla cifra di €
2.824,21 indicata nell' “elenco morosi” depositato dalla parte convenuta. Si giustifica quindi la richiesta della attrice di ottenere dal convenuto amministratore l'elenco di Pt_1
tutti condomini non in regola con il versamento delle quote – perché ciascuno di loro, nei limiti della propria morosità nel versare le quote, è obbligato nei confronti di tutti i creditori della collettività condominiale. L'art. 63 disp.att. cc stabilisce che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”, e tale obbligo, per la ragione esposta, non può dirsi ancora adempiuto dal convenuto. Né in alcun modo eventuali ritardi dell'assemblea condominiale nell'approvare il bilancio, accampati dalla parte convenuta, potrebbero giustificare un inadempimento a tale obbligo, trattandosi di eventi interni alla vita condominiale che non possono pregiudicare i diritti dei terzi creditori.
In definitiva, dunque, va ordinato al convenuto di fornire alla ditta attrice l'elenco dei condomini morosi, identificati con nome e cognome, codice fiscale, residenza, millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno. Ai sensi dell'art. 614 bis cpc, il convenuto va condannato a pagare alla attrice la somma di € 40 per ogni giorno di ritardo Pt_1
nell'eseguire la presente sentenza, oltre il 15° giorno successivo a quello in cui parte attrice gli avrà notificato il provvedimento;
la limitata somma di € 40 è commisurata alla misura ridotta del credito vantato dalla parte attrice.
Non può essere accolta la domanda della ditta attrice di condannare il convenuto a risarcire il danno non patrimoniale da essa subito, in quanto si tratta di danno non precisato (non si specifica in alcun modo in cosa consisterebbe, e quindi la domanda è inammisibile) e per nulla provato. Nelle ultime note di parte attrice si fa presente che “la
, se avesse recuperato il credito vantato, grazie ad una condotta diligente e Pt_1
cooperante del Dott. , quale Ditta individuale (la ), ben avrebbe potuto CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 investire nella propria attività , le somme di cui e creditrice, traendone ulteriori vantaggi economici”; ma prima di tutto quelli prospettati non sono danni non patrimoniali bensì patrimoniali;
in secondo luogo, anche se parte attrice avesse dedotto di aver subito danni patrimoniali dal ritardo di nel consegnare l'elenco, si tratta dello stesso pregiudizio CP_1
che viene risarcito dagli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo, ed il maggior danno va provato.
Le spese di giudizio seguono la complessiva soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, nessuna fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4110/2025 rgac tra: ditta
, attrice;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 CP_1
1) Ordina al convenuto di consegnare all'attrice ditta CP_1 [...]
l'elenco aggiornato dei condomini morosi del Parte_1 [...]
, identificati con nome e cognome, codice fiscale, residenza, Controparte_2
millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno;
2) Condanna il convenuto a pagare alla ditta attrice la somma di € 40 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la presente sentenza, oltre il 15° giorno successivo a quello in cui parte attrice gli avrà notificato il provvedimento;
3) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) Condanna il convenuto a rimborsare alla ditta attrice le spese del giudizio, che liquida in € 81,08 per esborsi ed € 2906 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa se dovuti;
con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Sorrentino.
Così deciso in Portici in data 21/9/2025 Il giudice unico pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4110/2025 RGAC e vertente
TRA
in persona della titolare Parte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Scafati alla Via P. Melchiade – C.le Ferrara 8 presso l'avv.
Raffaele Sorrentino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso
ATTRICE
E
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliato in Terzigno alla Via Amati 13 presso l'avv. CP_1
Cinzia Di Prisco, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Consegna di documentazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
La ditta ha adito questo Tribunale con ricorso per Parte_1
procedimento semplificato, chiedendo di ordinare ad perché CP_1
amministratore del , di comunicare alla ditta attrice Controparte_2
l'elenco dei partecipanti al Condominio da lui amministrato che non avevano versato la quota relativa al credito maturato dalla ditta nei confronti del Pt_1 CP_2
in base al decreto ingiuntivo 1277/2024 emesso dal GdP di Nola, ed al
[...]
conseguente atto di precetto notificato in data 24/1/2025 -nonché di condannare lo stesso a pagare la somma di € 100 o la diversa somma ritenuta giusta per ogni giorno di CP_1
ritardo nell'eseguire il provvedimento, ed a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ditta attrice, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il ricorso ed il decreto di fissazione sono stati notificati al convenuto, il quale si è costituito chiedendo di riunire il presente giudizio a quello pendente dinanzi a questo Tribunale col n.
4106/2025, di disporre la mediazione tra le parti, di modificare il rito in ordinario di cognizione, di dichiarare che non era responsabile della situazione lamentata dalla CP_1
ditta attrice, di dichiarare che il convenuto aveva redatto e depositato nell'altro giudizio la lista dei condomini morosi, e quindi rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
alla udienza del 19/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 2 di 6 Costituendosi, il convenuto ha chiesto di riunire il presente giudizio a quello pendente dinanzi a questo Tribunale dinanzi ad altro giudice, con numero di ruolo antecedente, il
4106/2025, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
ma è agli atti il decreto col quale quel giudizio è stato fissato per il 30/10/2025, mentre questo può essere deciso immediatamente, e rimandarlo sarebbe contrario al principio di celerità del processo.
Inoltre, il convenuto ha eccepito che non sia stato esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio “In caso di controversie condominiali”; l'art.
5.1 D.L.vo 28/2010 stabilisce che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio …. è tenuto a esperire il procedimento di mediazione …”; ma il presente giudizio non verte “in materia di condominio”, ossia non concerne rapporti condominiali, bensì la tutela del credito che un terzo asserisce di vantare nei confronti di un gruppo di condomini;
vero è che l'asserito creditore in questo caso invoca una norma,
l'art. 63 disp.att. cc, dettata specificamente per tutelare i creditori dei condominii – ma ciò non rende condominiali i rapporti tra terzi creditori e condomini: la norma esiste perché, a causa della natura peculiare dei condominii (i quali non sono dotati di personalità giuridica ma hanno una loro contabilità) i creditori di questi ultimi non hanno accesso diretto ai dati relativi ai propri debitori, i singoli partecipanti al condominio. L'eccezione è dunque infondata. Ancora, parte convenuta, sostenendo che la presente controversia richieda un'istruttoria complessa, ha chiesto che il rito semplificato venga mutato in rito ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies cpc;
al contrario, la presente controversia è documentale, non richiede attività istruttoria, e può essere decisa col rito semplificato.
Parte convenuta, costituendosi, ha depositato un documento denominato “elenco morosi”, dal quale risulterebbero solo due condomini che dovrebbero versare quote “per i lavori di pulizia eseguiti c/o il in epigrafe per euro 2.824,21” (il CP_2
“Condominio in epigrafe” è la parte qui convenuta). Come rilevato dalla parte attrice nelle ultime note depositate, il convenuto ha depositato tra l'altro il bilancio consuntivo
2024 del da lui amministrato, dal quale emerge una differenza tra crediti CP_2
pagina 3 di 6 verso condomini, € 107.866,47, e debiti verso condomini, € 53.474, di € 54.392,47, e tale cifra sommata poi al risultato (passivo) di gestione di € 7.571,62, dà la somma di €
61.964; la reale morosità dei condomini è dunque molto superiore alla cifra di €
2.824,21 indicata nell' “elenco morosi” depositato dalla parte convenuta. Si giustifica quindi la richiesta della attrice di ottenere dal convenuto amministratore l'elenco di Pt_1
tutti condomini non in regola con il versamento delle quote – perché ciascuno di loro, nei limiti della propria morosità nel versare le quote, è obbligato nei confronti di tutti i creditori della collettività condominiale. L'art. 63 disp.att. cc stabilisce che l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”, e tale obbligo, per la ragione esposta, non può dirsi ancora adempiuto dal convenuto. Né in alcun modo eventuali ritardi dell'assemblea condominiale nell'approvare il bilancio, accampati dalla parte convenuta, potrebbero giustificare un inadempimento a tale obbligo, trattandosi di eventi interni alla vita condominiale che non possono pregiudicare i diritti dei terzi creditori.
In definitiva, dunque, va ordinato al convenuto di fornire alla ditta attrice l'elenco dei condomini morosi, identificati con nome e cognome, codice fiscale, residenza, millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno. Ai sensi dell'art. 614 bis cpc, il convenuto va condannato a pagare alla attrice la somma di € 40 per ogni giorno di ritardo Pt_1
nell'eseguire la presente sentenza, oltre il 15° giorno successivo a quello in cui parte attrice gli avrà notificato il provvedimento;
la limitata somma di € 40 è commisurata alla misura ridotta del credito vantato dalla parte attrice.
Non può essere accolta la domanda della ditta attrice di condannare il convenuto a risarcire il danno non patrimoniale da essa subito, in quanto si tratta di danno non precisato (non si specifica in alcun modo in cosa consisterebbe, e quindi la domanda è inammisibile) e per nulla provato. Nelle ultime note di parte attrice si fa presente che “la
, se avesse recuperato il credito vantato, grazie ad una condotta diligente e Pt_1
cooperante del Dott. , quale Ditta individuale (la ), ben avrebbe potuto CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 investire nella propria attività , le somme di cui e creditrice, traendone ulteriori vantaggi economici”; ma prima di tutto quelli prospettati non sono danni non patrimoniali bensì patrimoniali;
in secondo luogo, anche se parte attrice avesse dedotto di aver subito danni patrimoniali dal ritardo di nel consegnare l'elenco, si tratta dello stesso pregiudizio CP_1
che viene risarcito dagli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo, ed il maggior danno va provato.
Le spese di giudizio seguono la complessiva soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, nessuna fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4110/2025 rgac tra: ditta
, attrice;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 CP_1
1) Ordina al convenuto di consegnare all'attrice ditta CP_1 [...]
l'elenco aggiornato dei condomini morosi del Parte_1 [...]
, identificati con nome e cognome, codice fiscale, residenza, Controparte_2
millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno;
2) Condanna il convenuto a pagare alla ditta attrice la somma di € 40 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la presente sentenza, oltre il 15° giorno successivo a quello in cui parte attrice gli avrà notificato il provvedimento;
3) Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) Condanna il convenuto a rimborsare alla ditta attrice le spese del giudizio, che liquida in € 81,08 per esborsi ed € 2906 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa se dovuti;
con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Sorrentino.
Così deciso in Portici in data 21/9/2025 Il giudice unico pagina 5 di 6 pagina 6 di 6