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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a VITTORIA (RG) il 20/06/1977, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. CARBONE ANTONINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 22/11/1972, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GIUDICE MARINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 28.9.1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria del 1996, al numero 220, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli e Persona_1
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 14.12.2023; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 29.2.2024.
pagina 1 di 3 All'udienza del 11.4.2024 il giudice designato sente le parti e provvede con ordinanza sulle richieste delle parti;
fissa l'udienza per il raccoglimento delle prove ammesse. Con atto depositato 5.12.2024 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_1 contrassero matrimonio il 28.9.1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria del 1996, al numero 220, parte II, serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 19.3.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Giovanni Giampiccolo
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a VITTORIA (RG) il 20/06/1977, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. CARBONE ANTONINO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 22/11/1972, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GIUDICE MARINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 28.9.1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria del 1996, al numero 220, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli e Persona_1
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 14.12.2023; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 29.2.2024.
pagina 1 di 3 All'udienza del 11.4.2024 il giudice designato sente le parti e provvede con ordinanza sulle richieste delle parti;
fissa l'udienza per il raccoglimento delle prove ammesse. Con atto depositato 5.12.2024 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_1 contrassero matrimonio il 28.9.1996, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria del 1996, al numero 220, parte II, serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 19.3.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Giovanni Giampiccolo
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3