Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1475
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce, dal giudice dott. Giovanni De Palma, riguarda una controversia in materia di assistenza obbligatoria, specificamente il Reddito di Cittadinanza. La parte ricorrente ha contestato la sospensione del beneficio, sostenendo di non essere convivente con i genitori e di non essere a loro carico, invocando la normativa vigente per richiedere il riconoscimento del diritto al Reddito di Cittadinanza e la revoca della richiesta di restituzione di somme già percepite. La parte resistente ha invece contestato la fondatezza delle pretese, sostenendo la legittimità della sospensione.

Il giudice, dopo aver esaminato la documentazione e le argomentazioni delle parti, ha ritenuto che la ricorrente, pur non convivente, rientrasse nel nucleo familiare dei genitori, in quanto non superava i requisiti di reddito e di età previsti dalla legge. Pertanto, ha dichiarato legittima la sospensione del beneficio e la richiesta di restituzione delle somme erogate, rigettando il ricorso. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, in conformità con le disposizioni di legge. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme relative al nucleo familiare e ai requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1475
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 1475
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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