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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccia, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Salvatore Fanara, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 4.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver percepito il reddito di cittadinanza sino al provvedimento di sospensione adottato dall' in data 17.10.2022 (“... per non correttezza del nucleo familiare CP_1 monnocomponente rispetto alla normativa ISEE”) e di aver ricevuto nota di indebito del 6.11.2023, con cui l' ha chiesto la restituzione di euro 2.685,51, già a tale titolo CP_1 corrispostile da aprile a settembre 2022, sul presupposto di “NON essere convivente con i suoi genitori e di NON essere a carico dei suoi genitori;
quindi NON fa parte del nucleo familiare dei suoi genitori”; facendo leva sulle previsioni di cui all'art. 2, co. 5, D.L n. 4/2019 e all'art. 3 DPCM n. 159/2013, ha chiesto al giudice del lavoro adito di a) riconoscere e dichiarare che la Sig.na aveva ed ha diritto Parte_1 di godere del Reddito di Cittadinanza previsto dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 n.26; b) dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza adottato dall' CP_1
c) ordinare all' di riattivare in favore della sig.na il CP_1 Parte_1 beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC dalla data di sospensione in poi. d) condannare l' ad annullare il debito di € 2.685,51; CP_1
e) condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di Cittadinanza (RdC) dalla sospensione della prestazione alla effettiva riattivazione del beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC e a ricevere l'offerte di lavoro. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione e al pagamento dei 18 mesi previsti dalla legge;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via. f) condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e per la mancanza di offerte di lavoro che lo Stato italiano si è obbligato a fornire ai percettori del reddito di cittadinanza. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 1.500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione e formulazione di proposte lavorative;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via equitativa. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Avendo la ricorrente pacificamente avuto, alla data di presentazione della domanda amministrativa, 22 anni e 8 mesi, deve, dunque, farsi riferimento alla previsione di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, secondo cui “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.P.. n. 917/86, come innovato dall'art. 1, comma 252, L.n. 205/2017, “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”. Conseguentemente, i figli che non superano 24 anni di età sono da considerare fiscalmente a carico se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4 mila euro. Sulla scorta di quanto dappresso riassunto, non risultando che la infra Pt_1 ventiquattrenne, avesse maturato redditi in misura superiore alla precitata soglia di euro 4.000, l'assistibile in parola non poteva, pertanto, che trovarsi nella condizione di figlia a carico dei propri genitori (anche se con loro non convivente e sebbene questi ultimi non avessero più operato la relativa detrazione fiscale), con il corollario che la domanda per conseguire la prestazione assistenziale di cui si discute avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento al nucleo familiare comprensivo di detti genitori (e ai requisiti reddituali e patrimoniali riferiti a detto nucleo) e non al nucleo familiare unipersonale composto dalla sola, medesima il ché rende pienamente legittime la revoca ex tunc della Pt_1 prestazione da parte dell'istituto previdenziale e la conseguente attività di recupero dei ratei già erogati in misura di euro 2.685,51. Tanto premesso, non essendo, peraltro, documentato che il nucleo familiare della individuato nei termini sopra specificati, al momento della presentazione della Pt_1 domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, fosse in possesso dei requisiti specificatamente indicati dal precitato art. 2, la domanda attorea non può che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, pertanto, da rigettare. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.12.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccia, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Salvatore Fanara, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 4.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, premettendo di aver percepito il reddito di cittadinanza sino al provvedimento di sospensione adottato dall' in data 17.10.2022 (“... per non correttezza del nucleo familiare CP_1 monnocomponente rispetto alla normativa ISEE”) e di aver ricevuto nota di indebito del 6.11.2023, con cui l' ha chiesto la restituzione di euro 2.685,51, già a tale titolo CP_1 corrispostile da aprile a settembre 2022, sul presupposto di “NON essere convivente con i suoi genitori e di NON essere a carico dei suoi genitori;
quindi NON fa parte del nucleo familiare dei suoi genitori”; facendo leva sulle previsioni di cui all'art. 2, co. 5, D.L n. 4/2019 e all'art. 3 DPCM n. 159/2013, ha chiesto al giudice del lavoro adito di a) riconoscere e dichiarare che la Sig.na aveva ed ha diritto Parte_1 di godere del Reddito di Cittadinanza previsto dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 n.26; b) dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza adottato dall' CP_1
c) ordinare all' di riattivare in favore della sig.na il CP_1 Parte_1 beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC dalla data di sospensione in poi. d) condannare l' ad annullare il debito di € 2.685,51; CP_1
e) condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di Cittadinanza (RdC) dalla sospensione della prestazione alla effettiva riattivazione del beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC e a ricevere l'offerte di lavoro. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione e al pagamento dei 18 mesi previsti dalla legge;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via. f) condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e per la mancanza di offerte di lavoro che lo Stato italiano si è obbligato a fornire ai percettori del reddito di cittadinanza. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 1.500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione e formulazione di proposte lavorative;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via equitativa. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Avendo la ricorrente pacificamente avuto, alla data di presentazione della domanda amministrativa, 22 anni e 8 mesi, deve, dunque, farsi riferimento alla previsione di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, secondo cui “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.P.. n. 917/86, come innovato dall'art. 1, comma 252, L.n. 205/2017, “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”. Conseguentemente, i figli che non superano 24 anni di età sono da considerare fiscalmente a carico se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4 mila euro. Sulla scorta di quanto dappresso riassunto, non risultando che la infra Pt_1 ventiquattrenne, avesse maturato redditi in misura superiore alla precitata soglia di euro 4.000, l'assistibile in parola non poteva, pertanto, che trovarsi nella condizione di figlia a carico dei propri genitori (anche se con loro non convivente e sebbene questi ultimi non avessero più operato la relativa detrazione fiscale), con il corollario che la domanda per conseguire la prestazione assistenziale di cui si discute avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento al nucleo familiare comprensivo di detti genitori (e ai requisiti reddituali e patrimoniali riferiti a detto nucleo) e non al nucleo familiare unipersonale composto dalla sola, medesima il ché rende pienamente legittime la revoca ex tunc della Pt_1 prestazione da parte dell'istituto previdenziale e la conseguente attività di recupero dei ratei già erogati in misura di euro 2.685,51. Tanto premesso, non essendo, peraltro, documentato che il nucleo familiare della individuato nei termini sopra specificati, al momento della presentazione della Pt_1 domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, fosse in possesso dei requisiti specificatamente indicati dal precitato art. 2, la domanda attorea non può che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, pertanto, da rigettare. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.12.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma