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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
in persona del Giudice monocratico, Dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 - ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5067/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisa Salerno (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, in Guardavalle (CZ), Via Nazionale n. 270, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-OPPONENTE-
E
(c.f. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
l.r.p.t., e per essa quale mandataria (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Verona al C.F._3
Vicolo S. Bernardino n. 5/A, giusta procura generale in atti.
-OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 917/2022 – n. 3577/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 30.09.2022.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del
06.06.2025, sostituita ex art. 127 - ter c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 17/12/2022
a mezzo di posta elettronica certificata, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 917/2022 - n. 3577/2022 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data 30/09/2022 su ricorso di , in qualità di cessionaria di Controparte_1
. Con il richiamato titolo, all'odierno opponente è stato ingiunto il pagamento CP_3 della somma di € 17.435,45 oltre interessi di mora, spese e competenze del monitorio, a titolo di rimborso di rate di finanziamento relative al contratto di credito al consumo stipulato con Banca Fineco, istituto appartenente al gruppo . CP_3
A sostegno della spiegata opposizione, ha dedotto di avere stipulato, in data 18.12.2003, contratto di mutuo n. 777080 con Banca Fin-Eco spa da rimborsare in n. 96 rate dell'importo mensile di € 188,00 ciascuna a decorrere da gennaio 2004 e sino a dicembre
2011.
Ha, inoltre, evidenziato di aver contestualmente conferito mandato irrevocabile alla
, quale sua datrice di lavoro, fino a concorrenza della somma complessiva Controparte_4 da rimborsare alla banca mutuante e che il datore di lavoro, per effetto dell'accettazione di tale mandato, ha effettuato in busta paga le trattenute mensili per tutto il suddetto periodo, così eccependo l'avvenuta estinzione del debito.
Infine, dopo aver lamentato l'insussistenza del requisito di certezza del credito azionato, sul presupposto che l'efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 TUB prodotta dall'ingiungente sia limitata alla sola fase monitoria nonché della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati, ha pure eccepito la prescrizione decennale del credito.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accogliere la dispiegata opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione (art. 633, comma 2, c.p.c.) e perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito, oltre IVA e CPA come per legge, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha, vieppiù, invocato l'applicazione della norma di cui all'art. 1268 c.c. e, per tale effetto, eccepito la violazione del beneficum ordinis, non risultando dimostrata la preventiva infruttuosa
Pagina 2 di 9 richiesta di pagamento nei confronti del datore di lavoro, quale soggetto delegato al pagamento, chiedendo di essere autorizzato a provvedere alla sua chiamata in causa.
1.1. Si è costituita in giudizio la società per azioni eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta, di cui ha chiesto il rigetto anche alla luce della mancata contestazione di una serie di circostanze, quali la stipula del contratto di mutuo e l'erogazione della relativa somma, il rendiconto analitico del rapporto e l'avvenuta cessione del credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine, decorrente dalla decadenza dal beneficio del termine o, al più, dalla scadenza dell'ultima rata da rimborsare, risulta interrotto da una serie di atti già prodotti in fase monitoria.
Ha, pertanto, concluso nei termini che seguono: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 17.435,45 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1 somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di 17.435,45 (ovvero quella diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
1.2. Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo in quanto tardiva, nonché quella di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso il termine per l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa, istruita
Pagina 3 di 9 documentalmente, è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita ex art. 127 – ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
2. Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte opponente nel proprio libello introduttivo.
A tal proposito si evidenzia che il contratto di credito al consumo n. 777080 prodotto dalle parti è datato 18.12.2003 e in esso viene data indicazione del pagamento di n. 96 rate mensili dell'importo di € 188,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di gennaio 2004 (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione – all. 3 del fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, mette conto evidenziare che in caso di finanziamento in cui sia prevista una restituzione rateizzata, come nel caso di specie, la prescrizione non può che iniziare a decorrere dal momento in cui è cadenzato il pagamento dell'ultima rata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 30.08.2011, n. 17798). Con ordinanza del 10 febbraio 2023 n. 4232, inoltre, la suprema
Corte è nuovamente intervenuta a consolidare i principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione, ribadendo come il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Posto, pertanto, che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie corrisponde al mese di dicembre 2011 (considerando n. 96 rate a decorrere da gennaio 2004), parte opposta ha dato evidenza della raccomandata – peraltro nemmeno contestata - datata 17.06.2020, spedita il 07.08.2020 e ricevuta dall'opponente il successivo 12.08.2020, avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in favore di con contestuale richiesta di pagamento del dovuto (cfr. CP_1 all.ti 5 e 6 fascicolo monitorio, da cui si evince che il numero del rapporto riportato sulla diffida, 00000101064128, è lo stesso attribuito all'opponente nell'ambito della cessione del CP credito effettuata da ad – doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta). CP_3
Pagina 4 di 9 La citata comunicazione, quale valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, rende non accoglibile l'eccezione in esame che deve, pertanto, essere respinta.
3. Nel merito l'opposizione non può comunque essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Vale preliminarmente la pena evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado, ove il creditore che ha richiesto l'ingiunzione riveste sul piano sostanziale, la qualità di attore, cui, in base agli ordinari principi che governano il regime probatorio, spetta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente spetta fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Tribunale Milano, sez. VII, 17/01/2022, n. 231).
Vieppiù, al giudice dell'opposizione non spetta più la sola valutazione delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo, ma la verifica della fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa (Cass. civ., sent. n. 22253 del 14.07.2022).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza del proprio adempimento. A tal riguardo, è utile rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. civ., n. 9351 del 19.04.2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001).
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in esame, risulta incontestata, oltre che documentata, la stipula di un contratto di prestito tra l'opponente e la Fin-Eco Spa, cui è subentrata, a seguito di operazione di cartolarizzazione dei crediti, l'odierna società opposta.
Nessuna obiezione è stata, poi, sollevata dall'opponente in ordine alla titolarità sostanziale di quest'ultima nel rapporto controverso, dal lato attivo.
Pagina 5 di 9 Ciò che, invece, forma oggetto di contestazione è il mancato rimborso delle rate del finanziamento che, secondo la prospettazione di parte opposta non sarebbe integralmente avvenuto, con conseguente consolidamento del credito oggetto di ingiunzione.
Al riguardo, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per avvenuta estinzione dello stesso specificando di avere, in occasione della stipula del contratto, conferito mandato di pagamento irrevocabile al proprio datore di lavoro, , Controparte_4 cosi che lo stesso ha trattenuto mensilmente dalla propria retribuzione la somma di € 188,00 per provvedere al suo versamento a favore della società mutuante.
All'uopo ha prodotto le buste paga da cui risultano trattenute per € 188,00 a decorrere da gennaio 2004 e sino a dicembre 2011. In particolare, in allegato all'atto di citazione in opposizione, ha prodotto le buste paga del 2004, del 2005 (ad eccezione di quella del mese di dicembre), del 2008 (ad eccezione di quella riferita al mese di marzo), del 2009, del 2010
(ad eccezione del mese di novembre e dicembre) e del 2011 (ad eccezione dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (cfr. all.ti 3 e 4 atto di citazione in opposizione), mentre, in uno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28/04/2023, ha prodotto le buste paga dell'anno 2006, 2007 e quelle dei mesi di marzo, aprile e maggio 2011 (cfr. all. note tratt. scritta ud. 28/04/2023).
Così ricostruita la materia del contendere, deve ora evidenziarsi che dall'esame del materiale probatorio offerto in giudizio, effettivamente emerge tanto la delega di pagamento al datore di lavoro, quanto l'avvenuta trattenuta in busta paga delle somme costituenti le rate del prestito per cui è causa (seppure manchino alcune mensilità, per come meglio sopra esplicitato).
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l'opponente, al momento della stipula del contratto abbia rilasciato delega di pagamento al proprio datore di lavoro e che la stessa si sia perfezionata mediante acquisizione del consenso del delegato.
Depongono, oltretutto, in questo senso sia la chiara intestazione del contratto di prestito
(domanda di prestito personale formulata dal mutuatario sig. Parte_1 rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro
a prelevare dalla propria retribuzione quote mensili effettuandone il versamento a BANCA
FIN-ECO Spa) che le condizioni generali di contratto e le clausole che lo regolano, nonché
l'esplicito richiamo alla delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c. contenuto nell'atto di delega in calce al contratto (cfr. all. 2 fascicolo opponente).
Pagina 6 di 9 Al riguardo e in linea generale, occorre osservare che il datore di lavoro, cui è conferito il predetto mandato irrevocabile, viene investito, nei rapporti interni col lavoratore, dell'onere di provvedere al pagamento, non assumendo su di sé l'obbligazione, come invece avviene nel caso della delegazione cumulativa disciplinata dall'art. 1268 c.c., a meno che non intervenga uno specifico atto di assunzione del debito del datore di lavoro che liberi completamente il debitore principale dall'obbligazione, atto che però, nel caso di specie, risulta assente.
Come noto, infatti, la delegazione di cui all'art. 1269 c.c. ha funzione solutoria, prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta dal terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario, di guisa che l'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante (Cass. Civ., sez. II, n. 7945/2020).
Nel caso di specie, dalle stesse previsioni contrattuali, emerge per tutta evidenza che l'obbligazione resta in capo al delegante ed il datore di lavoro è delegato a trattenere l'importo della rata onde provvedere al versamento in favore dell'istituto bancario, senza che si contempli in alcun modo che l'ente datore di lavoro si assuma direttamente, nei confronti del delegatario, l'obbligazione gravante sul delegante.
Del resto, in nessuna parte del contenuto dell'atto di delega posto in calce al contratto di finanziamento, si fa cenno all'assunzione dell'obbligo in via cumulativa con il dipendente, ma solo all'autorizzazione alla trattenuta e al successivo versamento.
D'altro canto, se quello fosse stato il reale intento negoziale, non si comprenderebbe il mancato esplicito richiamo anche all'art. 1268 c.c. che riguarda specificamente la delegazione cumulativa.
Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, può valere la sottoscrizione della parte datoriale, apposta in calce alla delega conferita dal lavoratore. A tale ultimo riguardo, è stato, infatti, precisato (Cass. n. 7945/2020, cit.) che “L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante”, e che “l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione”, quid pluris che, con tutta evidenza, non
è dato riscontrare in seno alla predetta dichiarazione, espressamente limitata all'accettazione del mandato irrevocabile ad operare le trattenute sulla retribuzione delle rate di rimborso del finanziamento ricevuto dall'opponente.
Pagina 7 di 9 Sotto altro profilo, a deporre nello stesso senso, è anche la previsione contenuta nell'atto di delega che regola la cessazione del rapporto di lavoro prevedendo, per tale ipotesi, la revoca della delega e, in caso di passaggio ad altro ente, la trasmissione all'ufficio di destinazione del proprio fascicolo.
In siffatto contesto, l'eccezione di violazione del c.d. beneficium ordinis, non può trovare ingresso atteso che una richiesta di pagamento dell'opposta rivolta direttamente nei confronti del delegato, in assenza di un atto specifico di assunzione del debito, sarebbe da ritenersi inammissibile.
In definitiva, non essendo stata provata alcuna assunzione di obbligazione tra la e la creditrice delegataria, l'unico soggetto obbligato nei confronti di Controparte_4 quest'ultima è soltanto il debitore delegante, ossia l'opponente, e non anche il terzo delegato. Il mancato versamento degli stipendi, ferme restando le conseguenze incidenti sul rapporto obbligatorio interno tra delegante e delegato, non comporta il sorgere di alcuna responsabilità in capo al delegato nei confronti del delegatario;
lo stesso non può dirsi per il delegante, il quale resta tenuto all'obbligo del versamento degli importi delle rate, il cui inadempimento legittima la reazione della società creditrice per il recupero di quanto dovutole.
Alla luce delle argomentazioni che precedono e facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, reputa il Tribunale che parte opposta abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. Essa ha, infatti, dimostrato non solo la sussistenza ma anche la consistenza del credito vantato producendo il documento contrattuale riportante le condizioni di finanziamento nonché il relativo piano di ammortamento e l'estratto contabile della posizione.
Per contro, parte opponente, cui spettava fornire prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia, non ha sollevato alcuna specifica contestazione sulla quantificazione del credito.
Anche in ordine alle modalità di calcolo degli interessi, l'opponente si è limitato a formulare una eccezione generica, senza specificare le singole partite debitorie contestate e senza indicare le clausole contrattuali che comportano, nella sua prospettazione, la violazione delle norme in materia.
Né le buste paga prodotte dall'opponente, da cui risultano le trattenute mensili effettuate dal datore di lavoro per il rimborso delle rate di finanziamento, possono ritenersi di per sé
Pagina 8 di 9 idonee a dimostrare che il datore di lavoro, pur trattenendo le somme, abbia poi provveduto effettivamente a trasferirle alla banca mutuante.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo nei confronti di . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, cosi provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 917/2022 – n. 3577/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 30.09.2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessive €
1.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CpA come per legge.
Catanzaro, 6/6/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
in persona del Giudice monocratico, Dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 - ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5067/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisa Salerno (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, in Guardavalle (CZ), Via Nazionale n. 270, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-OPPONENTE-
E
(c.f. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
l.r.p.t., e per essa quale mandataria (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Verona al C.F._3
Vicolo S. Bernardino n. 5/A, giusta procura generale in atti.
-OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 917/2022 – n. 3577/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Catanzaro il 30.09.2022.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del
06.06.2025, sostituita ex art. 127 - ter c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 17/12/2022
a mezzo di posta elettronica certificata, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 917/2022 - n. 3577/2022 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data 30/09/2022 su ricorso di , in qualità di cessionaria di Controparte_1
. Con il richiamato titolo, all'odierno opponente è stato ingiunto il pagamento CP_3 della somma di € 17.435,45 oltre interessi di mora, spese e competenze del monitorio, a titolo di rimborso di rate di finanziamento relative al contratto di credito al consumo stipulato con Banca Fineco, istituto appartenente al gruppo . CP_3
A sostegno della spiegata opposizione, ha dedotto di avere stipulato, in data 18.12.2003, contratto di mutuo n. 777080 con Banca Fin-Eco spa da rimborsare in n. 96 rate dell'importo mensile di € 188,00 ciascuna a decorrere da gennaio 2004 e sino a dicembre
2011.
Ha, inoltre, evidenziato di aver contestualmente conferito mandato irrevocabile alla
, quale sua datrice di lavoro, fino a concorrenza della somma complessiva Controparte_4 da rimborsare alla banca mutuante e che il datore di lavoro, per effetto dell'accettazione di tale mandato, ha effettuato in busta paga le trattenute mensili per tutto il suddetto periodo, così eccependo l'avvenuta estinzione del debito.
Infine, dopo aver lamentato l'insussistenza del requisito di certezza del credito azionato, sul presupposto che l'efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 TUB prodotta dall'ingiungente sia limitata alla sola fase monitoria nonché della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati, ha pure eccepito la prescrizione decennale del credito.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accogliere la dispiegata opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione (art. 633, comma 2, c.p.c.) e perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito, oltre IVA e CPA come per legge, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha, vieppiù, invocato l'applicazione della norma di cui all'art. 1268 c.c. e, per tale effetto, eccepito la violazione del beneficum ordinis, non risultando dimostrata la preventiva infruttuosa
Pagina 2 di 9 richiesta di pagamento nei confronti del datore di lavoro, quale soggetto delegato al pagamento, chiedendo di essere autorizzato a provvedere alla sua chiamata in causa.
1.1. Si è costituita in giudizio la società per azioni eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta, di cui ha chiesto il rigetto anche alla luce della mancata contestazione di una serie di circostanze, quali la stipula del contratto di mutuo e l'erogazione della relativa somma, il rendiconto analitico del rapporto e l'avvenuta cessione del credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine, decorrente dalla decadenza dal beneficio del termine o, al più, dalla scadenza dell'ultima rata da rimborsare, risulta interrotto da una serie di atti già prodotti in fase monitoria.
Ha, pertanto, concluso nei termini che seguono: “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 17.435,45 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1 somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di 17.435,45 (ovvero quella diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
1.2. Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo in quanto tardiva, nonché quella di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso il termine per l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa, istruita
Pagina 3 di 9 documentalmente, è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita ex art. 127 – ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
2. Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte opponente nel proprio libello introduttivo.
A tal proposito si evidenzia che il contratto di credito al consumo n. 777080 prodotto dalle parti è datato 18.12.2003 e in esso viene data indicazione del pagamento di n. 96 rate mensili dell'importo di € 188,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di gennaio 2004 (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione – all. 3 del fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, mette conto evidenziare che in caso di finanziamento in cui sia prevista una restituzione rateizzata, come nel caso di specie, la prescrizione non può che iniziare a decorrere dal momento in cui è cadenzato il pagamento dell'ultima rata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. civ., sez.
III, 30.08.2011, n. 17798). Con ordinanza del 10 febbraio 2023 n. 4232, inoltre, la suprema
Corte è nuovamente intervenuta a consolidare i principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione, ribadendo come il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Posto, pertanto, che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie corrisponde al mese di dicembre 2011 (considerando n. 96 rate a decorrere da gennaio 2004), parte opposta ha dato evidenza della raccomandata – peraltro nemmeno contestata - datata 17.06.2020, spedita il 07.08.2020 e ricevuta dall'opponente il successivo 12.08.2020, avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in favore di con contestuale richiesta di pagamento del dovuto (cfr. CP_1 all.ti 5 e 6 fascicolo monitorio, da cui si evince che il numero del rapporto riportato sulla diffida, 00000101064128, è lo stesso attribuito all'opponente nell'ambito della cessione del CP credito effettuata da ad – doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta). CP_3
Pagina 4 di 9 La citata comunicazione, quale valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, rende non accoglibile l'eccezione in esame che deve, pertanto, essere respinta.
3. Nel merito l'opposizione non può comunque essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Vale preliminarmente la pena evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado, ove il creditore che ha richiesto l'ingiunzione riveste sul piano sostanziale, la qualità di attore, cui, in base agli ordinari principi che governano il regime probatorio, spetta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente spetta fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Tribunale Milano, sez. VII, 17/01/2022, n. 231).
Vieppiù, al giudice dell'opposizione non spetta più la sola valutazione delle condizioni di emissione del decreto ingiuntivo, ma la verifica della fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa (Cass. civ., sent. n. 22253 del 14.07.2022).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza del proprio adempimento. A tal riguardo, è utile rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. civ., n. 9351 del 19.04.2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001).
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in esame, risulta incontestata, oltre che documentata, la stipula di un contratto di prestito tra l'opponente e la Fin-Eco Spa, cui è subentrata, a seguito di operazione di cartolarizzazione dei crediti, l'odierna società opposta.
Nessuna obiezione è stata, poi, sollevata dall'opponente in ordine alla titolarità sostanziale di quest'ultima nel rapporto controverso, dal lato attivo.
Pagina 5 di 9 Ciò che, invece, forma oggetto di contestazione è il mancato rimborso delle rate del finanziamento che, secondo la prospettazione di parte opposta non sarebbe integralmente avvenuto, con conseguente consolidamento del credito oggetto di ingiunzione.
Al riguardo, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per avvenuta estinzione dello stesso specificando di avere, in occasione della stipula del contratto, conferito mandato di pagamento irrevocabile al proprio datore di lavoro, , Controparte_4 cosi che lo stesso ha trattenuto mensilmente dalla propria retribuzione la somma di € 188,00 per provvedere al suo versamento a favore della società mutuante.
All'uopo ha prodotto le buste paga da cui risultano trattenute per € 188,00 a decorrere da gennaio 2004 e sino a dicembre 2011. In particolare, in allegato all'atto di citazione in opposizione, ha prodotto le buste paga del 2004, del 2005 (ad eccezione di quella del mese di dicembre), del 2008 (ad eccezione di quella riferita al mese di marzo), del 2009, del 2010
(ad eccezione del mese di novembre e dicembre) e del 2011 (ad eccezione dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (cfr. all.ti 3 e 4 atto di citazione in opposizione), mentre, in uno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28/04/2023, ha prodotto le buste paga dell'anno 2006, 2007 e quelle dei mesi di marzo, aprile e maggio 2011 (cfr. all. note tratt. scritta ud. 28/04/2023).
Così ricostruita la materia del contendere, deve ora evidenziarsi che dall'esame del materiale probatorio offerto in giudizio, effettivamente emerge tanto la delega di pagamento al datore di lavoro, quanto l'avvenuta trattenuta in busta paga delle somme costituenti le rate del prestito per cui è causa (seppure manchino alcune mensilità, per come meglio sopra esplicitato).
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l'opponente, al momento della stipula del contratto abbia rilasciato delega di pagamento al proprio datore di lavoro e che la stessa si sia perfezionata mediante acquisizione del consenso del delegato.
Depongono, oltretutto, in questo senso sia la chiara intestazione del contratto di prestito
(domanda di prestito personale formulata dal mutuatario sig. Parte_1 rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro
a prelevare dalla propria retribuzione quote mensili effettuandone il versamento a BANCA
FIN-ECO Spa) che le condizioni generali di contratto e le clausole che lo regolano, nonché
l'esplicito richiamo alla delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c. contenuto nell'atto di delega in calce al contratto (cfr. all. 2 fascicolo opponente).
Pagina 6 di 9 Al riguardo e in linea generale, occorre osservare che il datore di lavoro, cui è conferito il predetto mandato irrevocabile, viene investito, nei rapporti interni col lavoratore, dell'onere di provvedere al pagamento, non assumendo su di sé l'obbligazione, come invece avviene nel caso della delegazione cumulativa disciplinata dall'art. 1268 c.c., a meno che non intervenga uno specifico atto di assunzione del debito del datore di lavoro che liberi completamente il debitore principale dall'obbligazione, atto che però, nel caso di specie, risulta assente.
Come noto, infatti, la delegazione di cui all'art. 1269 c.c. ha funzione solutoria, prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta dal terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario, di guisa che l'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante (Cass. Civ., sez. II, n. 7945/2020).
Nel caso di specie, dalle stesse previsioni contrattuali, emerge per tutta evidenza che l'obbligazione resta in capo al delegante ed il datore di lavoro è delegato a trattenere l'importo della rata onde provvedere al versamento in favore dell'istituto bancario, senza che si contempli in alcun modo che l'ente datore di lavoro si assuma direttamente, nei confronti del delegatario, l'obbligazione gravante sul delegante.
Del resto, in nessuna parte del contenuto dell'atto di delega posto in calce al contratto di finanziamento, si fa cenno all'assunzione dell'obbligo in via cumulativa con il dipendente, ma solo all'autorizzazione alla trattenuta e al successivo versamento.
D'altro canto, se quello fosse stato il reale intento negoziale, non si comprenderebbe il mancato esplicito richiamo anche all'art. 1268 c.c. che riguarda specificamente la delegazione cumulativa.
Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, può valere la sottoscrizione della parte datoriale, apposta in calce alla delega conferita dal lavoratore. A tale ultimo riguardo, è stato, infatti, precisato (Cass. n. 7945/2020, cit.) che “L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante”, e che “l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione”, quid pluris che, con tutta evidenza, non
è dato riscontrare in seno alla predetta dichiarazione, espressamente limitata all'accettazione del mandato irrevocabile ad operare le trattenute sulla retribuzione delle rate di rimborso del finanziamento ricevuto dall'opponente.
Pagina 7 di 9 Sotto altro profilo, a deporre nello stesso senso, è anche la previsione contenuta nell'atto di delega che regola la cessazione del rapporto di lavoro prevedendo, per tale ipotesi, la revoca della delega e, in caso di passaggio ad altro ente, la trasmissione all'ufficio di destinazione del proprio fascicolo.
In siffatto contesto, l'eccezione di violazione del c.d. beneficium ordinis, non può trovare ingresso atteso che una richiesta di pagamento dell'opposta rivolta direttamente nei confronti del delegato, in assenza di un atto specifico di assunzione del debito, sarebbe da ritenersi inammissibile.
In definitiva, non essendo stata provata alcuna assunzione di obbligazione tra la e la creditrice delegataria, l'unico soggetto obbligato nei confronti di Controparte_4 quest'ultima è soltanto il debitore delegante, ossia l'opponente, e non anche il terzo delegato. Il mancato versamento degli stipendi, ferme restando le conseguenze incidenti sul rapporto obbligatorio interno tra delegante e delegato, non comporta il sorgere di alcuna responsabilità in capo al delegato nei confronti del delegatario;
lo stesso non può dirsi per il delegante, il quale resta tenuto all'obbligo del versamento degli importi delle rate, il cui inadempimento legittima la reazione della società creditrice per il recupero di quanto dovutole.
Alla luce delle argomentazioni che precedono e facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, reputa il Tribunale che parte opposta abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. Essa ha, infatti, dimostrato non solo la sussistenza ma anche la consistenza del credito vantato producendo il documento contrattuale riportante le condizioni di finanziamento nonché il relativo piano di ammortamento e l'estratto contabile della posizione.
Per contro, parte opponente, cui spettava fornire prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia, non ha sollevato alcuna specifica contestazione sulla quantificazione del credito.
Anche in ordine alle modalità di calcolo degli interessi, l'opponente si è limitato a formulare una eccezione generica, senza specificare le singole partite debitorie contestate e senza indicare le clausole contrattuali che comportano, nella sua prospettazione, la violazione delle norme in materia.
Né le buste paga prodotte dall'opponente, da cui risultano le trattenute mensili effettuate dal datore di lavoro per il rimborso delle rate di finanziamento, possono ritenersi di per sé
Pagina 8 di 9 idonee a dimostrare che il datore di lavoro, pur trattenendo le somme, abbia poi provveduto effettivamente a trasferirle alla banca mutuante.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo nei confronti di . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, cosi provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 917/2022 – n. 3577/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 30.09.2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessive €
1.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CpA come per legge.
Catanzaro, 6/6/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
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