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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 4411/2024 promosso da
, (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI Parte_1
SS e con domicilio eletto presso il suo studio in Via Teodorico n. 8, 27100 Pavia
RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1 (C.F. C.F. 2 ),
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
"Parte ricorrente chiede di poter precisare le conclusioni come da decisioni assunte nel provvedimento provvisorio del giudice, nulla disponendo in punto obblighi di mantenimento della bambina il cui mantenimento resterà interamente a carico della madre. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, Sig.ra Parte_1 "depositava ricorso in data 3.12.2024 al fine di chiedere
ER l'affidamento esclusivo della figlia minore nonché l'ammissione di Ctu atta a valutare la relazione affettiva tra la minore e l'ex compagno, sig. CP_1 il quale aveva riconosciuto la minore pur non essendone, come asserito dalla ricorrente, il padre biologico.
In particolare, la ricorrente riferiva di aver intrattenuto, a partire dal 2018, un rapporto sentimentale con il Sig. CP_1 che si concludeva nella primavera del 2020; successivamente la stessa intraprendeva ER una nuova relazione con un altro soggetto, durante la quale rimaneva incinta della minore che tuttavia non veniva riconosciuta dal padre biologico.
Nel corso del 2021 le parti si riavvicinavano e il Sig. CP_1 procedeva al riconoscimento della bambina, attribuendole anche il proprio cognome.
Successivamente si instaurava un periodo di convivenza presso l'abitazione della ricorrente, ove risiedevano anche il figlio di lei, avuto da una precedente relazione, e la figlia del convenuto, rimasta orfana di madre.
Tale convivenza cessava definitivamente nell'ottobre 2023, a causa di persistenti contrasti tra le parti, ma, ciò nonostante, la ricorrente consentiva al Sig. CP_1 di mantenere contatti e frequentazioni con ER la minore al fine di preservare il legame affettivo instaurato tra i due.
Tuttavia, nel corso di detti incontri, si verificarono episodi che evidenziavano condotte del resistente non adeguate ai doveri di cura e vigilanza nei confronti della minore, tali da compromettere la fiducia della madre nella sua capacità gestionale.
Al contempo, le occasioni di frequentazione divenivano contesto di crescente conflittualità, poiché il
Sig. CP_1 tendeva a utilizzare tali momenti non per l'interazione con la minore, bensì per sollevare contestazioni e generare discussioni nei confronti della ricorrente.
All'udienza del 15.04.2025, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
contestualmente la ricorrente riferiva che il
Sig. CP_1 a partire dall'anno 2024 non si era più interessato alla minore né contribuiva al suo mantenimento.
Con ordinanza del 16.04.2025 il Giudice affidava la minore in via super esclusiva alla madre e incaricava i Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale dell'Alto e Basso Pavese di svolgere indagine psicosociale diretta a verificare le condizioni di vita della minore, le competenze genitoriali e l'eventuale interesse paterno alla frequentazione, nonché di valutare le modalità di incontri compatibili con l'interesse della minore e di invitare il convenuto a costituirsi nel procedimento.
I servizi incaricati, con la relazione depositata in data 26.09.2025, riferivano che la ricorrente aveva trasferito la residenza propria e della minore presso il Comune di Rimini a far data dal 13.08.2025, mentre l'Ufficio Anagrafe del Comune di Albuzzano attestava che il Sig. CP_1 risultava "sconosciuto", dunque alla luce della mancanza di residenza di entrambi i genitori e della minore nel territorio dell'Ambito, gli operatori dichiaravano di non poter svolgere l'incarico conferito, dovendo l'eventuale presa in carico essere demandata ai servizi socio-territoriali del Comune di attuale residenza della minore.
All'udienza del 22 ottobre 2025 comparivano la ricorrente con il proprio difensore e il Sig. CP_1 presente personalmente ma non costituito.
Quest'ultimo dichiarava di tenere al bene della minore, pur non vedendola da circa un anno, e affermava di non opporsi all'affido super esclusivo richiesto dalla madre.
La ricorrente, del resto, chiedeva che non si procedesse a una presa in carico da parte dei Servizi
Sociali dell'Ambito di Pavia, atteso l'avvenuto trasferimento della residenza della minore e della madre nel Comune di Rimini, e manifestava l'intenzione di richiedere la nomina di un curatore speciale ai fini della regolarizzazione della posizione della minore in ordine all'accertamento della paternità; precisava altresì le proprie conclusioni, uniformandosi a quanto già stabilito dal giudice delegato con l'ordinanza provvisoria, dichiarando di non voler avanzare domanda in ordine agli obblighi di mantenimento, che resteranno integralmente a proprio carico, e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, dato atto delle dichiarazioni rese dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Ebbene, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata l'adesione del convenuto alla richiesta della ricorrente, il Collegio reputa corretto disporre l'affido super esclusivo della minore ( di anni 4) alla madre (c.d. "rafforzato"), con collocamento presso la stessa.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. - codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l'affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non collocatario.
Tuttavia, questo regime di affido implica che le decisioni di maggior importanza per i figli continuano comunque ad essere prese di comune accordo tra i genitori, a differenza dell'affidamento esclusivo nella sua forma rafforzata, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale ogni decisione viene assunta solo dal genitore affidatario, senza il coinvolgimento dell'altro, poiché considerato totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.
Nel caso di specie, preso atto dell' assenza di oltre un anno del convenuto - riferita dalla ricorrente e confermata anche dallo stesso sig. CP_1 -, considerata l'intenzione della madre di avviare un procedimento al fine di regolarizzare la situazione della minore in relazione all'accertamento della paternità, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del convenuto, ogni decisione che riguarda la figlia in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alla minore, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore.
ER Per quanto concerne il mantenimento della minore si osserva che la madre non ha avanzato alcuna richiesta di contributo economico da parte del sig. CP_1 pertanto se ne farà carico in via esclusiva.
Le spese di lite del procedimento vengono compensate tra le parti come da richiesta della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
Affida la minore in via esclusiva rafforzata alla madre, che potrà in autonomia e senza la necessità dl consenso paterno, assumere tutte le decisioni anche di carattere straordinario relative alla salute,
all'educazione, alla scuola, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative alla figlia, compresa richiesta e rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
dispone che qualora il padre voglia vedere o frequentare la minore si accordi con la madre in ordine alle modalità e in caso di disaccordo si rivolga ai Servizi Sociali competenti per la residenza della minore;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 05/12/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 4411/2024 promosso da
, (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI Parte_1
SS e con domicilio eletto presso il suo studio in Via Teodorico n. 8, 27100 Pavia
RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1 (C.F. C.F. 2 ),
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
"Parte ricorrente chiede di poter precisare le conclusioni come da decisioni assunte nel provvedimento provvisorio del giudice, nulla disponendo in punto obblighi di mantenimento della bambina il cui mantenimento resterà interamente a carico della madre. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, Sig.ra Parte_1 "depositava ricorso in data 3.12.2024 al fine di chiedere
ER l'affidamento esclusivo della figlia minore nonché l'ammissione di Ctu atta a valutare la relazione affettiva tra la minore e l'ex compagno, sig. CP_1 il quale aveva riconosciuto la minore pur non essendone, come asserito dalla ricorrente, il padre biologico.
In particolare, la ricorrente riferiva di aver intrattenuto, a partire dal 2018, un rapporto sentimentale con il Sig. CP_1 che si concludeva nella primavera del 2020; successivamente la stessa intraprendeva ER una nuova relazione con un altro soggetto, durante la quale rimaneva incinta della minore che tuttavia non veniva riconosciuta dal padre biologico.
Nel corso del 2021 le parti si riavvicinavano e il Sig. CP_1 procedeva al riconoscimento della bambina, attribuendole anche il proprio cognome.
Successivamente si instaurava un periodo di convivenza presso l'abitazione della ricorrente, ove risiedevano anche il figlio di lei, avuto da una precedente relazione, e la figlia del convenuto, rimasta orfana di madre.
Tale convivenza cessava definitivamente nell'ottobre 2023, a causa di persistenti contrasti tra le parti, ma, ciò nonostante, la ricorrente consentiva al Sig. CP_1 di mantenere contatti e frequentazioni con ER la minore al fine di preservare il legame affettivo instaurato tra i due.
Tuttavia, nel corso di detti incontri, si verificarono episodi che evidenziavano condotte del resistente non adeguate ai doveri di cura e vigilanza nei confronti della minore, tali da compromettere la fiducia della madre nella sua capacità gestionale.
Al contempo, le occasioni di frequentazione divenivano contesto di crescente conflittualità, poiché il
Sig. CP_1 tendeva a utilizzare tali momenti non per l'interazione con la minore, bensì per sollevare contestazioni e generare discussioni nei confronti della ricorrente.
All'udienza del 15.04.2025, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
contestualmente la ricorrente riferiva che il
Sig. CP_1 a partire dall'anno 2024 non si era più interessato alla minore né contribuiva al suo mantenimento.
Con ordinanza del 16.04.2025 il Giudice affidava la minore in via super esclusiva alla madre e incaricava i Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale dell'Alto e Basso Pavese di svolgere indagine psicosociale diretta a verificare le condizioni di vita della minore, le competenze genitoriali e l'eventuale interesse paterno alla frequentazione, nonché di valutare le modalità di incontri compatibili con l'interesse della minore e di invitare il convenuto a costituirsi nel procedimento.
I servizi incaricati, con la relazione depositata in data 26.09.2025, riferivano che la ricorrente aveva trasferito la residenza propria e della minore presso il Comune di Rimini a far data dal 13.08.2025, mentre l'Ufficio Anagrafe del Comune di Albuzzano attestava che il Sig. CP_1 risultava "sconosciuto", dunque alla luce della mancanza di residenza di entrambi i genitori e della minore nel territorio dell'Ambito, gli operatori dichiaravano di non poter svolgere l'incarico conferito, dovendo l'eventuale presa in carico essere demandata ai servizi socio-territoriali del Comune di attuale residenza della minore.
All'udienza del 22 ottobre 2025 comparivano la ricorrente con il proprio difensore e il Sig. CP_1 presente personalmente ma non costituito.
Quest'ultimo dichiarava di tenere al bene della minore, pur non vedendola da circa un anno, e affermava di non opporsi all'affido super esclusivo richiesto dalla madre.
La ricorrente, del resto, chiedeva che non si procedesse a una presa in carico da parte dei Servizi
Sociali dell'Ambito di Pavia, atteso l'avvenuto trasferimento della residenza della minore e della madre nel Comune di Rimini, e manifestava l'intenzione di richiedere la nomina di un curatore speciale ai fini della regolarizzazione della posizione della minore in ordine all'accertamento della paternità; precisava altresì le proprie conclusioni, uniformandosi a quanto già stabilito dal giudice delegato con l'ordinanza provvisoria, dichiarando di non voler avanzare domanda in ordine agli obblighi di mantenimento, che resteranno integralmente a proprio carico, e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, dato atto delle dichiarazioni rese dalle parti, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Ebbene, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata l'adesione del convenuto alla richiesta della ricorrente, il Collegio reputa corretto disporre l'affido super esclusivo della minore ( di anni 4) alla madre (c.d. "rafforzato"), con collocamento presso la stessa.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. - codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l'affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non collocatario.
Tuttavia, questo regime di affido implica che le decisioni di maggior importanza per i figli continuano comunque ad essere prese di comune accordo tra i genitori, a differenza dell'affidamento esclusivo nella sua forma rafforzata, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale ogni decisione viene assunta solo dal genitore affidatario, senza il coinvolgimento dell'altro, poiché considerato totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.
Nel caso di specie, preso atto dell' assenza di oltre un anno del convenuto - riferita dalla ricorrente e confermata anche dallo stesso sig. CP_1 -, considerata l'intenzione della madre di avviare un procedimento al fine di regolarizzare la situazione della minore in relazione all'accertamento della paternità, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del convenuto, ogni decisione che riguarda la figlia in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alla minore, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore.
ER Per quanto concerne il mantenimento della minore si osserva che la madre non ha avanzato alcuna richiesta di contributo economico da parte del sig. CP_1 pertanto se ne farà carico in via esclusiva.
Le spese di lite del procedimento vengono compensate tra le parti come da richiesta della ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
Affida la minore in via esclusiva rafforzata alla madre, che potrà in autonomia e senza la necessità dl consenso paterno, assumere tutte le decisioni anche di carattere straordinario relative alla salute,
all'educazione, alla scuola, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative alla figlia, compresa richiesta e rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
dispone che qualora il padre voglia vedere o frequentare la minore si accordi con la madre in ordine alle modalità e in caso di disaccordo si rivolga ai Servizi Sociali competenti per la residenza della minore;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 05/12/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi