Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO TRIESTE 34 41100
MODENA, presso lo studio dell'avv. BAGNI GIULIANA, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNI GIULIANA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in BORGO RONCHINI N. 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. LO BUE IRENE, rappresentata e difesa dall'avv. LO BUE IRENE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 22.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15.04.1967 a Carpi (MO) con CP_1
Esponeva che a seguito del ricorso per separazione personale consensuale i coniugi si erano separati alle condizioni di cui al verbale in pari data,
omologato dal Tribunale di Modena il 14.07.2022; che era stato concordato un contributo del ricorrente in favore della moglie di €. 450 mensili;
che in considerazione del peggioramento della situazione economica del ricorrente, il contributo al mantenimento della moglie doveva ritenersi non più dovuto o comunque eccessivo.
Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca (ovvero la riduzione) del contributo al mantenimento in favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva nel presente procedimento con memoria CP_1
depositata il 3.12.2024, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo disporsi a carico del marito il versamento
2 dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di €. 450, pari a quella già
pattuita in sede di accordi di separazione, con vittoria di spese.
All'udienza celebratasi il giorno 22.01.2025, comparivano entrambe le parti,
ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Con ordinanza emessa in udienza, il Giudice proponeva alle parti di raggiungere un accordo, nel senso della previsione di un assegno divorzile di
€. 300 mensili, rinviando a successiva udienza del 18.02.2025 per eventuali conclusioni congiunte in recepimento dell'accordo proposto.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
All'udienza del 18.02.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti davano atto di non avere raggiunto un accordo e precisavano le proprie conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis, 22 u.c. c.p.c.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
CARPI (MO) in data 15.04.1967 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi (con decreto n.
1987/2022) ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in
3 sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo,
quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
In assenza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti le uniche questioni oggetto di causa, connesse alla pronuncia di divorzio, sono relative alla domanda di assegno di divorzio da parte della nei CP_1
confronti del e la sua quantificazione. Pt_1
Come è noto il criterio di attribuzione al coniuge dell'assegno divorzile è
stato recentemente affrontato, dopo difformi pregressi orientamenti della cassazione, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla stregua di tale pronuncia deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità
patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il
4 criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, occorre tenere conto che con gli accordi raggiunti in sede di separazione (14.07.2022) le parti hanno pattuito un contributo del sig. in favore della sig.ra di €. 450 Pt_1 CP_1
mensili.
Nel ricorso il sig. ha dichiarato che all'epoca della separazione Pt_1
5 prestava la propria collaborazione per la Meccanica Ares s.r.l e percepiva
€.2000 che andavano ad aggiungersi alla pensione di vecchiaia ammontante ad €. 1750,00 mensili, per un totale di €. 3750; che dal dicembre 2023 tale collaborazione è cessata e dal gennaio 2024 le sue entrate sono unicamente quelle pensionistiche (€. 1750) cui si aggiunge quella derivante dalla restituzione di un prestito erogato alla Meccanica Ares per €. 980 e la restituzione di €. 200 mensili da parte della moglie (€. 1180 più €. 1750, tot.
€. 2930 mensili).
Ha dedotto, dunque, che le proprie uscite superano le entrate e che la sig.ra non ha ottemperato alla clausola n. 5 degli accordi di separazione, CP_1
con cui le parti si erano impegnate alla alienazione di due capannoni in comproprietà, essendosi rifiutata di porre in vendita uno dei due.
Il ricorrente ha prodotto in atti le dichiarazioni dei redditi da cui emerge un reddito annuo netto per il 2022 (anno d'imposta 2021) di €. 41932; per il
2023 (anno d'imposta 2022) risulta un reddito annuo netto di €. 46208; per il 2024 (anno 2023) di €. 51000 circa.
La sig.ra percepisce €. 1.430,00 mensili, costituiti dall'assegno di CP_1
mantenimento di €. 450,00 e da €. 980,00 relativi alla rata erogata dalla
Società Meccanica Ares srl a titolo di restituzione prestito.
Ha spese di locazione per €. 395 mensili e restituisce mensilmente al
200 euro per un prestito ricevuto. Pt_1
A fronte di tali elementi risulta da un lato confermata la notevole
6 sperequazione reddituale tra i coniugi, già sussistente al momento della separazione, quando venne previsto consensualmente un assegno di mantenimento a carico del marito di €. 450 mensili;
non sono stati forniti elementi di valutazione, infatti, del peggioramento della situazione reddituale del il quale, comunque, continua ad avere entrate prossime ai 3000 Pt_1
euro mensili.
Anche la circostanza dedotta dal ricorrente della colpevole situazione economica precaria della resistente, che si sarebbe sottratta volontariamente alla ricerca di un'occupazione, è rimasta priva di riscontro.
D'altro canto la lunga durata del matrimonio (55 anni) e la pacifica collaborazione prestata dalla resistente ai bisogni della famiglia tramite la cura e l'educazione dei figli della coppia, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, la rende certamente meritevole di un assegno anche a titolo compensativo (cfr. anche verbale di udienza del
22.01.2025).
Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile, che può essere confermato nell'importo di 450 euro mensili pattuito dalle parti in sede di separazione, oltre rivalutazione ISTAT.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
3724/2024 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.04.1967 in CARPI (MO) fra , nato Parte_1
a BOMPORTO (MO) il 19/01/1947 e nata a CP_1
MEDOLLA (MO) il 07/05/1948, e trascritto nel Registro dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 1967, al numero 93 parte
II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
2. dispone che versi a entro il 10 di Parte_1 CP_1
ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €. 450 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. condanna alla rifusione in favore della resistente Parte_1
delle spese processuali che liquida in €.
4.000 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 6.03.2025.
Il Presidente
8 Dott. Riccardo Di Pasquale
Il Giudice est.
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti
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