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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'LA Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno, avv. Cristina Ciceri, in proprio, ex art. 86 c.p.c., giusto decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare di Milano in data 7 gennaio 2025 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
attrice in riassunzione
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 12 convenuta in riassunzione contumace
Conclusioni delle parti
Per parte attrice in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in accoglimento delle domande spiegate da questa difesa, applicando i principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 33394 pubblicata in data 19.12.2024, in accoglimento del presente atto, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 365/20, pubblicata in data 20.1.2021, oltre che della cassata sentenza n. 1796/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 della Corte di Appello di Milano, per le ragioni ampiamente esposte e di cui alle difese di parte appellante in riassunzione e per tutti i motivi di cui in narrativa, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così decidere, nel merito:
1. accogliere, nulla essendo dovuto dalla Sig.ra per il di lei ricovero presso la Parte_1
R.S.A. OR AT 1 gestita dalla per essere la Controparte_2
retta di spettanza esclusiva del sistema sanitario, le conclusioni (precisate in prime cure e richiamate in appello) che qui si riportano: A) accogliere la domanda di accertamento negativo del credito vantato da ei confronti della Sig.ra Controparte_1 [...]
, in relazione alle richieste spese a quota socio–assistenziale, dichiarando Parte_1
che quest'ultima non è debitrice nei confronti della struttura delle relative somme, di cui alle fatture già emesse, né degli ulteriori importi da versarsi successivamente per il medesimo titolo in favore della predetta struttura;
B) accertare e dichiarare la nullità degli impegni di pagamento in precedenza sottoscritti e/o la nullità in parte qua dell'accordo di ricovero/ospitalità presso la SA OR AT gestita CP_3
per illiceità della causa e comunque contrarietà a norme imperative ex
[...]
art. 1418 c.c.; C) per l'effetto dell'accoglimento di quanto precede, respingere le domande tutte proposte da in via riconvenzionale nei confronti CP_1 pagina 2 di 12 della Sig.ra per i motivi sopra esposti, in relazione ai crediti Parte_1
derivanti dalle rette insolute da gennaio 2019 ad oggi, nonché di quelle relative alle mensilità successive;
D) dichiarare tenuta e condannare la Soc. CROCE DI MALTA a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore – anche occorrendo in via riconvenzionale / accessoria – alla restituzione, in favore della Sig.ra Parte_1
delle somme indebitamente corrisposte, ex art. 2033 e/o art. 2041 c.c., per un
[...]
ammontare complessivo di € 10.424,00.=, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Dichiarare altresì tenuta e condannare l'odierna appellata in riassunzione in persona del legale rappresentante pro Parte tempore – ex art. 389 c.p.c. – alla restituzione, in favore della Sig.ra delle somme ulteriormente corrisposte in base alla sentenza di appello poi annullata, per un ammontare complessivo di € 48.000,00.=, giusta documentazione prodotta sub doc. C, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento.
3. Con vittoria, in tutto o quanto meno in parte, delle spese dei due gradi di giudizio di merito, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 20.1.2021 il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta dall'avv. Cristina Ciceri, quale amministratore di sostegno di Parte_1
per l'accertamento negativo del credito relativo alla quota c.d. alberghiera per
[...]
il ricovero di quest'ultima presso il Nucleo Protettivo Alzheimer della R.S.A. convenzionata OR “AT”, gestita da Il Tribunale di Controparte_1
Milano, nel contempo, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il pagamento di euro 54.910,00 disattendendo così la domanda dell'attrice per la dichiarazione di nullità degli impegni di pagamento in precedenza sottoscritti e/o di pagina 3 di 12 nullità parziale dell'accordo di ricovero/ospitalità presso la R.S.A. OR AT per illiceità della causa e, comunque, per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.
Nello specifico il Giudice di prime cure respingeva la domanda, osservando che: “a fronte delle condizioni psico-fisiche di , dell'assenza di diverse patologie, del Pt_1
grado di evoluzione della malattia di Alzheimer nel periodo oggetto di causa, comportante necessità di generica assistenza del personale della struttura per sopperire alla mancanza di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana, si ritiene che si verta nelle fattispecie delineate dai citati DPCM, relativi alla erogazione di trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale a persone non autosufficienti e di prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale di lungo assistenza per i quali è prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del
50%”.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 25.5.2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'amministratore di sostegno, riformava la pronuncia di primo grado limitatamente all'importo dovuto, riducendolo ad euro
53.754,00 oltre interessi e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Parte In particolare, il Giudice del gravame evidenziava che la non risultava essere stata ricoverata “in forza di un piano di cura personalizzato, ma emerge, piuttosto, che sono stati formulati solo dei piani assistenziali che non indicano la necessità di significativi interventi di carattere terapeutico. Ne consegue che le caratteristiche delle prestazioni erogate dalla struttura, unitamente alla durata non prevedibile e non definibile del trattamento assistenziale, inducono a ritenere che si sia in presenza di prestazioni esulanti dalla fase intensiva e da quella estensiva, rese piuttosto nella fase di lungo assistenza, per il recupero e il mantenimento funzionale a persone non autosufficienti, per le quali è prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del 50%, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure”. pagina 4 di 12 Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'amministratore di sostegno di sulla base di tre motivi. Parte_1
Con ordinanza n. 33394/2024, la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
L'amministratore di sostegno di ha riassunto il giudizio chiedendo, Parte_1
in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, di dichiarare che nulla è dovuto da per il di lei ricovero presso la R.S.A. OR AT 1, Parte_1
gestita dalla per essere la retta di spettanza esclusiva del Controparte_2
sistema sanitario e di condannare parte convenuta alla restituzione delle somme ulteriormente corrisposte in base alla sentenza di appello poi annullata, per un ammontare complessivo di € 48.000,00, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento.
è rimasta contumace. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione a parte attrice di termine per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia remittente la Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando l'orientamento espresso dalla Corte in analoghe fattispecie (Cass., sez. III,
7 novembre 2017, n. 28321, che richiama, sul punto, Cass., sez. I, 22 marzo 2012, n.
4558 e Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776) in base al quale:
pagina 5 di 12 “a) ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socioassistenziali, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socio assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”;
b) «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della
Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socio assistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo»
In sostanza, si è osservato, “l'elemento differenziale tra prestazione socio assistenziale
«inscindibile» dalla prestazione sanitaria e prestazione socio assistenziale «pura», non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale”, e ciò perché in tal caso, “l'intervento
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio sanitario pubblico”.
pagina 6 di 12 La Corte remittente ha poi richiamato altre pronunce rese dalla Suprema in relazione a pazienti affetti da morbo di Alzheimer (Cass. 29 luglio 2024, 21162; 22 febbraio 2024,
n. 4752; 11 dicembre 2023, n. 34590; 4 settembre 2023, n. 25660; 18 maggio 2023, n.
13714; 24 gennaio 2023, n. 2038) le quali hanno chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal
. CP_4
In conclusione, ha osservato la Suprema Corte che, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito”.
Dopo aver così inquadrata la fattispecie in esame, la Corte di legittimità ha affermato che la Corte d'Appello “è incorsa in un duplice errore. In primo luogo, perché ha fatto riferimento ad un criterio distintivo basato sulla natura del morbo di Alzheimer come malattia neurologica a carattere cronico degenerativo, “il cui programma assistenziale non può considerarsi di medio o prolungato periodo definito, ma ha una durata non prevedibile e non definibile stante l'inesorabile e irreversibile progredire della pagina 7 di 12 patologia neurologica” (pag. 13 della motivazione), mentre il criterio da osservare è quello dell'integrazione tra le prestazioni, ovvero dell'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi del dpcm 14 febbraio
2001, art. 3, comma 3).”
In secondo luogo, il cennato criterio distintivo basato su una lettura restrittiva dell'art.
3, comma 3°, d.p.c.m. 14.2.2001 supportata dal richiamo all'art. 2, comma 4°, lett. a), senza considerare la portata della lett. c) della stessa norma, che quanto all'intensità assistenziale considera anche “la fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere
l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”, non considera che questa Corte ha ravvisato nella «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.
Piano terapeutico personalizzato imposto dalla necessità per la paziente, tenuto conto della patologia da cui era affetta (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (v., le relazioni delle visite presso
l'Istituto Neurologico Carlo Besta, la certificazione della dott.ssa del Per_1
20.10.2016, la relazione sanitaria del medico referente del Nucleo Alzheimer della
R.S.A. OR del 4 ottobre 2018, dove si legge “…paziente affetta da Malattia di
Alzheimer di grado severo con alterazioni del comportamento ed aggressività fisica e verbale”, pag. 9 della sentenza impugnata, nonché le terapie farmacologiche prescritte pagina 8 di 12 prima e dopo il ricovero presso la R.S.A., v. docc. 8 e 9 del fascicolo ex art. 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. della ricorrente)”.
Ha quindi concluso che “Solo qualora si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente. Le prestazioni socioassistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata secondo gli indicati parametri, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale”.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di legittimità ha altresì accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1343, 2033, 2041 c.c., con riferimento all'impegno di pagamento assunto nei confronti di Controparte_1
Ha osservato, infatti, che “nel caso di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria, l'intervento "sanitario-socioassistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico”. Parte Da ciò deriva che l'impegno di pagamento, assunto dalla tramite il proprio amministratore di sostegno nei confronti della controricorrente ed avente ad oggetto la quota c.d. alberghiera per il ricovero della paziente presso il Nucleo Protettivo
pagina 9 di 12 Alzheimer della R.S.A. convenzionata OR “AT”, gestita da Controparte_1
sia privo di causa e, quindi, nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.”.
[...]
Riesaminando la fattispecie alla luce dei principi di diritto posti dalla Corte di legittimità, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti e richiamata nella pronuncia della
Suprema Corte si evince che la paziente era affetta da “Malattia di Alzheimer di grado severo con alterazioni del comportamento ed aggressività fisica e verbale” (così relazione sanitaria del medico referente del Nucleo Alzheimer della R.S.A. OR del 4 ottobre 2018), presentava “declino cognitivo di grado severo” ed era sottoposta a terapia farmacologia continuativa (così relazione visita neurologica Carlo Besta): da ciò si desume che la paziente era sottoposta ad un piano terapeutico personalizzato, al fine di rallentare, attraverso le cure, l'evoluzione della malattia e contenere la sua degenerazione in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi. Parte Pertanto, la gravità della patologia da cui è affetta la signora (morbo di Alzheimer) di carattere cronico e degenerativo evidenzia la stretta ed inscindibile interdipendenza tra le prestazioni a carattere sanitario con quelle a carattere socio-assistenziale, perché necessarie al fine di rallentare l'evoluzione della malattia e contenere la sua degenerazione, evitando l'insorgere di comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, deve Parte dichiararsi la nullità degli impegni di pagamento assunti dalla signora per il tramite del suo amministratore di sostegno, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi indebitamente versati, pari ad €. 10.424,00 (v. le fatture e i relativi assegni, prodotti quali doc. 2 fascicolo primo grado) alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a quanto ulteriormente corrisposto in esecuzione della sentenza d'appello cassata, che ammonta ad €. 48.000,00 (come si pagina 10 di 12 evince dalla scrittura privata di transazione, prodotta quale doc. C, sottoscritta in data
7.10.2022, con la quale parte attrice aveva versato la somma di €. 48.000,00 al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva in corso e, nel contempo, si era riservata “il diritto di impugnare la Sentenza e di ripetere quanto versato con il presente
Accordo, in ipotesi di caducazione, in tutto od in parte, degli effetti della Sentenza...”).
Sulla somma di € 10.424,00 decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo e sulla somma di € 48.000,00 dal dì del pagamento al soddisfo.
In considerazione dell'esito finale del giudizio, le spese di lite di tutti i gradi del giudizio gravano a carico della convenuta soccombente. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa, pari ad €. 10.424,00 per il giudizio di primo grado e ad € 48.000,00 per gli altri gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, ex art. 392 c.p.c., in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33394/2024, ogni altra diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 365/20, pubblicata in data
20.1.2021, dichiara la nullità degli impegni di pagamento assunti da Parte_1
per il tramite del proprio amministratore di sostegno nei confronti di
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 Controparte_1
delle somme indebitamente corrisposte per l'ammontare Parte_1
complessivo di € 10.424,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla restituzione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme ulteriormente corrisposte in esecuzione della sentenza cassata, per l'ammontare complessivo di € 48.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
pagina 11 di 12 condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i Controparte_1 Parte_1
gradi del giudizio, che così liquida:
- per il giudizio di primo grado, € 4.835,00 per compensi, € 274,60 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio d'appello, € 9.991,00 per compensi, € 1.165,50 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di legittimità € 7.655,00 per compensi, € 1.745,00 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 9.991,00 per compensi, € 786,00 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
RA D'LA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'LA Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno, avv. Cristina Ciceri, in proprio, ex art. 86 c.p.c., giusto decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare di Milano in data 7 gennaio 2025 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
attrice in riassunzione
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 12 convenuta in riassunzione contumace
Conclusioni delle parti
Per parte attrice in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in accoglimento delle domande spiegate da questa difesa, applicando i principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 33394 pubblicata in data 19.12.2024, in accoglimento del presente atto, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 365/20, pubblicata in data 20.1.2021, oltre che della cassata sentenza n. 1796/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 della Corte di Appello di Milano, per le ragioni ampiamente esposte e di cui alle difese di parte appellante in riassunzione e per tutti i motivi di cui in narrativa, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così decidere, nel merito:
1. accogliere, nulla essendo dovuto dalla Sig.ra per il di lei ricovero presso la Parte_1
R.S.A. OR AT 1 gestita dalla per essere la Controparte_2
retta di spettanza esclusiva del sistema sanitario, le conclusioni (precisate in prime cure e richiamate in appello) che qui si riportano: A) accogliere la domanda di accertamento negativo del credito vantato da ei confronti della Sig.ra Controparte_1 [...]
, in relazione alle richieste spese a quota socio–assistenziale, dichiarando Parte_1
che quest'ultima non è debitrice nei confronti della struttura delle relative somme, di cui alle fatture già emesse, né degli ulteriori importi da versarsi successivamente per il medesimo titolo in favore della predetta struttura;
B) accertare e dichiarare la nullità degli impegni di pagamento in precedenza sottoscritti e/o la nullità in parte qua dell'accordo di ricovero/ospitalità presso la SA OR AT gestita CP_3
per illiceità della causa e comunque contrarietà a norme imperative ex
[...]
art. 1418 c.c.; C) per l'effetto dell'accoglimento di quanto precede, respingere le domande tutte proposte da in via riconvenzionale nei confronti CP_1 pagina 2 di 12 della Sig.ra per i motivi sopra esposti, in relazione ai crediti Parte_1
derivanti dalle rette insolute da gennaio 2019 ad oggi, nonché di quelle relative alle mensilità successive;
D) dichiarare tenuta e condannare la Soc. CROCE DI MALTA a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore – anche occorrendo in via riconvenzionale / accessoria – alla restituzione, in favore della Sig.ra Parte_1
delle somme indebitamente corrisposte, ex art. 2033 e/o art. 2041 c.c., per un
[...]
ammontare complessivo di € 10.424,00.=, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Dichiarare altresì tenuta e condannare l'odierna appellata in riassunzione in persona del legale rappresentante pro Parte tempore – ex art. 389 c.p.c. – alla restituzione, in favore della Sig.ra delle somme ulteriormente corrisposte in base alla sentenza di appello poi annullata, per un ammontare complessivo di € 48.000,00.=, giusta documentazione prodotta sub doc. C, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento.
3. Con vittoria, in tutto o quanto meno in parte, delle spese dei due gradi di giudizio di merito, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 20.1.2021 il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta dall'avv. Cristina Ciceri, quale amministratore di sostegno di Parte_1
per l'accertamento negativo del credito relativo alla quota c.d. alberghiera per
[...]
il ricovero di quest'ultima presso il Nucleo Protettivo Alzheimer della R.S.A. convenzionata OR “AT”, gestita da Il Tribunale di Controparte_1
Milano, nel contempo, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il pagamento di euro 54.910,00 disattendendo così la domanda dell'attrice per la dichiarazione di nullità degli impegni di pagamento in precedenza sottoscritti e/o di pagina 3 di 12 nullità parziale dell'accordo di ricovero/ospitalità presso la R.S.A. OR AT per illiceità della causa e, comunque, per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.
Nello specifico il Giudice di prime cure respingeva la domanda, osservando che: “a fronte delle condizioni psico-fisiche di , dell'assenza di diverse patologie, del Pt_1
grado di evoluzione della malattia di Alzheimer nel periodo oggetto di causa, comportante necessità di generica assistenza del personale della struttura per sopperire alla mancanza di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana, si ritiene che si verta nelle fattispecie delineate dai citati DPCM, relativi alla erogazione di trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale a persone non autosufficienti e di prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale di lungo assistenza per i quali è prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del
50%”.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 25.5.2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'amministratore di sostegno, riformava la pronuncia di primo grado limitatamente all'importo dovuto, riducendolo ad euro
53.754,00 oltre interessi e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Parte In particolare, il Giudice del gravame evidenziava che la non risultava essere stata ricoverata “in forza di un piano di cura personalizzato, ma emerge, piuttosto, che sono stati formulati solo dei piani assistenziali che non indicano la necessità di significativi interventi di carattere terapeutico. Ne consegue che le caratteristiche delle prestazioni erogate dalla struttura, unitamente alla durata non prevedibile e non definibile del trattamento assistenziale, inducono a ritenere che si sia in presenza di prestazioni esulanti dalla fase intensiva e da quella estensiva, rese piuttosto nella fase di lungo assistenza, per il recupero e il mantenimento funzionale a persone non autosufficienti, per le quali è prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del 50%, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure”. pagina 4 di 12 Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'amministratore di sostegno di sulla base di tre motivi. Parte_1
Con ordinanza n. 33394/2024, la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
L'amministratore di sostegno di ha riassunto il giudizio chiedendo, Parte_1
in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, di dichiarare che nulla è dovuto da per il di lei ricovero presso la R.S.A. OR AT 1, Parte_1
gestita dalla per essere la retta di spettanza esclusiva del Controparte_2
sistema sanitario e di condannare parte convenuta alla restituzione delle somme ulteriormente corrisposte in base alla sentenza di appello poi annullata, per un ammontare complessivo di € 48.000,00, oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento.
è rimasta contumace. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione a parte attrice di termine per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia remittente la Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando l'orientamento espresso dalla Corte in analoghe fattispecie (Cass., sez. III,
7 novembre 2017, n. 28321, che richiama, sul punto, Cass., sez. I, 22 marzo 2012, n.
4558 e Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776) in base al quale:
pagina 5 di 12 “a) ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socioassistenziali, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socio assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”;
b) «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della
Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socio assistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo»
In sostanza, si è osservato, “l'elemento differenziale tra prestazione socio assistenziale
«inscindibile» dalla prestazione sanitaria e prestazione socio assistenziale «pura», non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale”, e ciò perché in tal caso, “l'intervento
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio sanitario pubblico”.
pagina 6 di 12 La Corte remittente ha poi richiamato altre pronunce rese dalla Suprema in relazione a pazienti affetti da morbo di Alzheimer (Cass. 29 luglio 2024, 21162; 22 febbraio 2024,
n. 4752; 11 dicembre 2023, n. 34590; 4 settembre 2023, n. 25660; 18 maggio 2023, n.
13714; 24 gennaio 2023, n. 2038) le quali hanno chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal
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In conclusione, ha osservato la Suprema Corte che, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito”.
Dopo aver così inquadrata la fattispecie in esame, la Corte di legittimità ha affermato che la Corte d'Appello “è incorsa in un duplice errore. In primo luogo, perché ha fatto riferimento ad un criterio distintivo basato sulla natura del morbo di Alzheimer come malattia neurologica a carattere cronico degenerativo, “il cui programma assistenziale non può considerarsi di medio o prolungato periodo definito, ma ha una durata non prevedibile e non definibile stante l'inesorabile e irreversibile progredire della pagina 7 di 12 patologia neurologica” (pag. 13 della motivazione), mentre il criterio da osservare è quello dell'integrazione tra le prestazioni, ovvero dell'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi del dpcm 14 febbraio
2001, art. 3, comma 3).”
In secondo luogo, il cennato criterio distintivo basato su una lettura restrittiva dell'art.
3, comma 3°, d.p.c.m. 14.2.2001 supportata dal richiamo all'art. 2, comma 4°, lett. a), senza considerare la portata della lett. c) della stessa norma, che quanto all'intensità assistenziale considera anche “la fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere
l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”, non considera che questa Corte ha ravvisato nella «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.
Piano terapeutico personalizzato imposto dalla necessità per la paziente, tenuto conto della patologia da cui era affetta (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi (v., le relazioni delle visite presso
l'Istituto Neurologico Carlo Besta, la certificazione della dott.ssa del Per_1
20.10.2016, la relazione sanitaria del medico referente del Nucleo Alzheimer della
R.S.A. OR del 4 ottobre 2018, dove si legge “…paziente affetta da Malattia di
Alzheimer di grado severo con alterazioni del comportamento ed aggressività fisica e verbale”, pag. 9 della sentenza impugnata, nonché le terapie farmacologiche prescritte pagina 8 di 12 prima e dopo il ricovero presso la R.S.A., v. docc. 8 e 9 del fascicolo ex art. 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. della ricorrente)”.
Ha quindi concluso che “Solo qualora si escluda in concreto la necessità che, per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente. Le prestazioni socioassistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata secondo gli indicati parametri, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale”.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di legittimità ha altresì accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1343, 2033, 2041 c.c., con riferimento all'impegno di pagamento assunto nei confronti di Controparte_1
Ha osservato, infatti, che “nel caso di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria, l'intervento "sanitario-socioassistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico”. Parte Da ciò deriva che l'impegno di pagamento, assunto dalla tramite il proprio amministratore di sostegno nei confronti della controricorrente ed avente ad oggetto la quota c.d. alberghiera per il ricovero della paziente presso il Nucleo Protettivo
pagina 9 di 12 Alzheimer della R.S.A. convenzionata OR “AT”, gestita da Controparte_1
sia privo di causa e, quindi, nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.”.
[...]
Riesaminando la fattispecie alla luce dei principi di diritto posti dalla Corte di legittimità, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti e richiamata nella pronuncia della
Suprema Corte si evince che la paziente era affetta da “Malattia di Alzheimer di grado severo con alterazioni del comportamento ed aggressività fisica e verbale” (così relazione sanitaria del medico referente del Nucleo Alzheimer della R.S.A. OR del 4 ottobre 2018), presentava “declino cognitivo di grado severo” ed era sottoposta a terapia farmacologia continuativa (così relazione visita neurologica Carlo Besta): da ciò si desume che la paziente era sottoposta ad un piano terapeutico personalizzato, al fine di rallentare, attraverso le cure, l'evoluzione della malattia e contenere la sua degenerazione in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi. Parte Pertanto, la gravità della patologia da cui è affetta la signora (morbo di Alzheimer) di carattere cronico e degenerativo evidenzia la stretta ed inscindibile interdipendenza tra le prestazioni a carattere sanitario con quelle a carattere socio-assistenziale, perché necessarie al fine di rallentare l'evoluzione della malattia e contenere la sua degenerazione, evitando l'insorgere di comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, deve Parte dichiararsi la nullità degli impegni di pagamento assunti dalla signora per il tramite del suo amministratore di sostegno, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi indebitamente versati, pari ad €. 10.424,00 (v. le fatture e i relativi assegni, prodotti quali doc. 2 fascicolo primo grado) alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a quanto ulteriormente corrisposto in esecuzione della sentenza d'appello cassata, che ammonta ad €. 48.000,00 (come si pagina 10 di 12 evince dalla scrittura privata di transazione, prodotta quale doc. C, sottoscritta in data
7.10.2022, con la quale parte attrice aveva versato la somma di €. 48.000,00 al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva in corso e, nel contempo, si era riservata “il diritto di impugnare la Sentenza e di ripetere quanto versato con il presente
Accordo, in ipotesi di caducazione, in tutto od in parte, degli effetti della Sentenza...”).
Sulla somma di € 10.424,00 decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo e sulla somma di € 48.000,00 dal dì del pagamento al soddisfo.
In considerazione dell'esito finale del giudizio, le spese di lite di tutti i gradi del giudizio gravano a carico della convenuta soccombente. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa, pari ad €. 10.424,00 per il giudizio di primo grado e ad € 48.000,00 per gli altri gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, ex art. 392 c.p.c., in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33394/2024, ogni altra diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 365/20, pubblicata in data
20.1.2021, dichiara la nullità degli impegni di pagamento assunti da Parte_1
per il tramite del proprio amministratore di sostegno nei confronti di
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 Controparte_1
delle somme indebitamente corrisposte per l'ammontare Parte_1
complessivo di € 10.424,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla restituzione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
somme ulteriormente corrisposte in esecuzione della sentenza cassata, per l'ammontare complessivo di € 48.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
pagina 11 di 12 condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i Controparte_1 Parte_1
gradi del giudizio, che così liquida:
- per il giudizio di primo grado, € 4.835,00 per compensi, € 274,60 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio d'appello, € 9.991,00 per compensi, € 1.165,50 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di legittimità € 7.655,00 per compensi, € 1.745,00 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio € 9.991,00 per compensi, € 786,00 spese es., oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 giugno 2025
Il Presidente est.
RA D'LA
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