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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MURANDO GIADA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. presso il Tribunale di Pordenone;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone,
previo accertamento della sussistenza di un acclarata disforia di genere:
1) Disporre la rettifica del sesso anagrafico di da maschile Parte_1
a femminile e il mutamento del nome da a e per l'effetto Parte_1 Per_1
1 ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pordenone di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo atto di nascita Comune di
Pordenone (anno 1994, parte 1, serie A, numero 463) e in ogni altro atto/registro riguardante con variazione del genere da maschile a Parte_1
femminile e modifica del prenome da a , con ogni Parte_1 Per_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) Autorizzare / a sottoporsi al trattamento Parte_1 Per_1
chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile e ad ogni intervento necessario allo scopo dell'adeguamento dai caratteri sessuali femminili a quelli maschili”.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha domandato di Parte_1
disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di . Persona_2
Ha esposto parte attrice:
- che nel corso della vita ha avvertito notevoli difficoltà ad accettare il ruolo di genere maschile, manifestando precocemente una forte e persistente identificazione nel sesso femminile, tanto da riconoscersi con il nome di
; Per_1
- che sono sempre emerse in modo chiaro l'insofferenza e la difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico e il desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi i tratti di una disforia di genere;
- che nel 2022, dopo che il disagio per la propria condizione e la fatica di dover dissimulare il proprio disagio erano divenuti ormai intollerabili, ha iniziato un percorso psicoterapeutico e psicologico per un approfondimento dell'identità di genere presso l'Aied di Pordenone – dott.ssa Persona_3
come certificato in atti;
[...]
- che dal 2019 è stata seguita dal Dipartimento di salute mentale di Pordenone,
inizialmente per un disturbo evitante di personalità e, in seguito, per la
2 valutazione psichiatrica dalla quale sono emersi elementi per porre la diagnosi di Disforia di genere, come da relazione allegata in atti;
- che dal gennaio 2023 ha intrapreso il trattamento endocrinologico per un disturbo primitivo dell'identità di genere, al fine di ridurre le caratteristiche fisiche del sesso maschile ed adeguare i propri caratteri a quelli femminili;
- che da anni ormai ha assunto evidenti atteggiamenti e caratteristiche fenotipiche del genere femminile e manifesta, oggi, caratteristiche psicologiche prettamente femminili, tali da portare ad una diagnosi di disforia di genere con conseguente necessità di adeguamento tra identità
fisica e identità psichica;
- che il processo di “femminilizzazione” è divenuto di fatto irreversibile perché
parte attrice ha realizzato un significativo avvicinamento della propria identità sessuale al genere femminile mediante le terapie ormonali;
- che, sebbene sia stata pienamente accettata dalla famiglia e dagli amici, a livello sociale mantenere un nome maschile determina un notevole disagio ogni qualvolta deve mostrare i propri documenti o dichiarare le proprie generalità, per tale ragione, è necessario procedere con la rettificazione del nome da a e del sesso anagrafico da maschile a Parte_1 Per_1
femminile, contestualmente all'autorizzazione all'intervento di rassegnazione del sesso in modo da permettere all'attrice di esprimere pienamente la propria identità femminile;
un tanto necessario, altresì, al fine di consentire una piena tutela del suo equilibrio e la corretta esplicazione della sua personalità in ambito privato e sociale;
- che dalla documentazione dimessa si è evinto che la parte ricorrente possiede i requisiti psicologici necessari per la presentazione dell'istanza di rettificazione di attribuzione di sesso essendo affetta da disforia di genere senza che nel contempo le siano stati diagnosticati disturbi psicologici. La
terapia ormonale ha determinato mutamenti estetici tali che il suo aspetto
3 fisico è femminile e la persistenza di un nome anagrafico maschile determina un profondo disagio sociale lesivo della sua dignità.
Parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da maschile a femminile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
All'udienza del 17/02/2025, è comparso personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero
ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta. La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Con la relazione del 20/06/2022 della dott.ssa – Psicologa e Persona_3
psicoterapeuta, è stato evidenziato che la paziente “ha realizzato di sentirsi trans
nell'ottobre 2020 dopo aver visto delle serie in TV che le hanno aperto un mondo che non
sapeva esistesse e l'hanno aiutata a capirsi. Da anni non si sentiva maschio, non era a suo
agio con il suo corpo aveva interessi per i vestiti femminili e il trucco. Poi si è informata e
non è più disposta a rassegnarsi a vivere con il corpo che ha. Definisce un grande
momento quando ha capito di essere trans perché ha anche capito cosa voleva dalla vita,
chi vuole essere e cosa vuole fare e ha capito di valere. […]. Nel test del BEM si colloca
nella classe Indifferenziata. Quello che fino ad oggi è emerso è che sente un Per_1
profondo disagio e la condizione potrebbe corrispondere ai criteri diagnostici della
Disforia dell'Identità di genere. E' motivata a valutare la possibilità di iniziare la terapia
ormonale per avere meno peli e magari il seno. Sente importante impegnarsi per poter
entrare nella vita con i documenti coerenti con l'identità che sente di avere”. Secondo la
Dott.ssa dunque, è stata riscontrata un'importanza nel continuare il Per_3
percorso psicoterapeutico intrapreso già con il Dott. . Per_4
4 Dalla relazione del dipartimento delle dipendenze e salute mentale del
14/09/2022, è emerso che la paziente è nota agli operatori da maggio 2019.
Inizialmente, è stata posta la diagnosi di Disturbo Evitante di Personalità.
Durante il percorso della presa in carico, sono emersi, altresì, gli elementi per porre diagnosi di Disturbo da Disforia di Genere. Gli operatori hanno dichiarato che, attualmente, la paziente si presenta in condizioni di sufficiente compenso psicopatologico, non ravvedendosi la necessità di avviare alcuna terapia psicofarmacologica. Infine, hanno dichiarato che il programma di cura prevede colloqui psicologici individuali e di gruppo e visite psichiatriche periodiche di monitoraggio.
In seguito a visite endocrinologiche del 04/09/2023, del 09/02/2024 e in seguito a controllo del 22/07/2024, tutti con il Dott. , accertata la Persona_5
diagnosi di Disturbo d'identità di genere, la parte ricorrente è stata sottoposta a terapia con trattamento farmacologico ormonale.
Dalla relazione del dipartimento delle dipendenze e salute mentale del
10/12/2024, è emerso che, dopo la presa in carico e a seguito di ulteriore approfondimento anche testistico effettuato presso il consultorio AIED, affiorano gli elementi clinici per porre diagnosi di Disturbo da Disforia di Genere. Agli
operatori la paziente ha riferito difficoltà nell'identificazione con il proprio sesso biologico sin da bambino, ma che solo dal 2020 ha iniziato a prendere maggiore consapevolezza della propria identità. Ha loro riferito, inoltre, che ha deciso infatti di intraprendere un percorso psicoterapeutico presso il CSM di
Pordenone, che lo ha portato ad una sempre maggiore consapevolezza di sé, sino alla decisione di avviare le opportune procedure di transizione andro-ginoide.
Tale decisione, ponderata e ben valutata nel tempo, ha infine permesso l'innescarsi di un processo di miglioramento sul piano psicologico ed emotivo e conseguente evoluzione del progetto di vita della persona nel suo complesso. Ha
dichiarato di aver ripreso gli studi, abbandonati intorno ai 18 anni, e che sta compiendo un approfondimento sul proprio percorso formativo attraverso una
5 scuola di specializzazione tecnica, alternando a periodi di lavoro per provvedere al proprio mantenimento. Ha dichiarato che a marzo 2024 ha avviato le terapie ormonali. Ha riferito di aver trovato supporto e comprensione dai familiari e dalle amicizie, pur nella consapevolezza della complessità della propria situazione. Infine, gli operatori hanno dichiarato che nella paziente non si sono riscontrate, allo stato attuale, diagnosi psicopatologiche maggiori oltre la Disforia
di Genere e che la stessa non ha necessità di terapie psicofarmacologiche;
concludendo, gli operatori hanno dichiarato che la sintomatologia precedentemente emersa e connessa alla Disforia di ha trovato Pt_2
giovamento dall'avvio delle procedure di transizione. La persona, dunque, è
parsa lucida e consapevole delle implicazioni del percorso intrapreso e si è
mostrata determinata a proseguire in questa direzione.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-
ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di una
sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al
6 comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in
giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio tra
soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente
7 secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si
deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA sent. n. 357
del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L n. 164 &l 1282, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4, del
d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile
deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
8 caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità purché
la serietà ed umanità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto,
ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia
volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia
anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra
sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte
costituzionale la quale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024,
n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ , Per_1
ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso
9 maschile" con quello di "sesso femminile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte.
Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVIANO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nato il Parte_1
25/04/1994 a Pordenone (PN) e residente a[...] (C.F. ), con variazione del genere da maschile a C.F._1
femminile e modifica del nome da a , con ogni Parte_1 Per_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso Persona_2
femminile e conseguentemente autorizza la stessa al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MURANDO GIADA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. presso il Tribunale di Pordenone;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone,
previo accertamento della sussistenza di un acclarata disforia di genere:
1) Disporre la rettifica del sesso anagrafico di da maschile Parte_1
a femminile e il mutamento del nome da a e per l'effetto Parte_1 Per_1
1 ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pordenone di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo atto di nascita Comune di
Pordenone (anno 1994, parte 1, serie A, numero 463) e in ogni altro atto/registro riguardante con variazione del genere da maschile a Parte_1
femminile e modifica del prenome da a , con ogni Parte_1 Per_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) Autorizzare / a sottoporsi al trattamento Parte_1 Per_1
chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile e ad ogni intervento necessario allo scopo dell'adeguamento dai caratteri sessuali femminili a quelli maschili”.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha domandato di Parte_1
disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di . Persona_2
Ha esposto parte attrice:
- che nel corso della vita ha avvertito notevoli difficoltà ad accettare il ruolo di genere maschile, manifestando precocemente una forte e persistente identificazione nel sesso femminile, tanto da riconoscersi con il nome di
; Per_1
- che sono sempre emerse in modo chiaro l'insofferenza e la difficoltà a riconoscersi nel proprio sesso biologico e il desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi i tratti di una disforia di genere;
- che nel 2022, dopo che il disagio per la propria condizione e la fatica di dover dissimulare il proprio disagio erano divenuti ormai intollerabili, ha iniziato un percorso psicoterapeutico e psicologico per un approfondimento dell'identità di genere presso l'Aied di Pordenone – dott.ssa Persona_3
come certificato in atti;
[...]
- che dal 2019 è stata seguita dal Dipartimento di salute mentale di Pordenone,
inizialmente per un disturbo evitante di personalità e, in seguito, per la
2 valutazione psichiatrica dalla quale sono emersi elementi per porre la diagnosi di Disforia di genere, come da relazione allegata in atti;
- che dal gennaio 2023 ha intrapreso il trattamento endocrinologico per un disturbo primitivo dell'identità di genere, al fine di ridurre le caratteristiche fisiche del sesso maschile ed adeguare i propri caratteri a quelli femminili;
- che da anni ormai ha assunto evidenti atteggiamenti e caratteristiche fenotipiche del genere femminile e manifesta, oggi, caratteristiche psicologiche prettamente femminili, tali da portare ad una diagnosi di disforia di genere con conseguente necessità di adeguamento tra identità
fisica e identità psichica;
- che il processo di “femminilizzazione” è divenuto di fatto irreversibile perché
parte attrice ha realizzato un significativo avvicinamento della propria identità sessuale al genere femminile mediante le terapie ormonali;
- che, sebbene sia stata pienamente accettata dalla famiglia e dagli amici, a livello sociale mantenere un nome maschile determina un notevole disagio ogni qualvolta deve mostrare i propri documenti o dichiarare le proprie generalità, per tale ragione, è necessario procedere con la rettificazione del nome da a e del sesso anagrafico da maschile a Parte_1 Per_1
femminile, contestualmente all'autorizzazione all'intervento di rassegnazione del sesso in modo da permettere all'attrice di esprimere pienamente la propria identità femminile;
un tanto necessario, altresì, al fine di consentire una piena tutela del suo equilibrio e la corretta esplicazione della sua personalità in ambito privato e sociale;
- che dalla documentazione dimessa si è evinto che la parte ricorrente possiede i requisiti psicologici necessari per la presentazione dell'istanza di rettificazione di attribuzione di sesso essendo affetta da disforia di genere senza che nel contempo le siano stati diagnosticati disturbi psicologici. La
terapia ormonale ha determinato mutamenti estetici tali che il suo aspetto
3 fisico è femminile e la persistenza di un nome anagrafico maschile determina un profondo disagio sociale lesivo della sua dignità.
Parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da maschile a femminile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
All'udienza del 17/02/2025, è comparso personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero
ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta. La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Con la relazione del 20/06/2022 della dott.ssa – Psicologa e Persona_3
psicoterapeuta, è stato evidenziato che la paziente “ha realizzato di sentirsi trans
nell'ottobre 2020 dopo aver visto delle serie in TV che le hanno aperto un mondo che non
sapeva esistesse e l'hanno aiutata a capirsi. Da anni non si sentiva maschio, non era a suo
agio con il suo corpo aveva interessi per i vestiti femminili e il trucco. Poi si è informata e
non è più disposta a rassegnarsi a vivere con il corpo che ha. Definisce un grande
momento quando ha capito di essere trans perché ha anche capito cosa voleva dalla vita,
chi vuole essere e cosa vuole fare e ha capito di valere. […]. Nel test del BEM si colloca
nella classe Indifferenziata. Quello che fino ad oggi è emerso è che sente un Per_1
profondo disagio e la condizione potrebbe corrispondere ai criteri diagnostici della
Disforia dell'Identità di genere. E' motivata a valutare la possibilità di iniziare la terapia
ormonale per avere meno peli e magari il seno. Sente importante impegnarsi per poter
entrare nella vita con i documenti coerenti con l'identità che sente di avere”. Secondo la
Dott.ssa dunque, è stata riscontrata un'importanza nel continuare il Per_3
percorso psicoterapeutico intrapreso già con il Dott. . Per_4
4 Dalla relazione del dipartimento delle dipendenze e salute mentale del
14/09/2022, è emerso che la paziente è nota agli operatori da maggio 2019.
Inizialmente, è stata posta la diagnosi di Disturbo Evitante di Personalità.
Durante il percorso della presa in carico, sono emersi, altresì, gli elementi per porre diagnosi di Disturbo da Disforia di Genere. Gli operatori hanno dichiarato che, attualmente, la paziente si presenta in condizioni di sufficiente compenso psicopatologico, non ravvedendosi la necessità di avviare alcuna terapia psicofarmacologica. Infine, hanno dichiarato che il programma di cura prevede colloqui psicologici individuali e di gruppo e visite psichiatriche periodiche di monitoraggio.
In seguito a visite endocrinologiche del 04/09/2023, del 09/02/2024 e in seguito a controllo del 22/07/2024, tutti con il Dott. , accertata la Persona_5
diagnosi di Disturbo d'identità di genere, la parte ricorrente è stata sottoposta a terapia con trattamento farmacologico ormonale.
Dalla relazione del dipartimento delle dipendenze e salute mentale del
10/12/2024, è emerso che, dopo la presa in carico e a seguito di ulteriore approfondimento anche testistico effettuato presso il consultorio AIED, affiorano gli elementi clinici per porre diagnosi di Disturbo da Disforia di Genere. Agli
operatori la paziente ha riferito difficoltà nell'identificazione con il proprio sesso biologico sin da bambino, ma che solo dal 2020 ha iniziato a prendere maggiore consapevolezza della propria identità. Ha loro riferito, inoltre, che ha deciso infatti di intraprendere un percorso psicoterapeutico presso il CSM di
Pordenone, che lo ha portato ad una sempre maggiore consapevolezza di sé, sino alla decisione di avviare le opportune procedure di transizione andro-ginoide.
Tale decisione, ponderata e ben valutata nel tempo, ha infine permesso l'innescarsi di un processo di miglioramento sul piano psicologico ed emotivo e conseguente evoluzione del progetto di vita della persona nel suo complesso. Ha
dichiarato di aver ripreso gli studi, abbandonati intorno ai 18 anni, e che sta compiendo un approfondimento sul proprio percorso formativo attraverso una
5 scuola di specializzazione tecnica, alternando a periodi di lavoro per provvedere al proprio mantenimento. Ha dichiarato che a marzo 2024 ha avviato le terapie ormonali. Ha riferito di aver trovato supporto e comprensione dai familiari e dalle amicizie, pur nella consapevolezza della complessità della propria situazione. Infine, gli operatori hanno dichiarato che nella paziente non si sono riscontrate, allo stato attuale, diagnosi psicopatologiche maggiori oltre la Disforia
di Genere e che la stessa non ha necessità di terapie psicofarmacologiche;
concludendo, gli operatori hanno dichiarato che la sintomatologia precedentemente emersa e connessa alla Disforia di ha trovato Pt_2
giovamento dall'avvio delle procedure di transizione. La persona, dunque, è
parsa lucida e consapevole delle implicazioni del percorso intrapreso e si è
mostrata determinata a proseguire in questa direzione.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-
ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di una
sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al
6 comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in
giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio tra
soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente
7 secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si
deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto,
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA sent. n. 357
del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L n. 164 &l 1282, nonché
del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4, del
d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile
deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei
8 caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di
genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità purché
la serietà ed umanità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto,
ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia
volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità
sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia
anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra
sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte
costituzionale la quale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024,
n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione del nome “ , Per_1
ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso
9 maschile" con quello di "sesso femminile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte.
Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVIANO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nato il Parte_1
25/04/1994 a Pordenone (PN) e residente a[...] (C.F. ), con variazione del genere da maschile a C.F._1
femminile e modifica del nome da a , con ogni Parte_1 Per_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso Persona_2
femminile e conseguentemente autorizza la stessa al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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