Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6654 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06654/2025REG.PROV.COLL.
N. 03503/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3503 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, rampa delle Mura Aurelie, n. 8;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico, udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, appartenente alla Marina militare, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti mediante i quali è stata disposta nei suoi confronti la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con sentenza n. -OMISSIS- (divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2018 e acquisita dall’amministrazione il 29 gennaio 2019), il Tribunale di Roma ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’odierno appellante in ordine all’imputazione per “peculato in concorso formale, continuato”, essendosi il reato estinto per prescrizione.
2.2. L’11 marzo 2019 è stato disposto l’avvio dell’inchiesta formale al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari.
2.3. L’inchiesta formale si è conclusa il 3 giugno 2019 mediante una relazione finale nella quale si è ritenuto l’addebito “parzialmente fondato”.
2.4. Con nota del 4 luglio 2019 il Comandante logistico della Marina militare ha proposto l’applicazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
2.5. Acquisite le memorie dell’interessato e ribadita la fondatezza dell’addebito contestato, con decreto del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare (Persomil) del 24 settembre 2019 (prot. 511514) è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due, ai sensi degli artt. 885, 1357, lettera a), e 1379, del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la seguente motivazione: « Militare della Marina Militare destinato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel periodo dal 1° febbraio 2010 al 16 settembre 2010, utilizzava l’utenza telefonica [omissis] del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per effettuare indebitamente svariate telefonate dirette a utenze cellulari personali o di persone di propria conoscenza, su cui era stata attivata l’opzione di autoricarica, così traendone procurandone vantaggio di natura economica.
Tale condotta, oltre a configurare -in ipotesi- illecito penalmente rilevante, su cui è intervenuta la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, recava nocumento al regolare andamento dell’attività della P.A. e risulta censurabile sotto l’aspetto disciplinare per la violazione dei principi meglio descritti negli articoli 717 “senso di responsabilità” e 732 p. 1 “contegno del militare” del D.P.R. n. 90/2010 ».
3. Il militare ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania impugnando i seguenti atti:
a) il decreto prot. 511514 del 24 settembre 2019, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare;
b) il provvedimento del Comando Logistico della Marina Militare del 4 luglio 2019, con cui è stata proposta l’adozione nei suoi confronti della sospensione dall’impiego per due mesi;
c) la relazione finale dell’inchiesta formale del 3 giugno 2019;
d) tutti gli atti, i verbali e le risultanze dell’inchiesta formale;
e) il decreto prot. 536472 del 9 ottobre 2019 della Direzione generale per il personale militare con cui si è disposta la detrazione dell’anzianità di grado di due mesi dall’8 aprile 2012 all’8 giugno 2012, con uno spostamento di ruolo in forza del quale il militare si colloca dietro il parigrado.
4. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I. Violazione artt. 97 Cost.; 920 comma 2 D.lgs n. 66/2010. Incompetenza. Travisamento della prova. Motivazione apparente.
II. Violazione artt. 97 Cost.; 1393 D.lgs. n. 66/2010; violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per: carenza di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, sviamento.
III. Violazione artt. 97 Cost.; 1335, 1357 e 1358 D.lgs. n. 66/2010; violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; di gradualità dell’esercizio della potestà disciplinare; di proporzionalità della sanzione; carenza di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, sviamento.
IV. Violazione art. 97 Cost.; Violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Carenza di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento.
5.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della difesa, chiedendo il rigetto del gravame.
5.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi.
In particolare:
a) il 5 maggio 2022 il Ministero ha depositato una memoria;
b) il 13 maggio successivo l’amministrazione ha prodotto il decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2019 di conferimento della delega per l’adozione dei provvedimenti e degli atti in materia di sanzioni disciplinari;
c) il 29 aprile 2025 ha depositato una memoria l’appellante.
5.3. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Premettendo di aver eccepito fin dal primo grado l’incompetenza del direttore generale della Direzione generale per il personale militare all’adozione del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che avrebbe dovuto essere emesso dal Ministro, con il primo motivo si contesta che il T.a.r. abbia errato nell’aver ritenuto che tale funzione fosse stata trasferita mediante atto di delega presente agli atti del giudizio.
7. Il motivo è infondato.
Sul piano sostanziale, si rileva che, con decreto 13 settembre 2019 il Ministro della difesa ha conferito al direttore della Direzione generale Persomil la delega per l’adozione dei provvedimenti e degli atti in materia di sanzioni disciplinari di stato di sua competenza.
Sul piano processuale, l’atto di delega è stato prodotto dall’amministrazione in primo grado (il 17 settembre 2021, insieme alla memoria per l’udienza pubblica) e depositato anche nel giudizio di appello, il 13 maggio 2022.
Il fatto che si tratti di un documento “indispensabile” ai fini della decisione della causa, risultando dirimente per la valutazione della censura, ne giustifica la produzione in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., e risulta assorbente rispetto alla pur contestata tardività della sua produzione in primo grado.
8. Con il secondo motivo si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel respingere la censura mediante la quale si è dedotto che il procedimento disciplinare era stato avviato tardivamente solo a seguito della conclusione del processo penale e che per questo l’amministrazione fosse decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio.
9. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal T.a.r., quando è stato avviato il processo penale era ancora vigente l’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella versione originaria, la quale prevedeva che « se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale […] il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale […] e, se già iniziato, deve essere sospeso ». Del tutto correttamente, dunque, il Ministero non ha avviato all’epoca il procedimento disciplinare, promuovendolo solo quando ha avuto conoscenza della sentenza penale.
10. Con il terzo motivo si contesta la valutazione del T.a.r., che ha ritenuto che i fatti fossero addebitabili all’appellante ed escluso che la sanzione fosse sproporzionata o irragionevole.
11. Il motivo è infondato.
Premesso che l’apprezzamento, globale e sintetico, dei fatti aventi rilievo disciplinare rientra in una sfera di discrezionalità dell’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa, il cui esercizio è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2024, n. 3053), nella specie il provvedimento sanzionatorio si rivela immune dai vizi dedotti dall’appellante.
La relazione finale dell’ufficiale inquirente – pur evidenziando l’esistenza di lacune nell’indagine, le quali lo hanno indotto a condividere alcuni dei rilievi del difensore dell’incolpato e a ritenere l’addebito fondato solo parzialmente – perviene comunque ad affermare la responsabilità del militare alla luce della « costanza, frequenza, numerosità e durata delle telefonate, alcune delle quali di durata ultraoraria, che difficilmente riescono ad essere riconducibili a motivi di servizio », comprese diverse chiamate a soggetti terzi rispetto all’amministrazione.
Tali conclusioni risultano non irragionevoli, date le circostanze, e trovano conforto anche nella lettura della sentenza del Tribunale penale di Roma, la quale, pur dichiarando il “non luogo a procedere” per intervenuta prescrizione, nega espressamente l’assoluzione agli imputati in ragione della sussistenza dei fatti contestati, osservando come per ciascuno di essi « risultino telefonate di pochi secondi posti in essere al solo scopo di consentire la ricarica al parente dall’altra parte della linea telefonica, ovvero, addirittura, alla propria utenza cellulare privata ».
Dinanzi a tale condotta, anche la misura della sanzione – pur sempre di natura conservativa – non si espone a censure.
12. Con il quarto motivo si sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nell’escludere la sussistenza di una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti imputati per una condotta analoga.
13. Il motivo è infondato.
Il T.a.r. ha dato adeguato conto della propria decisione sul punto, ponendo in evidenza le differenze tra la situazione dell’appellante e quella di altri militari (in particolare osservando che agli altri imputati « è stato addebitato un numero assai ridotto di telefonate effettuate peraltro da un telefono destinato un uso non esclusivo (“durante i turni di servizio in centrale operativa”) e rivolte a un’unica destinataria (in assenza di “elemento utile in ordine alla riconducibilità” della destinataria “all’inquisito”) ovvero la ricezione di un numero ridotto di telefonate peraltro per ragioni di servizio specificamente indicate e senza che risultino comunque effettuate telefonate a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione »), con considerazioni che risultano pienamente convincenti e che dimostrano l’insussistenza del vizio.
14. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
15. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Ministero della difesa, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.