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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 12675 /2022
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GALLO GABRIELE, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso come in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia
Resistente
Provincia di Caserta, in persona del lrpt, rapp.to e difeso come in atti
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe ha adito Questo
Tribunale chiedendo, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio, di accertare e dichiarare la sussistenza in capo al sig. dei requisiti medico-legali stabiliti dalla legge per l'iscrizione Parte_1
nelle liste speciali per il collocamento mirato a far data dalla domanda amministrativa.
Si sono costituiti l' e la provincia di Caserta, resistendo come da rispettive memorie in atti. CP_2 In corso di causa il giudicante onerava parte ricorrente di depositare domanda amministrativa per la prestazione richiesta, mentre parte ricorrente alla successiva udienza manifestava la volontà di rinunciare all'azione e chiedeva allo scopo rinvio onde consentirne la formalizzazione
Nelle note scritte depositate per l'udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, rinunciando all'azione e depositando all'uopo dichiarazione rilasciata ad hoc dalla parte, chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite.
La Provincia di Caserta, preso atto della rinuncia di controparte, ha invece insistito per la condanna alle spese di lite.
La causa è stata quindi riservata in decisione ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione della rinuncia della parte ricorrente, come manifestata dal procuratore munito di procura speciale.
E' dunque venuto meno l'interesse della parte ricorrente all'accertamento richiesto nel giudizio in esame.
In ordine alle spese di lite, si osserva che la rinuncia all'azione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. pur non chiedendo che vi sia accordo tra le parti, in ogni caso determina la cessazione della materia del contendere e la condanna del rinunciante al pagamento delle spese di lite, come affermato del resto anche dalla pacifica giurisprudenza sul punto, che sancisce che in tal caso le spese del giudizio siano poste a carico del rinunciante.
Nel caso in esame, tuttavia, le stesse devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione in atti.
Aversa, 24/07/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo