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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5627/2023 promossa da:
- RAPPRESENTANZA difesa dall'avv. ARe_1 ARe_2
RAVERA LUCIO e dall'avv. GIRELLI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica digitale e Email_1 Email_2
ATTRICE contro difesa dall'avv. FICHERA MARIA SABRINA, ed elettivamente domiciliata presso il CP
suo studio in Piazza Solferino n. 10, Torino 10121
difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO, ed NTroparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cernaia n. 24 Torino 10122
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, previa eventuale ammissione dei seguenti capitoli testimoniali:
1) Vero che ho redatto e firmato la relazione peritale 25/1/2022 (ns. rif. MV/025/21) che mi si rammostra (ns. doc. 4)
1 2) Vero che ho accertato e verificato tutte le circostanze di fatto contenute nella relazione peritale di cui al capitolo 1) e
raccolto e verificato tutta la documentazione e le informazioni ivi richiamate e allegate con teste il perito Cap. della Consulmar Studio Tecnico Navale di Genova, via Corsica 3/13. Persona_1 dichiarare responsabile e quindi condannare per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa e/o la società CP [...] in via solidale e/o alternativa e/o pro quota al pagamento in favore della NTroparte_2 [...]
della somma di euro 116.000,00 o altra somma maggiore o minore meglio vista a NTroparte_3 seguito dei danni occorsi nell'evento del 10-11 agosto 2021 di cui in narrativa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali (15%) IVA e CPA per legge.
Per la convenuta CP
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
IN VIA ISTRUTTORIA: Insiste nelle istanze istruttorie in atti.
NEL MERITO: - respingere le avversarie domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti.
IN VIA DI SUBORDINE:
IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11, già citata nel CP_2 presente giudizio, tenuta a garantire e manlevare la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree anche in punto spese peritali e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore della società accertando l'operatività delle polizza 20220/ ARe_1
558164.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Per la convenuta NTroparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo:
respingere le domande di parte attrice;
Con respingere la domanda di manleva della , stante l'inoperatività della Polizza.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.02.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio e la NTroparte_3 CP
chiedendo il risarcimento di € 116.000, versati NTroparte_2
2 alla sua assicurata , per i danni occorsi al semirimorchio di proprietà della medesima, nel CP_4
sinistro avvenuto nella notte tra il 10.08.2021 e l'11.08.2021.
Questi i fatti rappresentati dall'attrice.
• è una storica azienda italiana di Albizzate (Va) che produce suole di gomma per CP_5
calzature destinate in particolare al mondo dell'outdoor, nonché della sicurezza sul lavoro e della riparazione.
• era proprietaria dal 2015 del semirimorchio Zorzi 30S13619 ad uso speciale, tg. AE CP_4
16952, dalla stessa carrozzato ed equipaggiato come hospitality/officina per attività promozionali, con struttura carrozzeria in vetroresina e vetrate estendibili, gruppo elettrogeno ed impianto elettrico, impianto di climatizzazione, arredamento per la zona hospitality, macchinari per la fattura e la trasformazione delle calzature.
• con sede a Chivasso (TO), si è occupata per conto di di portare a rimorchio CP CP_4
con propria motrice Iveco, tg. FR408AM, il semirimorchio, a tutti gli eventi che rientravano nel programma annuale di eventi e gare sportive sponsorizzati dalla;
nonché di provvedere CP_4
alla sua manutenzione e custodia presso la propria sede a Chivasso, durante le soste tra una tappa e l'altra del suddetto programma annuale.
• Nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2021, il semirimorchio, di proprietà di , si trovava in CP_4
NT sosta agganciato alla motrice della , presso il piazzale della sede della medesima in via 3
Marzo 1966 n. 116 a Chivasso (TO) dopo l'evento E-bike e in attesa di ripartire per il successivo evento UTMB Montblanc di Chamonix programmato il 22.8.2021. In queste NT circostanze di tempo e di luogo, la motrice della prendeva fuoco provocando un incendio che si propagava anche al semirimorchio di Vibram, che era agganciato alla motrice.
• Nell'immediatezza dell'evento, intervenivano i Vigili del Fuoco che redigevano verbale di intervento.
• L'incendio danneggiava gravemente il semirimorchio al punto tale che non vi era possibilità di riparazione, neppure parziale. Il danno era quantificato in € 116.000, pari al valore del bene comprensivo di equipaggiamenti e materiali in dotazione, andati distrutti nell'incendio.
• , assicurazione di , rimborsava alla medesima la somma di € 99.750, ARe_1 CP_4
surrogandosi al tempo stesso, nei diritti vantati da nei confronti dei soggetti responsabili CP_4 dell'evento.
• Secondo la ricostruzione di parte attrice, la responsabilità del sinistro è imputabile a
[...]
, per la RCA, ai sensi degli artt. 1177 – 1766 c.c., dal momento che: NTroparte_6
3 NT
1. l'incendio si è verificato quando il semirimorchio era agganciato alla motrice della ed era sotto la sua custodia;
NT
2. la non ha provato l'imprevedibilità o inevitabilità dell'incendio scaturito dalla sua motrice;
o, altrimenti, ai sensi dell'art. 2054 c.c. poiché:
a) l'assicurazione obbligatoria per la RCA garantisce anche i sinistri provocati a terzi da un veicolo fermo;
b) l'art. 2054 c.c. trova applicazione anche per sinistri avvenuti in aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate;
c) la circostanza che i beni fossero agganciati, costituendo un unico convoglio, non esclude la responsabilità delle convenute per il danno che la motrice abbia arrecato al semirimorchio di proprietà della . Secondo parte attrice, il principio giurisprudenziale secondo cui il CP_4
rimorchio agganciato alla motrice beneficia della copertura assicurativa relativa al veicolo trainante con il quale costituisce un unico veicolo a motore, trova applicazione soltanto nelle ipotesi di danni prodotti dal convoglio ai terzi;
mentre, nel caso in cui sia lo stesso rimorchio – di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario della motrice – a subire un danno causato dalla motrice, come nel caso di specie, i due componenti (motrice e rimorchio) devono essere considerati beni fisicamente e giuridicamente distinti, con la conseguenza che la RCA della motrice opera anche per i danni arrecati al semirimorchio, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Pertanto, chiedeva di accertare la responsabilità del sinistro e per l'effetto, di condannare le convenute al pagamento di € 116.000, o altra maggiore o minore somma, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. CP
NT
• All'epoca dei fatti di causa tra la società e la società vi era in corso un contratto CP_4
d'appalto di servizi che prevedeva esclusivamente l'organizzazione e lo svolgimento di tappe itineranti, con esclusione dell'obbligo di manutenzione e custodia del mezzo presso la sede NT della .
• Il semirimorchio allestito, di proprietà della , al termine di ogni tappa veniva riportato CP_4
dagli autisti della presso la sede di Albizzate, in quanto veniva utilizzato per i corsi di CP_4
aggiornamento eseguiti dalla presso la propria sede. CP_4
4 • Nel mese di agosto 2021 al termine della tappa del 1 agosto, la chiedeva la cortesia di CP_4
NT poter parcheggiare il proprio rimorchio presso il piazzale della in attesa della tappa successiva, posto che la sede era chiusa per ferie. CP_4
• Nella notte tra il 10 e l'11 agosto, verso le ore 00.30, ignoti appiccavano fuoco ad un trattore marca Iveco, tg FR408AM. Le fiamme si propagavano anche al semirimorchio ad esso agganciato, di proprietà della . CP_4
• Intervenivano sul posto i Vigili del Fuoco.
• L'11 agosto ci si avvedeva che il trattore, tg FV494FV, parcheggiato anch'esso nel piazzale, aveva un vetro rotto della portiera sinistra ed all'interno erano presenti le tracce di tre focolai spentisi autonomamente.
NT
• La signora ed il signor della , dopo il ritrovamento Testimone_1 Testimone_2
avvisavano i Carabinieri che giunti nuovamente sul posto e verificata la presenza di tali tracce, li invitavano a presentare denuncia per incendio doloso.
NT
• Tra e non vi erano un contratto di deposito, né di custodia, il parcheggio del mezzo CP_4
NT presso il piazzale della era stato concesso a titolo di mera cortesia, senza assunzione di alcun obbligo giuridico.
NT Pertanto, chiedeva il rigetto delle avversarie domande e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di essere manlevata da in ragione della polizza CP_2
20220/ 558164 e del fatto che, in questo caso, motrice e rimorchio dovrebbero essere considerati beni fisicamente e giuridicamente distinti, con conseguente operatività della polizza.
NT Si costituiva assicurazione di , la quale svolgeva le seguenti difese. CP_2
• L'assicurazione ha contestato l'operatività della polizza per assenza di un rapporto di terzietà: il NT rimorchio, al momento dell'evento, era agganciato alla motrice della e pertanto costituiva un complesso unico circolante, pertanto la garanzia operante sarebbe quella della motrice;
tuttavia, ai sensi dell'art. 148 D. Lgs n. 209 del 07/09/2005, “La polizza che garantisce per i danni da circolazione il suo veicolo, non risponde dei danni causati al rimorchio, anche di terzi, quando questo sia collegato al veicolo stesso.”; ed inoltre, l'art.
2.1 delle Condizioni
Generali di Assicurazione – COSA ASSICURA - OGGETTO DEL CONTRATTO sancisce che: “
tiene indenne l'Assicurato … di quanto questi sia tenuto a pagare, quale CP_2 civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento … per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella
5 polizza”. Pertanto, la copertura RCA garantisce il danno cagionato dal veicolo (da intendersi motrice + rimorchio), ad un terzo o ai beni di un terzo e non a se stesso.
• In ordine alla custodia del bene, si è associata alle difese della propria assicurata, evidenziando che si era trattato di un deposito di mera cortesia, a titolo gratuito e che, in ogni caso, l'incendio, di origine dolosa, integra gli estremi del caso fortuito, da solo sufficiente ad escludere una
NT responsabilità della .
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva per inoperatività della polizza.
La causa è stata istruita a mezzo testi ed è stata trattenuta in decisione in data 24.02.2025.
****
Sulla custodia del bene
ARe attrice ha sostenuto che, al momento dell'incendio, il semirimorchio della sua assicurata NT
, era in custodia presso la sede della la quale svolgeva da anni, in favore di , CP_4 CP_4 un'attività continuativa e a titolo oneroso, di gestione, manutenzione e movimentazione del semirimorchio. Nell'ambito di tale rapporto, era consuetudine e, comunque, rientrava tra i servizi
NT accessori forniti dalla che il bene venisse lasciato in sosta presso il piazzale della convenuta.
NT Pertanto, aveva un obbligo di custodia del rimorchio di . CP_4
NT
Nei propri atti, ha confermato che all'epoca dei fatti era in corso con un contratto CP_4 di appalto di servizi, il quale tuttavia prevedeva esclusivamente l'organizzazione e lo svolgimento di tappe itineranti con esclusione dell'obbligo di manutenzione e custodia del mezzo presso la sede della
NT ; nella circostanza che ci occupa, secondo la convenuta, si era trattato dunque di una sosta occasionale, concessa per ragioni di mera cortesia, senza assunzione di alcun obbligo di custodia.
Sul punto, sono stati escussi i testi, al fine di verificare quali fossero i rapporti tra e CP_4
NT NT
, con particolare riguardo all'asserita esistenza di un obbligo a carico di , di custodire il rimorchio di presso la propria sede. CP_4
Sul punto i testi hanno reso le seguenti deposizioni: NT
➢ , dipendente e socio al 48% di , ha dichiarato: capo 1: Sì, è vero. Non vi Testimone_3
era nessun contratto. Non vi era contratto perché non vi era alcuna pattuizione. Invece, l'anno prima, c'era un contratto con la , nel 2019, avevamo un contratto di 200.000 Euro che, però, non sono stati mai fatturati CP_4 perché non abbiamo fatto nulla. A quel punto, non avendo fatto nulla, abbiamo deciso di non fatturare.
Gestivamo il mezzo per quanto riguarda la conduzione e l'allestimento della struttura. Erano previste anche le
6 manutenzioni, se il preventivo veniva accettato dalla . ADR: mi riferisco alla fornitura di servizi, CP_4 compreso il trattore ed il rimorchio. Facevamo anche l'allestimento di quanto inserito nel rimorchio ed a supporto davamo anche un trattore. Capo 2: sì, il rimorchio solitamente veniva riportato in Vibram perché si
Con Con tenevano dei corsi di aggiornamento. Gli autisti erano di , non di Vibram. Gli autisti portavano il rimorchio ad Albizzate, quasi sempre (…) Capo 3: è vero, confermo. È stato richiesto tramite email, dal signor
Con
”. ADR: il piazzale non è mai stato sorvegliato e dotato di allarme. ADR: ARe_3
[...]
ci disse che l'azienda era chiusa per ferie ad agosto ed era, quindi, preferibile portare il rimorchio ARe_3 presso il nostro piazzale, posto che, alla , non c'era nessuno. Questo doveva avvenire fino alla tappa CP_4 successiva. ADR: l'esposizione era itinerante ed abbinata alla vendita delle calzature o al rifacimento delle suole. ADR: preciso che il contratto al quale mi riferisco, era quello del 2020. Poi è scoppiata la pandemia ed
hanno chiuso tutto. La , dopo il 2020, ha deciso di non fare più contratti ed ogni tappa veniva gestita di CP_4 volta in volta ed il consuntivo veniva fatto successivamente. ADR: dopo aver portato il trattore ed il rimorchio al Con piazzale di ad agosto era prevista un'altra tappa a Chamonix, non ricordo la data, se non erro, era il 22 agosto. ADR: non era detto che si utilizzasse sempre lo stesso trattore, alle volte lo abbiamo cambiato. (…) Con ADR: gli automezzi presenti nel piazzale erano di proprietà o nella disponibilità della . L'unico danneggiato Con è quello della . Hanno, in verità, danneggiato anche un altro trattore della , targato FV494FV. Il CP_4 giorno successivo sono intervenuti i carabinieri che hanno verbalizzato che quello era un incendio doloso perché
era rotto il finestrino e vi erano dei tizzoni, della roba incendiaria. Detto mezzo, però, non prendeva fuoco perché era di materiale ignifugo. ADR: preciso che mi riferisco ad altro mezzo diverso da quello al quale era attaccato il rimorchio.
➢ , dipendente di dal 2010, ha dichiarato: Capo 1: non mi risulta vi fosse ARe_3 CP_4
Con Con un contratto tra la e la . Capo 2: gli autisti sono sempre stati della . ADR: preciso che CP_4
Con secondo le indicazioni dei miei superiori, il semirimorchio veniva portato con le motrici dopo le tappe, o in Con
, in Chivasso oppure in , Via Colombo 5, Albizzate, in sede. ADR: si facevano dei corsi sul CP_4 semirimorchio, per calzolai. Capo 3: non sono in grado di stabilire se fosse una richiesta di cortesia. Mi risulta Con che fosse consuetudine, da quando è iniziato il rapporto, con la . La consuetudine era che il rimorchio Con ritornasse in Vibram o presso la , altre volte, il rimorchio veniva spostato direttamente presso la tappa successiva. ADR: io comunicavo dove doveva andare il rimorchio. Mi veniva detto, dai miei superiori, di
Con Con indicare alla se il rimorchio doveva ritornare in Vibram, rimanere in o essere trasferito presso la Con tappa successiva. ADR: il rimorchio, quindi, rimaneva alla secondo le esigenze del calendario eventi essendo ininfluente se la fosse chiusa o meno per ferie. ADR: la ad agosto, per due settimane, CP_4 CP_4 chiude per ferie. Fermo restando che vengono fatte comunque alcune cose, tipo manutenzione straordinaria o
attività di inventario. Per me, ad agosto, per due settimane la è chiusa. La produzione, però, può anche CP_4 continuare per cose delle quali non sono al corrente. ADR: io ho avuto scambi di comunicazioni per email di tipo Con esecutivo con la , con indicazioni pratiche circa lo spostamento del semirimorchio. Io, personalmente, non Con ho mai visto un contratto scritto tra la e la . CP_4 NT
➢ dipendente di da dicembre 2012, ha dichiarato: Capo 1: non sono a Testimone_4 conoscenza dell'esistenza dei contratti. Noi facevamo degli eventi con la utilizzando il loro CP_4
7 semirimorchio; Capo 2: sì, ma non sempre. Se alla sede della non c'era nessuno, il rimorchio poteva CP_4 Con sostare da noi, presso il piazzale della . ADR: io, personalmente, ho portato il semirimorchio presso la
, ad Albizzate, in provincia di Varese. ADR: nel caso specifico, ho dovuto portare il rimorchio presso la CP_4 Con sede perché la era chiusa per ferie. ADR: se vi erano tappe conseguenti e non vi era possibilità di CP_4 rientro, può essere capitato di portare il rimorchio direttamente alla tappa successiva, però, non ricordo bene.
Con Capo 3: sì, è vero. Io chiamai alla e chiesi se il truck doveva rientrare da noi o alla . Mi dissero che CP_4 Con alla non c'era nessuno perché era chiusa per ferie e mi dissero di portare il rimorchio alla ADR: CP_4 Con confermo che anche altre volte ho portato il rimorchio al piazzale .
In sostanza: NT
✓ I testi hanno confermato che tra e non vi era un contratto - che infatti nessuna delle CP_4 parti ha mai prodotto -. Il teste ha riferito che, all'epoca dei fatti, era in essere tra le Tes_2
NT due società un rapporto, gestito di volta in volta, in ragione del quale, si occupava della conduzione e dell'allestimento del mezzo, nonché della sua manutenzione, nel caso in cui i preventivi fossero stati accettati da . Le deposizioni testimoniali hanno quindi chiarito, CP_4
in modo preciso, quali fossero i contenuti dell'accordo tra le parti, escludendo che vi fosse un contratto scritto, o comunque un generale accordo in merito al deposito del semirimorchio, che
NT occasionalmente veniva lasciato presso secondo la convenienza.
I testi hanno riferito che la sosta era stata consentita per ragioni di cortesia, poichè all'epoca dell'incendio, era chiusa per ferie. Soltanto il teste ha dichiarato di non CP_4 ARe_3
sapere se si fosse trattato di una sosta per ragioni cortesia, riferendo che era consuetudine che il
NT rimorchio venisse parcheggiato presso a seconda delle indicazioni date di volta in volta agli autisti.
In ogni caso, non è emerso dalle deposizioni testimoniali che il veicolo sostasse sul piazzale
NT
in forza di un contratto di deposito;
né che la sosta nella notte tra il 10 e l'11 agosto fosse stata motivata dalla necessità di dare esecuzione a prestazioni contrattuali, quali manutenzioni o
NT allestimenti. Anzi è emerso chiaramente che il mezzo era stato lasciato in sosta presso dopo che era stato utilizzato per un evento di Vibram e nell'attesa di essere poi trasportato in un NT altro luogo per un altro evento;
quindi evidentemente non era lì perché aveva assunto contrattualmente l'obbligo di custodirlo, né perché la stessa dovesse svolgere dei lavori sul semirimorchio, cosa che avrebbe potuto far sorgere un obbligo accessorio custodia. NT
✓ La circostanza per cui il mezzo veniva lasciato talvolta in sosta presso la , sempre occasionalmente a seconda delle esigenze volta per volta valutate da , non vale a far CP_4
NT sorgere automaticamente un obbligo giuridico di custodia del mezzo. Pare piuttosto che consentisse la sosta del semirimorchio sul suo piazzale per ragioni di cortesia nei confronti della
8 cliente e di comodità in vista dei successivi eventi cui avrebbe dovuto partecipare. CP_4
NT
Pertanto non può ritenersi che avesse assunto un obbligo di custodia del rimorchio e conseguentemente va esclusa una sua eventuale responsabilità contrattuale per i danni al semirimorchio.
Sulla responsabilità aquiliana del danno
NT
Esclusa la responsabilità contrattuale di , occorre quindi valutare se alla stessa possa essere imputata una responsabilità aquiliana.
Non sono contestate tra le parti le seguenti circostanze: NT
- il giorno dell'evento, il rimorchio di proprietà di si trovava nel piazzale di;
CP_4
- l'incendio, che ha danneggiato in maniera irreversibile il rimorchio di , è scaturito CP_4
NT dalla motrice di proprietà di e si è propagato poi al rimorchio. NT
▪ ARe attrice ha sostenuto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2054 c.c., ritenendo il sinistro inquadrabile come danno da circolazione di veicoli;
NT
▪ ha aderito a questa prospettazione in diritto ed ha chiesto la manleva della propria assicurazione civile;
▪ invece ha contestato che il sinistro possa essere qualificato come sinistro da CP_2
circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c.., poiché motrice e semirimorchio erano agganciati e costituivano un unico veicolo, mancando quindi il terzo danneggiato dalla circolazione.
NT
Non può essere condivisa l'impostazione proposta da parte attrice e da parte convenuta per i seguenti motivi:
➢ Non opera il 2054 c.c. non trattandosi di sinistro da circolazione: la motrice ed il semirimorchio erano in sosta. Perché si possa parlare di danno da circolazione è necessario che almeno uno dei veicoli coinvolti, sia stato in movimento.
➢ La motrice era agganciata al semirimorchio. “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. dei veicoli l'assicurazione stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato, mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nell'ipotesi del « rischio statico », per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo oppure manovrato
a mano. Tale principio è coerente con quello, affermato in tema di responsabilità per danni
9 provocati dalla circolazione stradale, secondo cui una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile;
conseguentemente il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art.
2054, comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.” Cass. 27317/2017.
➢ La giurisprudenza quindi, nell'ipotesi in cui motrice e rimorchio siano agganciati, considera il convoglio come un'entità circolante idealmente inscindibile, e quindi come se fosse un unico mezzo.
NT Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte attrice, a cui si è associata la convenuta , secondo cui, nel caso di danno provocato dalla motrice non ai terzi ma al rimorchio, i due beni, sebbene agganciati, devono considerarsi fisicamente distinti. Infatti, anche in tale ipotesi, permane l'unitarietà del convoglio perchè i due mezzi sono agganciati e questa unitarietà non viene meno per il fatto che il rimorchio sia stato danneggiato dalla motrice. Motrice e rimorchio, agganciati, costituiscono un convoglio unico e non due cose autonome e distinte.
Evidentemente se il proprietario della motrice e del rimorchio fosse stato il medesimo, non si sarebbe mai posto il problema di considerare la motrice ed il rimorchio ad essa agganciata come due distinti veicoli.
Il concetto espresso dalla Giurisprudenza richiamata e cioè che motrice e semirimorchio agganciati, sono una entità unica, non viene meno, né nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo ma il proprietario del rimorchio (come invece non condivisibilmente ritenuto nella sentenza citata del trib. di Palermo prodotta in datti); né nel caso in cui i proprietari di motrice e rimorchio siano due soggetti distinti. Ciò che va considerato cioè è il bene materiale danneggiato nella sua oggettività ed unitarietà.
➢ Nel caso che ci occupa non si è trattato di danno da circolazione di veicoli e pertanto non si ritiene applicabile, l'art. 2054 c.c. che, prevede, al comma 1, l'obbligo per il conducente del veicolo di risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, laddove, , il danno è stato provocato dalla motrice al rimorchio che, però, essendo agganciato alla motrice, costituisce, insieme alla stessa, un convoglio unico e non una cosa autonoma e distinta.
10 Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., occorre valutare se sussista una responsabilità NT di ai sensi dell'art. 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. NT
Era onere di in qualità di proprietaria e custode lla motrice da cui è partito l'incendio provare in questo giudizio che il danno al rimorchio causato dalla sua motrice, integrava un caso fortuito per tale intendendosi un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
NT
Nel caso che ci occupa, non ha assolto all'onere su di essa incombente di fornire tale prova liberatoria.
NT
ha sostenuto nelle proprie difese, che l'incendio fosse stato dolosamente appiccato da ignoti;
parte attrice ha contestato tale circostanza sostenendo che non vi fosse prova sul punto, ed in effetti tale circostanza non è emersa dagli atti di causa:
- nella relazione (allegata alla citazione) redatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti nella notte in cui è avvenuto l'incendio, si legge: presso la ditta: (noleggio automezzi ad uso CP
speciale) incendio motrice iveco stralis targata fr408am con agganciato semirimorchio ad uso speciale targato ae16592. l'automezzo era parcheggiato all'esterno del capannone sul lato dx rispetto al portone di accesso, nei pressi di una tettoia e nelle vicinanze di una cisterna serbatoio di gasolio per il rifornimento dei veicoli. sul posto erano presenti i vvf volontari di Chivasso che stavano provvedendo allo spegnimento, e i carabinieri radiomobile Chivasso. Dunque, i Vigili del Fuoco accertavano che l'incendio si era originato dalla motrice, tuttavia non riuscivano a stabile la causa dell'evento; in ogni caso
NT non riferivano elementi utili a sostegno della tesi di e cioè della natura dolosa dell'incendio; NT
- nel verbale redatto dai Carabinieri (doc. 1 comparsa ) è riportata la denuncia presentata
NT da amministratrice di , nella quale la stessa aveva sostenuto che si Testimone_1
fosse trattato di un incendio doloso;
questa circostanza tuttavia, non è comprovata da nessun ulteriore accertamento o verifica, neanche da parte delle autorità di polizia, che si era limitata, difronte alla congettura, ad invitare la a sporgere denuncia. Neanche la Tes_1
presenza del finestrino rotto e di tracce di incendio dentro la motrice hanno indotto la polizia a svolgere accertamenti o a rivalutare le cause dell'incendio, come descritte nel verbale, evidentemente non ritenendoli indizi significativi di un incendio doloso. In definitiva i sospetti della sono rimasti del tutto indimostrati. Tes_1
NT
Alla luce di questi elementi, parte convenuta non ha provato che il danno cagionato al
11 rimorchio dall'incendio scaturito dalla sua motrice, fosse dipeso dal dolo di terzi e quindi da un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale.
NT
Pertanto, è tenuta a risarcire ex art. 2051 c.c. in favore di il danno che la ARe_1
stessa ha indennizzato alla società , proprietaria del mezzo danneggiato. CP_4
Sulla manleva
Per quanto sopra argomentato, non può trovare accogliento la domanda di manleva svolta da
NT
nei confronti di con cui ha un contratto di assicurazione per la RCA. CP_2
NT
Nella polizza stipulata con la (doc. 2) si legge infatti:
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
tiene indenne l'Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia CP_2
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza. Dalla lettura dell'art.
2.1 si evince quindi che l'assicurazione copre i danni arrecati ai terzi dalla motrice (veicolo assicurato); nell'art.
2.1.1. della polizza si legge: Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera: – sulla base dell'assicurazione del rimorchio per
i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre
a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico veicolo; quindi, a contrario, se ad essere assicurata è la motrice, la relativa assicurazione copre i danni ai terzi quando i due mezzi siano agganciati e dunque costituiscano un unico veicolo.
La polizza assicurativa è evidentemente una RCA in cui non rientra la copertura assicurativa del danno a terzi da cose in custodia
Si evidenzia infine che la copertura assicurativa così concepita conferma la motivazione sopra riportata e cioè il fatto che motrice e semirimorchio se agganciati, sono considerati un unico veicolo e quindi il semirimorchio agganciato non è considerato un terzo ai fini della copertura RCA.
Pertanto, la domanda di parte attrice e la domanda di manleva di parte convenuta, proposte entrambe nei confronti di vanno respinte. CP_2
Sul danno
NT
non ha mai contestato nei propri atti l'entità del danno arrecato al rimorchio, né la sua quantificazione, né tantomeno il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione che risulta comunque dalla quietanza prodotta sub doc. 6 in citazione, ragione per cui non è stato necessario
12 svolgere alcun accertamento sul punto.
ARe attrice ha chiesto la refusione di € 116.000,00 per i danni subiti a semirimorchio Vibram.
AR Tuttavia è documentalmente provato e non contestato che abbia indennizzato per CP_4
l'importo di € 99.750. ARe attrice ha quindi diritto al pagamento in surroga dell'importo indennizzato alla sua assicurata di € 99.750 e non del maggior danno che è restato a carico di . CP_4
Su questa somma sono dovuti gli interessi dal versamento al saldo;
con la precisazione che non avendo parte attrice indicato in atti la data di pagamento e non essendo questa riportata nella quietanza a saldo - doc. 6 -, gli interessi non potranno che decorrere dalla proposizione della domanda. Non è invece dovuta la rivoluzione trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Sulle spese di lite
NT
ARe attrice e parte convenuta sono solidalmente tenute al rimborso delle spese di lite in favore di perché entrambe le domande proposte nei confronti della stessa sono state CP_2
NT respinte. , soccombente nei confronti di parte attrice, è tenuta al rimborso delle spese di lite di
AR
.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M.
147/2022 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 52.001 fino ad € 260.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
Rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato € 759 + € 27 marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ARe_1
RAPPRESENTANZA GENERALE contro e
[...] ARe_2 CP [...]
e sulla domanda di manleva proposta da contro NTroparte_2 CP
13 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così NTroparte_2
provvede:
dichiara tenuta e condanna a pagare in favore di CP [...]
la somma di € € 99.750 oltre interessi legali dalla NTroparte_3
domanda al saldo;
respinge la domanda di parte attrice nei confronti di NTroparte_2
[...]
NT respinge la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di
[...]
NTroparte_2
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP
, liquidandole in € 14.103,00 NTroparte_3
per compensi ed € 759 + € 27 per contributo unificato marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
dichiara tenuti e condanna e CP NTroparte_3
all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...] [...] liquidandole in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, NTroparte_2
IVA e CPA come per legge.
Torino, 12/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5627/2023 promossa da:
- RAPPRESENTANZA difesa dall'avv. ARe_1 ARe_2
RAVERA LUCIO e dall'avv. GIRELLI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica digitale e Email_1 Email_2
ATTRICE contro difesa dall'avv. FICHERA MARIA SABRINA, ed elettivamente domiciliata presso il CP
suo studio in Piazza Solferino n. 10, Torino 10121
difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO, ed NTroparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cernaia n. 24 Torino 10122
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, previa eventuale ammissione dei seguenti capitoli testimoniali:
1) Vero che ho redatto e firmato la relazione peritale 25/1/2022 (ns. rif. MV/025/21) che mi si rammostra (ns. doc. 4)
1 2) Vero che ho accertato e verificato tutte le circostanze di fatto contenute nella relazione peritale di cui al capitolo 1) e
raccolto e verificato tutta la documentazione e le informazioni ivi richiamate e allegate con teste il perito Cap. della Consulmar Studio Tecnico Navale di Genova, via Corsica 3/13. Persona_1 dichiarare responsabile e quindi condannare per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa e/o la società CP [...] in via solidale e/o alternativa e/o pro quota al pagamento in favore della NTroparte_2 [...]
della somma di euro 116.000,00 o altra somma maggiore o minore meglio vista a NTroparte_3 seguito dei danni occorsi nell'evento del 10-11 agosto 2021 di cui in narrativa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali (15%) IVA e CPA per legge.
Per la convenuta CP
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
IN VIA ISTRUTTORIA: Insiste nelle istanze istruttorie in atti.
NEL MERITO: - respingere le avversarie domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti.
IN VIA DI SUBORDINE:
IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11, già citata nel CP_2 presente giudizio, tenuta a garantire e manlevare la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree anche in punto spese peritali e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore della società accertando l'operatività delle polizza 20220/ ARe_1
558164.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Per la convenuta NTroparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo:
respingere le domande di parte attrice;
Con respingere la domanda di manleva della , stante l'inoperatività della Polizza.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.02.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio e la NTroparte_3 CP
chiedendo il risarcimento di € 116.000, versati NTroparte_2
2 alla sua assicurata , per i danni occorsi al semirimorchio di proprietà della medesima, nel CP_4
sinistro avvenuto nella notte tra il 10.08.2021 e l'11.08.2021.
Questi i fatti rappresentati dall'attrice.
• è una storica azienda italiana di Albizzate (Va) che produce suole di gomma per CP_5
calzature destinate in particolare al mondo dell'outdoor, nonché della sicurezza sul lavoro e della riparazione.
• era proprietaria dal 2015 del semirimorchio Zorzi 30S13619 ad uso speciale, tg. AE CP_4
16952, dalla stessa carrozzato ed equipaggiato come hospitality/officina per attività promozionali, con struttura carrozzeria in vetroresina e vetrate estendibili, gruppo elettrogeno ed impianto elettrico, impianto di climatizzazione, arredamento per la zona hospitality, macchinari per la fattura e la trasformazione delle calzature.
• con sede a Chivasso (TO), si è occupata per conto di di portare a rimorchio CP CP_4
con propria motrice Iveco, tg. FR408AM, il semirimorchio, a tutti gli eventi che rientravano nel programma annuale di eventi e gare sportive sponsorizzati dalla;
nonché di provvedere CP_4
alla sua manutenzione e custodia presso la propria sede a Chivasso, durante le soste tra una tappa e l'altra del suddetto programma annuale.
• Nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2021, il semirimorchio, di proprietà di , si trovava in CP_4
NT sosta agganciato alla motrice della , presso il piazzale della sede della medesima in via 3
Marzo 1966 n. 116 a Chivasso (TO) dopo l'evento E-bike e in attesa di ripartire per il successivo evento UTMB Montblanc di Chamonix programmato il 22.8.2021. In queste NT circostanze di tempo e di luogo, la motrice della prendeva fuoco provocando un incendio che si propagava anche al semirimorchio di Vibram, che era agganciato alla motrice.
• Nell'immediatezza dell'evento, intervenivano i Vigili del Fuoco che redigevano verbale di intervento.
• L'incendio danneggiava gravemente il semirimorchio al punto tale che non vi era possibilità di riparazione, neppure parziale. Il danno era quantificato in € 116.000, pari al valore del bene comprensivo di equipaggiamenti e materiali in dotazione, andati distrutti nell'incendio.
• , assicurazione di , rimborsava alla medesima la somma di € 99.750, ARe_1 CP_4
surrogandosi al tempo stesso, nei diritti vantati da nei confronti dei soggetti responsabili CP_4 dell'evento.
• Secondo la ricostruzione di parte attrice, la responsabilità del sinistro è imputabile a
[...]
, per la RCA, ai sensi degli artt. 1177 – 1766 c.c., dal momento che: NTroparte_6
3 NT
1. l'incendio si è verificato quando il semirimorchio era agganciato alla motrice della ed era sotto la sua custodia;
NT
2. la non ha provato l'imprevedibilità o inevitabilità dell'incendio scaturito dalla sua motrice;
o, altrimenti, ai sensi dell'art. 2054 c.c. poiché:
a) l'assicurazione obbligatoria per la RCA garantisce anche i sinistri provocati a terzi da un veicolo fermo;
b) l'art. 2054 c.c. trova applicazione anche per sinistri avvenuti in aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate;
c) la circostanza che i beni fossero agganciati, costituendo un unico convoglio, non esclude la responsabilità delle convenute per il danno che la motrice abbia arrecato al semirimorchio di proprietà della . Secondo parte attrice, il principio giurisprudenziale secondo cui il CP_4
rimorchio agganciato alla motrice beneficia della copertura assicurativa relativa al veicolo trainante con il quale costituisce un unico veicolo a motore, trova applicazione soltanto nelle ipotesi di danni prodotti dal convoglio ai terzi;
mentre, nel caso in cui sia lo stesso rimorchio – di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario della motrice – a subire un danno causato dalla motrice, come nel caso di specie, i due componenti (motrice e rimorchio) devono essere considerati beni fisicamente e giuridicamente distinti, con la conseguenza che la RCA della motrice opera anche per i danni arrecati al semirimorchio, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Pertanto, chiedeva di accertare la responsabilità del sinistro e per l'effetto, di condannare le convenute al pagamento di € 116.000, o altra maggiore o minore somma, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. CP
NT
• All'epoca dei fatti di causa tra la società e la società vi era in corso un contratto CP_4
d'appalto di servizi che prevedeva esclusivamente l'organizzazione e lo svolgimento di tappe itineranti, con esclusione dell'obbligo di manutenzione e custodia del mezzo presso la sede NT della .
• Il semirimorchio allestito, di proprietà della , al termine di ogni tappa veniva riportato CP_4
dagli autisti della presso la sede di Albizzate, in quanto veniva utilizzato per i corsi di CP_4
aggiornamento eseguiti dalla presso la propria sede. CP_4
4 • Nel mese di agosto 2021 al termine della tappa del 1 agosto, la chiedeva la cortesia di CP_4
NT poter parcheggiare il proprio rimorchio presso il piazzale della in attesa della tappa successiva, posto che la sede era chiusa per ferie. CP_4
• Nella notte tra il 10 e l'11 agosto, verso le ore 00.30, ignoti appiccavano fuoco ad un trattore marca Iveco, tg FR408AM. Le fiamme si propagavano anche al semirimorchio ad esso agganciato, di proprietà della . CP_4
• Intervenivano sul posto i Vigili del Fuoco.
• L'11 agosto ci si avvedeva che il trattore, tg FV494FV, parcheggiato anch'esso nel piazzale, aveva un vetro rotto della portiera sinistra ed all'interno erano presenti le tracce di tre focolai spentisi autonomamente.
NT
• La signora ed il signor della , dopo il ritrovamento Testimone_1 Testimone_2
avvisavano i Carabinieri che giunti nuovamente sul posto e verificata la presenza di tali tracce, li invitavano a presentare denuncia per incendio doloso.
NT
• Tra e non vi erano un contratto di deposito, né di custodia, il parcheggio del mezzo CP_4
NT presso il piazzale della era stato concesso a titolo di mera cortesia, senza assunzione di alcun obbligo giuridico.
NT Pertanto, chiedeva il rigetto delle avversarie domande e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di essere manlevata da in ragione della polizza CP_2
20220/ 558164 e del fatto che, in questo caso, motrice e rimorchio dovrebbero essere considerati beni fisicamente e giuridicamente distinti, con conseguente operatività della polizza.
NT Si costituiva assicurazione di , la quale svolgeva le seguenti difese. CP_2
• L'assicurazione ha contestato l'operatività della polizza per assenza di un rapporto di terzietà: il NT rimorchio, al momento dell'evento, era agganciato alla motrice della e pertanto costituiva un complesso unico circolante, pertanto la garanzia operante sarebbe quella della motrice;
tuttavia, ai sensi dell'art. 148 D. Lgs n. 209 del 07/09/2005, “La polizza che garantisce per i danni da circolazione il suo veicolo, non risponde dei danni causati al rimorchio, anche di terzi, quando questo sia collegato al veicolo stesso.”; ed inoltre, l'art.
2.1 delle Condizioni
Generali di Assicurazione – COSA ASSICURA - OGGETTO DEL CONTRATTO sancisce che: “
tiene indenne l'Assicurato … di quanto questi sia tenuto a pagare, quale CP_2 civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento … per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella
5 polizza”. Pertanto, la copertura RCA garantisce il danno cagionato dal veicolo (da intendersi motrice + rimorchio), ad un terzo o ai beni di un terzo e non a se stesso.
• In ordine alla custodia del bene, si è associata alle difese della propria assicurata, evidenziando che si era trattato di un deposito di mera cortesia, a titolo gratuito e che, in ogni caso, l'incendio, di origine dolosa, integra gli estremi del caso fortuito, da solo sufficiente ad escludere una
NT responsabilità della .
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva per inoperatività della polizza.
La causa è stata istruita a mezzo testi ed è stata trattenuta in decisione in data 24.02.2025.
****
Sulla custodia del bene
ARe attrice ha sostenuto che, al momento dell'incendio, il semirimorchio della sua assicurata NT
, era in custodia presso la sede della la quale svolgeva da anni, in favore di , CP_4 CP_4 un'attività continuativa e a titolo oneroso, di gestione, manutenzione e movimentazione del semirimorchio. Nell'ambito di tale rapporto, era consuetudine e, comunque, rientrava tra i servizi
NT accessori forniti dalla che il bene venisse lasciato in sosta presso il piazzale della convenuta.
NT Pertanto, aveva un obbligo di custodia del rimorchio di . CP_4
NT
Nei propri atti, ha confermato che all'epoca dei fatti era in corso con un contratto CP_4 di appalto di servizi, il quale tuttavia prevedeva esclusivamente l'organizzazione e lo svolgimento di tappe itineranti con esclusione dell'obbligo di manutenzione e custodia del mezzo presso la sede della
NT ; nella circostanza che ci occupa, secondo la convenuta, si era trattato dunque di una sosta occasionale, concessa per ragioni di mera cortesia, senza assunzione di alcun obbligo di custodia.
Sul punto, sono stati escussi i testi, al fine di verificare quali fossero i rapporti tra e CP_4
NT NT
, con particolare riguardo all'asserita esistenza di un obbligo a carico di , di custodire il rimorchio di presso la propria sede. CP_4
Sul punto i testi hanno reso le seguenti deposizioni: NT
➢ , dipendente e socio al 48% di , ha dichiarato: capo 1: Sì, è vero. Non vi Testimone_3
era nessun contratto. Non vi era contratto perché non vi era alcuna pattuizione. Invece, l'anno prima, c'era un contratto con la , nel 2019, avevamo un contratto di 200.000 Euro che, però, non sono stati mai fatturati CP_4 perché non abbiamo fatto nulla. A quel punto, non avendo fatto nulla, abbiamo deciso di non fatturare.
Gestivamo il mezzo per quanto riguarda la conduzione e l'allestimento della struttura. Erano previste anche le
6 manutenzioni, se il preventivo veniva accettato dalla . ADR: mi riferisco alla fornitura di servizi, CP_4 compreso il trattore ed il rimorchio. Facevamo anche l'allestimento di quanto inserito nel rimorchio ed a supporto davamo anche un trattore. Capo 2: sì, il rimorchio solitamente veniva riportato in Vibram perché si
Con Con tenevano dei corsi di aggiornamento. Gli autisti erano di , non di Vibram. Gli autisti portavano il rimorchio ad Albizzate, quasi sempre (…) Capo 3: è vero, confermo. È stato richiesto tramite email, dal signor
Con
”. ADR: il piazzale non è mai stato sorvegliato e dotato di allarme. ADR: ARe_3
[...]
ci disse che l'azienda era chiusa per ferie ad agosto ed era, quindi, preferibile portare il rimorchio ARe_3 presso il nostro piazzale, posto che, alla , non c'era nessuno. Questo doveva avvenire fino alla tappa CP_4 successiva. ADR: l'esposizione era itinerante ed abbinata alla vendita delle calzature o al rifacimento delle suole. ADR: preciso che il contratto al quale mi riferisco, era quello del 2020. Poi è scoppiata la pandemia ed
hanno chiuso tutto. La , dopo il 2020, ha deciso di non fare più contratti ed ogni tappa veniva gestita di CP_4 volta in volta ed il consuntivo veniva fatto successivamente. ADR: dopo aver portato il trattore ed il rimorchio al Con piazzale di ad agosto era prevista un'altra tappa a Chamonix, non ricordo la data, se non erro, era il 22 agosto. ADR: non era detto che si utilizzasse sempre lo stesso trattore, alle volte lo abbiamo cambiato. (…) Con ADR: gli automezzi presenti nel piazzale erano di proprietà o nella disponibilità della . L'unico danneggiato Con è quello della . Hanno, in verità, danneggiato anche un altro trattore della , targato FV494FV. Il CP_4 giorno successivo sono intervenuti i carabinieri che hanno verbalizzato che quello era un incendio doloso perché
era rotto il finestrino e vi erano dei tizzoni, della roba incendiaria. Detto mezzo, però, non prendeva fuoco perché era di materiale ignifugo. ADR: preciso che mi riferisco ad altro mezzo diverso da quello al quale era attaccato il rimorchio.
➢ , dipendente di dal 2010, ha dichiarato: Capo 1: non mi risulta vi fosse ARe_3 CP_4
Con Con un contratto tra la e la . Capo 2: gli autisti sono sempre stati della . ADR: preciso che CP_4
Con secondo le indicazioni dei miei superiori, il semirimorchio veniva portato con le motrici dopo le tappe, o in Con
, in Chivasso oppure in , Via Colombo 5, Albizzate, in sede. ADR: si facevano dei corsi sul CP_4 semirimorchio, per calzolai. Capo 3: non sono in grado di stabilire se fosse una richiesta di cortesia. Mi risulta Con che fosse consuetudine, da quando è iniziato il rapporto, con la . La consuetudine era che il rimorchio Con ritornasse in Vibram o presso la , altre volte, il rimorchio veniva spostato direttamente presso la tappa successiva. ADR: io comunicavo dove doveva andare il rimorchio. Mi veniva detto, dai miei superiori, di
Con Con indicare alla se il rimorchio doveva ritornare in Vibram, rimanere in o essere trasferito presso la Con tappa successiva. ADR: il rimorchio, quindi, rimaneva alla secondo le esigenze del calendario eventi essendo ininfluente se la fosse chiusa o meno per ferie. ADR: la ad agosto, per due settimane, CP_4 CP_4 chiude per ferie. Fermo restando che vengono fatte comunque alcune cose, tipo manutenzione straordinaria o
attività di inventario. Per me, ad agosto, per due settimane la è chiusa. La produzione, però, può anche CP_4 continuare per cose delle quali non sono al corrente. ADR: io ho avuto scambi di comunicazioni per email di tipo Con esecutivo con la , con indicazioni pratiche circa lo spostamento del semirimorchio. Io, personalmente, non Con ho mai visto un contratto scritto tra la e la . CP_4 NT
➢ dipendente di da dicembre 2012, ha dichiarato: Capo 1: non sono a Testimone_4 conoscenza dell'esistenza dei contratti. Noi facevamo degli eventi con la utilizzando il loro CP_4
7 semirimorchio; Capo 2: sì, ma non sempre. Se alla sede della non c'era nessuno, il rimorchio poteva CP_4 Con sostare da noi, presso il piazzale della . ADR: io, personalmente, ho portato il semirimorchio presso la
, ad Albizzate, in provincia di Varese. ADR: nel caso specifico, ho dovuto portare il rimorchio presso la CP_4 Con sede perché la era chiusa per ferie. ADR: se vi erano tappe conseguenti e non vi era possibilità di CP_4 rientro, può essere capitato di portare il rimorchio direttamente alla tappa successiva, però, non ricordo bene.
Con Capo 3: sì, è vero. Io chiamai alla e chiesi se il truck doveva rientrare da noi o alla . Mi dissero che CP_4 Con alla non c'era nessuno perché era chiusa per ferie e mi dissero di portare il rimorchio alla ADR: CP_4 Con confermo che anche altre volte ho portato il rimorchio al piazzale .
In sostanza: NT
✓ I testi hanno confermato che tra e non vi era un contratto - che infatti nessuna delle CP_4 parti ha mai prodotto -. Il teste ha riferito che, all'epoca dei fatti, era in essere tra le Tes_2
NT due società un rapporto, gestito di volta in volta, in ragione del quale, si occupava della conduzione e dell'allestimento del mezzo, nonché della sua manutenzione, nel caso in cui i preventivi fossero stati accettati da . Le deposizioni testimoniali hanno quindi chiarito, CP_4
in modo preciso, quali fossero i contenuti dell'accordo tra le parti, escludendo che vi fosse un contratto scritto, o comunque un generale accordo in merito al deposito del semirimorchio, che
NT occasionalmente veniva lasciato presso secondo la convenienza.
I testi hanno riferito che la sosta era stata consentita per ragioni di cortesia, poichè all'epoca dell'incendio, era chiusa per ferie. Soltanto il teste ha dichiarato di non CP_4 ARe_3
sapere se si fosse trattato di una sosta per ragioni cortesia, riferendo che era consuetudine che il
NT rimorchio venisse parcheggiato presso a seconda delle indicazioni date di volta in volta agli autisti.
In ogni caso, non è emerso dalle deposizioni testimoniali che il veicolo sostasse sul piazzale
NT
in forza di un contratto di deposito;
né che la sosta nella notte tra il 10 e l'11 agosto fosse stata motivata dalla necessità di dare esecuzione a prestazioni contrattuali, quali manutenzioni o
NT allestimenti. Anzi è emerso chiaramente che il mezzo era stato lasciato in sosta presso dopo che era stato utilizzato per un evento di Vibram e nell'attesa di essere poi trasportato in un NT altro luogo per un altro evento;
quindi evidentemente non era lì perché aveva assunto contrattualmente l'obbligo di custodirlo, né perché la stessa dovesse svolgere dei lavori sul semirimorchio, cosa che avrebbe potuto far sorgere un obbligo accessorio custodia. NT
✓ La circostanza per cui il mezzo veniva lasciato talvolta in sosta presso la , sempre occasionalmente a seconda delle esigenze volta per volta valutate da , non vale a far CP_4
NT sorgere automaticamente un obbligo giuridico di custodia del mezzo. Pare piuttosto che consentisse la sosta del semirimorchio sul suo piazzale per ragioni di cortesia nei confronti della
8 cliente e di comodità in vista dei successivi eventi cui avrebbe dovuto partecipare. CP_4
NT
Pertanto non può ritenersi che avesse assunto un obbligo di custodia del rimorchio e conseguentemente va esclusa una sua eventuale responsabilità contrattuale per i danni al semirimorchio.
Sulla responsabilità aquiliana del danno
NT
Esclusa la responsabilità contrattuale di , occorre quindi valutare se alla stessa possa essere imputata una responsabilità aquiliana.
Non sono contestate tra le parti le seguenti circostanze: NT
- il giorno dell'evento, il rimorchio di proprietà di si trovava nel piazzale di;
CP_4
- l'incendio, che ha danneggiato in maniera irreversibile il rimorchio di , è scaturito CP_4
NT dalla motrice di proprietà di e si è propagato poi al rimorchio. NT
▪ ARe attrice ha sostenuto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2054 c.c., ritenendo il sinistro inquadrabile come danno da circolazione di veicoli;
NT
▪ ha aderito a questa prospettazione in diritto ed ha chiesto la manleva della propria assicurazione civile;
▪ invece ha contestato che il sinistro possa essere qualificato come sinistro da CP_2
circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c.., poiché motrice e semirimorchio erano agganciati e costituivano un unico veicolo, mancando quindi il terzo danneggiato dalla circolazione.
NT
Non può essere condivisa l'impostazione proposta da parte attrice e da parte convenuta per i seguenti motivi:
➢ Non opera il 2054 c.c. non trattandosi di sinistro da circolazione: la motrice ed il semirimorchio erano in sosta. Perché si possa parlare di danno da circolazione è necessario che almeno uno dei veicoli coinvolti, sia stato in movimento.
➢ La motrice era agganciata al semirimorchio. “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. dei veicoli l'assicurazione stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato, mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nell'ipotesi del « rischio statico », per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo oppure manovrato
a mano. Tale principio è coerente con quello, affermato in tema di responsabilità per danni
9 provocati dalla circolazione stradale, secondo cui una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile;
conseguentemente il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art.
2054, comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.” Cass. 27317/2017.
➢ La giurisprudenza quindi, nell'ipotesi in cui motrice e rimorchio siano agganciati, considera il convoglio come un'entità circolante idealmente inscindibile, e quindi come se fosse un unico mezzo.
NT Pertanto, non è condivisibile la tesi di parte attrice, a cui si è associata la convenuta , secondo cui, nel caso di danno provocato dalla motrice non ai terzi ma al rimorchio, i due beni, sebbene agganciati, devono considerarsi fisicamente distinti. Infatti, anche in tale ipotesi, permane l'unitarietà del convoglio perchè i due mezzi sono agganciati e questa unitarietà non viene meno per il fatto che il rimorchio sia stato danneggiato dalla motrice. Motrice e rimorchio, agganciati, costituiscono un convoglio unico e non due cose autonome e distinte.
Evidentemente se il proprietario della motrice e del rimorchio fosse stato il medesimo, non si sarebbe mai posto il problema di considerare la motrice ed il rimorchio ad essa agganciata come due distinti veicoli.
Il concetto espresso dalla Giurisprudenza richiamata e cioè che motrice e semirimorchio agganciati, sono una entità unica, non viene meno, né nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo ma il proprietario del rimorchio (come invece non condivisibilmente ritenuto nella sentenza citata del trib. di Palermo prodotta in datti); né nel caso in cui i proprietari di motrice e rimorchio siano due soggetti distinti. Ciò che va considerato cioè è il bene materiale danneggiato nella sua oggettività ed unitarietà.
➢ Nel caso che ci occupa non si è trattato di danno da circolazione di veicoli e pertanto non si ritiene applicabile, l'art. 2054 c.c. che, prevede, al comma 1, l'obbligo per il conducente del veicolo di risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, laddove, , il danno è stato provocato dalla motrice al rimorchio che, però, essendo agganciato alla motrice, costituisce, insieme alla stessa, un convoglio unico e non una cosa autonoma e distinta.
10 Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., occorre valutare se sussista una responsabilità NT di ai sensi dell'art. 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. NT
Era onere di in qualità di proprietaria e custode lla motrice da cui è partito l'incendio provare in questo giudizio che il danno al rimorchio causato dalla sua motrice, integrava un caso fortuito per tale intendendosi un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
NT
Nel caso che ci occupa, non ha assolto all'onere su di essa incombente di fornire tale prova liberatoria.
NT
ha sostenuto nelle proprie difese, che l'incendio fosse stato dolosamente appiccato da ignoti;
parte attrice ha contestato tale circostanza sostenendo che non vi fosse prova sul punto, ed in effetti tale circostanza non è emersa dagli atti di causa:
- nella relazione (allegata alla citazione) redatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti nella notte in cui è avvenuto l'incendio, si legge: presso la ditta: (noleggio automezzi ad uso CP
speciale) incendio motrice iveco stralis targata fr408am con agganciato semirimorchio ad uso speciale targato ae16592. l'automezzo era parcheggiato all'esterno del capannone sul lato dx rispetto al portone di accesso, nei pressi di una tettoia e nelle vicinanze di una cisterna serbatoio di gasolio per il rifornimento dei veicoli. sul posto erano presenti i vvf volontari di Chivasso che stavano provvedendo allo spegnimento, e i carabinieri radiomobile Chivasso. Dunque, i Vigili del Fuoco accertavano che l'incendio si era originato dalla motrice, tuttavia non riuscivano a stabile la causa dell'evento; in ogni caso
NT non riferivano elementi utili a sostegno della tesi di e cioè della natura dolosa dell'incendio; NT
- nel verbale redatto dai Carabinieri (doc. 1 comparsa ) è riportata la denuncia presentata
NT da amministratrice di , nella quale la stessa aveva sostenuto che si Testimone_1
fosse trattato di un incendio doloso;
questa circostanza tuttavia, non è comprovata da nessun ulteriore accertamento o verifica, neanche da parte delle autorità di polizia, che si era limitata, difronte alla congettura, ad invitare la a sporgere denuncia. Neanche la Tes_1
presenza del finestrino rotto e di tracce di incendio dentro la motrice hanno indotto la polizia a svolgere accertamenti o a rivalutare le cause dell'incendio, come descritte nel verbale, evidentemente non ritenendoli indizi significativi di un incendio doloso. In definitiva i sospetti della sono rimasti del tutto indimostrati. Tes_1
NT
Alla luce di questi elementi, parte convenuta non ha provato che il danno cagionato al
11 rimorchio dall'incendio scaturito dalla sua motrice, fosse dipeso dal dolo di terzi e quindi da un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale.
NT
Pertanto, è tenuta a risarcire ex art. 2051 c.c. in favore di il danno che la ARe_1
stessa ha indennizzato alla società , proprietaria del mezzo danneggiato. CP_4
Sulla manleva
Per quanto sopra argomentato, non può trovare accogliento la domanda di manleva svolta da
NT
nei confronti di con cui ha un contratto di assicurazione per la RCA. CP_2
NT
Nella polizza stipulata con la (doc. 2) si legge infatti:
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
tiene indenne l'Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia CP_2
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza. Dalla lettura dell'art.
2.1 si evince quindi che l'assicurazione copre i danni arrecati ai terzi dalla motrice (veicolo assicurato); nell'art.
2.1.1. della polizza si legge: Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera: – sulla base dell'assicurazione del rimorchio per
i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre
a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico veicolo; quindi, a contrario, se ad essere assicurata è la motrice, la relativa assicurazione copre i danni ai terzi quando i due mezzi siano agganciati e dunque costituiscano un unico veicolo.
La polizza assicurativa è evidentemente una RCA in cui non rientra la copertura assicurativa del danno a terzi da cose in custodia
Si evidenzia infine che la copertura assicurativa così concepita conferma la motivazione sopra riportata e cioè il fatto che motrice e semirimorchio se agganciati, sono considerati un unico veicolo e quindi il semirimorchio agganciato non è considerato un terzo ai fini della copertura RCA.
Pertanto, la domanda di parte attrice e la domanda di manleva di parte convenuta, proposte entrambe nei confronti di vanno respinte. CP_2
Sul danno
NT
non ha mai contestato nei propri atti l'entità del danno arrecato al rimorchio, né la sua quantificazione, né tantomeno il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione che risulta comunque dalla quietanza prodotta sub doc. 6 in citazione, ragione per cui non è stato necessario
12 svolgere alcun accertamento sul punto.
ARe attrice ha chiesto la refusione di € 116.000,00 per i danni subiti a semirimorchio Vibram.
AR Tuttavia è documentalmente provato e non contestato che abbia indennizzato per CP_4
l'importo di € 99.750. ARe attrice ha quindi diritto al pagamento in surroga dell'importo indennizzato alla sua assicurata di € 99.750 e non del maggior danno che è restato a carico di . CP_4
Su questa somma sono dovuti gli interessi dal versamento al saldo;
con la precisazione che non avendo parte attrice indicato in atti la data di pagamento e non essendo questa riportata nella quietanza a saldo - doc. 6 -, gli interessi non potranno che decorrere dalla proposizione della domanda. Non è invece dovuta la rivoluzione trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Sulle spese di lite
NT
ARe attrice e parte convenuta sono solidalmente tenute al rimborso delle spese di lite in favore di perché entrambe le domande proposte nei confronti della stessa sono state CP_2
NT respinte. , soccombente nei confronti di parte attrice, è tenuta al rimborso delle spese di lite di
AR
.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M.
147/2022 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 52.001 fino ad € 260.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 14.103,00
Rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato € 759 + € 27 marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ARe_1
RAPPRESENTANZA GENERALE contro e
[...] ARe_2 CP [...]
e sulla domanda di manleva proposta da contro NTroparte_2 CP
13 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così NTroparte_2
provvede:
dichiara tenuta e condanna a pagare in favore di CP [...]
la somma di € € 99.750 oltre interessi legali dalla NTroparte_3
domanda al saldo;
respinge la domanda di parte attrice nei confronti di NTroparte_2
[...]
NT respinge la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di
[...]
NTroparte_2
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP
, liquidandole in € 14.103,00 NTroparte_3
per compensi ed € 759 + € 27 per contributo unificato marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
dichiara tenuti e condanna e CP NTroparte_3
all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...] [...] liquidandole in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, NTroparte_2
IVA e CPA come per legge.
Torino, 12/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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