Art. 1.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 , sono ratificati.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 , sono ratificati.