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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/08/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 793/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 793/2022 R.G.A. vertente:
TRA
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Parte_1
Iva in persona del legale rappresentante C.F. P.IVA_1 Parte_1
; C.F._1
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Controparte_1
Iva , in persona del legale rappresentante C.F. P.IVA_2 CP_1
; C.F._2
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Controparte_2
Iva , in persona del legale rappresentante , C.F. P.IVA_3 CP_2
C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Musca (C.F. ) presso il cui C.F._4 studio professionale sito in AG (ME) via Vittorio Emanuele, 23 sono elettivamente domiciliati.
-Appellanti-Appellati incidentali-
CONTRO con sede in AG (ME) C.da Piano Monaci sp 146 bis, P. Controparte_3
Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , C.F. P.IVA_4 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Condipodero Marchetta CodiceFiscale_5
(C.F. ) presso il cui studio professionale sito in TI (ME) via XX C.F._6
Settembre n. 15, è elettivamente domiciliata.
1 -Appellata-Appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 07.06.2022 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 441/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali:
“- Ritenere e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in narrativa, la
[...]
in persona del legale rappresentante, obbligata a versare la somma di € 584.766,05 oltre IVA CP_3 nella misura di legge oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo e per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alle convenute la somma di € 584.766,05 oltre IVA nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta ai titoli di cui sopra;
- Ritenere e dichiarare in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in narrativa, ritenere la
[...]
in persona del legale rappresentante, obbligata a versare la somma di €135.629,40 a titolo di CP_3 mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alle convenute la somma di € 135.629,40 a titolo di mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta ai titoli di cui sopra;
- Ritenere e dichiarare il risarcimento dei danni provocati alle MP con il proprio comportamento illecito, Pt_1 per i motivi esposti in narrativa, per la cifra di € 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, subiti e subendi,
o nella misura minore o maggiore che il Giudice riterrà giusta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alla convenuta la somma di € 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, subiti e subendi, o nella misura minore o maggiore che il Giudice riterrà giusta, o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta a titolo di risarcimento dei danni;
- risarcire i danni da perdita d'immagine provocati alle con il proprio Pt_2 Pt_1 comportamento illecito, per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alla convenuta il risarcimento del danno da perdita d'immagine che sarà quantificato da Questa Ecc.ma Corte d'Appello.
- Conseguentemente, condannare la al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara anticipatario - distrattario.”
Per l'appellata, appellante incidentale:
“1) Rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 CP_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale ritenere e dichiarare, in riforma e modifica dell'impugnata sentenza, che il decreto ingiuntivo n. 95/2011 debba essere dichiarato privo di effetto ed annullato e conseguentemente gli appellanti devono essere condannati a restituire tutte le somme che hanno ricevuto in forza del predetto decreto ingiuntivo 95/2011 compresi gli accessori (interessi e spese del procedimento).
3) In accoglimento dell'appello incidentale ritenere e dichiarare che le spese e i compensi relativi al giudizio portante di primo grado n. 441/2011 siano poste interamente a carico dei convenuti Parte_1 [...]
[..
[...] ed e non compensati come erroneamente stabilito dal Tribunale, in CP_5 Controparte_2 quanto quest'ultime imprese sono risultate soccombenti. 4) Con vittoria di spese, compensi, onorari di entrambi i gradi del giudizio ed ogni altro accessorio secondo legge (I.V.A., C.P.A) e poiché' gli appellanti sono stati costretti a pagare le spese e gli onorari liquidati agli attori con la sentenza di primo grado, ordinare agli stessi, in accoglimento del presente appello, di restituire le suddette somme percepite a seguito di atto di precetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Controparte_3
, e , n.q. di titolari delle omonime ditte, per sentir Parte_1 CP_2 CP_1 accertare e dichiarare che nessuna somma, per nessuna causale, era a loro dovuta in virtù dei lavori commissionati ed eseguiti, aventi ad oggetto la realizzazione di scavi, movimentazione terra e costruzione di fondazioni su cui poggiare un capannone prefabbricato, sul terreno sito in C.da Pianomonaci, AG (ME) identificato al Catasto al foglio 4, part. 508, per essere stato l'intero corrispettivo pattuito integralmente pagato, come da computo metrico del 15.10.2010 sottoscritto dalle parti.
Resistevano in giudizio , e , n.q. di titolari delle Parte_1 CP_2 CP_1 omonime ditte, contestando la ricostruzione dei fatti come operata dalla società attrice, e rappresentando che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano sorte necessità di effettuare lavorazioni non previste in origine. Contestavano, quindi, la riconducibilità dei lavori appaltati al computo metrico del 15.10.2010 concludendo per il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, chiedevano che la fosse condannata al pagamento, in loro Controparte_3 favore, della complessiva somma di €. 584.766,05, quale conguaglio su lavori ulteriori eseguiti da esse ditte e non pagati, nonché di €. 135.629,40 a titolo di mancato guadagno ed €. 125.000,00 per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa del comportamento della attrice.
Con altro atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_3
l'impresa , per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95/2011, CP_2 notificato il 19.5.2011, con cui il Tribunale di TI le ingiungeva il pagamento di € 12.684,00 oltre interessi di mora, accessori e spese del procedimento, a titolo di fatture emesse e non pagate per il servizio di trasporto di materiale inerte e materiale da costruzioni presso il cantiere sito in AG (ME) C.da Pianomonaci. Contestava la debenza delle somme richieste, rappresentando di aver corrisposto tutto quanto richiesto dall'impresa per l'esecuzione delle opere Pt_1 appaltate, nell'ambito di un più generale contratto d'opera che coinvolgeva le altre due imprese
( e ), e chiedeva che il Tribunale volesse annullare o revocare il decreto Pt_1 Pt_1 CP_1 ingiuntivo.
Resisteva nel giudizio di opposizione al d.i., l'opposto contestando le difese Controparte_6
e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto monitorio opposto.
3 All'udienza del 04.11.2011, sul presupposto della parziale identità soggettiva e della connessione oggettiva, i due procedimenti venivano riuniti.
La causa veniva, allora, istruita con una prima CTU grafologica, con interrogatorio formale e prova testimoniale e, infine, con una seconda CTU. Quindi, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così, con la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata in data 07.06.2022, il Tribunale di TI statuiva come segue:
“…1) Accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla attrice e dichiara che
[...]
nulla deve alle imprese e in relazione ai contratti CP_3 CP_2 Parte_1 CP_1
d'appalto stipulati nelle date 23 e 26 aprile 2007, salvo quanto già corrisposto.
2) Rigetta ogni ulteriore domanda proposta in seno al giudizio iscritto al n. R.G. 411/2011.
3) Compensa le spese del giudizio iscritto al n. RG 441/2011.
4) Rigetta l'opposizione iscritta al n. RG 610/2011, qui riunito e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 95/2011, emesso dal Tribunale di TI il 3.5.2011.
5) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta, delle spese del giudizio iscritto al n. RG 610/2011, spese che liquida in euro 4.835,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge…”.
Avverso la succitata pronuncia gli odierni appellanti ”, “ Parte_1 CP_1
” e “ ”, rimasti integralmente soccombenti all'esito del giudizio
[...] Controparte_2 di prime cure, interponevano gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 22.11.2022, deducendo il travisamento della prova nonché l'erronea valutazione delle emergenze testimoniali e della CTP con riferimento alle clausole del contratto intercorso tra la
[...]
e l'impresa del 23.04.2007. CP_3 Parte_1
Instavano, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure, con accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale in primo grado e conseguente condanna dell'appellata al versamento di € 584.766,05 oltre iva per i lavori extra, imprevisti e necessari, compiuti dai , Pt_1
€. 135.629,40 a titolo di mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., €. 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre il danno da perdita d'immagine da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.02.2023 si costituiva in giudizio l'appellata società contestando, nel merito, in punto di fatto e di diritto, le deduzioni Controparte_3 avversarie ed instando per l'integrale rigetto dei motivi d'appello.
La stessa proponeva, infine, appello incidentale, affidato a due motivi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nonché laddove, in asserita violazione dell'art. 91 c.p.c., ha pronunciato la compensazione delle spese di lite.
4 All'udienza del 17.03.2023, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 21.01.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Appello principale.
§ 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione gli odierni appellanti criticano la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma che: “l'istruttoria espletata nel corso del giudizio dimostra che, fermi restando i contratti del 23.4.2007 e del 26.4.2007, la cui sottoscrizione da parte del CP_3
è stata accertata come autentica dalla espletata CTU, il capannone e i relativi infissi, oggetto finale dell'opera appaltata, furono forniti da ditte terze ed estranee ai e, precisamente, dalla ditta SG e dalla ditta Pt_1
AC (cfr deposizioni testimoniali rese nelle udienze del 19.3.2019 e del 7.5.2019), con forniture e trasporti effettuati dalle stesse ditte realizzatrici delle strutture oggettivate e pagate dal (cfr. fatture prodotte in atti CP_3 dall'attore). È altresì risultato che talune delle lavorazioni che le ditte hanno allegato di aver compiuto Pt_1 extra, furono in tutto od in parte poste in essere da altre imprese (cfr. dichiarazioni del teste , Testimone_1 all'udienza del 7.5.2019).” Deducono le imprese , appellanti principali, che la controparte non Pt_1 Controparte_3 avrebbe rispettato il contratto d'appalto del 23.04.2007, non consentendo all'impresa appaltatrice di svolgere l'intera opera di realizzazione del capannone - come contrattualmente pattuito e sottoscritto dalle parti - e, pertanto, che le domande riconvenzionali di natura risarcitoria per il mancato utile e il danno morale (all'immagine) di cui ai punti 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta avrebbero avuto piena ragione di essere accolte. Parimenti, asseriscono che già dalle testimonianze degli operai delle imprese risulterebbe inconfutabilmente che le appellanti hanno svolto delle lavorazioni extra, impreviste, resesi necessarie a causa delle infiltrazioni del sottosuolo riscontrate al momento degli scavi, così come dedotto nei 48 capitolati sui quali era stata ammessa la prova in sede istruttoria. Dunque, affermano le imprese appellanti, non sussisterebbe alcun difetto di prova in ordine all'an delle prestazioni, con conseguente possibilità di poter determinare il quantum delle stesse con gli strumenti contabili prodotti dalle originarie convenute in prima istanza, ovvero con la consulenza tecnica di parte. Considerato l'asserito pieno riscontro probatorio anche di tale circostanza relativa alle lavorazioni extra, chiedono che venga accolta anche l'altra domanda riconvenzionale - di cui al punto 5 della comparsa di costituzione e risposta - di condanna della al pagamento della Controparte_3 somma di € 584.766,05 in virtù delle maggiori ulteriori lavorazioni eseguite rispetto a quelle pattuite nei contratti di appalto.
5 § 1.2. Con il secondo motivo d'appello lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove non avrebbe tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla Controparte_3 odierna appellata, verosimilmente contraria ai principi del buon andamento del giudizio, probità e lealtà, pronunciandone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in favore delle odierne appellanti. Egualmente, criticano la statuizione sulle spese espressa dal primo giudicante nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra le parti ravvisando la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca;
al contrario, insistono per l'integrale riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§ 2. Costituzione e appello incidentale. Controparte_7
Di converso, l'appellata ribadisce che, come accertato in corso di causa, la Controparte_3 stessa ha corrisposto oltre € 300.000,00 in favore dei per la prestazione d'opera oggetto di Pt_1 appalto e che, ad ogni modo, la maggior parte dei lavori, nonché l'intero capannone prefabbricato è stato montato con proprie maestranze direttamente da un'altra società presso la quale l'aveva anche acquistato. Parimenti, rammenta di aver provato documentalmente la circostanza che talune delle lavorazioni che le ditte hanno allegato di aver compiuto extra furono in tutto od in parte poste in Pt_1 essere da altre imprese, come dichiarato, ad esempio, dal teste . Testimone_1
Sempre in tema di prova, la società appellata richiama pedissequamente le conclusioni rassegnate dall'incaricato CTU, il quale ha ritenuto che fosse impossibile identificare con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate dalle imprese in occasione della preparazione del Pt_1 terreno, delle fondazioni e della posa del capannone prefabbricato, così come che fosse impossibile risalire alla tipologia dei materiali impiegati ed individuare concretamente quante e quali opere non previste ma necessarie dovettero realizzarsi a causa delle riferite infiltrazioni d'acqua e caratteristiche del terreno su cui andava posizionato il capannone, smentendo, in sostanza, le asserzioni ed i calcoli operati dal consulente di parte. In merito all'avanzata pretesa di condanna per lite temeraria, la ne rileva Controparte_3
l'infondatezza e ne chiede il rigetto.
§ 2.1. Proseguendo, l'appellata propone appello incidentale avverso la Controparte_7 medesima sentenza lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della statuizione sulle spese laddove ha ritenuto che “in considerazione del generale andamento della controversia, nonché evidenziata la parziale reciproca soccombenza, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare tra le due parti le spese del giudizio”. Deduce, in particolare, che, all'esito del giudizio di primo grado, le domande proposte dalla aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito di controparte, sono Controparte_3 state integralmente accolte, mentre al contrario sono state rigettate tutte le domande riconvenzionali delle tre imprese . Pt_1
Chiede, quindi, la riforma della statuizione sulle spese contenuta in sentenza con condanna delle odierne appellanti alla rifusione in proprio favore.
6 § 2.2. Con il secondo motivo di gravame incidentale impugna il capo di sentenza con il quale era stata rigettata l'opposizione originariamente iscritta al R.G. n. 610/2011, con conferma del decreto ingiuntivo n. 95/2011 ottenuto dall'impresa . CP_2
Deduce in proposito di aver depositato in giudizio tutte le ricevute dei bonifici e le copie degli assegni effettuati in favore dell'impresa opposta, così sufficientemente provando l'insussistenza del credito azionato dall'impresa . CP_2
Insiste, quindi, l'appellata per l'integrale rigetto dei motivi di appello proposti dalle imprese
[...]
, e , e chiede che, in accoglimento dei motivi d'appello Pt_1 CP_1 CP_2 incidentale spiegati, venga revocato, annullato o dichiarato privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 95/2011, e che le spese e i compensi relativi al giudizio portante di primo grado n. 441/2011 vengano poste interamente a carico degli appellanti, risultati soccombenti. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
§
§ 3. Venendo al merito del gravame, ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta dagli appellanti principali sia in massima parte inammissibile (per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.) e per la restante parte infondata nel merito e che, pertanto, nel suo complesso, non meriti accoglimento.
In punto di inammissibilità dell'appello, giusta disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., pare opportuno osservare che, secondo la disciplina vigente, il giudizio di appello, nel sistema delle impugnazioni, consente il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione. L'appello realizza, quindi, il principio del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum), e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. Donde, l'appello si sostanzia in un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La disciplina del mezzo di impugnazione di cui trattasi è stata oggetto di vari interventi di riforma, il primo dei quali, realizzato mediante la L. 26 novembre 1990, n. 353, ha accentuato il carattere di revisio prioris istantiae del giudizio di appello piuttosto che quello di novum iudicium. Ed infatti, come eminentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità “si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di 'ripetere' il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga 'tutti' i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
7 Di talché, se il giudizio di appello non dà luogo ad un novum iudicium, dal momento che la cognizione del giudice del gravame rimane circoscritta alle questioni specificatamente dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, appare necessaria l'individuazione dei contenuti minimi che devono caratterizzare l'atto di appello (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione).
La disamina di cui trattasi deve essere compiuta assumendo quale riferimento normativo l'art. 342 c.p.c., la cui formulazione originaria è stata modificata, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (intervento legislativo che ha previsto, altresì, la possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.).
Sulla corretta interpretazione, alla luce della novella legislativa, di tale norma – il cui testo, al primo comma, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” – si sono pronunciate, nel 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, traendo le fila dei principali approdi della giurisprudenza di legittimità diacronicamente succedutisi in ordine all'esatta interpretazione dei contenuti minimi dell'atto di appello, hanno precisato che la riforma del 2012 dell'art. 342 c.p.c.:
“lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
8 Donde, l'art. 342 c.p.c. richiede che la parte appellante ponga il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Ne consegue che l'appello è inammissibile, per contrasto che la disciplina de qua, ove manchi sia qualsiasi prospettazione alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti sia una chiara indicazione delle violazioni di legge lamentate e tali da poter condurre alla riforma richiesta. Nondimeno, l'inammissibilità non potrà che colpire anche l'atto di appello nel quale l'appellante si sia limitato a riproporre le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza veicolare alcuna censura specifica alle ragioni della decisione gravata, emergenti dalla motivazione della sentenza di primo grado. La semplice ripresa delle linee difensive del primo grado, difatti, è ammissibile solo nell'ipotesi in cui le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi prospettate dalla parte non siano state in effetti vagliate dal giudice a quo.
Precisato quanto sopra, si ritiene necessario rilevare che l'atto di appello sub iudice si sostanzia, per la maggior parte, in una mera e pedissequa riproposizione – finanche testuale – delle tesi propugnate in prime cure dagli odierni appellanti. In esso non si rinviene, se non in taluni brevi passaggi, alcuna specifica censura avverso l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado. In altri termini, le censure articolate dagli appellanti – le quali dovrebbero, da un lato, delimitare i limiti delle questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e, dall'altro, fornire altrettanti spunti per una decisione diversa da quella appellata – non si confrontano in modo effettivo con le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata.
È pur vero che gli appellanti (specie con il motivo sub 1.) hanno denunziato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, resa da parte del Tribunale di prime cure, censurando specificatamente alcune statuizioni dell'impugnata sentenza, senza però esporre, con opportuna chiarezza, salvo qualche eccezione, le puntuali ragioni per cui non ritengono condivisibile l'iter motivazionale espresso dal giudice di primo grado. Le imprese , invero, si sono limitare a riproporre pedissequamente il contenuto delle Pt_1 domande riconvenzionali che avevano precedentemente articolato nel corso del giudizio di prime cure, asserendo che il difetto di prova - rilevato dal primo giudicante in ordine all'an della pretesa creditoria/risarcitoria – risulti superato “sulla scorta della prova lampante delle testimonianze degli operari che hanno confermato tutti i lavori extra e necessari di cui ai 48 capitolati di prova ammessi, incrociata con i dati espressi dalla CTP nell'ambito della quale sono state quantificate tutte le voci di pagamento, sia dei lavori extra, imprevisti e necessari che le voci risarcitorie”. Null'altro aggiungono al riguardo le odierne appellanti, le quali nemmeno indicano né citano testualmente il contenuto di dette deposizioni testimoniali non correttamente vagliate dal giudicante di prime cure, ma piuttosto si limitano a ribadire la sussistenza della prova, tanto nell'an che nel quantum, della pretesa creditoria/risarcitoria azionata.
Giacché, il giudice a quo, come può desumersi dalla lettura della pronuncia da costui resa, ha confutato con puntualità le tesi articolate dalle imprese convenute nel proprio atto introduttivo
9 di primo grado, esaminando meticolosamente il compendio probatorio formatosi nel corso del procedimento, ed in specie le testimonianze assunte in istruttoria, ben altro avrebbe dovuto essere l'impegno difensivo volto a superare tali approdi giudiziari.
Inammissibili appaiono, quindi, i motivi di impugnazione nella parte in cui si limitano a riproporre le tesi difensive prospettate in primo grado dagli appellanti.
Basti pensare, ad esempio che a fronte della disamina in fatto e giurisprudenziale svolta dal Giudice di prime cure in tema di onerosità e difficoltà di esecuzione dell'opera appaltata, derivanti da cause idrogeologiche, ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, c.c. e dei conseguenti oneri di diligenza richiesti a carico dell'appaltatore, oltre che degli oneri probatori esigibili in ambito processuale (cfr. pagg. 8/9 della sentenza gravata), nessuna specifica critica è stata mossa dagli appellanti al puntuale argomentare del decidente, sicchè inammissibile appare la nuova devoluzione alla Corte di appello dell'intera tematica dei “lavori extra” come se sul punto non fosse intervenuto il filtro decisorio del giudice di prime cure.
§ 3.1. E' bene, comunque, chiarire che il primo motivo di appello, oltre a risentire dei profili di inammissibilità sopra esposti, risulta altresì infondato nel merito.
Invero, a mezzo dell'esaminando motivo d'appello, gli appellanti, oltre a reiterare meramente le tesi già prospettate in prime cure a sostegno delle proprie domande riconvenzionali, si sono limitati ad asserire, come già detto, che risulti in atti la prova delle prestazioni ulteriori e non previste, svolte dalle imprese , e resesi necessarie nell'adempimento del contratto di appalto Pt_1 stipulato tra esse e la nonché l'ammontare dei costi di dette lavorazioni Controparte_3 pari ad € 584.766,05 (ottenuto sottraendo gli acconti versati dalla committente di € 250.390,00 iva esclusa, dal totale dei lavori eseguiti quantificati in € 835.156,05).
In verità, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio è emerso incontrovertibilmente che le opere oggetto del contratto di appalto stipulato tra la e la Controparte_3 Parte_3
, e in particolare la realizzazione del capannone in c.da Pianomonaci e i relativi infissi,
[...] sono stati forniti e realizzati da soggetti terzi, estranei alle imprese , le quali, Pt_1 presumibilmente, si sono occupate della realizzazione delle fondazioni e della base su cui poggiare il capannone prefabbricato realizzato da tali soggetti terzi, oltre che degli scavi di sbancamento ed a sezione, del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e della movimentazione di detto materiale.
In particolare, dalla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite nelle udienze del 19.03.2019 e del 07.05.2019, è risultato che la fornitura, il trasporto e la posa delle strutture prefabbricate sono state eseguite dalle ditte direttamente incaricate dalla committente Controparte_8 [...]
la quale ha altresì provveduto in via diretta al pagamento delle relative prestazioni, CP_3 come comprovato dalle fatture versate in atti dall'originaria parte attrice.
In particolare, la teste , sentita all'udienza del 19.03.2019, ha affermato che: Testimone_2
“In merito alla circostanza capitolata al punto 2 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice posso dire che la
10 merce acquistata per la realizzazione del capannone di AG, veniva consegnata direttamente dalla nostra ditta alla ditta in AG con i nostri vettori e i nostri mezzi.[…] Posso dire che è Parte_4 CP_3 vero che il capannone prefabbricato è stato integralmente realizzato e montato da dipendenti della ditta SG. Preciso che le fondamenta non sono state da noi realizzate […] Escludo che per la realizzazione del montaggio dei prefabbricati vi possano essere stati altri operai e impiegati che non erano nostri dipendenti.”
Ed anche il teste nella propria deposizione ha dichiarato che “Posso dire che la Testimone_3 merce acquistata e precisamente gli infissi, in alluminio sono stati da me forniti, in quanto titolare di una ditta di costruzione infissi da me direttamente alla ditta per la costruzione di un capannone in AG”. CP_3
Piuttosto i testi menzionati dalle odierne appellanti, , e Testimone_4 Testimone_5
, tutti operai delle ditte hanno unicamente dichiarato di aver preso parte Testimone_6 Pt_1 alle lavorazioni compiute in c.da Pianomonaci per la realizzazione del capannone commissionato dalla Controparte_3
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall'esame delle suddette prove si evince, inoltre, che talune delle lavorazioni che le imprese asseriscono di aver eseguito a titolo di Pt_1 opere extra sono state, in realtà, effettuate — in tutto o in parte — da imprese diverse, come confermato dalle dichiarazioni del teste rese all'udienza del 7 maggio 2019, il Testimone_1 quale ha espressamente dichiarato che “il capannone è stato realizzato con pannelli preconfezionati e montato dai dipendenti della ditta SG”.
Stando così le cose, nessuna valenza possono assumere le generiche deduzioni degli odierni appellanti, i quali sostengono che i testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria hanno confermato tutte le circostanze vertenti sui lavori imprevisti e imprevedibili (variazioni necessarie) nonché sui lavori extra rispetto al contratto d'appalto commissionato, che i assumono siano stati Pt_1 realizzati e non pagati da parte della Controparte_3
Difatti, in aggiunta alle richiamate contrastanti deposizioni testimoniali, come rettamente affermato dal decidente di prime cure, è stato necessario disporre CTU per accertare le lavorazioni effettivamente compiute dalle imprese appellanti.
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di prime cure ha precisato che “per un'opera del genere risulta pressoché “generica” per non dire “approssimativa” sia la parte riguardante i contratti di appalto sottoscritti ( nei quali non si capisce bene i compiti specifici delle ditte appaltatrici) , sia la parte riguardante il progetto (mancante delle varie tavole e della relazione geologica) ma soprattutto la direzione lavori nella quale non risulta prodotta alcun elaborato riguardante i disegni contabili delle opere eseguite e soprattutto alcuno stato di avanzamento dei lavori realizzati. Inoltre, non risultano allegate agli atti la relazione a strutture ultimate da parte del direttore dei lavori né il collaudo delle opere in c.a. da parte del collaudatore nominato dal committente ai sensi degli art. 6 e 7 della ex Legge 05/11/1971 n° 1086”.
Pertanto, si è rivelata determinante ai fini del decidere la consulenza tecnica d'ufficio (le cui conclusioni non vengono mai contestate in modo puntuale dalle parti in causa) con la quale l'incaricato consulente ha evidenziato l'estrema genericità dei contratti di appalto stipulati tra le
11 parti, nonché la mancata approvazione scritta di un computo metrico dettagliato;
elementi che hanno impedito una ricostruzione precisa delle opere effettivamente eseguite dai convenuti. Allo stesso modo, afferma il CTU che, in assenza della documentazione progettuale, contabile e di collaudo, normalmente richiesta per lavori di tale entità: “si è reso impossibile identificare con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate dalle imprese in occasione della preparazione del terreno, Pt_1 delle fondazioni e della posa del capannone prefabbricato, così come si è reso impossibile risalire alla tipologia dei materiali impiegati ed individuare concretamente quante e quali opere non previste ma necessarie dovettero realizzarsi a causa delle riferite infiltrazioni d'acqua e caratteristiche del terreno su cui andava posizionato il capannone”.
Stanti le superiori emergenze istruttorie, la rilevata carenza probatoria si ripercuote inesorabilmente in danno delle odierne appellanti principali la quali - anche a voler ritenere ammissibile il primo motivo di appello - non hanno in alcun modo fornito sufficienti elementi di prova per poter ritenere dimostrata la circostanza che giustificherebbe l'accoglimento delle due domande riconvenzionali di primo grado, cioè l'effettiva esecuzione delle opere straordinarie lamentate, ulteriori rispetto a quelle pattuite.
Conseguentemente, anche le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalle ditte sono state correttamente ritenute infondate dal Tribunale adito, difettando in radice la Pt_1 prova dell'illecito comportamento della committente e non potendosi, pertanto, procedere all'esame del quantum richiesto, in difetto di prova in ordine all'an.
Ne discende l'infondatezza delle pretese creditorie e risarcitorie avanzate dalle , nei Parte_5 termini in cui sono state riproposte in questo grado.
§ 3.2. Parimenti, la doglianza articolata con secondo motivo di gravame si appalesa infondata nel merito.
Difatti, le imprese affermano che, tenuto conto della condotta processuale dell'odierna Pt_1 appellata asseritamente contraria ai principi del buon andamento del Controparte_3 giudizio, probità e lealtà, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto pronunciare la condanna a risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in favore delle odierne appellanti.
Al riguardo giova premettere che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.n. 3830/2021; n. 20018/2020; n. 29812/2019)
12 Tale figura di responsabilità ha carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dettati dell'art. 24 della Costituzione.
Ebbene, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla attrice, ed il rigetto delle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalle convenute imprese , ha comportato, ovviamente, il tacito rigetto della domanda di Pt_1 condanna della per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.. Controparte_3
Ora, stante la genericità delle doglianze mosse avverso la pronuncia di prime cure, e considerata l'infondatezza, anche nel merito, dell'odierno appello, questa Corte non può che ritenere che anche tale ultima domanda meriti rigetto, stante l'assenza di una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo” da parte dell'odierna appellata.
§
§ 4. Venendo all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dalla ditta Controparte_7
deve rilevarsi la fondatezza del primo e l'infondatezza del secondo.
[...]
§ 4.1. Prendendo le mosse dal primo motivo di appello, deve osservarsi come non appaia condivisibile la statuizione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio principale (avente n. 441/2011) vertente tra
[...] in persona del legale rappresentante p.t. e le imprese , CP_3 CP_2 [...]
e . Pt_1 CP_1
Non si ravvisa, invero, alcuna valida ragione che potesse supportare la statuizione di integrale compensazione, non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Come correttamente osservato dall'appellante incidentale, in tale giudizio le domande proposte dalla sono state integralmente accolte, mentre sono state integralmente Controparte_3 rigettate le riconvenzionali delle tre imprese . Pt_1
Ne deriva che in applicazione dei principi generali in materia, doveva essere disposta la condanna della parte soccombente, , al pagamento delle spese del giudizio principale, a nulla Parte_6 rilevando che la società fosse viceversa rimasta soccombente nel giudizio Controparte_3 riunito di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della sola ditta;
giudizio CP_2 nel quale ha subito a sua volta la condanna alle relative spese processuali.
Va, infatti, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la
13 soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
Ciò posto, deve procedersi, in accoglimento di tale motivo di appello, alla liquidazione delle relative spese processuali in favore della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e a carico, in solido tra loro, delle MP , Parte_1 [...]
e ; tali spese vanno quindi liquidate in euro 13.903,00 (di cui € 2.194,00 CP_1 CP_2 per la fase di studio della controversia, € 1.448,00 per la fase introduttiva del giudizio, 6.445,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.816,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese processuali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Tali spese vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
§ 4.2. Passando al secondo motivo di appello incidentale, afferente all'omesso accoglimento dell'opposizione proposta avverso il D.I. n. 95/2011 emesso in favore della ditta , CP_2 alla luce delle acquisizioni istruttorie del giudizio di primo grado, l'assunto del decidente secondo cui non risulta dimostrato l'avvenuto pagamento del debito insorto nei confronti della citata ditta e dimostrato in atti, appare immune dalle censure mosse.
Invero, premesso che il credito azionato in via monitoria dall'impresa risultava CP_2 documentato dalle fatture: n. 10/2007 per euro 756,00; n. 12/2007 per euro 2.436,00; n. 16/2007 per euro 1.260,00; n. 19/2007 per euro 1.344,00; n. 21/2007 per euro 1.848,00; n. 23/2007 per euro 252,00; n. 5/2008 per euro 2.604,00; n. 6/2008 per euro 672,00; n. 15/2008 per euro 120,00; n. 16/2008 per euro 300,00; n. 1/2009 per euro 1.092,00, per un totale di euro 12.684,00 ed ulteriormente corredato dai relativi documenti di trasporto, circostanze comunque non contestate dalla controparte che non ha mai negato lo svolgimento delle documentate attività di trasporto da parte della ditta opposta, la ditta non ha assolto all'onere probatorio Controparte_7 che le imponeva la piena dimostrazione in giudizio dell'adempimento della prestazione di pagamento.
E' da escludere, invero, che -indimostrata l'inclusione di tali prestazioni nell'ambito dell'appalto principale- il quadro dei pagamenti asseritamente eseguiti dalla ditta Controparte_3 elencati nell'atto di appello incidentale e che qui si riportano, per comodità espositiva: “1) Assegno del 15.6.2007 di euro 2.444,50 2) Bonifico del 27.7.2007 di euro 5.000,00 3) Assegno del 25.7.2007 di euro
1.311,00 4) Assegno del 1.8.2007 di euro 1.642,00 5) Assegno dell'11.9.2007 di euro 1.165,50 6) Bonifico del 25.9.2007 di euro 5.000 7) Assegno del 11.10.2007 di euro 1.385,00 8) Assegno del 14.11.2007 di euro
2.048,50 9) Bonifico del 10.12.2007 di euro 5.000,00 10) Assegno del 10.12.2007 di euro 1.679,50 11) Assegno del 9.1.2008 di euro 944,50 12) Assegno del 12.2.2008 di euro 1.801,0”, possano riferirsi alle fatture “de quibus”.
14 Nessuno dei suddetti pagamenti, infatti, risulta intestato all' , ditta Controparte_2 emittente le citate fatture e che ha effettuato le relative prestazioni, né emerge dalle causali delle ricevute dei bonifici alcun riferimento ai suddetti documenti contabili, senza considerare poi che non vi è neanche coincidenza temporale rispetto alle prestazioni rese (basti, fra tutto, pensare che l'ultimo bonifico elencato dall'appellante incidentale, precede di parecchi mesi l'ultima fattura emessa dalla ditta ). CP_2
Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero state “prodotte prove documentali relativi a pagamenti effettuati dalla in favore di per le causali di cui al decreto CP_3 CP_2 monitorio opposto né, tanto meno, con riferimento al pagamento delle fatture azionate”.
Tale statuizione merita, quindi, conferma, con conseguente rigetto in tale parte dell'appello incidentale.
§ 5. Regolamentazione spese del giudizio di appello.
Avuto riguardo all'esito del giudizio di appello che ha visto pienamente soccombenti gli appellanti principali rispetto alla le , in solido tra loro, vanno Controparte_7 Parte_6 condannate al pagamento delle relative spese processuali.
La ditta invece, in quanto soccombente nel rapporto con l'impresa Controparte_7 [...]
(nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con la medesima sentenza qui CP_2 appellata in via incidentale), va condannata, in ossequio ai medesimi principi, al pagamento delle relative spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese, avuto riguardo al valore della rispettive controversie, vanno liquidate secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Esse vanno, quindi, liquidate:
15 - a carico delle MP , e , in solido tra loro, in Parte_1 CP_1 CP_2 complessivi € 13.078,00 (di cui € 2.853,00 per la fase di studio;
€ 1.659,00 per la fase introduttiva;
€ 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della ditta Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore e distratte in favore del procuratore
[...] antistatario;
- a carico della ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 complessivi €. 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 922,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della e Controparte_2 distratte in favore del procuratore antistatario;
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle imprese appellanti principali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nei confronti della e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3 quest'ultima avverso la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 07.06.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 441/2011 (cui era riunito il n. 610/2011), così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello principale;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio iscritto al n. 441/2011 R.G., condannando le MP , Parte_7 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di primo
[...] grado, che si liquidano in complessivi €.13.903,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Rigetta nel resto l'appello incidentale proposto da Controparte_3
4. Condanna le appellanti principali, , e Parte_8 CP_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_2 dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 liquidate in € 13.078,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5. Condanna la ditta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore della ditta delle spese processuali del CP_2
16 presente grado di giudizio (relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, originariamente iscritto al n. 610/2011 R.G.Trib), che si liquidano in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delle appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 793/2022 R.G.A. vertente:
TRA
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Parte_1
Iva in persona del legale rappresentante C.F. P.IVA_1 Parte_1
; C.F._1
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Controparte_1
Iva , in persona del legale rappresentante C.F. P.IVA_2 CP_1
; C.F._2
, con sede legale in AG (ME) C.da Pianomonaci, snc, P. Controparte_2
Iva , in persona del legale rappresentante , C.F. P.IVA_3 CP_2
C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Musca (C.F. ) presso il cui C.F._4 studio professionale sito in AG (ME) via Vittorio Emanuele, 23 sono elettivamente domiciliati.
-Appellanti-Appellati incidentali-
CONTRO con sede in AG (ME) C.da Piano Monaci sp 146 bis, P. Controparte_3
Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , C.F. P.IVA_4 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Condipodero Marchetta CodiceFiscale_5
(C.F. ) presso il cui studio professionale sito in TI (ME) via XX C.F._6
Settembre n. 15, è elettivamente domiciliata.
1 -Appellata-Appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 07.06.2022 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 441/2011.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali:
“- Ritenere e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in narrativa, la
[...]
in persona del legale rappresentante, obbligata a versare la somma di € 584.766,05 oltre IVA CP_3 nella misura di legge oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo e per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alle convenute la somma di € 584.766,05 oltre IVA nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta ai titoli di cui sopra;
- Ritenere e dichiarare in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in narrativa, ritenere la
[...]
in persona del legale rappresentante, obbligata a versare la somma di €135.629,40 a titolo di CP_3 mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alle convenute la somma di € 135.629,40 a titolo di mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta ai titoli di cui sopra;
- Ritenere e dichiarare il risarcimento dei danni provocati alle MP con il proprio comportamento illecito, Pt_1 per i motivi esposti in narrativa, per la cifra di € 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, subiti e subendi,
o nella misura minore o maggiore che il Giudice riterrà giusta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alla convenuta la somma di € 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, subiti e subendi, o nella misura minore o maggiore che il Giudice riterrà giusta, o l'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta a titolo di risarcimento dei danni;
- risarcire i danni da perdita d'immagine provocati alle con il proprio Pt_2 Pt_1 comportamento illecito, per i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante, a corrispondere Controparte_3 alla convenuta il risarcimento del danno da perdita d'immagine che sarà quantificato da Questa Ecc.ma Corte d'Appello.
- Conseguentemente, condannare la al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara anticipatario - distrattario.”
Per l'appellata, appellante incidentale:
“1) Rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 CP_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale ritenere e dichiarare, in riforma e modifica dell'impugnata sentenza, che il decreto ingiuntivo n. 95/2011 debba essere dichiarato privo di effetto ed annullato e conseguentemente gli appellanti devono essere condannati a restituire tutte le somme che hanno ricevuto in forza del predetto decreto ingiuntivo 95/2011 compresi gli accessori (interessi e spese del procedimento).
3) In accoglimento dell'appello incidentale ritenere e dichiarare che le spese e i compensi relativi al giudizio portante di primo grado n. 441/2011 siano poste interamente a carico dei convenuti Parte_1 [...]
[..
[...] ed e non compensati come erroneamente stabilito dal Tribunale, in CP_5 Controparte_2 quanto quest'ultime imprese sono risultate soccombenti. 4) Con vittoria di spese, compensi, onorari di entrambi i gradi del giudizio ed ogni altro accessorio secondo legge (I.V.A., C.P.A) e poiché' gli appellanti sono stati costretti a pagare le spese e gli onorari liquidati agli attori con la sentenza di primo grado, ordinare agli stessi, in accoglimento del presente appello, di restituire le suddette somme percepite a seguito di atto di precetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Controparte_3
, e , n.q. di titolari delle omonime ditte, per sentir Parte_1 CP_2 CP_1 accertare e dichiarare che nessuna somma, per nessuna causale, era a loro dovuta in virtù dei lavori commissionati ed eseguiti, aventi ad oggetto la realizzazione di scavi, movimentazione terra e costruzione di fondazioni su cui poggiare un capannone prefabbricato, sul terreno sito in C.da Pianomonaci, AG (ME) identificato al Catasto al foglio 4, part. 508, per essere stato l'intero corrispettivo pattuito integralmente pagato, come da computo metrico del 15.10.2010 sottoscritto dalle parti.
Resistevano in giudizio , e , n.q. di titolari delle Parte_1 CP_2 CP_1 omonime ditte, contestando la ricostruzione dei fatti come operata dalla società attrice, e rappresentando che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano sorte necessità di effettuare lavorazioni non previste in origine. Contestavano, quindi, la riconducibilità dei lavori appaltati al computo metrico del 15.10.2010 concludendo per il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, chiedevano che la fosse condannata al pagamento, in loro Controparte_3 favore, della complessiva somma di €. 584.766,05, quale conguaglio su lavori ulteriori eseguiti da esse ditte e non pagati, nonché di €. 135.629,40 a titolo di mancato guadagno ed €. 125.000,00 per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa del comportamento della attrice.
Con altro atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_3
l'impresa , per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95/2011, CP_2 notificato il 19.5.2011, con cui il Tribunale di TI le ingiungeva il pagamento di € 12.684,00 oltre interessi di mora, accessori e spese del procedimento, a titolo di fatture emesse e non pagate per il servizio di trasporto di materiale inerte e materiale da costruzioni presso il cantiere sito in AG (ME) C.da Pianomonaci. Contestava la debenza delle somme richieste, rappresentando di aver corrisposto tutto quanto richiesto dall'impresa per l'esecuzione delle opere Pt_1 appaltate, nell'ambito di un più generale contratto d'opera che coinvolgeva le altre due imprese
( e ), e chiedeva che il Tribunale volesse annullare o revocare il decreto Pt_1 Pt_1 CP_1 ingiuntivo.
Resisteva nel giudizio di opposizione al d.i., l'opposto contestando le difese Controparte_6
e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto monitorio opposto.
3 All'udienza del 04.11.2011, sul presupposto della parziale identità soggettiva e della connessione oggettiva, i due procedimenti venivano riuniti.
La causa veniva, allora, istruita con una prima CTU grafologica, con interrogatorio formale e prova testimoniale e, infine, con una seconda CTU. Quindi, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così, con la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata in data 07.06.2022, il Tribunale di TI statuiva come segue:
“…1) Accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla attrice e dichiara che
[...]
nulla deve alle imprese e in relazione ai contratti CP_3 CP_2 Parte_1 CP_1
d'appalto stipulati nelle date 23 e 26 aprile 2007, salvo quanto già corrisposto.
2) Rigetta ogni ulteriore domanda proposta in seno al giudizio iscritto al n. R.G. 411/2011.
3) Compensa le spese del giudizio iscritto al n. RG 441/2011.
4) Rigetta l'opposizione iscritta al n. RG 610/2011, qui riunito e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 95/2011, emesso dal Tribunale di TI il 3.5.2011.
5) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta, delle spese del giudizio iscritto al n. RG 610/2011, spese che liquida in euro 4.835,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge…”.
Avverso la succitata pronuncia gli odierni appellanti ”, “ Parte_1 CP_1
” e “ ”, rimasti integralmente soccombenti all'esito del giudizio
[...] Controparte_2 di prime cure, interponevano gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 22.11.2022, deducendo il travisamento della prova nonché l'erronea valutazione delle emergenze testimoniali e della CTP con riferimento alle clausole del contratto intercorso tra la
[...]
e l'impresa del 23.04.2007. CP_3 Parte_1
Instavano, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure, con accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale in primo grado e conseguente condanna dell'appellata al versamento di € 584.766,05 oltre iva per i lavori extra, imprevisti e necessari, compiuti dai , Pt_1
€. 135.629,40 a titolo di mancato utile ai sensi dell'art. 1671 c.c., €. 125.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre il danno da perdita d'immagine da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.02.2023 si costituiva in giudizio l'appellata società contestando, nel merito, in punto di fatto e di diritto, le deduzioni Controparte_3 avversarie ed instando per l'integrale rigetto dei motivi d'appello.
La stessa proponeva, infine, appello incidentale, affidato a due motivi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nonché laddove, in asserita violazione dell'art. 91 c.p.c., ha pronunciato la compensazione delle spese di lite.
4 All'udienza del 17.03.2023, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 21.01.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Appello principale.
§ 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione gli odierni appellanti criticano la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma che: “l'istruttoria espletata nel corso del giudizio dimostra che, fermi restando i contratti del 23.4.2007 e del 26.4.2007, la cui sottoscrizione da parte del CP_3
è stata accertata come autentica dalla espletata CTU, il capannone e i relativi infissi, oggetto finale dell'opera appaltata, furono forniti da ditte terze ed estranee ai e, precisamente, dalla ditta SG e dalla ditta Pt_1
AC (cfr deposizioni testimoniali rese nelle udienze del 19.3.2019 e del 7.5.2019), con forniture e trasporti effettuati dalle stesse ditte realizzatrici delle strutture oggettivate e pagate dal (cfr. fatture prodotte in atti CP_3 dall'attore). È altresì risultato che talune delle lavorazioni che le ditte hanno allegato di aver compiuto Pt_1 extra, furono in tutto od in parte poste in essere da altre imprese (cfr. dichiarazioni del teste , Testimone_1 all'udienza del 7.5.2019).” Deducono le imprese , appellanti principali, che la controparte non Pt_1 Controparte_3 avrebbe rispettato il contratto d'appalto del 23.04.2007, non consentendo all'impresa appaltatrice di svolgere l'intera opera di realizzazione del capannone - come contrattualmente pattuito e sottoscritto dalle parti - e, pertanto, che le domande riconvenzionali di natura risarcitoria per il mancato utile e il danno morale (all'immagine) di cui ai punti 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta avrebbero avuto piena ragione di essere accolte. Parimenti, asseriscono che già dalle testimonianze degli operai delle imprese risulterebbe inconfutabilmente che le appellanti hanno svolto delle lavorazioni extra, impreviste, resesi necessarie a causa delle infiltrazioni del sottosuolo riscontrate al momento degli scavi, così come dedotto nei 48 capitolati sui quali era stata ammessa la prova in sede istruttoria. Dunque, affermano le imprese appellanti, non sussisterebbe alcun difetto di prova in ordine all'an delle prestazioni, con conseguente possibilità di poter determinare il quantum delle stesse con gli strumenti contabili prodotti dalle originarie convenute in prima istanza, ovvero con la consulenza tecnica di parte. Considerato l'asserito pieno riscontro probatorio anche di tale circostanza relativa alle lavorazioni extra, chiedono che venga accolta anche l'altra domanda riconvenzionale - di cui al punto 5 della comparsa di costituzione e risposta - di condanna della al pagamento della Controparte_3 somma di € 584.766,05 in virtù delle maggiori ulteriori lavorazioni eseguite rispetto a quelle pattuite nei contratti di appalto.
5 § 1.2. Con il secondo motivo d'appello lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove non avrebbe tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla Controparte_3 odierna appellata, verosimilmente contraria ai principi del buon andamento del giudizio, probità e lealtà, pronunciandone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in favore delle odierne appellanti. Egualmente, criticano la statuizione sulle spese espressa dal primo giudicante nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra le parti ravvisando la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca;
al contrario, insistono per l'integrale riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§ 2. Costituzione e appello incidentale. Controparte_7
Di converso, l'appellata ribadisce che, come accertato in corso di causa, la Controparte_3 stessa ha corrisposto oltre € 300.000,00 in favore dei per la prestazione d'opera oggetto di Pt_1 appalto e che, ad ogni modo, la maggior parte dei lavori, nonché l'intero capannone prefabbricato è stato montato con proprie maestranze direttamente da un'altra società presso la quale l'aveva anche acquistato. Parimenti, rammenta di aver provato documentalmente la circostanza che talune delle lavorazioni che le ditte hanno allegato di aver compiuto extra furono in tutto od in parte poste in Pt_1 essere da altre imprese, come dichiarato, ad esempio, dal teste . Testimone_1
Sempre in tema di prova, la società appellata richiama pedissequamente le conclusioni rassegnate dall'incaricato CTU, il quale ha ritenuto che fosse impossibile identificare con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate dalle imprese in occasione della preparazione del Pt_1 terreno, delle fondazioni e della posa del capannone prefabbricato, così come che fosse impossibile risalire alla tipologia dei materiali impiegati ed individuare concretamente quante e quali opere non previste ma necessarie dovettero realizzarsi a causa delle riferite infiltrazioni d'acqua e caratteristiche del terreno su cui andava posizionato il capannone, smentendo, in sostanza, le asserzioni ed i calcoli operati dal consulente di parte. In merito all'avanzata pretesa di condanna per lite temeraria, la ne rileva Controparte_3
l'infondatezza e ne chiede il rigetto.
§ 2.1. Proseguendo, l'appellata propone appello incidentale avverso la Controparte_7 medesima sentenza lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della statuizione sulle spese laddove ha ritenuto che “in considerazione del generale andamento della controversia, nonché evidenziata la parziale reciproca soccombenza, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare tra le due parti le spese del giudizio”. Deduce, in particolare, che, all'esito del giudizio di primo grado, le domande proposte dalla aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito di controparte, sono Controparte_3 state integralmente accolte, mentre al contrario sono state rigettate tutte le domande riconvenzionali delle tre imprese . Pt_1
Chiede, quindi, la riforma della statuizione sulle spese contenuta in sentenza con condanna delle odierne appellanti alla rifusione in proprio favore.
6 § 2.2. Con il secondo motivo di gravame incidentale impugna il capo di sentenza con il quale era stata rigettata l'opposizione originariamente iscritta al R.G. n. 610/2011, con conferma del decreto ingiuntivo n. 95/2011 ottenuto dall'impresa . CP_2
Deduce in proposito di aver depositato in giudizio tutte le ricevute dei bonifici e le copie degli assegni effettuati in favore dell'impresa opposta, così sufficientemente provando l'insussistenza del credito azionato dall'impresa . CP_2
Insiste, quindi, l'appellata per l'integrale rigetto dei motivi di appello proposti dalle imprese
[...]
, e , e chiede che, in accoglimento dei motivi d'appello Pt_1 CP_1 CP_2 incidentale spiegati, venga revocato, annullato o dichiarato privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 95/2011, e che le spese e i compensi relativi al giudizio portante di primo grado n. 441/2011 vengano poste interamente a carico degli appellanti, risultati soccombenti. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
§
§ 3. Venendo al merito del gravame, ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta dagli appellanti principali sia in massima parte inammissibile (per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.) e per la restante parte infondata nel merito e che, pertanto, nel suo complesso, non meriti accoglimento.
In punto di inammissibilità dell'appello, giusta disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., pare opportuno osservare che, secondo la disciplina vigente, il giudizio di appello, nel sistema delle impugnazioni, consente il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione. L'appello realizza, quindi, il principio del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum), e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. Donde, l'appello si sostanzia in un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La disciplina del mezzo di impugnazione di cui trattasi è stata oggetto di vari interventi di riforma, il primo dei quali, realizzato mediante la L. 26 novembre 1990, n. 353, ha accentuato il carattere di revisio prioris istantiae del giudizio di appello piuttosto che quello di novum iudicium. Ed infatti, come eminentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità “si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di 'ripetere' il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga 'tutti' i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
7 Di talché, se il giudizio di appello non dà luogo ad un novum iudicium, dal momento che la cognizione del giudice del gravame rimane circoscritta alle questioni specificatamente dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, appare necessaria l'individuazione dei contenuti minimi che devono caratterizzare l'atto di appello (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione).
La disamina di cui trattasi deve essere compiuta assumendo quale riferimento normativo l'art. 342 c.p.c., la cui formulazione originaria è stata modificata, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (intervento legislativo che ha previsto, altresì, la possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.).
Sulla corretta interpretazione, alla luce della novella legislativa, di tale norma – il cui testo, al primo comma, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” – si sono pronunciate, nel 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, traendo le fila dei principali approdi della giurisprudenza di legittimità diacronicamente succedutisi in ordine all'esatta interpretazione dei contenuti minimi dell'atto di appello, hanno precisato che la riforma del 2012 dell'art. 342 c.p.c.:
“lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
8 Donde, l'art. 342 c.p.c. richiede che la parte appellante ponga il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Ne consegue che l'appello è inammissibile, per contrasto che la disciplina de qua, ove manchi sia qualsiasi prospettazione alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti sia una chiara indicazione delle violazioni di legge lamentate e tali da poter condurre alla riforma richiesta. Nondimeno, l'inammissibilità non potrà che colpire anche l'atto di appello nel quale l'appellante si sia limitato a riproporre le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza veicolare alcuna censura specifica alle ragioni della decisione gravata, emergenti dalla motivazione della sentenza di primo grado. La semplice ripresa delle linee difensive del primo grado, difatti, è ammissibile solo nell'ipotesi in cui le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi prospettate dalla parte non siano state in effetti vagliate dal giudice a quo.
Precisato quanto sopra, si ritiene necessario rilevare che l'atto di appello sub iudice si sostanzia, per la maggior parte, in una mera e pedissequa riproposizione – finanche testuale – delle tesi propugnate in prime cure dagli odierni appellanti. In esso non si rinviene, se non in taluni brevi passaggi, alcuna specifica censura avverso l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado. In altri termini, le censure articolate dagli appellanti – le quali dovrebbero, da un lato, delimitare i limiti delle questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e, dall'altro, fornire altrettanti spunti per una decisione diversa da quella appellata – non si confrontano in modo effettivo con le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata.
È pur vero che gli appellanti (specie con il motivo sub 1.) hanno denunziato la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, resa da parte del Tribunale di prime cure, censurando specificatamente alcune statuizioni dell'impugnata sentenza, senza però esporre, con opportuna chiarezza, salvo qualche eccezione, le puntuali ragioni per cui non ritengono condivisibile l'iter motivazionale espresso dal giudice di primo grado. Le imprese , invero, si sono limitare a riproporre pedissequamente il contenuto delle Pt_1 domande riconvenzionali che avevano precedentemente articolato nel corso del giudizio di prime cure, asserendo che il difetto di prova - rilevato dal primo giudicante in ordine all'an della pretesa creditoria/risarcitoria – risulti superato “sulla scorta della prova lampante delle testimonianze degli operari che hanno confermato tutti i lavori extra e necessari di cui ai 48 capitolati di prova ammessi, incrociata con i dati espressi dalla CTP nell'ambito della quale sono state quantificate tutte le voci di pagamento, sia dei lavori extra, imprevisti e necessari che le voci risarcitorie”. Null'altro aggiungono al riguardo le odierne appellanti, le quali nemmeno indicano né citano testualmente il contenuto di dette deposizioni testimoniali non correttamente vagliate dal giudicante di prime cure, ma piuttosto si limitano a ribadire la sussistenza della prova, tanto nell'an che nel quantum, della pretesa creditoria/risarcitoria azionata.
Giacché, il giudice a quo, come può desumersi dalla lettura della pronuncia da costui resa, ha confutato con puntualità le tesi articolate dalle imprese convenute nel proprio atto introduttivo
9 di primo grado, esaminando meticolosamente il compendio probatorio formatosi nel corso del procedimento, ed in specie le testimonianze assunte in istruttoria, ben altro avrebbe dovuto essere l'impegno difensivo volto a superare tali approdi giudiziari.
Inammissibili appaiono, quindi, i motivi di impugnazione nella parte in cui si limitano a riproporre le tesi difensive prospettate in primo grado dagli appellanti.
Basti pensare, ad esempio che a fronte della disamina in fatto e giurisprudenziale svolta dal Giudice di prime cure in tema di onerosità e difficoltà di esecuzione dell'opera appaltata, derivanti da cause idrogeologiche, ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, c.c. e dei conseguenti oneri di diligenza richiesti a carico dell'appaltatore, oltre che degli oneri probatori esigibili in ambito processuale (cfr. pagg. 8/9 della sentenza gravata), nessuna specifica critica è stata mossa dagli appellanti al puntuale argomentare del decidente, sicchè inammissibile appare la nuova devoluzione alla Corte di appello dell'intera tematica dei “lavori extra” come se sul punto non fosse intervenuto il filtro decisorio del giudice di prime cure.
§ 3.1. E' bene, comunque, chiarire che il primo motivo di appello, oltre a risentire dei profili di inammissibilità sopra esposti, risulta altresì infondato nel merito.
Invero, a mezzo dell'esaminando motivo d'appello, gli appellanti, oltre a reiterare meramente le tesi già prospettate in prime cure a sostegno delle proprie domande riconvenzionali, si sono limitati ad asserire, come già detto, che risulti in atti la prova delle prestazioni ulteriori e non previste, svolte dalle imprese , e resesi necessarie nell'adempimento del contratto di appalto Pt_1 stipulato tra esse e la nonché l'ammontare dei costi di dette lavorazioni Controparte_3 pari ad € 584.766,05 (ottenuto sottraendo gli acconti versati dalla committente di € 250.390,00 iva esclusa, dal totale dei lavori eseguiti quantificati in € 835.156,05).
In verità, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio è emerso incontrovertibilmente che le opere oggetto del contratto di appalto stipulato tra la e la Controparte_3 Parte_3
, e in particolare la realizzazione del capannone in c.da Pianomonaci e i relativi infissi,
[...] sono stati forniti e realizzati da soggetti terzi, estranei alle imprese , le quali, Pt_1 presumibilmente, si sono occupate della realizzazione delle fondazioni e della base su cui poggiare il capannone prefabbricato realizzato da tali soggetti terzi, oltre che degli scavi di sbancamento ed a sezione, del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e della movimentazione di detto materiale.
In particolare, dalla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite nelle udienze del 19.03.2019 e del 07.05.2019, è risultato che la fornitura, il trasporto e la posa delle strutture prefabbricate sono state eseguite dalle ditte direttamente incaricate dalla committente Controparte_8 [...]
la quale ha altresì provveduto in via diretta al pagamento delle relative prestazioni, CP_3 come comprovato dalle fatture versate in atti dall'originaria parte attrice.
In particolare, la teste , sentita all'udienza del 19.03.2019, ha affermato che: Testimone_2
“In merito alla circostanza capitolata al punto 2 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice posso dire che la
10 merce acquistata per la realizzazione del capannone di AG, veniva consegnata direttamente dalla nostra ditta alla ditta in AG con i nostri vettori e i nostri mezzi.[…] Posso dire che è Parte_4 CP_3 vero che il capannone prefabbricato è stato integralmente realizzato e montato da dipendenti della ditta SG. Preciso che le fondamenta non sono state da noi realizzate […] Escludo che per la realizzazione del montaggio dei prefabbricati vi possano essere stati altri operai e impiegati che non erano nostri dipendenti.”
Ed anche il teste nella propria deposizione ha dichiarato che “Posso dire che la Testimone_3 merce acquistata e precisamente gli infissi, in alluminio sono stati da me forniti, in quanto titolare di una ditta di costruzione infissi da me direttamente alla ditta per la costruzione di un capannone in AG”. CP_3
Piuttosto i testi menzionati dalle odierne appellanti, , e Testimone_4 Testimone_5
, tutti operai delle ditte hanno unicamente dichiarato di aver preso parte Testimone_6 Pt_1 alle lavorazioni compiute in c.da Pianomonaci per la realizzazione del capannone commissionato dalla Controparte_3
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall'esame delle suddette prove si evince, inoltre, che talune delle lavorazioni che le imprese asseriscono di aver eseguito a titolo di Pt_1 opere extra sono state, in realtà, effettuate — in tutto o in parte — da imprese diverse, come confermato dalle dichiarazioni del teste rese all'udienza del 7 maggio 2019, il Testimone_1 quale ha espressamente dichiarato che “il capannone è stato realizzato con pannelli preconfezionati e montato dai dipendenti della ditta SG”.
Stando così le cose, nessuna valenza possono assumere le generiche deduzioni degli odierni appellanti, i quali sostengono che i testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria hanno confermato tutte le circostanze vertenti sui lavori imprevisti e imprevedibili (variazioni necessarie) nonché sui lavori extra rispetto al contratto d'appalto commissionato, che i assumono siano stati Pt_1 realizzati e non pagati da parte della Controparte_3
Difatti, in aggiunta alle richiamate contrastanti deposizioni testimoniali, come rettamente affermato dal decidente di prime cure, è stato necessario disporre CTU per accertare le lavorazioni effettivamente compiute dalle imprese appellanti.
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di prime cure ha precisato che “per un'opera del genere risulta pressoché “generica” per non dire “approssimativa” sia la parte riguardante i contratti di appalto sottoscritti ( nei quali non si capisce bene i compiti specifici delle ditte appaltatrici) , sia la parte riguardante il progetto (mancante delle varie tavole e della relazione geologica) ma soprattutto la direzione lavori nella quale non risulta prodotta alcun elaborato riguardante i disegni contabili delle opere eseguite e soprattutto alcuno stato di avanzamento dei lavori realizzati. Inoltre, non risultano allegate agli atti la relazione a strutture ultimate da parte del direttore dei lavori né il collaudo delle opere in c.a. da parte del collaudatore nominato dal committente ai sensi degli art. 6 e 7 della ex Legge 05/11/1971 n° 1086”.
Pertanto, si è rivelata determinante ai fini del decidere la consulenza tecnica d'ufficio (le cui conclusioni non vengono mai contestate in modo puntuale dalle parti in causa) con la quale l'incaricato consulente ha evidenziato l'estrema genericità dei contratti di appalto stipulati tra le
11 parti, nonché la mancata approvazione scritta di un computo metrico dettagliato;
elementi che hanno impedito una ricostruzione precisa delle opere effettivamente eseguite dai convenuti. Allo stesso modo, afferma il CTU che, in assenza della documentazione progettuale, contabile e di collaudo, normalmente richiesta per lavori di tale entità: “si è reso impossibile identificare con certezza la tipologia delle opere concretamente realizzate dalle imprese in occasione della preparazione del terreno, Pt_1 delle fondazioni e della posa del capannone prefabbricato, così come si è reso impossibile risalire alla tipologia dei materiali impiegati ed individuare concretamente quante e quali opere non previste ma necessarie dovettero realizzarsi a causa delle riferite infiltrazioni d'acqua e caratteristiche del terreno su cui andava posizionato il capannone”.
Stanti le superiori emergenze istruttorie, la rilevata carenza probatoria si ripercuote inesorabilmente in danno delle odierne appellanti principali la quali - anche a voler ritenere ammissibile il primo motivo di appello - non hanno in alcun modo fornito sufficienti elementi di prova per poter ritenere dimostrata la circostanza che giustificherebbe l'accoglimento delle due domande riconvenzionali di primo grado, cioè l'effettiva esecuzione delle opere straordinarie lamentate, ulteriori rispetto a quelle pattuite.
Conseguentemente, anche le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalle ditte sono state correttamente ritenute infondate dal Tribunale adito, difettando in radice la Pt_1 prova dell'illecito comportamento della committente e non potendosi, pertanto, procedere all'esame del quantum richiesto, in difetto di prova in ordine all'an.
Ne discende l'infondatezza delle pretese creditorie e risarcitorie avanzate dalle , nei Parte_5 termini in cui sono state riproposte in questo grado.
§ 3.2. Parimenti, la doglianza articolata con secondo motivo di gravame si appalesa infondata nel merito.
Difatti, le imprese affermano che, tenuto conto della condotta processuale dell'odierna Pt_1 appellata asseritamente contraria ai principi del buon andamento del Controparte_3 giudizio, probità e lealtà, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto pronunciare la condanna a risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in favore delle odierne appellanti.
Al riguardo giova premettere che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.n. 3830/2021; n. 20018/2020; n. 29812/2019)
12 Tale figura di responsabilità ha carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dettati dell'art. 24 della Costituzione.
Ebbene, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla attrice, ed il rigetto delle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalle convenute imprese , ha comportato, ovviamente, il tacito rigetto della domanda di Pt_1 condanna della per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.. Controparte_3
Ora, stante la genericità delle doglianze mosse avverso la pronuncia di prime cure, e considerata l'infondatezza, anche nel merito, dell'odierno appello, questa Corte non può che ritenere che anche tale ultima domanda meriti rigetto, stante l'assenza di una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo” da parte dell'odierna appellata.
§
§ 4. Venendo all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dalla ditta Controparte_7
deve rilevarsi la fondatezza del primo e l'infondatezza del secondo.
[...]
§ 4.1. Prendendo le mosse dal primo motivo di appello, deve osservarsi come non appaia condivisibile la statuizione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio principale (avente n. 441/2011) vertente tra
[...] in persona del legale rappresentante p.t. e le imprese , CP_3 CP_2 [...]
e . Pt_1 CP_1
Non si ravvisa, invero, alcuna valida ragione che potesse supportare la statuizione di integrale compensazione, non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Come correttamente osservato dall'appellante incidentale, in tale giudizio le domande proposte dalla sono state integralmente accolte, mentre sono state integralmente Controparte_3 rigettate le riconvenzionali delle tre imprese . Pt_1
Ne deriva che in applicazione dei principi generali in materia, doveva essere disposta la condanna della parte soccombente, , al pagamento delle spese del giudizio principale, a nulla Parte_6 rilevando che la società fosse viceversa rimasta soccombente nel giudizio Controparte_3 riunito di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della sola ditta;
giudizio CP_2 nel quale ha subito a sua volta la condanna alle relative spese processuali.
Va, infatti, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la
13 soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
Ciò posto, deve procedersi, in accoglimento di tale motivo di appello, alla liquidazione delle relative spese processuali in favore della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e a carico, in solido tra loro, delle MP , Parte_1 [...]
e ; tali spese vanno quindi liquidate in euro 13.903,00 (di cui € 2.194,00 CP_1 CP_2 per la fase di studio della controversia, € 1.448,00 per la fase introduttiva del giudizio, 6.445,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.816,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese processuali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Tali spese vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
§ 4.2. Passando al secondo motivo di appello incidentale, afferente all'omesso accoglimento dell'opposizione proposta avverso il D.I. n. 95/2011 emesso in favore della ditta , CP_2 alla luce delle acquisizioni istruttorie del giudizio di primo grado, l'assunto del decidente secondo cui non risulta dimostrato l'avvenuto pagamento del debito insorto nei confronti della citata ditta e dimostrato in atti, appare immune dalle censure mosse.
Invero, premesso che il credito azionato in via monitoria dall'impresa risultava CP_2 documentato dalle fatture: n. 10/2007 per euro 756,00; n. 12/2007 per euro 2.436,00; n. 16/2007 per euro 1.260,00; n. 19/2007 per euro 1.344,00; n. 21/2007 per euro 1.848,00; n. 23/2007 per euro 252,00; n. 5/2008 per euro 2.604,00; n. 6/2008 per euro 672,00; n. 15/2008 per euro 120,00; n. 16/2008 per euro 300,00; n. 1/2009 per euro 1.092,00, per un totale di euro 12.684,00 ed ulteriormente corredato dai relativi documenti di trasporto, circostanze comunque non contestate dalla controparte che non ha mai negato lo svolgimento delle documentate attività di trasporto da parte della ditta opposta, la ditta non ha assolto all'onere probatorio Controparte_7 che le imponeva la piena dimostrazione in giudizio dell'adempimento della prestazione di pagamento.
E' da escludere, invero, che -indimostrata l'inclusione di tali prestazioni nell'ambito dell'appalto principale- il quadro dei pagamenti asseritamente eseguiti dalla ditta Controparte_3 elencati nell'atto di appello incidentale e che qui si riportano, per comodità espositiva: “1) Assegno del 15.6.2007 di euro 2.444,50 2) Bonifico del 27.7.2007 di euro 5.000,00 3) Assegno del 25.7.2007 di euro
1.311,00 4) Assegno del 1.8.2007 di euro 1.642,00 5) Assegno dell'11.9.2007 di euro 1.165,50 6) Bonifico del 25.9.2007 di euro 5.000 7) Assegno del 11.10.2007 di euro 1.385,00 8) Assegno del 14.11.2007 di euro
2.048,50 9) Bonifico del 10.12.2007 di euro 5.000,00 10) Assegno del 10.12.2007 di euro 1.679,50 11) Assegno del 9.1.2008 di euro 944,50 12) Assegno del 12.2.2008 di euro 1.801,0”, possano riferirsi alle fatture “de quibus”.
14 Nessuno dei suddetti pagamenti, infatti, risulta intestato all' , ditta Controparte_2 emittente le citate fatture e che ha effettuato le relative prestazioni, né emerge dalle causali delle ricevute dei bonifici alcun riferimento ai suddetti documenti contabili, senza considerare poi che non vi è neanche coincidenza temporale rispetto alle prestazioni rese (basti, fra tutto, pensare che l'ultimo bonifico elencato dall'appellante incidentale, precede di parecchi mesi l'ultima fattura emessa dalla ditta ). CP_2
Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero state “prodotte prove documentali relativi a pagamenti effettuati dalla in favore di per le causali di cui al decreto CP_3 CP_2 monitorio opposto né, tanto meno, con riferimento al pagamento delle fatture azionate”.
Tale statuizione merita, quindi, conferma, con conseguente rigetto in tale parte dell'appello incidentale.
§ 5. Regolamentazione spese del giudizio di appello.
Avuto riguardo all'esito del giudizio di appello che ha visto pienamente soccombenti gli appellanti principali rispetto alla le , in solido tra loro, vanno Controparte_7 Parte_6 condannate al pagamento delle relative spese processuali.
La ditta invece, in quanto soccombente nel rapporto con l'impresa Controparte_7 [...]
(nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con la medesima sentenza qui CP_2 appellata in via incidentale), va condannata, in ossequio ai medesimi principi, al pagamento delle relative spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese, avuto riguardo al valore della rispettive controversie, vanno liquidate secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Esse vanno, quindi, liquidate:
15 - a carico delle MP , e , in solido tra loro, in Parte_1 CP_1 CP_2 complessivi € 13.078,00 (di cui € 2.853,00 per la fase di studio;
€ 1.659,00 per la fase introduttiva;
€ 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della ditta Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore e distratte in favore del procuratore
[...] antistatario;
- a carico della ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 complessivi €. 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 922,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della e Controparte_2 distratte in favore del procuratore antistatario;
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle imprese appellanti principali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nei confronti della e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3 quest'ultima avverso la sentenza n. 427/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 07.06.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 441/2011 (cui era riunito il n. 610/2011), così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello principale;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio iscritto al n. 441/2011 R.G., condannando le MP , Parte_7 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di primo
[...] grado, che si liquidano in complessivi €.13.903,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Rigetta nel resto l'appello incidentale proposto da Controparte_3
4. Condanna le appellanti principali, , e Parte_8 CP_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore CP_2 dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 liquidate in € 13.078,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5. Condanna la ditta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore della ditta delle spese processuali del CP_2
16 presente grado di giudizio (relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, originariamente iscritto al n. 610/2011 R.G.Trib), che si liquidano in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
6. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delle appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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