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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Ivana Sassi giudice
DR.SSA Giulia D'Alessandro giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16786 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. PORTELLA MILENA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv PETAGNA MASSIMILIANO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 30/09/2008 (atto n.52 , P.I, S. sez K anno 2008 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano in data 11.01.2013, in data 14.12.2008 e in data 13.01.2010; Per_1 Per_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto nel ricorso introduttivo: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - l'affidamento esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita paterno;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente pari a
900,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- il rigetto della avversa richiesta di addebito;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 700,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
- vittoria di spese con attribuzione.
I coniugi comparivano in data 30.11.22 innanzi al Presidente del Tribunale che alla udienza del
16.1.23 procedeva all'ascolto del minore ed all'esito dato atto del fallimento del tentativo Per_2 di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affido congiunto dei minori con residenza prevalente presso la sig.ra Parte_1
a cui assegna la casa coniugale;
[...]
- dispone che il sig. possa frequentare e tenere con sé i minore, con le Controparte_1 modalità stabilite in motivazione - tenuto conto del rifiuto dei minori e Per_2
di incontrare il padre (secondo quanto riferito da , quanto alle Per_3 Per_2 modalità di visita del padre, si ritiene opportuno che gli incontri si svolgano in un ambiente neutrale e protetto. Oltre a ciò è opportuno che gli incontri siano adeguatamente monitorati a cura dei Servizi Sociali, territorialmente competenti, per analizzare
l'andamento delle relazioni tra il padre e i figli minori - .
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, al coniuge Controparte_1
, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori, l'importo Parte_1 mensile complessivo di € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione;
Con comparsa di costituzione del resistente del 21.4.23 il confermava le richieste della CP_1 memoria di costituzione del 18.11.22 ma chiedeva porsi a suo carico gli obblighi contributivi nella misura statuita dal Presidente di 600,00€;
Innanzi all'istruttore si concedevano i termini ex art 183 cpcp e all'esito si disponeva la comparizione personale per l'udienza del 29.2.24 ; in quella sede la ricorrente dichiarava anche quando lavorava regolarmente io non ho avuto la contribuzione di € 600 mensili CP_1 stabilita dal Presidente. Preciso che attualmente l'assegno unico che ammonta a quasi € 700 mensili
2 viene diviso tra me e per cui io percepisco attualmente, a seguito del recente aumento, € 349 CP_1 mensili. Sarei anche disponibile a concordare una contribuzione al mantenimento minima di € 300 per tutti i figli in cambio dell'autorizzazione alla percezione integrale dell'assegno unico in modo tale che così potrei avere la garanzia della percezione mensile di almeno quasi € 700 oltre il contributo al mantenimento da parte di . CP_1
Il resistente dichiarava ho lavorato come scaffalista con contratti rinnovati di tre mesi in tre mesi.
Attualmente sono disoccupato e percepisco la naspi pari a € 890. Preciso che la mia retribuzione mensile era oscillante tra €1040-€ 1100 al massimo, ma talvolta non superava gli € 800 mensili. È vero che non ho corrisposto integralmente € 600 mensili, ma preciso che ho in prima persona sostenuto in forma esclusiva le spese straordinarie di quali la palestra, gli occhiali, visite Per_1 mediche. Preciso che non c'è alcuna criticità nella relazione con e il suo coinvolgimento in Per_1 occasione degli incontri in spazio neutro con i miei figli, che si sono rivelati disastrosi, ha esposto
ai litigi tra me e i fratelli col rischio di pregiudicare la relazione che ho con mia figlia che Per_1 non registra alcuna criticità.
Preciso che io avevo dato la disponibilità a contribuire al mantenimento dei miei figli come indicato in atti di esclusivamente in quanto sono sostenuto anche dai miei genitori pensionati e da mia sorella. la ricorrente dichiarava contesto quanto riferito da perché in palestra deve esser ancor iscritta, la visita CP_1 Per_1 oculistica effettivamente è stata pagata da lui, ma ad esempio io ho sostenuto in via esclusiva tutte le spese scolastiche di Per_1
Il Giudice revocava quanto previsto dall'ordinanza presidenziale in ordine al regime di incontri in spazio neutro tra i minori e il padre che si erano rivelati fallimentari e confermava per il resto l'ordinanza presidenziale .
Quanto a prevedeva che , salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevando all'uscita da scuola Per_1
o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarla alle ore 20 .00
a settimane alterne dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle ore 20.00
per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
Il giorno del compleanno e dell'onomastico di secondo la regola dell'alternanza Per_1
3 Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
Quanto a e non si disponeva alcun calendario di incontri con il padre e tuttavia Per_2 Per_3 si investiva nuovamente il Ss affinchè:
a) previo colloquio con i minori e e con il padre, verifichi disponibilità : Per_2 Per_3
di e a seguire un percorso psicologico individuale di progressivo Per_2 Per_3 riavvicinamento alla figura paterna;
del padre a seguire un percorso di potenziamento delle competenze genitoriali atte ad individuare le modalità di approccio più consone per la ricostruzione del rapporto con e Per_2 Per_3
b) ove raccolta la disponibilità dei minori e del padre a quanto sub a) ed all'esito di tali percorsi, secondo il suo prudente apprezzamento, il SS curerà – per il tempo strettamente necessario rimesso alla sua valutazione - la ripresa di incontri preferibilmente presso spazio neutro in grado di fornire supporto pedagogico-educativo, sostegno emotivo, ed un contenitore qualificato alla gestione di tali incontri.
La ricorrente dichiarava la sua disponibilità, anche in deroga al calendario stabilito in data odierna,
a consentire a ove ne faccia richiesta, di trascorrere con il padre anche altri fine settimana Per_1 oltre quelli previsti in calendario. Con Con successiva ordinanza del 7.5.24 il osì statuiva rilevato che la relazione del servizio sociale del 17/4/2024 evidenziava l'opportunità di invio dei minori a percorso di terapia familiare presso il centro per le famiglie.
A modifica dell'ordinanza adottata all'udienza del 29 febbraio 2024 incarica i servizi sociali di provvedere a tale invio.
Conferma per il resto il regime di incontri quanto a . Per_1
Con successiva ordinanza del 21.3.25 il Gi così statuiva
ritenuto che le causa sia matura per la decisione in ragione dell'assenza di criticità nella relazione tra il resistente e , alla luce del radicato rifiuto di e , del fallimento degli Per_1 Per_2 Per_3 incontri in spazio neutro, del persistente rifiuto dei minori adolescenti e della incoercibilità delle relazioni affettive , del dichiarato rifiuto della coppia genitoriale al percorso presso il SS giusta relazione a firma dell'As Serena Albano del 26.11.24 rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.4.25
All'udienza cartolare del 3.4.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 7.4.25
4 La ricorrente ha concluso chiedendo
- l'affidamento super esclusivo dei figli minori
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente nella misura statuita dal Presidente pari a 600,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- autorizzazione alla percezione integrale dell'AU;
- condanna del resistente al pagamento degli arretrati;
- vittoria di spese;
il resistente ha concluso chiedendo:
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie
- vittoria di spese con attribuzione .
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente - considerata la mancata riproposizione del petitum di addebito in sede conclusionale - in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile si deve ritenere rinunciata la domanda con conseguente restrizione del thema decidendum.
Il collegio ritiene che pertanto va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento dei minori, si osserva che è emerso pacificamente che:
- e rifiutano i rapporti con il padre ed anche gli incontri in spazio neutro si Per_2 Per_4 sono rivelati fallimentari ,
- ha riferito di avere assistito a condotte violente ai danni della madre non solo al Per_2
Presidente ma anche in sede di sommarie informazioni delegate dal PM in data 30.1.24 ;
5 - Il ha mostrato disinteresse rispetto alle esigenze sanitarie di (affetto da CP_1 Per_4 grave patologia autoimmune) e non contribuisce al mantenimento dei figli;
- Anche in occasione degli incontri in spazio neutro è emersa l'aggressività del;
CP_1
- il servizio sociale nonostante tutti gli interventi effettuati registrava il persistente rifiuto dei figli e Per_4 Per_2
Il collegio pertanto in merito all'affido, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta del resistente (di disinteresse rispetto alle esigenze materiali dei figli, al cui mantenimento non contribuisce, e alle esigenze sanitarie di ) si debba necessariamente Per_4 tradurre in una pronuncia di affido esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi delle minori rebus sic stantibus.
Il collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno per e , attese le resistenze registrate. Per_2 Per_4
Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale CP_1 recupero del rapporto con gli stessi potrà, allo stato, vederle e tenerle con sé secondo disposizioni concordate con gli stessi minori e tenendo in prioritario conto le esigenze delle minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
Quanto invece a non registrandosi criticità, si conferma la disciplina vigente di cui Per_1 all'ordinanza del 29.2.24 .
6 In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che le parti hanno concluso entrambe per la conferma dell'ordinanza presidenziale che il Collegio ritiene di recepire integralmente sul punto alla luce della incontestata e documentata modesta capacità contributiva del . CP_1
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio conferma che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Alla luce dell'affidamento esclusivo si dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
Nulla si statuisce in ordine alla casa familiare in difetto di domanda che non è stata proposta da alcuna delle parti né negli atti introduttivi né in sede conclusionale revocando la statuizione del Presidente.
Esula dall'oggetto del giudizio l'istanza avanzata solo in sede conclusionale dalla ricorrente di condanna al pagamento del contributo al mantenimento dei minori non corrisposto dal . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della maggiore soccombenza come indicato in dispositivo compensandole per la metà e condannando il resistente a corrispondere la metà delle spese processuali sostenute da parte ricorrente - e per essa all'erario in ragione della ammissione provvisoria della e della mancata espressa rinuncia - calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase Pt_1 istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello
Stato
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione
7 • determina in euro 600,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.52 , P.I, S. sez K anno
2008 )
• compensa le spese per il 50% e condanna il resistente al pagamento in favore dell'erario del
50% delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in complessivi euro 952
€ oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto e revoca la assegnazione della casa familiare disposta dal Presidente in difetto di domanda sul punto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.7.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
8
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Ivana Sassi giudice
DR.SSA Giulia D'Alessandro giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16786 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. PORTELLA MILENA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv PETAGNA MASSIMILIANO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 30/09/2008 (atto n.52 , P.I, S. sez K anno 2008 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano in data 11.01.2013, in data 14.12.2008 e in data 13.01.2010; Per_1 Per_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto nel ricorso introduttivo: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - l'affidamento esclusivo dei figli minori con disciplina del diritto di visita paterno;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente pari a
900,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- il rigetto della avversa richiesta di addebito;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 700,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
- vittoria di spese con attribuzione.
I coniugi comparivano in data 30.11.22 innanzi al Presidente del Tribunale che alla udienza del
16.1.23 procedeva all'ascolto del minore ed all'esito dato atto del fallimento del tentativo Per_2 di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affido congiunto dei minori con residenza prevalente presso la sig.ra Parte_1
a cui assegna la casa coniugale;
[...]
- dispone che il sig. possa frequentare e tenere con sé i minore, con le Controparte_1 modalità stabilite in motivazione - tenuto conto del rifiuto dei minori e Per_2
di incontrare il padre (secondo quanto riferito da , quanto alle Per_3 Per_2 modalità di visita del padre, si ritiene opportuno che gli incontri si svolgano in un ambiente neutrale e protetto. Oltre a ciò è opportuno che gli incontri siano adeguatamente monitorati a cura dei Servizi Sociali, territorialmente competenti, per analizzare
l'andamento delle relazioni tra il padre e i figli minori - .
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, al coniuge Controparte_1
, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori, l'importo Parte_1 mensile complessivo di € 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione;
Con comparsa di costituzione del resistente del 21.4.23 il confermava le richieste della CP_1 memoria di costituzione del 18.11.22 ma chiedeva porsi a suo carico gli obblighi contributivi nella misura statuita dal Presidente di 600,00€;
Innanzi all'istruttore si concedevano i termini ex art 183 cpcp e all'esito si disponeva la comparizione personale per l'udienza del 29.2.24 ; in quella sede la ricorrente dichiarava anche quando lavorava regolarmente io non ho avuto la contribuzione di € 600 mensili CP_1 stabilita dal Presidente. Preciso che attualmente l'assegno unico che ammonta a quasi € 700 mensili
2 viene diviso tra me e per cui io percepisco attualmente, a seguito del recente aumento, € 349 CP_1 mensili. Sarei anche disponibile a concordare una contribuzione al mantenimento minima di € 300 per tutti i figli in cambio dell'autorizzazione alla percezione integrale dell'assegno unico in modo tale che così potrei avere la garanzia della percezione mensile di almeno quasi € 700 oltre il contributo al mantenimento da parte di . CP_1
Il resistente dichiarava ho lavorato come scaffalista con contratti rinnovati di tre mesi in tre mesi.
Attualmente sono disoccupato e percepisco la naspi pari a € 890. Preciso che la mia retribuzione mensile era oscillante tra €1040-€ 1100 al massimo, ma talvolta non superava gli € 800 mensili. È vero che non ho corrisposto integralmente € 600 mensili, ma preciso che ho in prima persona sostenuto in forma esclusiva le spese straordinarie di quali la palestra, gli occhiali, visite Per_1 mediche. Preciso che non c'è alcuna criticità nella relazione con e il suo coinvolgimento in Per_1 occasione degli incontri in spazio neutro con i miei figli, che si sono rivelati disastrosi, ha esposto
ai litigi tra me e i fratelli col rischio di pregiudicare la relazione che ho con mia figlia che Per_1 non registra alcuna criticità.
Preciso che io avevo dato la disponibilità a contribuire al mantenimento dei miei figli come indicato in atti di esclusivamente in quanto sono sostenuto anche dai miei genitori pensionati e da mia sorella. la ricorrente dichiarava contesto quanto riferito da perché in palestra deve esser ancor iscritta, la visita CP_1 Per_1 oculistica effettivamente è stata pagata da lui, ma ad esempio io ho sostenuto in via esclusiva tutte le spese scolastiche di Per_1
Il Giudice revocava quanto previsto dall'ordinanza presidenziale in ordine al regime di incontri in spazio neutro tra i minori e il padre che si erano rivelati fallimentari e confermava per il resto l'ordinanza presidenziale .
Quanto a prevedeva che , salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé la figlia due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevando all'uscita da scuola Per_1
o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarla alle ore 20 .00
a settimane alterne dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle ore 20.00
per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
Il giorno del compleanno e dell'onomastico di secondo la regola dell'alternanza Per_1
3 Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
Quanto a e non si disponeva alcun calendario di incontri con il padre e tuttavia Per_2 Per_3 si investiva nuovamente il Ss affinchè:
a) previo colloquio con i minori e e con il padre, verifichi disponibilità : Per_2 Per_3
di e a seguire un percorso psicologico individuale di progressivo Per_2 Per_3 riavvicinamento alla figura paterna;
del padre a seguire un percorso di potenziamento delle competenze genitoriali atte ad individuare le modalità di approccio più consone per la ricostruzione del rapporto con e Per_2 Per_3
b) ove raccolta la disponibilità dei minori e del padre a quanto sub a) ed all'esito di tali percorsi, secondo il suo prudente apprezzamento, il SS curerà – per il tempo strettamente necessario rimesso alla sua valutazione - la ripresa di incontri preferibilmente presso spazio neutro in grado di fornire supporto pedagogico-educativo, sostegno emotivo, ed un contenitore qualificato alla gestione di tali incontri.
La ricorrente dichiarava la sua disponibilità, anche in deroga al calendario stabilito in data odierna,
a consentire a ove ne faccia richiesta, di trascorrere con il padre anche altri fine settimana Per_1 oltre quelli previsti in calendario. Con Con successiva ordinanza del 7.5.24 il osì statuiva rilevato che la relazione del servizio sociale del 17/4/2024 evidenziava l'opportunità di invio dei minori a percorso di terapia familiare presso il centro per le famiglie.
A modifica dell'ordinanza adottata all'udienza del 29 febbraio 2024 incarica i servizi sociali di provvedere a tale invio.
Conferma per il resto il regime di incontri quanto a . Per_1
Con successiva ordinanza del 21.3.25 il Gi così statuiva
ritenuto che le causa sia matura per la decisione in ragione dell'assenza di criticità nella relazione tra il resistente e , alla luce del radicato rifiuto di e , del fallimento degli Per_1 Per_2 Per_3 incontri in spazio neutro, del persistente rifiuto dei minori adolescenti e della incoercibilità delle relazioni affettive , del dichiarato rifiuto della coppia genitoriale al percorso presso il SS giusta relazione a firma dell'As Serena Albano del 26.11.24 rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.4.25
All'udienza cartolare del 3.4.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 7.4.25
4 La ricorrente ha concluso chiedendo
- l'affidamento super esclusivo dei figli minori
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente nella misura statuita dal Presidente pari a 600,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- autorizzazione alla percezione integrale dell'AU;
- condanna del resistente al pagamento degli arretrati;
- vittoria di spese;
il resistente ha concluso chiedendo:
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie
- vittoria di spese con attribuzione .
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente - considerata la mancata riproposizione del petitum di addebito in sede conclusionale - in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile si deve ritenere rinunciata la domanda con conseguente restrizione del thema decidendum.
Il collegio ritiene che pertanto va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento dei minori, si osserva che è emerso pacificamente che:
- e rifiutano i rapporti con il padre ed anche gli incontri in spazio neutro si Per_2 Per_4 sono rivelati fallimentari ,
- ha riferito di avere assistito a condotte violente ai danni della madre non solo al Per_2
Presidente ma anche in sede di sommarie informazioni delegate dal PM in data 30.1.24 ;
5 - Il ha mostrato disinteresse rispetto alle esigenze sanitarie di (affetto da CP_1 Per_4 grave patologia autoimmune) e non contribuisce al mantenimento dei figli;
- Anche in occasione degli incontri in spazio neutro è emersa l'aggressività del;
CP_1
- il servizio sociale nonostante tutti gli interventi effettuati registrava il persistente rifiuto dei figli e Per_4 Per_2
Il collegio pertanto in merito all'affido, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta del resistente (di disinteresse rispetto alle esigenze materiali dei figli, al cui mantenimento non contribuisce, e alle esigenze sanitarie di ) si debba necessariamente Per_4 tradurre in una pronuncia di affido esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi delle minori rebus sic stantibus.
Il collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno per e , attese le resistenze registrate. Per_2 Per_4
Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale CP_1 recupero del rapporto con gli stessi potrà, allo stato, vederle e tenerle con sé secondo disposizioni concordate con gli stessi minori e tenendo in prioritario conto le esigenze delle minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
Quanto invece a non registrandosi criticità, si conferma la disciplina vigente di cui Per_1 all'ordinanza del 29.2.24 .
6 In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che le parti hanno concluso entrambe per la conferma dell'ordinanza presidenziale che il Collegio ritiene di recepire integralmente sul punto alla luce della incontestata e documentata modesta capacità contributiva del . CP_1
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio conferma che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Alla luce dell'affidamento esclusivo si dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
Nulla si statuisce in ordine alla casa familiare in difetto di domanda che non è stata proposta da alcuna delle parti né negli atti introduttivi né in sede conclusionale revocando la statuizione del Presidente.
Esula dall'oggetto del giudizio l'istanza avanzata solo in sede conclusionale dalla ricorrente di condanna al pagamento del contributo al mantenimento dei minori non corrisposto dal . CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della maggiore soccombenza come indicato in dispositivo compensandole per la metà e condannando il resistente a corrispondere la metà delle spese processuali sostenute da parte ricorrente - e per essa all'erario in ragione della ammissione provvisoria della e della mancata espressa rinuncia - calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase Pt_1 istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello
Stato
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione
7 • determina in euro 600,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.52 , P.I, S. sez K anno
2008 )
• compensa le spese per il 50% e condanna il resistente al pagamento in favore dell'erario del
50% delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in complessivi euro 952
€ oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto e revoca la assegnazione della casa familiare disposta dal Presidente in difetto di domanda sul punto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.7.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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