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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28396/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28396/2023 tra
Parte_1
ATTRICE opponente e
NTroparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. AL AN,
- per parte convenuta l'avv. Federico Cozzi,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed in particolare alla memoria conclusiva che evidenzia e raccoglie l'esito dell'istruttoria ovvero che gli assunti di parte attrice sono confermati.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti, ovverosia precisa che risulta provato e non contestato il credito azionato in via pagina 1 di 11 monitoria e non risulta provata la domanda riconvenzionale avversaria in quanto non sono presenti in atti elementi sia nell'an che nel quantum, idonei ad apportare delle compensazioni con il credito azionato in via monitoria, peraltro i testi hanno confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte della convenuta, rimaste insolute e per il resto si riporta agli scritti difensivi NT Parte Attrice rileva invece che la domanda riconvenzionale è provata, in quanto ha confermato di aver lavorato e che avrebbe dovuto lavorare e che invece il rapporto è stato interrotto dal sig. per motivi di convenienza personale, la domanda riconvenzionale Parte_2 Parte risulta inoltre provata con la produzione di note di credito emesse da in favore dei clienti rimasti insoddisfatti e con la produzione di denuncia querela di furto del collo di proprietà di e conferma del teste Parte_3 Tes_1
Parte Convenuta precisa l'assenza di un contratto di durata inter partes, erano presenti accordi quotidiani per le prestazioni da rendere ma non impegni per i mesi a venire, quindi anche in Parte NT presenza di danni subiti da non si rileva l'imputabilità a e comunque anche nella Parte denegata e non temuta ipotesi di nocumenti in capo a l'importo risulta di gran lunga inferiore al credito azionato e non contestato
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_4 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,19.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,19, il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 28396/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to AL AN
contro
NTroparte_2
P.IVA e C.F. P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Domenico Boccardi e Federico Cozzi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
Parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 3 di 11 ➢ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare ed accertare, per le ragioni che precedono, che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla società opposta NTroparte_2
resasi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte;
[...]
➢ IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO: dichiarare ed accertare la debenza da parte di ad della cifra complessiva portata dalle note di NTroparte_2 Pt_1 credito anzi citate ed allegate agli atti sub. doc. 6, emesse per l'importo complessivo di €
11.141,97 e per l'effetto condannare a rifondere a parte NTroparte_2 opponente la somma di € 11.141,97, ovvero quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia;
➢ IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande azionate dalla società opposta, dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra i rispettivi crediti delle Parti in causa.
In ogni caso:
➢ Con vittoria di spese e competenze di lite”,
Parte convenuta opposta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Rigettare con ogni miglior formula l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
e tutte le avverse domande, anche formulate in via riconvenzionale, ed eccezioni, Parte_1
nessuna esclusa, in quanto generiche, non formulate correttamente e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
10992/2023, R.G. n. 21106/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23 giugno 2023.
IN VIA SUBORDINATA
- In caso di revoca per qualsivoglia motivo e ragione il decreto ingiuntivo n. 10992/2023, R.G.
n. 21106/2023, condannare l'opponente alla corresponsione dell'importo pari ad € 16.306,86, agli interessi maturandi sino all'effettivo pagamento, oltre alle spese legali per il procedimento monitorio liquidate in € 900,00 per compensi, di cui € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, oggetto del decreto ingiuntivo n.
10992/2023, dovuti a titolo di sorte capitale, interessi moratori e spese legali per il procedimento monitorio, ovvero nella diversa somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
pagina 4 di 11 - Con vittoria di spese di lite, compensi ed onorari anche del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di , NTroparte_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento n° 10992/2023 per € 16.306,86=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte di fatture emesse per l'esecuzione di servizi di trasporto merci su strada.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza del credito ingiunto, stante l'inadempimento contrattuale di controparte.
Nello specifico ha affermato:
- di essere anch'essa società di trasporto merci per conto terzi,
- di aver commissionato alla controparte il trasporto quotidiano di beni di soggetti terzi da consegnare entro le festività natalizie,
- di aver ricevuto da controparte, a novembre 2022, un messaggio contenente la comunicazione di indisponibilità di un mezzo a causa della rottura della sponda,
- di essersi resa disponibile a fornire, in sostituzione, un proprio camion,
- di non aver più ricevuto riscontri da controparte, tanto da essere stata costretta ad interrompere o rallentare le consegne per conto terzi,
- di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 11.141,97=, per la perdita degli incassi proveniente dai committenti
- la perdita da parte di di un collo destinato al terzo Gruppo Interlaziale, Pt_1
- di aver saldato € 2.000,00= sul maggior importo esposto nelle fatture emesse per il periodo ottobre/novembre 2022, azionate con la procedura monitoria.
La società opposta, costituendosi, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, ha insistito per la debenza della somma ingiunta negando qualsivoglia responsabilità in merito agli asseriti inadempimenti.
pagina 5 di 11 Espletata la prova orale ammessa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusiva.
* * * * *
L'opposizione va rigettata.
Premesso ciò, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
NT
ha debitamente supportato il proprio credito nei confronti di producendo le fatture Pt_1 elettroniche n° 15 del 31.10.2022 per “servizi eseguiti per vs. conto ottobre 2022”, n° 19 del
30.11.2022 per “servizi eseguiti per vs conto autista Briken” e n° 20 del 30.11.2022 per “servizi eseguiti per vs conto autista Denny” (doc. 3 del fascicolo monitorio), il bonifico di acconto dell'importo di € 2.000,00= eseguito da in data 10.02.2023 (doc. 4 del fascicolo Pt_1
monitorio, nonché la diffida di pagamento del 19.04.2023 (doc. 5 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, osserva il Tribunale che la somma ingiunta non è stata contestata da parte attrice opponente.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, limitandosi a spiegare una Pt_1
domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Nello specifico, parte attrice opponente ha allegato un inadempimento contrattuale di controparte per non aver eseguito, dal novembre 2022, i trasporti merci conto terzi.
Nello specifico parte convenuta ha evidenziato di aver ricevuto dal titolare di a Pt_1
novembre 2022, un messaggio contenente la comunicazione di indisponibilità di un proprio mezzo a causa della rottura della sponda, di aver offerto un proprio camion in sostituzione e di non aver più ricevuto riscontri da controparte resasi latitante (doc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice opponente):
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 La opponente ha dichiarato di essere stata costretta, di conseguenza, ad interrompere o rallentare le consegne per conto terzi e di aver così subito un danno patrimoniale da lucro cessante pari ad € 11.141,97=, stante la perdita degli incassi proveniente dai committenti (doc. NT
6-8 del fascicolo di parte attrice opponente); ha altresì addebitato a la responsabilità per la perdita di un carico destinato a Gruppo Interlaziale (doc. 9, 10 e 13 del fascicolo di parte attrice).
All'esito della verifica delle perdite subite, a così saldato il minor importo di € 2.000,00= Pt_1
(doc. 5 e 8 del fascicolo di parte attrice opponente), sui maggiori importi esposti nelle fatture
NT oggetto della procedura monitoria, emesse da per le prestazioni rese nel periodo ottobre/novembre 2022.
Il Tribunale osserva che in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ.,
Sez. Unite, n° 13533/2001).
Il contratto di trasporto non rientra tra le ipotesi di contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam ed ad probationem, espressamente e tassativamente elencati dall'articolo 1350
c.c.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente
e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
pagina 8 di 11 Ciò detto, va rilevato che ha inteso provare la sussistenza dell'accordo inter partes, a Pt_1
NT fronte del quale si sarebbe impegnata ad eseguire trasporti per conto terzi commissionati da , attraverso la produzione documentale dei messaggi WhatsApp (doc. 3, 4 e 11 del Pt_1
fascicolo di parte attrice) - solo genericamente contestati dalla convenuta opposta (con ordinanza n° 1254/2025, la Suprema Corte ha sottolineato che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, considerati riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà) -, della comunicazione e-mail di carattere amministrativo del 06.10.2022 (doc. 12 del fascicolo di parte attrice), delle fatture azionate, nonché attraverso l'espletamento di prova orale.
Dall'analisi dello scambio dei messaggi WhatsApp in data 26.11.2022, della e-mail datata NTr 06.10.2022 e delle fatture azionate emerge che ha eseguito le prestazioni in favore di prima del 26.11.2022. Pt_1
Dall'analisi dei verbali di assunzione della prova orale emerge la sussistenza di un rapporto di collaborazione inter partes e l'organizzazione giornaliera degli impegni espletati.
Il teste di parte attrice signor , responsabile del magazzino di Parte_5 Pt_1 ha infatti dichiarato “posso dire che prima del problema della sponda al furgone venivano tutti i NT giorni in magazzino mezzi e autisti di , mi pare di ricordare due o tre al massimo, il periodo non lo ricordo esattamente”, inoltre nel rispondere in ordine alla irreperibilità del legale rappresentante di DDL, ha evidenziato “so che aveva problemi con uno dei mezzi, un autista doveva presentarsi un lunedì, non ricordo quale, come mi aveva riferito il venerdì o il Pt_6
sabato precedente, doveva venire con un suo mezzo oppure dovevamo dargli noi uno dei nostri, il mio lavoro consiste soltanto nel dare agli autisti che arrivano la merce da consegnare, preciso che la merce viene preparata un giorno prima per gli autisti che devono presentarsi il giorno dopo, loro sanno già che devono presentarsi tutti i giorni e quindi non vengono chiamati il giorno prima, chiamiamo solo quando c'è poco lavoro e quindi non si devono presentare”. NT Il secondo teste di parte attrice, sig. ex autista della società nell'anno 2022 Testimone_2 ha affermato “circa nel periodo settembre-dicembre 2022 mi recavo tutti i giorni presso il Parte magazzino di era un accordo di lavoro e mi aveva spostato a lavorare presso quel magazzino”; ha anche confermato il furto del collo destinato a Gruppo Interlaziale, evidenziando la presenza di un errore nella denuncia querela (doc. 13 del fascicolo di parte attrice) “sì, ma preciso che nel documento che mi è stato mostrato è erroneamente indicato
pagina 9 di 11 Parte NT che ero dipendente di invece io ero dipendente di ed il furgone me lo hanno sempre dato loro”. NT Il teste di parte convenuta, sig. , ex autista di , ha dichiarato Testimone_3
che la convenuta opposta, ad ottobre e novembre 2022, a mezzo dei propri autisti alla guida di mezzi furgonati, si presentava ogni giorno presso il magazzino della sito a Segrate, Via Pt_1
Londra, 40, per caricare la merce e consegnarla nei vari punti di ricezione, indicati dalla committente “eravamo in due ed arrivavamo al mattino. Lo so perché ero uno degli autisti e venivo avvisato dal mio datore di lavoro il giorno prima, però andavo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io guidavo il mio furgone ed il mio collega guidava il suo, in totale erano due furgoni”.
Tutte le testimonianze appaiono di sicura attendibilità, in quanto concordanti e rese anche da soggetti attualmente non legati dalle parti in causa.
La sussistenza di un accordo inter partes e l'organizzazione giornaliera degli incarichi di trasporto, hanno altresì trovato conferma nell'interrogatorio formale reso dal legale NT rappresentante di . NT Non è invece stata offerta prova che si fosse impegnata a collaborare con dopo il Pt_1
26.11.2022; infatti, nella memoria integrativa n° 2 di parte attrice opponente non è stato articolato alcun capitolo di prova volto a provare la durata dell'accordo. NT Va dunque rigettata l'eccezione sollevata da di inadempimento contrattuale di Pt_1
dopo il 26.11.2022.
Quanto alla data del 26.11.2022, dalle note di credito emesse per spedizioni non consegnate da parte attrice opponente in favore dei clienti (doc. 6 del fascicolo monitorio), non è possibile NT estrapolare riaccrediti per mancate consegne nel giorno in cui non ha ottemperato ai trasporti commissionati da stante la comparsa di problemi elettrici alla sponda di un Pt_1
proprio mezzo.
Va infine osservato che, pur essendo emersa l'intervenuta perdita del carico destinato a Gruppo
Interlaziale, non è presente in atti prova di esborsi di denaro da parte di per risarcire il Pt_1
proprietario della merce. NT In ragione di tutto quanto sopra esposto, la pretesa creditoria di va accolta e la domanda riconvenzionale di rigettata. Pt_1
Il decreto ingiuntivo n° 15862/2021 va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione dell'effettivo valore della causa (domanda principale € 16.306,86 + domanda riconvenzionale
€ 11.141,97) e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa,
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 10992/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 6.164,00= per onorari, oltre IVA,
e CPA ove per legge dovuti.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, pubblicata mediante deposito telematico.
Così deciso in Milano, lì 12 Febbraio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28396/2023 tra
Parte_1
ATTRICE opponente e
NTroparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. AL AN,
- per parte convenuta l'avv. Federico Cozzi,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed in particolare alla memoria conclusiva che evidenzia e raccoglie l'esito dell'istruttoria ovvero che gli assunti di parte attrice sono confermati.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti, ovverosia precisa che risulta provato e non contestato il credito azionato in via pagina 1 di 11 monitoria e non risulta provata la domanda riconvenzionale avversaria in quanto non sono presenti in atti elementi sia nell'an che nel quantum, idonei ad apportare delle compensazioni con il credito azionato in via monitoria, peraltro i testi hanno confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte della convenuta, rimaste insolute e per il resto si riporta agli scritti difensivi NT Parte Attrice rileva invece che la domanda riconvenzionale è provata, in quanto ha confermato di aver lavorato e che avrebbe dovuto lavorare e che invece il rapporto è stato interrotto dal sig. per motivi di convenienza personale, la domanda riconvenzionale Parte_2 Parte risulta inoltre provata con la produzione di note di credito emesse da in favore dei clienti rimasti insoddisfatti e con la produzione di denuncia querela di furto del collo di proprietà di e conferma del teste Parte_3 Tes_1
Parte Convenuta precisa l'assenza di un contratto di durata inter partes, erano presenti accordi quotidiani per le prestazioni da rendere ma non impegni per i mesi a venire, quindi anche in Parte NT presenza di danni subiti da non si rileva l'imputabilità a e comunque anche nella Parte denegata e non temuta ipotesi di nocumenti in capo a l'importo risulta di gran lunga inferiore al credito azionato e non contestato
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_4 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,19.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,19, il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 28396/2023
promossa da
Parte_1
P.IVA P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to AL AN
contro
NTroparte_2
P.IVA e C.F. P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Domenico Boccardi e Federico Cozzi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
Parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: pagina 3 di 11 ➢ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare ed accertare, per le ragioni che precedono, che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla società opposta NTroparte_2
resasi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte;
[...]
➢ IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO: dichiarare ed accertare la debenza da parte di ad della cifra complessiva portata dalle note di NTroparte_2 Pt_1 credito anzi citate ed allegate agli atti sub. doc. 6, emesse per l'importo complessivo di €
11.141,97 e per l'effetto condannare a rifondere a parte NTroparte_2 opponente la somma di € 11.141,97, ovvero quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia;
➢ IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande azionate dalla società opposta, dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra i rispettivi crediti delle Parti in causa.
In ogni caso:
➢ Con vittoria di spese e competenze di lite”,
Parte convenuta opposta
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Rigettare con ogni miglior formula l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
e tutte le avverse domande, anche formulate in via riconvenzionale, ed eccezioni, Parte_1
nessuna esclusa, in quanto generiche, non formulate correttamente e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
10992/2023, R.G. n. 21106/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 23 giugno 2023.
IN VIA SUBORDINATA
- In caso di revoca per qualsivoglia motivo e ragione il decreto ingiuntivo n. 10992/2023, R.G.
n. 21106/2023, condannare l'opponente alla corresponsione dell'importo pari ad € 16.306,86, agli interessi maturandi sino all'effettivo pagamento, oltre alle spese legali per il procedimento monitorio liquidate in € 900,00 per compensi, di cui € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, oggetto del decreto ingiuntivo n.
10992/2023, dovuti a titolo di sorte capitale, interessi moratori e spese legali per il procedimento monitorio, ovvero nella diversa somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
pagina 4 di 11 - Con vittoria di spese di lite, compensi ed onorari anche del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di , NTroparte_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento n° 10992/2023 per € 16.306,86=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte di fatture emesse per l'esecuzione di servizi di trasporto merci su strada.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza del credito ingiunto, stante l'inadempimento contrattuale di controparte.
Nello specifico ha affermato:
- di essere anch'essa società di trasporto merci per conto terzi,
- di aver commissionato alla controparte il trasporto quotidiano di beni di soggetti terzi da consegnare entro le festività natalizie,
- di aver ricevuto da controparte, a novembre 2022, un messaggio contenente la comunicazione di indisponibilità di un mezzo a causa della rottura della sponda,
- di essersi resa disponibile a fornire, in sostituzione, un proprio camion,
- di non aver più ricevuto riscontri da controparte, tanto da essere stata costretta ad interrompere o rallentare le consegne per conto terzi,
- di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 11.141,97=, per la perdita degli incassi proveniente dai committenti
- la perdita da parte di di un collo destinato al terzo Gruppo Interlaziale, Pt_1
- di aver saldato € 2.000,00= sul maggior importo esposto nelle fatture emesse per il periodo ottobre/novembre 2022, azionate con la procedura monitoria.
La società opposta, costituendosi, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, ha insistito per la debenza della somma ingiunta negando qualsivoglia responsabilità in merito agli asseriti inadempimenti.
pagina 5 di 11 Espletata la prova orale ammessa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusiva.
* * * * *
L'opposizione va rigettata.
Premesso ciò, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
NT
ha debitamente supportato il proprio credito nei confronti di producendo le fatture Pt_1 elettroniche n° 15 del 31.10.2022 per “servizi eseguiti per vs. conto ottobre 2022”, n° 19 del
30.11.2022 per “servizi eseguiti per vs conto autista Briken” e n° 20 del 30.11.2022 per “servizi eseguiti per vs conto autista Denny” (doc. 3 del fascicolo monitorio), il bonifico di acconto dell'importo di € 2.000,00= eseguito da in data 10.02.2023 (doc. 4 del fascicolo Pt_1
monitorio, nonché la diffida di pagamento del 19.04.2023 (doc. 5 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, osserva il Tribunale che la somma ingiunta non è stata contestata da parte attrice opponente.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, limitandosi a spiegare una Pt_1
domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Nello specifico, parte attrice opponente ha allegato un inadempimento contrattuale di controparte per non aver eseguito, dal novembre 2022, i trasporti merci conto terzi.
Nello specifico parte convenuta ha evidenziato di aver ricevuto dal titolare di a Pt_1
novembre 2022, un messaggio contenente la comunicazione di indisponibilità di un proprio mezzo a causa della rottura della sponda, di aver offerto un proprio camion in sostituzione e di non aver più ricevuto riscontri da controparte resasi latitante (doc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice opponente):
pagina 6 di 11 pagina 7 di 11 La opponente ha dichiarato di essere stata costretta, di conseguenza, ad interrompere o rallentare le consegne per conto terzi e di aver così subito un danno patrimoniale da lucro cessante pari ad € 11.141,97=, stante la perdita degli incassi proveniente dai committenti (doc. NT
6-8 del fascicolo di parte attrice opponente); ha altresì addebitato a la responsabilità per la perdita di un carico destinato a Gruppo Interlaziale (doc. 9, 10 e 13 del fascicolo di parte attrice).
All'esito della verifica delle perdite subite, a così saldato il minor importo di € 2.000,00= Pt_1
(doc. 5 e 8 del fascicolo di parte attrice opponente), sui maggiori importi esposti nelle fatture
NT oggetto della procedura monitoria, emesse da per le prestazioni rese nel periodo ottobre/novembre 2022.
Il Tribunale osserva che in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ.,
Sez. Unite, n° 13533/2001).
Il contratto di trasporto non rientra tra le ipotesi di contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam ed ad probationem, espressamente e tassativamente elencati dall'articolo 1350
c.c.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente
e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
pagina 8 di 11 Ciò detto, va rilevato che ha inteso provare la sussistenza dell'accordo inter partes, a Pt_1
NT fronte del quale si sarebbe impegnata ad eseguire trasporti per conto terzi commissionati da , attraverso la produzione documentale dei messaggi WhatsApp (doc. 3, 4 e 11 del Pt_1
fascicolo di parte attrice) - solo genericamente contestati dalla convenuta opposta (con ordinanza n° 1254/2025, la Suprema Corte ha sottolineato che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, considerati riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà) -, della comunicazione e-mail di carattere amministrativo del 06.10.2022 (doc. 12 del fascicolo di parte attrice), delle fatture azionate, nonché attraverso l'espletamento di prova orale.
Dall'analisi dello scambio dei messaggi WhatsApp in data 26.11.2022, della e-mail datata NTr 06.10.2022 e delle fatture azionate emerge che ha eseguito le prestazioni in favore di prima del 26.11.2022. Pt_1
Dall'analisi dei verbali di assunzione della prova orale emerge la sussistenza di un rapporto di collaborazione inter partes e l'organizzazione giornaliera degli impegni espletati.
Il teste di parte attrice signor , responsabile del magazzino di Parte_5 Pt_1 ha infatti dichiarato “posso dire che prima del problema della sponda al furgone venivano tutti i NT giorni in magazzino mezzi e autisti di , mi pare di ricordare due o tre al massimo, il periodo non lo ricordo esattamente”, inoltre nel rispondere in ordine alla irreperibilità del legale rappresentante di DDL, ha evidenziato “so che aveva problemi con uno dei mezzi, un autista doveva presentarsi un lunedì, non ricordo quale, come mi aveva riferito il venerdì o il Pt_6
sabato precedente, doveva venire con un suo mezzo oppure dovevamo dargli noi uno dei nostri, il mio lavoro consiste soltanto nel dare agli autisti che arrivano la merce da consegnare, preciso che la merce viene preparata un giorno prima per gli autisti che devono presentarsi il giorno dopo, loro sanno già che devono presentarsi tutti i giorni e quindi non vengono chiamati il giorno prima, chiamiamo solo quando c'è poco lavoro e quindi non si devono presentare”. NT Il secondo teste di parte attrice, sig. ex autista della società nell'anno 2022 Testimone_2 ha affermato “circa nel periodo settembre-dicembre 2022 mi recavo tutti i giorni presso il Parte magazzino di era un accordo di lavoro e mi aveva spostato a lavorare presso quel magazzino”; ha anche confermato il furto del collo destinato a Gruppo Interlaziale, evidenziando la presenza di un errore nella denuncia querela (doc. 13 del fascicolo di parte attrice) “sì, ma preciso che nel documento che mi è stato mostrato è erroneamente indicato
pagina 9 di 11 Parte NT che ero dipendente di invece io ero dipendente di ed il furgone me lo hanno sempre dato loro”. NT Il teste di parte convenuta, sig. , ex autista di , ha dichiarato Testimone_3
che la convenuta opposta, ad ottobre e novembre 2022, a mezzo dei propri autisti alla guida di mezzi furgonati, si presentava ogni giorno presso il magazzino della sito a Segrate, Via Pt_1
Londra, 40, per caricare la merce e consegnarla nei vari punti di ricezione, indicati dalla committente “eravamo in due ed arrivavamo al mattino. Lo so perché ero uno degli autisti e venivo avvisato dal mio datore di lavoro il giorno prima, però andavo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io guidavo il mio furgone ed il mio collega guidava il suo, in totale erano due furgoni”.
Tutte le testimonianze appaiono di sicura attendibilità, in quanto concordanti e rese anche da soggetti attualmente non legati dalle parti in causa.
La sussistenza di un accordo inter partes e l'organizzazione giornaliera degli incarichi di trasporto, hanno altresì trovato conferma nell'interrogatorio formale reso dal legale NT rappresentante di . NT Non è invece stata offerta prova che si fosse impegnata a collaborare con dopo il Pt_1
26.11.2022; infatti, nella memoria integrativa n° 2 di parte attrice opponente non è stato articolato alcun capitolo di prova volto a provare la durata dell'accordo. NT Va dunque rigettata l'eccezione sollevata da di inadempimento contrattuale di Pt_1
dopo il 26.11.2022.
Quanto alla data del 26.11.2022, dalle note di credito emesse per spedizioni non consegnate da parte attrice opponente in favore dei clienti (doc. 6 del fascicolo monitorio), non è possibile NT estrapolare riaccrediti per mancate consegne nel giorno in cui non ha ottemperato ai trasporti commissionati da stante la comparsa di problemi elettrici alla sponda di un Pt_1
proprio mezzo.
Va infine osservato che, pur essendo emersa l'intervenuta perdita del carico destinato a Gruppo
Interlaziale, non è presente in atti prova di esborsi di denaro da parte di per risarcire il Pt_1
proprietario della merce. NT In ragione di tutto quanto sopra esposto, la pretesa creditoria di va accolta e la domanda riconvenzionale di rigettata. Pt_1
Il decreto ingiuntivo n° 15862/2021 va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione dell'effettivo valore della causa (domanda principale € 16.306,86 + domanda riconvenzionale
€ 11.141,97) e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa,
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 10992/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 6.164,00= per onorari, oltre IVA,
e CPA ove per legge dovuti.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, pubblicata mediante deposito telematico.
Così deciso in Milano, lì 12 Febbraio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
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