Ordinanza cautelare 26 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Decreto presidenziale 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 6 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE AD, IA SO SP, NA D'OR, SA D'AU, SAria NE, SAlba TI, AF De FA, ER AP, LA OZ, TA MP, IS MP, MI AR, EL ER, NA Di UC, DD Di CC, RI RE DA, ER CA, RIrosaria EV, SAria Di SO, IS IC, LA AL, EP AL, CA RI, RL D'MB, TT EA, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Marone, Giuseppe RI Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
MA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Morelli, NA Bettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Bando di concorso pubblico per esami, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D), nella parte in cui si richiede, quale requisito per l’accesso al concorso, unicamente il possesso della Laurea Magistrale (LM) LM- 85-bis Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compresi i provvedimenti impliciti di esclusione delle ricorrenti dal concorso impugnato sub a);
(motivi aggiunti):
degli stessi atti, impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di MA IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa RI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il Bando di concorso pubblico per esami, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D), nella parte in cui si richiede, quale requisito per l’accesso al concorso, unicamente il possesso della Laurea Magistrale (LM) LM-85-bis di Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Con ordinanza in data 26.02.2024 n. 396 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha ammesso con riserva i ricorrenti al prosieguo della prova concorsuale, previa acquisizione delle rispettive domande di partecipazione, da parte dell’Amministrazione, ove non acquisite al relativo Sistema Informatico.
Con memoria depositata il 10.09.2024, i ricorrenti hanno precisato che solo le ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER hanno superato il concorso, collocandosi rispettivamente al 5° posto (AP), 10° (AL), 11° (D’OR) e 14° (ER), come da graduatoria di merito depositata in atti, così conservando l’interesse a coltivare il presente giudizio; tutti gli altri candidati, non avendo superato il concorso, non avevano invece più interesse alla sua decisione nel merito.
Dopo il passaggio in decisione della causa, quindi, il Collegio, prendendo atto della graduatoria di merito prodotta dalle ricorrenti, ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso, atteso che siffatta graduatoria- nella quale appunto le ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER risultavano inserite con riserva (si veda nota PG/2024/623302 del 11/07/2024 del Comune di Napoli) -non risultava, da queste, impugnata con motivi aggiunti.
Le ricorrenti, con memoria depositata in data 20 dicembre 2024, hanno insistito per l’ammissibilità del ricorso, rilevando di essere state ammesse al concorso e di essere risultate vincitrici, e di non avere quindi necessità alcuna di impugnare l’atto conclusivo della procedura, a loro favorevole; la loro posizione non pregiudicava, comunque, quella degli altri candidati, con la conseguenza che non ci sarebbe stato alcun controinteressato, cui estendere la notifica del ricorso.
Il Comune di Napoli ha insistito, invece, con memoria del 7 marzo 2025, per l’infondatezza, nel merito, delle avverse doglianze. Più nel dettaglio, le ricorrenti sarebbero state prive del titolo di partecipazione. Si applicherebbero, poi, al caso di specie, le previsioni dell’art. 13 del CCNL del 16.11.2022, che impone l’inquadramento dei vincitori nel profilo di funzionario, profilo per il quale occorre il possesso della laurea. Il comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. 487/1994 è stato, invero, modificato dal D.P.R 82/2023, nel senso che “Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l’abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall’amministrazione o dall’ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”.
Si è costituita in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere del tutto estranea alla procedura in esame.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e, con ordinanza collegiale del 6 maggio 2025, il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati sopravvenuti, ovvero nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, depositata in atti da parte ricorrente in data 10.09.2024.
Pervenuta alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio dà atto della intervenuta integrazione del contraddittorio, come disposta con ordinanze collegiali del 6 maggio 2025 e 25 luglio 2025.
Il Collegio prende atto, altresì, della persistenza dell’interesse alla decisione nel merito, solo in capo alle ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER, le quali hanno superato il concorso e che hanno insistito per la decisione, così contestualmente rilevando la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse, con riferimento a tutte le altre candidate che, pur ammesse al concorso con riserva, per effetto del pronunciamento cautelare di questo Tribunale, non lo hanno superato (si veda memoria di parte ricorrente del 10.09.2024).
Si evidenzia, infine, l’estraneità della Presidenza del Consiglio di Ministri alla lite, trattandosi di controversia che attiene ad atti di esclusiva competenza comunale; per l’effetto, ne va disposta l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento e va accolto.
Con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, la Commissione RIPAM, per conto dell’Amministrazione comunale, ha bandito concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 50 unità, da inquadrare nel profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D). Ai fini della ammissione al concorso, l’art. 2 del Bando ha richiesto il possesso del diploma di Laurea Magistrale LM-85-bis, o di altra Laurea equiparata, nonché il possesso del titolo di sostegno (cd. TFA – Tirocinio Formativo Attivo). Le ricorrenti non hanno potuto partecipare al concorso, in quanto tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002. Hanno, quindi, impugnato il bando nella parte in cui richiede, quale titolo di studio utile ai fini dell’accesso al concorso, unicamente il possesso del Diploma di Laurea Magistrale LM-85bis e non anche il possesso del diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.
Occorre, quindi, ricordare che l’art. 2 del d.m. 10.3.1997, attuativo dell’art. 3 comma 8 l. 19.01.1990 n. 341, stabilisce che il diploma magistrale, conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002, conserva in via permanente l’attuale valore legale e consente […] di partecipare ai concorsi ordinari […] a posti di insegnamento nella scuola materna.
Ciò premesso, le ricorrenti sostengono che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 consentiva loro di partecipare al concorso. Ciò in forza dell’art. 2 del d.m. sopra citato, avente valore generale e non derogabile in sede di contrattazione collettiva.
Il Comune sostiene, all’opposto, di aver agito alla luce della novella normativa di cui al comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R 82/2023, che consente alle Amministrazioni pubbliche di rinviare alla contrattazione collettiva e, conseguentemente, ai requisiti per l’insegnamento ivi previsti, per tutte le procedure concorsuali a partire dal primo aprile 2023, come quella in esame. Troverebbe, dunque applicazione, al caso di specie, l’art. 13 del CCNL del 16.11.2022, che impone l’inquadramento dei vincitori del concorso che ci occupa nel profilo di funzionario, per il quale occorre il possesso della laurea.
Le ragioni del Comune non convincono il Collegio e vanno respinte.
In primo luogo, è lo stesso comma 6 dell’art 2 del D.P.R n. 487/91, richiamato dal Comune nella sua nuova formulazione, a prescrivere che l’individuazione dei titoli di studio per accedere ai pubblici concorsi avvenga “in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego”.
Devono, poi, rilevarsi i limiti e gli ambiti applicativi della contrattazione collettiva, che non può derogare ai requisiti di validità dei titoli di studio, come regolati dalla normativa primaria.
Soccorre, infine, la previsione del Bando di concorso, secondo la quale costituisce requisito per l’ammissione al profilo di Maestro di sostegno, il possesso della Laurea Magistrale LM-85 bis Scienza della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o di altro titolo equiparato “secondo la normativa vigente”.
Orbene, le ricorrenti hanno conseguito il Diploma Magistrale entro A.S. 2001/02; si tratta di circostanza non contestata e di cui l’Amministrazione è stata resa edotta.
Si osserva, quindi, che l’attuale ordinamento, al quale l’art. 2 comma 6 del D.P.R 487/1994 ed il bando fanno espresso riferimento mediante il rinvio “alla disciplina vigente”, si è occupato di disciplinare il valore dei diplomi magistrali conseguiti prima dell’anno scolastico 2001-2002, ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari a posti di insegnamento nella scuola materna. L’art. 2 del d.m. 10.3.1997, attuativo dell’art. 3 comma 8 l. 19.1.1990 n. 341, stabilisce, infatti, che il diploma magistrale, conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002, conserva in via permanente l’attuale valore legale e consente […] di partecipare ai concorsi ordinari […] a posti di insegnamento nella scuola materna.
Si tratta, invero, di una norma speciale, dettata per regolamentare il passaggio dai corsi di studio della scuola magistrale e dell’istituto magistrale al nuovo ordinamento (che prevede, anche per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare l’obbligo della laurea) e volta a regolare la sorte, salvaguardandone l’efficacia, di quei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi iniziati entro il 1997/98 (ultimo anno di vigenza dei corsi) e comunque entro l’anno scolastico 2001-2002. Orbene, tale norma non risulta scalfita né superata dalla normativa generale dettata dal D.P.R. n. 487/91; né la contrattazione collettiva potrebbe derogarla.
Ed invero, se è vero che l’Amministrazione che indice il concorso è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo che si richiede per la partecipazione al concorso (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire, non può tuttavia, nell’esercizio di tale discrezionalità, superare o derogare l’inequivoco dato normativo, che tale titolo (laurea o altro titolo di studio) va a disciplinare. Ed invero, l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una norma di legge apposita, o deve essere comunque normativamente stabilita (Consiglio di Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2286).
In conclusione, poiché il Bando richiedeva, ai fini dell’accesso al concorso che ci occupa, la Laurea Magistrale LM 85-bis, ovvero “altri titoli equiparati per legge”, e poiché il legislatore ha inteso mantenere l’efficacia e validità del diploma magistrale vecchio ordinamento, ante 2001/2002, ai fini dell’insegnamento nella scuola materna ed elementare, il diploma magistrale conseguito dalle ricorrenti ben doveva essere considerato titolo equiparato ai fini dell’accesso al concorso, perché così stabilisce la normativa primaria sopra enunciata.
Il ricorso va, quindi, in parte accolto, per questo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del provvedimento impugnato, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalle ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER.
La condanna alle spese del Comune di Napoli segue la sua soccombenza in giudizio, nei confronti delle ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER, laddove le stesse spese possono compensarsi, nei rapporti tra tutte le altre ricorrenti, diverse dalle predette ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER, ed il Comune di Napoli.
Le spese di lite possono altresì integralmente compensarsi, nei rapporti tra tutte le ricorrenti, l’estromessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e la controinteressata MA IN, per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, in parte qua e nei limiti dell’interesse, fatto valere in giudizio dalle sole ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER;
in parte dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, relativamente a tutte le altre ricorrenti, diverse dalle predette ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la estromette dal giudizio.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite, in favore delle ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER, che liquida in € 1.250,00 ciascuna, e così, complessivamente, in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con attribuzione all’avv. Riccardo Marone che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.; mentre compensa le spese di lite tra il Comune di Napoli e tutte le altre ricorrenti, diverse dalle predette ricorrenti ER AP, LA AL, NA D’OR e EL ER.
Spese integralmente compensate, nei rapporti tra tutte le ricorrenti, l’estromessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e la controinteressata MA IN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RI UC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UC | AO NI |
IL SEGRETARIO