TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1431/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
TRIMBOLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.05.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 27.10.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 12 legge 118/71, ma che l non gli aveva CP_2
riconosciuto i benefici richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 3332/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, ritenendo che le proprie condizioni di salute siano tali da determinare l'insorgenza del diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Non si costituiva l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiarava la CP_2
contumacia.
Ad esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dei termini veniva comunicato il
03.04.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 26.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 22.05.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto adeguatamente conto della gravita del quadro patologico del periziato.
A ben vedere, il ricorso è del tutto carente in punto di specifiche contestazioni, risolvendosi in una mera ricognizione delle patologie a carico dell'istante.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha però allegato al ricorso nuova documentazione asseritamente attestate un aggravamento delle condizioni sanitarie.
È opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. si rende necessario valutare l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante.
Orbene ritiene lo scrivente che la norma debba essere interpretata nel senso che l'aggravamento delle patologie già riscontrate, ovvero la sopravvenienza di determinate patologie, debbano essere specificamente dedotti al fine di evidenziare la sussistenza del requisito sanitario rivendicato. Occorre quindi accertare se la documentazione sanitaria sopravvenuta sia rilevante, attestando un effettivo aggravamento del quadro sanitario del ricorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il documento in esame consiste in una lettera di dimissioni dal
[...]
con diagnosi di Aneurisma iliaca interna sinistra sintomatico. Parte_2
Trattasi di una dilatazione anomala dell'arteria iliaca, una patologia rara e spesso associata ad aneurismi dell'aorta addominale.
Tuttavia, ai fini della domanda di cui al presente ricorso, la patologia deve portare a una totale e permanente impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane o di deambulare autonomamente.
Ne consegue dunque che la documentazione sopravvenuta non appare minimamente idonea ad intaccare il giudizio medico legale espresso dal CTU ad esito della fase per
TPO, avendo il consulente dato atto, a seguito di visita obiettiva, che il ricorrente presenta “passaggi posturali (modicamente difficoltosi) con moderata limitazione delle escursioni articolari … gonalgia bilaterale moderatamente limitante da gonartrosi;
stazione eretta mantenuta autonomamente con facile stancabilità; deambulazione autonoma e modicamente difficoltosa” ed evidenziato con riferimento al sistema nervoso e psichico: “paziente discretamente curato nell'abbigliamento e nell'aspetto , orientato /S ; lieve rallentamento delle funzioni cerebrali superiori
(ideazione , critica , raziocinio) ; facies sofferente;
non turbe umorali;
RG lievemente positiva con minime oscillazioni pluridirezionali;
ROT ipoelicitabili;
arti superiori ed inferiori moderatamente ipotonotrofici”.
Alla luce di ciò, lo scrivente ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento peritale, in quanto non risulta allegata documentazione da cui risulti un aggravamento o una patologia sopravvenuta con incidenza funzionale specifica sul complessivo quadro morboso del ricorrente, riconosciuto dal CTU della fase di TPO “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – grave 100 % con decorrenza 09 novembre 2023”, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di TPO, CP_2
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1431/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
TRIMBOLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.05.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 27.10.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 12 legge 118/71, ma che l non gli aveva CP_2
riconosciuto i benefici richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 3332/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, ritenendo che le proprie condizioni di salute siano tali da determinare l'insorgenza del diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Non si costituiva l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiarava la CP_2
contumacia.
Ad esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dei termini veniva comunicato il
03.04.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 26.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 22.05.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto adeguatamente conto della gravita del quadro patologico del periziato.
A ben vedere, il ricorso è del tutto carente in punto di specifiche contestazioni, risolvendosi in una mera ricognizione delle patologie a carico dell'istante.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha però allegato al ricorso nuova documentazione asseritamente attestate un aggravamento delle condizioni sanitarie.
È opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. si rende necessario valutare l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante.
Orbene ritiene lo scrivente che la norma debba essere interpretata nel senso che l'aggravamento delle patologie già riscontrate, ovvero la sopravvenienza di determinate patologie, debbano essere specificamente dedotti al fine di evidenziare la sussistenza del requisito sanitario rivendicato. Occorre quindi accertare se la documentazione sanitaria sopravvenuta sia rilevante, attestando un effettivo aggravamento del quadro sanitario del ricorrente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il documento in esame consiste in una lettera di dimissioni dal
[...]
con diagnosi di Aneurisma iliaca interna sinistra sintomatico. Parte_2
Trattasi di una dilatazione anomala dell'arteria iliaca, una patologia rara e spesso associata ad aneurismi dell'aorta addominale.
Tuttavia, ai fini della domanda di cui al presente ricorso, la patologia deve portare a una totale e permanente impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane o di deambulare autonomamente.
Ne consegue dunque che la documentazione sopravvenuta non appare minimamente idonea ad intaccare il giudizio medico legale espresso dal CTU ad esito della fase per
TPO, avendo il consulente dato atto, a seguito di visita obiettiva, che il ricorrente presenta “passaggi posturali (modicamente difficoltosi) con moderata limitazione delle escursioni articolari … gonalgia bilaterale moderatamente limitante da gonartrosi;
stazione eretta mantenuta autonomamente con facile stancabilità; deambulazione autonoma e modicamente difficoltosa” ed evidenziato con riferimento al sistema nervoso e psichico: “paziente discretamente curato nell'abbigliamento e nell'aspetto , orientato /S ; lieve rallentamento delle funzioni cerebrali superiori
(ideazione , critica , raziocinio) ; facies sofferente;
non turbe umorali;
RG lievemente positiva con minime oscillazioni pluridirezionali;
ROT ipoelicitabili;
arti superiori ed inferiori moderatamente ipotonotrofici”.
Alla luce di ciò, lo scrivente ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento peritale, in quanto non risulta allegata documentazione da cui risulti un aggravamento o una patologia sopravvenuta con incidenza funzionale specifica sul complessivo quadro morboso del ricorrente, riconosciuto dal CTU della fase di TPO “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – grave 100 % con decorrenza 09 novembre 2023”, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di TPO, CP_2
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi