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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
-Presidente 1. Dott. MARCELLO MAGGI
PA RI
-Giudice 2. Dott.ssa
ENRICA DI TURSI -Giudice relatore 3. Dott.ssa ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4095 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto:
Mutamento di sesso, promosso
DA
genitoriale sul minore quale genitore esercente la responsabilita' Parte_1
,difeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella;
Persona_1
- quale genitore esercente la responsabilita' genitoriale sul minore Controparte_1
,difeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella;
Persona_1
ifeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella Persona_1
-ricorrente-
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero incaricato degli affari civili presso il Tribunale di Taranto.
FATTO E DIRITTO nato aCon ricorso depositato in data 23/09/2024 i ricorrenti ed il signor Persona_1 و
AR RA il 28 04 2007, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, deducevano che il predetto Per_1 nasceva con i caratteri biologici anatomici-genitali maschili e che fin da piccolo "
aveva vissuto la propria identità psicosessuale come femminile, manifestando una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile e che aveva intrapreso un percorso di affermazione di genere e di psicoterapia con il Dott. [...] Persona_2 a dicembre del 2021.
Evidenziava, inoltre, Persona_1 che, come da suggerimento terapeutico, con il consenso dei genitori, si rivolgeva al reparto di Endocrinologia del Policlinico di Bari ove, dal 17/11/2022, iniziava una terapia con ormoni femminili con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere, con ultima prescrizione del piano terapeutico regionale datata 25.07.2025 presso il CEST
(Centro Salute Persone Trans e Gender Variant) dell'ASL di Taranto, al quale si era rivolto per ottenere una relazione sul proprio stato, necessaria ad intraprendere il percorso clinico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo accertare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e per l'effetto disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da Per_1 a Per_3", "
ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di AR RA (TA) e/o dove sia conservato l'atto di nascita, autorizzare e chiedere analoghi provvedimenti di rettifica ad Uffici dello Stato ed Enti
Territoriali, al fine di ottenere la correzione di atti e documenti dai medesimi provenienti;
contestualmente autorizzare il medesimo a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile.
Si rileva che all'udienza del 24/11/2025 comparsa la parte personalmente, confermava la richiesta di mutamento di sesso con la rinuncia alla domanda del trattamento chirurgico.
Invero, si osserva che dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente si è sottoposto con esito positivo a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere.
In particolare, nella relazione psicologica del dottor Persona_2 del 01 05 2022 redatta presso il
Policlinico di Bari emerge testualmente "Con la presente attesto che il sig.
... Persona_4
[...] ha iniziato in dicembre 2021 presso il mio studio un percorso di psicoterapia a cadenza settimanale tutt'ora in essere, la cui motivazione principale riguarda la condizione auto-riferita di disforia di Genere. A seguito del lavoro fin ora svolto, ed i cambiamenti già apportati nella vita del paziente, ritengo sia opportuno procedere con l'accesso alla terapia ormonale femminilizzante. Il paziente infatti oltre ad aver già reso edotti familiari, parenti ed amici, riguardo il percorso di adeguamento intrapreso, ha già adottato abbigliamento e sembianze del genere al quale sente di appartenere (in fattispecie quello femminile). Alla luce di ciò di cui sopra, ed ai fini di un miglioramento del benessere psico-sociale del paziente ritengo opportuno procedere secondo linee guida, fermo restando l'intenzionalità del paziente nel continuare ad essere seguito in psicoterapia per affrontare al meglio le dinamiche di cambiamento apportate dalla terapia ormonale sostitutiva, qualora non vi fossero ostacoli medici alla sua assunzione...".
Nella relazione psicologica redatta dal Centro Regionale di riferimento per la Disforia di genere del 17/01/2023, redatto a firma della dott.ssa ,emerge significativamente che Parte_2
l'utente Persona_4 ( genere maschile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe Per_1
[...] nato il [...]), aveva intrapreso l'iter di affermazione di genere come previsto dalla
,
legge 164 1982 ed era stato sottoposto ad uno specifico assesment psicodiagnostico presso il
Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di genere c/o Unita'
[...]
Controparte_2
Controparte_4 che avevano evidenziato l'assenza di
[...] Controparte_3 condizioni psicopatologiche ostative all'avvio di percorso di affermazione di genere.....ha "
effettuato,dal settembre 2021 un percorso di psicoterapia in regime privatistico prima e successivamente proseguito presso il centro, con il dottor Persona_2 avente come focus la valutazione della condizione di disforia e l'accompagnamento durante il percorso di adeguamento. Pertanto, al termine delle opportune valutazioni, e' stato ritenuto opportuno l'avvio a terapia ormonale .".Emerge inoltre dalla predetta relazione finale che ...La valutazione 66
....
psicologica- psichiatrica, che non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica in atto, e' stata eseguita, oltre che con il colloquio clinico con i seguenti test psicometrici....i colloqui e i test evidenziano un quadro clinico che si può inquadrare come Disforia di Genere seguendo i criteri diagnostici del DSM-5, che sono i seguenti.....una marcata incongruenza tra il genere espresso da un individuo ed il genere assegnato, della durata di almeno sei mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri: 1 una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie alla nascita;
2 un forte desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali primarie/secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo.... 3 Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto;
4 un forte desiderio di appartenere al genere opposto....,; 5 un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto...; 6 una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche del genere opposto.........Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, la Disforia di Genere che presenta Persona_4 .. puo' essere distinta dalla semplice non conformità' a comportamenti di ruolo di genere non stereotipati, dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto a quello assegnato e del grado e dalla pervasita' di attività ed interessi varianti rispetto al genere, dal
Disturbo del Travestitismo ....che genera una eccitazione sessuale e causa sofferenza e compromissione senza mettere in discussione il loro genere primario...dal Dismorfismo
Corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché' percepita come formata in modo anormale, non perche' rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato......; da disturbi di natura psicotica o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota....". 66Per quanto riguarda il diario clinico il relazionante ha evidenziato che L'utente sin dall'infanzia ha mostrato un netto senso di appartenenza al genere femminile, declinatesi in vari contesti, i piu' rilevati riguardano il ruolo ed i giochi... questo vissuto di disagio si enfatizza durante gli anni della scolarizzazione primaria, i primi tentativi di coming out riguardano principalmente l'orientamento più che l'identità, solo successivamente riesce a verbalizzare con piu' chiarezza le sue esigenze. Il periodo delle scuole superiori ha visto crescere l'esigenza di una piu' profonda affermazione di genere e riconoscimento sociale in direzione femminile, unitamente ad un ritiro ed una difficoltà nell'accettazione del proprio corpo. Motivi questi che portano l'utente ad intraprendere il percorso di psicoterapia ed in seguito la terapia ormonale. L'utente riporta di essere a conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica. Vive già da tempo nei panni del genere da lui esperito, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale cross-sex da più di un anno ed e' consapevole dei pro e dei contro di una procedura chirurgica. Durante il percorso di psicoterapia sono stati ampiamente affrontati i temi inerenti le aspettative e le possibili reazioni emotive riguardanti le procedure medico- chirurgiche ...e' stato possibile per l'utente comprendere le sue fantasie riguardanti gli interventi e le possibili risposte emotive al riguardo...L'Utente riporta di avere sempre avuto pieno supporto a livello familiare tanto ristretto che allargato. Stesso accoglimento e' presente in ambito amicale. La fase di affermazione sociale di genere...successiva all'assunzione della terapia cross-sex e' quindi stata estremamente fluida e senza attriti a livello sociale e relazionale, in modo affine alle sue esigenze. Tali circostanze hanno garantito un percorso di transizione sereno, equilibrato e scevro da radicali stravolgimenti e conflitti". La dott.ssa Pt_2 ha concluso significativamente rilevando che .."L'utente Persona_4
...soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere(DSM 5)o Incongruenza di Genere(1
CD-11),per la quale puo' essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso."..
Anche dalla relazione del CEST datata 10 11 2025, depositata da parte ricorrente in data 19 11
2025,a firma della Dott.ssa e Dott.ssa Persona_6 esclusa la presenza nella Persona_5 parte istante di disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta e' stato confermato che la predetta “Presenta un aspetto femminilizzato, assumendo terapia ormonale femminilizzante da novembre 2022, come verificabile dalla documentazione in allegato, in particolare ultima prescrizione del piano terapeutico regionale datata 25.07.2025. Il disagio relativo alla sua incongruenza di genere risale all'infanzia, periodo in cui ha iniziato a sperimentare ruoli e giochi considerati femminili e come già riportato nelle altre relazioni, vivendo l'obbligo di vestire al maschile come una forzatura, sentendosi sempre fuori luogo e inadeguata in contesti in cui avrebbe preferito vestirsi come una bambina. La famiglia ha colto i segni di disagio, aumentati durante la frequentazione della scuola primaria, accogliendo e supportando da subito la sua esplorazione rispetto all'identità di genere percepita. Come spesso accade, anche nel suo caso l'inizio della pubertà ha aumentato la sofferenza e la difficoltà di accettare che il suo corpo iniziasse ad andare nella direzione geneticamente determinata, ma assolutamente indesiderata da lei, spingendola ad un maggiore ritiro e alla successiva decisione di iniziare un percorso psicologico con il dott. Persona_2 inizialmente in regime privatistico, و
poi assorbito e continuato all'interno del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere di Bari (come si evince dai summenzionati Certificati del dott. datato Persona_2
01.05.2022 e dott.ssa del 17.01.2023 e 31.07.2025).L'inizio della terapia Parte_2 ormonale di affermazione di genere, insieme all'attivazione della carriera alias a scuola, già dal secondo anno di scuole superiori, le ha permesso di ridurre la profonda sofferenza legata alle sue caratteristiche sessuali secondarie. Ad esempio le è stato possibile eliminare la barba, già rada, con un trattamento laser, ridurre la peluria aumentando invece lunghezza e volume dei capelli e ovviamente favorendo la crescita del seno. Di fatto permettendo che quello che era dentro iniziasse a prendere forma anche all'esterno, tanto da sentirsi finalmente se stessa, più confidente e migliorando di molto la sua qualità di vita. Ad oggi vive al femminile in qualunque contesto sociale, familiare, relazionale, utilizzando nome scelto e pronomi femminili ed essendo riconosciuta come tale da chiunque, anche grazie alla piena accettazione e sostegno da parte del suo ambiente familiare (genitori e parenti vari) che amicale che sin dall'iniziale coming out l'hanno accolta e supportata permettendole un percorso di affermazione di genere fluido e sereno, senza ostacoli o problematiche particolari. Ad oggi, vive male ogni situazione in cui le viene richiesto di dimostrare la sua identità tramite documenti ed è di fatto obbligata a coming out continui, anche con persone estranee, decisamente non scelti da lei.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica del CEST depositata da parte ricorrente sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie, emergendo appunto che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica, dacche',come suindicato, durante i colloqui la parte ricorrente si è dimostrato collaborativa e orientata nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione, non essendo emersi allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici( La persona66
Per 4 è stata collaborativa e orientata nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione. La comunicazione sempre adeguata nel contenuto e nella modalità relazionale e non sono emersi allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici. In base a quanto riferito da lei, dall'esame documentale delle valutazioni e certificazioni effettuate (v. documentazioni della Dott.ssa Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento Parte_2
,
per la disforia di genere, sito in Bari, datati 17.01.2023 e 31.07.2025, e del dott. Persona_2
datato 01.05.2022) e da quanto osservato è risultata un'incongruenza marcata, persistente, stabile e irreversibile tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile percepito, vissuto ed espresso nei comportamenti, abbigliamento, modalità relazionali. CEST - Centro Salute Persone
Transgender e Gender Variant Via Fiume, 3 - 74121 Taranto Come già indicato nelle relazioni dei professionisti che l'hanno già seguita in passato, allo stato attuale la condizione della persona
Per_4 osservata e raccontata da lei stessa è pienamente compatibile con i criteri diagnostici con i quali il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di
Genere (codice 302.85). Altresì è perfettamente sovrapponibile con la condizione di Incongruenza di genere identificata nell'ICD-11 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati) con il codice HA60).
Ed ancora, a supporto della fondatezza e dell'accoglibilita' della domanda di parte ricorrente, risultava decisiva la conclusione a cui sono pervenuti gli operatori del CEST che hanno evidenziato che: ..Sulla base della valutazione psicologica effettuata nel corso dei colloqui svolti negli anni, alla luce delle terapie ormonali di affermazione di genere in corso, la rettifica dei dati anagrafici della persona Per_4 e l'accesso agli interventi chirurgici di affermazione di genere cui la stessa vorrà eventualmente sottoporsi sono considerati, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico. Pertanto, possiamo esprimere parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e al conseguente accesso agli interventi chirurgici di conferma di genere, come richiesto dalla persona Per_4 ).
E' poi documentalmente provato che la parte ricorrente da novembre 2022 iniziava una terapia con ormoni femminili con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere( vedi attestazione del CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA DISFORIA DI GENERE
RESPONSABILE Dott.ssa del 31 07 2025 in cui si attesta che Persona_7
l'assessment psicologico clinico condotto relativi all'utente (colloqui psicologici, psichiatrici) non ha evidenziato condizioni psicopatologiche ostative al prosieguo del percorso di affermazione di genere, venendo cosi prescritta in data 17/11/2022, Terapia Ormonale Sostitutiva femminilizzante, risultando l'utente in oggetto essersi sottoposto regolarmente alle visite endocrinologiche di controllo, come da indicazioni del consulente Endocrinologo del CRR, avendo ricevuto ultima prescrizione di Terapia Ormonale Sostitutiva in data 25/07/2025 come da Piano Terapeutico
Regionale allegato. Inoltre, non può non tenersi in considerazione anche della ferma convinzione della predetta di quanto richiesto nel ricorso introduttivo, in quanto all'udienza del 29/05/2025, dichiarava testualmente..." Nel 2020 ho iniziato ad avere un periodo di depressione in quanto avevo la consapevolezza di sentirmi una donna, ne ho parlato anche con i miei genitori e mi sono fatta seguire dal dott. Persona 2 presso il Controparte_4 Ho fatto un percorso dal 2021, circa 7 mesi, con il dott. Persona_2 presso il Controparte_4 una volta a settimana e li mi hanno diagnosticato una disforia di genere. Già da allora ho incominciato una transizione sociale iniziando a vestirmi con abiti femminili, a truccarmi, a pettinarmi come una ragazza ed ho scelto un nome maschile per presentarmi. Non vado alle gite perché ho sempre timore che qualcuno guardando il mio documento di riconoscimento si stupisca della mia identità. Ho anche cambiato scuola quando ho avuto la trasformazione fisica assumendo la terapia ormonale. Attualmente assumo solo la terapia ormonale. Insisto nel ricorso e ne chiedo l'accoglimento..."”.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda attorea volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso e alla sostituzione del nome originario Per_1 ai sensi dell'art. 1 della legge n.164/1982 con il nome
Per_3.
I dati istruttori acquisiti e la prodotta documentazione medico sanitaria, attesa l'indubbia autorevolezza delle fonti da cui promana, attesta in modo incontrovertibile l'effettiva sottoposizione della parte ricorrente ai trattamenti sanitari idonei e perseguire la corrispondenza tra la propria identità psico-sessuale e il proprio aspetto fisico.
La divaricazione tra sesso fisico e sesso psichico è una situazione ormai irreversibile, e giustifica il già intrapreso trattamento di adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di salvaguardare la salute fisica e psichica del ricorrente e la completezza dello sviluppo della sua personalità, esigenza che- tutelate già nella Carta Costituzionale- sono evidentemente sottese all'intervento legislativo attuato con la Legge 14.4.1982 n.164 e art.31 comma 4 decreto legislativo n.150-2011, anche la consequenziale rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome (v. Cass. 20.07.2015, n. 15138).
La Suprema Corte di Cassazione civile con la sentenza surrichiamata ha affermato che per ottenere la immediata rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. La mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente a tal fine dimostrare la necessità, la serietà e la radicalità della scelta intrapresa e perseguita dall'individuo.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.221/2015, ha definitivamente chiarito che "la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibilità tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali" e ha affermato che è invece necessario "un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona" (v. anche Corte Costituzionale, sentenza n.180/2017).
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accere al prodedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Nel caso di specie, anche dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente durante la comparizione personale e dalla relazione del CEST e del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di genere appare a questo Collegio la serietà e l'effettiva convinzione della parte predetta ad attuare l'immediata rettifica del sesso nonché ad intraprendere in futuro e gradualmente gli interventi necessari affinché ci sia quella corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di corrispondenza affinché possa conseguire un pieno benessere psico fisico, con la consapevolezza dei pro e dei contro di tale procedura di riattribuzione di genere.
Si dispone pertanto la rettifica degli atti dello Stato civile nel senso richiesto.
In assenza della soccombenza di alcuna parte nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23/09/2024, così provvede: 1. attribuisce a Persona_1 nato il [...] in [...], il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il nuovo prenome di Per 4 " in luogo di quello di Per_1 e conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AR RA (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2. nulla per le spese.
Così deciso il 25/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Enrica Di Tursi
ILPRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
-Presidente 1. Dott. MARCELLO MAGGI
PA RI
-Giudice 2. Dott.ssa
ENRICA DI TURSI -Giudice relatore 3. Dott.ssa ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4095 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto:
Mutamento di sesso, promosso
DA
genitoriale sul minore quale genitore esercente la responsabilita' Parte_1
,difeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella;
Persona_1
- quale genitore esercente la responsabilita' genitoriale sul minore Controparte_1
,difeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella;
Persona_1
ifeso e rappresentato dall'avv. Spinelli Raffaella Persona_1
-ricorrente-
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero incaricato degli affari civili presso il Tribunale di Taranto.
FATTO E DIRITTO nato aCon ricorso depositato in data 23/09/2024 i ricorrenti ed il signor Persona_1 و
AR RA il 28 04 2007, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, deducevano che il predetto Per_1 nasceva con i caratteri biologici anatomici-genitali maschili e che fin da piccolo "
aveva vissuto la propria identità psicosessuale come femminile, manifestando una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile e che aveva intrapreso un percorso di affermazione di genere e di psicoterapia con il Dott. [...] Persona_2 a dicembre del 2021.
Evidenziava, inoltre, Persona_1 che, come da suggerimento terapeutico, con il consenso dei genitori, si rivolgeva al reparto di Endocrinologia del Policlinico di Bari ove, dal 17/11/2022, iniziava una terapia con ormoni femminili con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere, con ultima prescrizione del piano terapeutico regionale datata 25.07.2025 presso il CEST
(Centro Salute Persone Trans e Gender Variant) dell'ASL di Taranto, al quale si era rivolto per ottenere una relazione sul proprio stato, necessaria ad intraprendere il percorso clinico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo accertare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e per l'effetto disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da Per_1 a Per_3", "
ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di AR RA (TA) e/o dove sia conservato l'atto di nascita, autorizzare e chiedere analoghi provvedimenti di rettifica ad Uffici dello Stato ed Enti
Territoriali, al fine di ottenere la correzione di atti e documenti dai medesimi provenienti;
contestualmente autorizzare il medesimo a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile.
Si rileva che all'udienza del 24/11/2025 comparsa la parte personalmente, confermava la richiesta di mutamento di sesso con la rinuncia alla domanda del trattamento chirurgico.
Invero, si osserva che dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente si è sottoposto con esito positivo a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere.
In particolare, nella relazione psicologica del dottor Persona_2 del 01 05 2022 redatta presso il
Policlinico di Bari emerge testualmente "Con la presente attesto che il sig.
... Persona_4
[...] ha iniziato in dicembre 2021 presso il mio studio un percorso di psicoterapia a cadenza settimanale tutt'ora in essere, la cui motivazione principale riguarda la condizione auto-riferita di disforia di Genere. A seguito del lavoro fin ora svolto, ed i cambiamenti già apportati nella vita del paziente, ritengo sia opportuno procedere con l'accesso alla terapia ormonale femminilizzante. Il paziente infatti oltre ad aver già reso edotti familiari, parenti ed amici, riguardo il percorso di adeguamento intrapreso, ha già adottato abbigliamento e sembianze del genere al quale sente di appartenere (in fattispecie quello femminile). Alla luce di ciò di cui sopra, ed ai fini di un miglioramento del benessere psico-sociale del paziente ritengo opportuno procedere secondo linee guida, fermo restando l'intenzionalità del paziente nel continuare ad essere seguito in psicoterapia per affrontare al meglio le dinamiche di cambiamento apportate dalla terapia ormonale sostitutiva, qualora non vi fossero ostacoli medici alla sua assunzione...".
Nella relazione psicologica redatta dal Centro Regionale di riferimento per la Disforia di genere del 17/01/2023, redatto a firma della dott.ssa ,emerge significativamente che Parte_2
l'utente Persona_4 ( genere maschile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe Per_1
[...] nato il [...]), aveva intrapreso l'iter di affermazione di genere come previsto dalla
,
legge 164 1982 ed era stato sottoposto ad uno specifico assesment psicodiagnostico presso il
Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di genere c/o Unita'
[...]
Controparte_2
Controparte_4 che avevano evidenziato l'assenza di
[...] Controparte_3 condizioni psicopatologiche ostative all'avvio di percorso di affermazione di genere.....ha "
effettuato,dal settembre 2021 un percorso di psicoterapia in regime privatistico prima e successivamente proseguito presso il centro, con il dottor Persona_2 avente come focus la valutazione della condizione di disforia e l'accompagnamento durante il percorso di adeguamento. Pertanto, al termine delle opportune valutazioni, e' stato ritenuto opportuno l'avvio a terapia ormonale .".Emerge inoltre dalla predetta relazione finale che ...La valutazione 66
....
psicologica- psichiatrica, che non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica in atto, e' stata eseguita, oltre che con il colloquio clinico con i seguenti test psicometrici....i colloqui e i test evidenziano un quadro clinico che si può inquadrare come Disforia di Genere seguendo i criteri diagnostici del DSM-5, che sono i seguenti.....una marcata incongruenza tra il genere espresso da un individuo ed il genere assegnato, della durata di almeno sei mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri: 1 una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie alla nascita;
2 un forte desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali primarie/secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo.... 3 Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto;
4 un forte desiderio di appartenere al genere opposto....,; 5 un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto...; 6 una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche del genere opposto.........Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, la Disforia di Genere che presenta Persona_4 .. puo' essere distinta dalla semplice non conformità' a comportamenti di ruolo di genere non stereotipati, dal forte desiderio di appartenere ad un altro genere rispetto a quello assegnato e del grado e dalla pervasita' di attività ed interessi varianti rispetto al genere, dal
Disturbo del Travestitismo ....che genera una eccitazione sessuale e causa sofferenza e compromissione senza mettere in discussione il loro genere primario...dal Dismorfismo
Corporeo, ovvero il concentrarsi sull'alterazione o sulla rimozione di una specifica parte del corpo perché' percepita come formata in modo anormale, non perche' rappresenta un genere assegnato che viene ripudiato......; da disturbi di natura psicotica o altre primitive condizioni psicopatologiche degne di nota....". 66Per quanto riguarda il diario clinico il relazionante ha evidenziato che L'utente sin dall'infanzia ha mostrato un netto senso di appartenenza al genere femminile, declinatesi in vari contesti, i piu' rilevati riguardano il ruolo ed i giochi... questo vissuto di disagio si enfatizza durante gli anni della scolarizzazione primaria, i primi tentativi di coming out riguardano principalmente l'orientamento più che l'identità, solo successivamente riesce a verbalizzare con piu' chiarezza le sue esigenze. Il periodo delle scuole superiori ha visto crescere l'esigenza di una piu' profonda affermazione di genere e riconoscimento sociale in direzione femminile, unitamente ad un ritiro ed una difficoltà nell'accettazione del proprio corpo. Motivi questi che portano l'utente ad intraprendere il percorso di psicoterapia ed in seguito la terapia ormonale. L'utente riporta di essere a conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti il percorso di riattribuzione chirurgica. Vive già da tempo nei panni del genere da lui esperito, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale cross-sex da più di un anno ed e' consapevole dei pro e dei contro di una procedura chirurgica. Durante il percorso di psicoterapia sono stati ampiamente affrontati i temi inerenti le aspettative e le possibili reazioni emotive riguardanti le procedure medico- chirurgiche ...e' stato possibile per l'utente comprendere le sue fantasie riguardanti gli interventi e le possibili risposte emotive al riguardo...L'Utente riporta di avere sempre avuto pieno supporto a livello familiare tanto ristretto che allargato. Stesso accoglimento e' presente in ambito amicale. La fase di affermazione sociale di genere...successiva all'assunzione della terapia cross-sex e' quindi stata estremamente fluida e senza attriti a livello sociale e relazionale, in modo affine alle sue esigenze. Tali circostanze hanno garantito un percorso di transizione sereno, equilibrato e scevro da radicali stravolgimenti e conflitti". La dott.ssa Pt_2 ha concluso significativamente rilevando che .."L'utente Persona_4
...soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere(DSM 5)o Incongruenza di Genere(1
CD-11),per la quale puo' essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso."..
Anche dalla relazione del CEST datata 10 11 2025, depositata da parte ricorrente in data 19 11
2025,a firma della Dott.ssa e Dott.ssa Persona_6 esclusa la presenza nella Persona_5 parte istante di disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta e' stato confermato che la predetta “Presenta un aspetto femminilizzato, assumendo terapia ormonale femminilizzante da novembre 2022, come verificabile dalla documentazione in allegato, in particolare ultima prescrizione del piano terapeutico regionale datata 25.07.2025. Il disagio relativo alla sua incongruenza di genere risale all'infanzia, periodo in cui ha iniziato a sperimentare ruoli e giochi considerati femminili e come già riportato nelle altre relazioni, vivendo l'obbligo di vestire al maschile come una forzatura, sentendosi sempre fuori luogo e inadeguata in contesti in cui avrebbe preferito vestirsi come una bambina. La famiglia ha colto i segni di disagio, aumentati durante la frequentazione della scuola primaria, accogliendo e supportando da subito la sua esplorazione rispetto all'identità di genere percepita. Come spesso accade, anche nel suo caso l'inizio della pubertà ha aumentato la sofferenza e la difficoltà di accettare che il suo corpo iniziasse ad andare nella direzione geneticamente determinata, ma assolutamente indesiderata da lei, spingendola ad un maggiore ritiro e alla successiva decisione di iniziare un percorso psicologico con il dott. Persona_2 inizialmente in regime privatistico, و
poi assorbito e continuato all'interno del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere di Bari (come si evince dai summenzionati Certificati del dott. datato Persona_2
01.05.2022 e dott.ssa del 17.01.2023 e 31.07.2025).L'inizio della terapia Parte_2 ormonale di affermazione di genere, insieme all'attivazione della carriera alias a scuola, già dal secondo anno di scuole superiori, le ha permesso di ridurre la profonda sofferenza legata alle sue caratteristiche sessuali secondarie. Ad esempio le è stato possibile eliminare la barba, già rada, con un trattamento laser, ridurre la peluria aumentando invece lunghezza e volume dei capelli e ovviamente favorendo la crescita del seno. Di fatto permettendo che quello che era dentro iniziasse a prendere forma anche all'esterno, tanto da sentirsi finalmente se stessa, più confidente e migliorando di molto la sua qualità di vita. Ad oggi vive al femminile in qualunque contesto sociale, familiare, relazionale, utilizzando nome scelto e pronomi femminili ed essendo riconosciuta come tale da chiunque, anche grazie alla piena accettazione e sostegno da parte del suo ambiente familiare (genitori e parenti vari) che amicale che sin dall'iniziale coming out l'hanno accolta e supportata permettendole un percorso di affermazione di genere fluido e sereno, senza ostacoli o problematiche particolari. Ad oggi, vive male ogni situazione in cui le viene richiesto di dimostrare la sua identità tramite documenti ed è di fatto obbligata a coming out continui, anche con persone estranee, decisamente non scelti da lei.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica del CEST depositata da parte ricorrente sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie, emergendo appunto che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica, dacche',come suindicato, durante i colloqui la parte ricorrente si è dimostrato collaborativa e orientata nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione, non essendo emersi allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici( La persona66
Per 4 è stata collaborativa e orientata nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione. La comunicazione sempre adeguata nel contenuto e nella modalità relazionale e non sono emersi allo stato attuale disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici. In base a quanto riferito da lei, dall'esame documentale delle valutazioni e certificazioni effettuate (v. documentazioni della Dott.ssa Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento Parte_2
,
per la disforia di genere, sito in Bari, datati 17.01.2023 e 31.07.2025, e del dott. Persona_2
datato 01.05.2022) e da quanto osservato è risultata un'incongruenza marcata, persistente, stabile e irreversibile tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile percepito, vissuto ed espresso nei comportamenti, abbigliamento, modalità relazionali. CEST - Centro Salute Persone
Transgender e Gender Variant Via Fiume, 3 - 74121 Taranto Come già indicato nelle relazioni dei professionisti che l'hanno già seguita in passato, allo stato attuale la condizione della persona
Per_4 osservata e raccontata da lei stessa è pienamente compatibile con i criteri diagnostici con i quali il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di
Genere (codice 302.85). Altresì è perfettamente sovrapponibile con la condizione di Incongruenza di genere identificata nell'ICD-11 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati) con il codice HA60).
Ed ancora, a supporto della fondatezza e dell'accoglibilita' della domanda di parte ricorrente, risultava decisiva la conclusione a cui sono pervenuti gli operatori del CEST che hanno evidenziato che: ..Sulla base della valutazione psicologica effettuata nel corso dei colloqui svolti negli anni, alla luce delle terapie ormonali di affermazione di genere in corso, la rettifica dei dati anagrafici della persona Per_4 e l'accesso agli interventi chirurgici di affermazione di genere cui la stessa vorrà eventualmente sottoporsi sono considerati, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico. Pertanto, possiamo esprimere parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e al conseguente accesso agli interventi chirurgici di conferma di genere, come richiesto dalla persona Per_4 ).
E' poi documentalmente provato che la parte ricorrente da novembre 2022 iniziava una terapia con ormoni femminili con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere( vedi attestazione del CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA DISFORIA DI GENERE
RESPONSABILE Dott.ssa del 31 07 2025 in cui si attesta che Persona_7
l'assessment psicologico clinico condotto relativi all'utente (colloqui psicologici, psichiatrici) non ha evidenziato condizioni psicopatologiche ostative al prosieguo del percorso di affermazione di genere, venendo cosi prescritta in data 17/11/2022, Terapia Ormonale Sostitutiva femminilizzante, risultando l'utente in oggetto essersi sottoposto regolarmente alle visite endocrinologiche di controllo, come da indicazioni del consulente Endocrinologo del CRR, avendo ricevuto ultima prescrizione di Terapia Ormonale Sostitutiva in data 25/07/2025 come da Piano Terapeutico
Regionale allegato. Inoltre, non può non tenersi in considerazione anche della ferma convinzione della predetta di quanto richiesto nel ricorso introduttivo, in quanto all'udienza del 29/05/2025, dichiarava testualmente..." Nel 2020 ho iniziato ad avere un periodo di depressione in quanto avevo la consapevolezza di sentirmi una donna, ne ho parlato anche con i miei genitori e mi sono fatta seguire dal dott. Persona 2 presso il Controparte_4 Ho fatto un percorso dal 2021, circa 7 mesi, con il dott. Persona_2 presso il Controparte_4 una volta a settimana e li mi hanno diagnosticato una disforia di genere. Già da allora ho incominciato una transizione sociale iniziando a vestirmi con abiti femminili, a truccarmi, a pettinarmi come una ragazza ed ho scelto un nome maschile per presentarmi. Non vado alle gite perché ho sempre timore che qualcuno guardando il mio documento di riconoscimento si stupisca della mia identità. Ho anche cambiato scuola quando ho avuto la trasformazione fisica assumendo la terapia ormonale. Attualmente assumo solo la terapia ormonale. Insisto nel ricorso e ne chiedo l'accoglimento..."”.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda attorea volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso e alla sostituzione del nome originario Per_1 ai sensi dell'art. 1 della legge n.164/1982 con il nome
Per_3.
I dati istruttori acquisiti e la prodotta documentazione medico sanitaria, attesa l'indubbia autorevolezza delle fonti da cui promana, attesta in modo incontrovertibile l'effettiva sottoposizione della parte ricorrente ai trattamenti sanitari idonei e perseguire la corrispondenza tra la propria identità psico-sessuale e il proprio aspetto fisico.
La divaricazione tra sesso fisico e sesso psichico è una situazione ormai irreversibile, e giustifica il già intrapreso trattamento di adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di salvaguardare la salute fisica e psichica del ricorrente e la completezza dello sviluppo della sua personalità, esigenza che- tutelate già nella Carta Costituzionale- sono evidentemente sottese all'intervento legislativo attuato con la Legge 14.4.1982 n.164 e art.31 comma 4 decreto legislativo n.150-2011, anche la consequenziale rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome (v. Cass. 20.07.2015, n. 15138).
La Suprema Corte di Cassazione civile con la sentenza surrichiamata ha affermato che per ottenere la immediata rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. La mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente a tal fine dimostrare la necessità, la serietà e la radicalità della scelta intrapresa e perseguita dall'individuo.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.221/2015, ha definitivamente chiarito che "la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibilità tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali" e ha affermato che è invece necessario "un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona" (v. anche Corte Costituzionale, sentenza n.180/2017).
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accere al prodedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Nel caso di specie, anche dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente durante la comparizione personale e dalla relazione del CEST e del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di genere appare a questo Collegio la serietà e l'effettiva convinzione della parte predetta ad attuare l'immediata rettifica del sesso nonché ad intraprendere in futuro e gradualmente gli interventi necessari affinché ci sia quella corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di corrispondenza affinché possa conseguire un pieno benessere psico fisico, con la consapevolezza dei pro e dei contro di tale procedura di riattribuzione di genere.
Si dispone pertanto la rettifica degli atti dello Stato civile nel senso richiesto.
In assenza della soccombenza di alcuna parte nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23/09/2024, così provvede: 1. attribuisce a Persona_1 nato il [...] in [...], il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il nuovo prenome di Per 4 " in luogo di quello di Per_1 e conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AR RA (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2. nulla per le spese.
Così deciso il 25/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Enrica Di Tursi
ILPRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vito Di Serio, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e successive modifiche.