Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 19/12/2025, n. 23339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23339 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14116 del 2024, proposto da
Terra Madre – Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Cesare San Mauro in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20240798037 del 12.10.2024, con cui il GSE ha escluso la Società Terra Madre dall’ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto di installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 99,2 kW, nel Comune di Tuscania (VT), identificato dal codice AGRS1000013131;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NZ RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 19 settembre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
Nella compilazione di tale richiesta la società ha indicato la Tabella 1A, concernente gli investimenti nella produzione agricola primaria, pur volendo realizzare un investimento rientrante nella Tabella 4A, relativa invece agli investimenti nella produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo.
Il GSE, nell’ambito dei propri controlli di competenza, con provvedimento prot. GSEWEB/P20240798037 del 12 ottobre 2024 ha disposto - a seguito di istruttoria - l’esclusione della richiesta in questione giacché, per un verso, non sarebbe stato dimostrato il rispetto del vincolo dell’autoconsumo (non essendo state accluse le bollette della fornitura elettrica ai fini del calcolo dei consumi annui) e, per altro verso, non sarebbe consentito dalla disciplina settoriale lo « spostamento di un’istanza presentata su tabella 1A verso la tabella 4 A ».
1.1. Con ricorso notificato (al GSE, quale Amministrazione intimata) l’11 dicembre 2024 e depositato il 24 dicembre 2024, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.M. 19 APRILE 2023 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, 6, COMMA 1, 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI DEL DIFETTO ASSOLUTO DI 11 ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI RILEVANTI, DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ »;
- « II. VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERAA) DEL D.M.. 19 APRILE 2023; ALLEGATO A AL D.M. 19 APRILE 2023 VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI DEL DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI RILEVANTI, DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ »;
- « III. VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 3, 6 L. 241/1990 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO A DEL D.M. 19 APRILE 2023 ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI DEL DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI RILEVANTI, DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ »;
- « IV. VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 3, 6 L. 241/1990 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO A DEL D.M. 19 APRILE 2023 ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI DEL DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI RILEVANTI, DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ».
La ricorrente, in sintesi, sostiene che: l’indicazione della categoria 1A in luogo della 4A sarebbe un mero errore materiale, con conseguente necessità di attivare il soccorso istruttorio e, comunque, di interloquire con l’istante prima di concludere il procedimento; il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo dipenderebbe dall’aver erroneamente indicato nella domanda la tabella 1A; la trasmissione delle bollette ai fini della verifica del rispetto dell’autoconsumo non sarebbe stata necessaria in quanto l’istanza afferirebbe in realtà alla tabella 4A e ciò sarebbe confermato anche dalle interlocuzioni con il servizio assistenza clienti del Gestore.
La sua richiesta dovrebbe perciò, previo annullamento del provvedimento impugnato, essere ritenuta ammissibile.
2. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
3. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria al fine di ribadire la propria prospettazione difensiva.
Anche il Gestore ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente, da un lato, rilevato la non integrità del contraddittorio, per non essere stato il ricorso notificato né al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (in violazione dell’art. 12-bis D.L. 68/2022, conv. modif. L. 108/2022) né ai controinteressati (da individuarsi nei beneficiari ammessi al contributo per cui è causa) e, dall’altro lato, eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato alcuno degli elenchi – approvati con decreti MASAF – dei soggetti beneficiari; nel merito ha contestato la fondatezza dell’impugnazione, invocandone il rigetto.
3.1. Entrambe le parti hanno depositato repliche per controdedurre alle difese della rispettiva controparte.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
5. Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., dato che si reputa assistita da giuridico fondamento l’eccezione di inammissibilità, formulata dal GSE, per omessa impugnazione degli elenchi recanti le graduatorie di ammissione ai benefici per cui è causa (il che consente di prescindere dai problemi, evidenziati dallo stesso GSE, di integrità del contraddittorio, tenuto conto di quanto previsto e consentito dall’art. 49, comma 2, cod. proc. amm.).
6. Sul punto, questa Sezione ha infatti avuto occasione di statuire come segue: « -l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi è […] fondata;
-la procedura in esame si è caratterizzata per l’approvazione ministeriale, in data 18 dicembre 2023, di un elenco nominativo degli ammessi con indicazione del relativo contributo concesso […];
-il decreto del MASAF in questione […] ha natura presupposta rispetto all’esclusione impugnata ed era onere della ricorrente impugnarlo per coltivare l’interesse a ricorrere;
-siffatto provvedimento non impugnato palesa in modo chiaro la lesività della posizione argomentata in giudizio dalla ricorrente, perché dispone le ammissioni all’erogazione degli incentivi per la misura cui ha partecipato la società ricorrente, ed è legato al provvedimento impugnato da un rapporto di presupposizione (cfr. per un caso analogo, questo Tribunale, V, n. 9624 del 13 luglio 2022; I, n. 2007 del 14 febbraio 2020);
-sussiste, quindi, una condizione ostativa alla pronuncia sul merito della domanda.
In particolare, il Collegio ritiene di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a proposito dell’inammissibilità dell’impugnazione svolta unicamente avverso l’atto applicativo e conseguenziale, ove la dedotta illegittimità derivi dall’atto presupposto, non impugnato neanche contestualmente all’impugnazione dell’atto consequenziale (TAR Campania, Napoli, III, 4228 del 24 luglio 2014).
Si è infatti precisato che se tra due atti amministrativi sorge un nesso di presupposizione perché l’uno (l’atto consequenziale, il secondo da adottarsi in ordine cronologico) non può essere emanato senza l’adozione del primo, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto (TAR Puglia, Bari, II, 11 novembre 2010, n. 3901);
-l’inserimento nell’oggetto dell’impugnazione del ricorso di tutti gli atti “connessi, presupposti e consequenziali” è espressione meramente generica o di stile, inidonea a dimostrare l’intervenuta impugnazione (per giurisprudenza costante, cfr. Cons. Stato, VI, 3325 del 31 maggio 2006; V, 11 gennaio 2011 n. 80; VI, 26 maggio 2017, n.2482; TAR Friuli, I, 174 del 19 aprile 2019) » (così T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 12 dicembre 2024, n. 22429; negli stessi termini T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 28 febbraio 2025, n. 4463).
6.1. In virtù di quanto previsto e consentito dal secondo periodo del richiamato art. 74 cod. proc. amm., risulta esaustivo il rinvio ai menzionati precedenti al fine di dichiarare inammissibile il ricorso.
7. La chiusura in rito del giudizio giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RO | LE CI |
IL SEGRETARIO