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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 589/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. ROLI
FRANCESCO, per parte ricorrente, l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente con il dott.
Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale.
E' altresì presente la dott.ssa Sonia Serafini (GOP).
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 589/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MERENDA 10 47100 FORLI' presso il difensore avv. ROLI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
provvedendo, all'udienza dell'11.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
pagina 2 di 7 La ricorrente ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n. 479/22 con il quale aveva intimato alla stessa la restituzione di somme a CP_1 titolo di pensione VOCOM, asseritamente non spettanti per l'importo di € 22.498,24.
Ha dedotto che in precedenza, aveva per iscritto informato l'odierna opponente che la CP_1 percezione asseritamente indebita riguardava il periodo dal 01.06.2016 al 30.09.2018, sollecitando il pagamento della suddetta somma, pena il recupero coattivo;
in sostanza, l'istituto previdenziale, con una missiva del settembre 2018, aveva fatto riferimento ad accertamenti fiscali sulla posizione contributiva da commerciante della opponente - che erano stati trasmessi nell'ottobre del 2016 dall'AGE - con aggiornamento della posizione per gli anni dal 2010 al 2013. A seguito di ciò - assumeva - erano emerse scoperture contributive tali da far decadere il requisito della CP_1 pensione;
l'istituto, quindi, aveva provveduto a sospendere il pagamento delle rate pensionistiche dall'ottobre del 2018. aveva proposto ricorso on line, contestando la pretesa Parte_1 dell'Istituto previdenziale. La direzione provinciale dello stesso, inoltre, era stata resa edotta dalla difesa circa l'avvio un procedimento penale a carico della stessa, presumibilmente fondato sugli accertamenti compiuti dalla GDF e dall'AGE.
La difesa, nel proprio atto introduttivo, ha dedotto che i pretesi fatti di evasione previdenziale, nonchè l'entità dei maggiori crediti asseritamente non dichiarati (appurati da sulla base dei CP_1 menzionati accertamenti e posti a fondamento dell'assunta perdita della pensione), erano stati dichiarati insussistenti con due sentenze del Tribunale penale di Forlì, passate in giudicato, con le quali l'imputata era stata assolta “perché il fatto non sussiste”. I fatti di evasione previdenziale, cioè, erano i medesimi fatti che avevano fondato la contestazione penale di evasione fiscale alla
Parte_1
L'entità dei presunti redditi evasi – secondo la tesi di AGE, ripresa poi da - dai quali la CP_1 controversia ha avuto origine, si basa sui fatti contestati alla per truffa ai danni di alcuni Parte_1 clienti, oggetto di altro procedimento penale conclusosi con sentenza emessa dal tribunale penale di Forlì, parzialmente riformata in melius dalla Corte d'Appello di Bologna e definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione;
la ricorrente non avrebbe pagato le imposte e la contribuzione dovuta da alcuni clienti, che le avevano messo a disposizione le relative CP_1 somme dal 2008 al 2014 (per oltre due milioni di euro.
pagina 3 di 7 La difesa dell'opponente ha quindi rilevato che, mentre ai fini dell'accertamento del reato di truffa non era stato necessario accertare e stabilire l'importo effettivo del reddito netto non dichiarato a fisco e a (essendosi ritenuto sufficiente l'accertamento della sola sussistenza del profitto), tale CP_1 accertamento, invece, sarebbe stato necessario nei due procedimenti per evasione fiscale, terminati con assoluzione.
La difesa, quindi, ha chiesto il rigetto delle pretese di anche per evitare il conflitto tra CP_1 giudicati e, al contempo, ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, ossia la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei ratei di pensione non erogati.
2.
Si è costituito in giudizio l'opposto ricostruendo i fatti di causa e contestando le deduzioni CP_1 avversarie e concludendo come in atti. Nel merito, ha specificato che la ricorrente era stata iscritta alla gestione IVS Commercianti dal settembre 2006 all'ottobre 2014, quale titolare di una impresa individuale, esercente l'attività di elaborazione dati contabili. Per gli anni di imposta dal 2009 al
2014, l'opponente era stata oggetto di sei accertamenti unificati da parte dell'AGE (regolarmente notificati), dai quali erano emersi maggiori redditi di impresa e, per l'effetto, maggiori contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS Commercianti, in considerazione del fatto che l'imponibile previdenziale coincide con il reddito di impresa determinato ai fini fiscali.
L'AGE aveva quindi comunicato i maggiori redditi ad l'estratto conto previdenziale della CP_1
in assenza del pagamento di maggiori contributi, aveva conseguentemente subito delle Parte_1 contrazioni dei mesi validi ai fini del diritto alla pensione. Gli avvisi di accertamento, inoltre, erano divenuti definitivi per mancata opposizione presso la competente Commissione Tributaria e le somme relative alle imposte e ai contributi erano state iscritte a ruolo;
risultava, inoltre, che nessun pagamento – ancorchè parziale - fosse stato effettuato;
le contrazioni determinate nell'estratto conto previdenziale della per effetto dei maggiori redditi di impresa erano diventate Parte_1 definitive laddove il giudicato tributario che si era venuto a creare per effetto dell'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali AGE aveva contesto il maggior reddito prodotto non poteva essere intaccato.
pagina 4 di 7 poi, ha opposto alla difesa che il doppio giudicato penale sulla quale la CP_1 Parte_1 stessa fonda l'opposizione sarebbe irrilevante nel caso di specie, data la pacifica definitività degli accertamenti tributari. In ogni caso sarebbe escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento tributario (pagg.
4-7 memoria di costituzione e risposta
, alla luce degli artt. 20 e 25 del D.Lgs. 74/00, del riformulato art. 654 c.p.p. e della CP_1 consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.
La causa è stata istruita documentalmente e, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della necessarietà di un approfondimento istruttorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto, sono stati escussi i testi indotti dall'istituto previdenziale ( Testimone_1
, e, in quella del 17.09.23, ). Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
Dalle dichiarazioni dei primi due testi è emerso che l'accertamento trae origine dal verbale CP_1 trasmesso dalla GDF che l'istituto prende in considerazione;
da questo era poi partito l'accertamento, dal quale era emerso che la ricorrente era socia al 99% della CSP;
era stato accertato che la società aveva prodotto un maggior reddito di quello dichiarato (anni 2009-2014) ed erano dunque aumentate le imposte e le sanzioni. Le pratiche erano andate a ruolo , data la carenza di opposizione nei termini. È stato specificato che di solito non procede ad altra istruttoria, CP_1 ma semplicemente traspone quanto presente del verbale di accertamento della GDF, già di per sé molto ampio. ha specificato che la pensione dei lavoratori autonomi è basata sugli Testimone_3 atti e sulle autocertificazioni;
i dichiaranti, peraltro, si impegnano a comunicare qualsivoglia modifica. L'importo, dunque, viene dapprima corrisposto a titolo provvisorio, dopodichè, a seguito dell'accertamento dell'AGE sui dati reddituali, diviene definitivo. Era emerso che la Parte_1 aveva diritto solo per alcuni mesi e, a seguito della cancellazione, la contribuzione era inferiore a quella minima richiesta per la pensione. ha specificato di essersi occupata della Tes_4 posizione della a seguito della contestazione sorta dopo la revoca della pensione;
ha Parte_1 dichiarato che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata dall'AGE, la quale, su domanda aveva CP_1 comunicato che non vi erano stati contenzioso o spontanei pagamenti.
pagina 5 di 7 La causa, previa assegnazione di termine per il deposito di note autorizzate, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e, all'esito di discussione, è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
3.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
La definizione della questione oggetto della presente controversia deve prendere le mosse dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in materia così come chiaramente enunciati da Cass.
n. 24774/2019: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto
e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini CP_ extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la ricorrente non ha proposto opposizione agli avvisi di accertamento emessi dall' con i quali alla ricorrente è stata contestata Controparte_2
la percezione di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
La mancata opposizione determina quindi la definitività degli accertamenti fiscali ivi contenuti che spiegano riflessi anche ai fini della sussistenza e quantificazione dell'obbligazione contributiva, laddove la difesa della ricorrente non ha formulato contestazione specifica – e quindi valida - in ordine ai fatti che hanno portato alla loro emissione, essendosi limitata ad invocare l'onere della prova asseritamente incombente in capo all'istituto e richiamando le risultanze delle sentenze di assoluzione emesse nei confronti della ricorrente dal Tribunale di Forlì (sentenze n. 531/2020 e n.
552/2021).
In tale contesto, a nulla rileva che in sede penale vi sia stata pronuncia di assoluzione della ricorrente. Premesso che le pronunce depositate dalla ricorrente evidenziano che vi è stata assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p. - quindi inidonea a fare stato nel processo pagina 6 di 7 civile in quanto fondata sull'insufficienza di prova e non sul positivo accertamento della insussistenza dei fatti - occorre evidenziare che, in ogni caso, le contestazioni mosse alla ricorrente in tale sede vertono sull'omesso versamento di imposte e quindi involgono la violazione degli obblighi fiscali e non quelli contributivi.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, in considerazione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/06/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 589/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. ROLI
FRANCESCO, per parte ricorrente, l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente con il dott.
Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale.
E' altresì presente la dott.ssa Sonia Serafini (GOP).
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 589/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MERENDA 10 47100 FORLI' presso il difensore avv. ROLI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
provvedendo, all'udienza dell'11.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
pagina 2 di 7 La ricorrente ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n. 479/22 con il quale aveva intimato alla stessa la restituzione di somme a CP_1 titolo di pensione VOCOM, asseritamente non spettanti per l'importo di € 22.498,24.
Ha dedotto che in precedenza, aveva per iscritto informato l'odierna opponente che la CP_1 percezione asseritamente indebita riguardava il periodo dal 01.06.2016 al 30.09.2018, sollecitando il pagamento della suddetta somma, pena il recupero coattivo;
in sostanza, l'istituto previdenziale, con una missiva del settembre 2018, aveva fatto riferimento ad accertamenti fiscali sulla posizione contributiva da commerciante della opponente - che erano stati trasmessi nell'ottobre del 2016 dall'AGE - con aggiornamento della posizione per gli anni dal 2010 al 2013. A seguito di ciò - assumeva - erano emerse scoperture contributive tali da far decadere il requisito della CP_1 pensione;
l'istituto, quindi, aveva provveduto a sospendere il pagamento delle rate pensionistiche dall'ottobre del 2018. aveva proposto ricorso on line, contestando la pretesa Parte_1 dell'Istituto previdenziale. La direzione provinciale dello stesso, inoltre, era stata resa edotta dalla difesa circa l'avvio un procedimento penale a carico della stessa, presumibilmente fondato sugli accertamenti compiuti dalla GDF e dall'AGE.
La difesa, nel proprio atto introduttivo, ha dedotto che i pretesi fatti di evasione previdenziale, nonchè l'entità dei maggiori crediti asseritamente non dichiarati (appurati da sulla base dei CP_1 menzionati accertamenti e posti a fondamento dell'assunta perdita della pensione), erano stati dichiarati insussistenti con due sentenze del Tribunale penale di Forlì, passate in giudicato, con le quali l'imputata era stata assolta “perché il fatto non sussiste”. I fatti di evasione previdenziale, cioè, erano i medesimi fatti che avevano fondato la contestazione penale di evasione fiscale alla
Parte_1
L'entità dei presunti redditi evasi – secondo la tesi di AGE, ripresa poi da - dai quali la CP_1 controversia ha avuto origine, si basa sui fatti contestati alla per truffa ai danni di alcuni Parte_1 clienti, oggetto di altro procedimento penale conclusosi con sentenza emessa dal tribunale penale di Forlì, parzialmente riformata in melius dalla Corte d'Appello di Bologna e definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione;
la ricorrente non avrebbe pagato le imposte e la contribuzione dovuta da alcuni clienti, che le avevano messo a disposizione le relative CP_1 somme dal 2008 al 2014 (per oltre due milioni di euro.
pagina 3 di 7 La difesa dell'opponente ha quindi rilevato che, mentre ai fini dell'accertamento del reato di truffa non era stato necessario accertare e stabilire l'importo effettivo del reddito netto non dichiarato a fisco e a (essendosi ritenuto sufficiente l'accertamento della sola sussistenza del profitto), tale CP_1 accertamento, invece, sarebbe stato necessario nei due procedimenti per evasione fiscale, terminati con assoluzione.
La difesa, quindi, ha chiesto il rigetto delle pretese di anche per evitare il conflitto tra CP_1 giudicati e, al contempo, ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, ossia la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei ratei di pensione non erogati.
2.
Si è costituito in giudizio l'opposto ricostruendo i fatti di causa e contestando le deduzioni CP_1 avversarie e concludendo come in atti. Nel merito, ha specificato che la ricorrente era stata iscritta alla gestione IVS Commercianti dal settembre 2006 all'ottobre 2014, quale titolare di una impresa individuale, esercente l'attività di elaborazione dati contabili. Per gli anni di imposta dal 2009 al
2014, l'opponente era stata oggetto di sei accertamenti unificati da parte dell'AGE (regolarmente notificati), dai quali erano emersi maggiori redditi di impresa e, per l'effetto, maggiori contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS Commercianti, in considerazione del fatto che l'imponibile previdenziale coincide con il reddito di impresa determinato ai fini fiscali.
L'AGE aveva quindi comunicato i maggiori redditi ad l'estratto conto previdenziale della CP_1
in assenza del pagamento di maggiori contributi, aveva conseguentemente subito delle Parte_1 contrazioni dei mesi validi ai fini del diritto alla pensione. Gli avvisi di accertamento, inoltre, erano divenuti definitivi per mancata opposizione presso la competente Commissione Tributaria e le somme relative alle imposte e ai contributi erano state iscritte a ruolo;
risultava, inoltre, che nessun pagamento – ancorchè parziale - fosse stato effettuato;
le contrazioni determinate nell'estratto conto previdenziale della per effetto dei maggiori redditi di impresa erano diventate Parte_1 definitive laddove il giudicato tributario che si era venuto a creare per effetto dell'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali AGE aveva contesto il maggior reddito prodotto non poteva essere intaccato.
pagina 4 di 7 poi, ha opposto alla difesa che il doppio giudicato penale sulla quale la CP_1 Parte_1 stessa fonda l'opposizione sarebbe irrilevante nel caso di specie, data la pacifica definitività degli accertamenti tributari. In ogni caso sarebbe escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento tributario (pagg.
4-7 memoria di costituzione e risposta
, alla luce degli artt. 20 e 25 del D.Lgs. 74/00, del riformulato art. 654 c.p.p. e della CP_1 consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.
La causa è stata istruita documentalmente e, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della necessarietà di un approfondimento istruttorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto, sono stati escussi i testi indotti dall'istituto previdenziale ( Testimone_1
, e, in quella del 17.09.23, ). Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
Dalle dichiarazioni dei primi due testi è emerso che l'accertamento trae origine dal verbale CP_1 trasmesso dalla GDF che l'istituto prende in considerazione;
da questo era poi partito l'accertamento, dal quale era emerso che la ricorrente era socia al 99% della CSP;
era stato accertato che la società aveva prodotto un maggior reddito di quello dichiarato (anni 2009-2014) ed erano dunque aumentate le imposte e le sanzioni. Le pratiche erano andate a ruolo , data la carenza di opposizione nei termini. È stato specificato che di solito non procede ad altra istruttoria, CP_1 ma semplicemente traspone quanto presente del verbale di accertamento della GDF, già di per sé molto ampio. ha specificato che la pensione dei lavoratori autonomi è basata sugli Testimone_3 atti e sulle autocertificazioni;
i dichiaranti, peraltro, si impegnano a comunicare qualsivoglia modifica. L'importo, dunque, viene dapprima corrisposto a titolo provvisorio, dopodichè, a seguito dell'accertamento dell'AGE sui dati reddituali, diviene definitivo. Era emerso che la Parte_1 aveva diritto solo per alcuni mesi e, a seguito della cancellazione, la contribuzione era inferiore a quella minima richiesta per la pensione. ha specificato di essersi occupata della Tes_4 posizione della a seguito della contestazione sorta dopo la revoca della pensione;
ha Parte_1 dichiarato che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata dall'AGE, la quale, su domanda aveva CP_1 comunicato che non vi erano stati contenzioso o spontanei pagamenti.
pagina 5 di 7 La causa, previa assegnazione di termine per il deposito di note autorizzate, è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e, all'esito di discussione, è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
3.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
La definizione della questione oggetto della presente controversia deve prendere le mosse dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in materia così come chiaramente enunciati da Cass.
n. 24774/2019: “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto
e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini CP_ extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che la ricorrente non ha proposto opposizione agli avvisi di accertamento emessi dall' con i quali alla ricorrente è stata contestata Controparte_2
la percezione di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
La mancata opposizione determina quindi la definitività degli accertamenti fiscali ivi contenuti che spiegano riflessi anche ai fini della sussistenza e quantificazione dell'obbligazione contributiva, laddove la difesa della ricorrente non ha formulato contestazione specifica – e quindi valida - in ordine ai fatti che hanno portato alla loro emissione, essendosi limitata ad invocare l'onere della prova asseritamente incombente in capo all'istituto e richiamando le risultanze delle sentenze di assoluzione emesse nei confronti della ricorrente dal Tribunale di Forlì (sentenze n. 531/2020 e n.
552/2021).
In tale contesto, a nulla rileva che in sede penale vi sia stata pronuncia di assoluzione della ricorrente. Premesso che le pronunce depositate dalla ricorrente evidenziano che vi è stata assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p. - quindi inidonea a fare stato nel processo pagina 6 di 7 civile in quanto fondata sull'insufficienza di prova e non sul positivo accertamento della insussistenza dei fatti - occorre evidenziare che, in ogni caso, le contestazioni mosse alla ricorrente in tale sede vertono sull'omesso versamento di imposte e quindi involgono la violazione degli obblighi fiscali e non quelli contributivi.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, in considerazione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/06/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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