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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/02/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
21.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 968/2021 R.G. e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Andrea Milanini
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
RESISTENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Controparte_2 C.F._1
Moltisanti del Foro di Ragusa
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore) conveniva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) e esponendo: - che Controparte_2 Controparte_2
(mutuatario) stipulava con (mutuante) contratto di finanziamento garantito da CP_3
cessione del quinto dello stipendio ed intero TFR, impegnandosi a restituire la somma di Euro
13.680,00 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili costanti di Euro 190,00; - che successivamente la avendo acquistato il credito relativo al mutuatario, Parte_1
surrogandosi ex art. 1201 c.c. all'Istituto mutuante, provvedeva a comunicare al nuovo datore di lavoro che il proprio credito non risultava ancora estinto, Controparte_1
domandando di proseguire nelle trattenute mensili sopra indicate entro il quinto dello stipendio del , il tutto sino ad estinzione del suddetto credito residuo indicato come da CP_2
1 contratto sottoscritto dal dipendente;
- che, stante il mancato versamento delle somme dovute, la intendeva agire in giudizio per ottenere il pagamento della somma residua di Parte_1
Euro 6.220,74 essendo ad oggi tutte le rate scadute ed insolute, dovute quanto al mutuatario trattandosi della sua obbligazione principale nel rimborso del finanziamento, quanto al datore di lavoro (in qualità di terzo debitore ceduto) per le trattenute mensili sullo stipendio del dipendente in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro per il TFR a quella data sino alla concorrenza del credito residuo.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva: “volersi condannare il sig. CP_2
al pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Parte_1
tempore della complessiva somma di Euro 6.220,74 oltre ad interessi dalla scadenza all'effettivo saldo, volersi dichiarare altresì la società in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, quale obbligato in solido, tenuta al pagamento in favore di delle trattenute mensili sullo stipendio del sig. Parte_1 Controparte_2
condannando al pagamento delle rate insolute scadute e scadende al momento della decisione e così sino alla concorrenza del suddetto credito residuo indicato, ovvero, in caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, al versamento dell'intero importo maturato per TFR, sino alla concorrenza del credito residuo a quella data”.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa - sezione lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in tema di Foro competente nelle controversie riguardanti i contratti conclusi tra consumatore e professionista, essendo il residente ad Ispica (Rg) ed assumendo il medesimo la veste di consumatore;
nel CP_2
merito, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, deducendo in particolare la mancanza di prova della cessione del credito, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente, l'assenza di responsabilità in capo al in ordine alla presunta pretesa CP_2 creditoria della società ricorrente e l'assoluta incertezza del credito azionato.
Non si costituiva in giudizio la (in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore), nonostante la regolarità della notifica.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024.
*******
2 Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Ciò premesso, occorre in primo luogo evidenziare che il resistente ha eccepito CP_2 preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa - sezione lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in tema di Foro competente nelle controversie riguardanti i contratti conclusi tra consumatore e professionista, essendo il residente ad Ispica (Rg) ed assumendo il medesimo la veste CP_2
di consumatore.
Tale eccezione è fondata e va accolta, atteso che, in tema di cessione del credito da lavoro dipendente, la competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro sussiste soltanto con riferimento alla controversie sorte tra il cessionario del credito ed il debitore ceduto, quest'ultimo rappresentato dal datore di lavoro e, quindi, in quanto tale, non qualificabile come “consumatore” ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.
Nella vicenda in esame, invece, la cessionaria ha agito invece sia contro il datore Parte_1
di lavoro (debitore ceduto) che contro il lavoratore dipendente (cedente) e, dunque, attesa la qualità di “consumatore” assunta dal nei confronti della società ricorrente CP_2 nell'ambito del contratto di finanziamento azionato dalla ricorrente medesima, alla presente controversia sono applicabili le norme previste in via inderogabile dal Codice del Consumo che disciplinano il c.d. Foro del Consumatore e la competenza per materia spetta pertanto al
3 Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del , identificabile appunto CP_2 come “consumatore” ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo).
Di contro, ove la avesse agito esclusivamente nei confronti del datore di lavoro Parte_1
allora la controversia sarebbe stata correttamente incardinata davanti Controparte_1
al Giudice del lavoro adito (avendo la sede in Siracusa). Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, va dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del lavoro, per essere competente il
Tribunale di Ragusa quale Foro inderogabile del consumatore.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024), ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Siracusa, 23.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
4
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
21.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 968/2021 R.G. e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Andrea Milanini
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
RESISTENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Controparte_2 C.F._1
Moltisanti del Foro di Ragusa
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore) conveniva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) e esponendo: - che Controparte_2 Controparte_2
(mutuatario) stipulava con (mutuante) contratto di finanziamento garantito da CP_3
cessione del quinto dello stipendio ed intero TFR, impegnandosi a restituire la somma di Euro
13.680,00 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili costanti di Euro 190,00; - che successivamente la avendo acquistato il credito relativo al mutuatario, Parte_1
surrogandosi ex art. 1201 c.c. all'Istituto mutuante, provvedeva a comunicare al nuovo datore di lavoro che il proprio credito non risultava ancora estinto, Controparte_1
domandando di proseguire nelle trattenute mensili sopra indicate entro il quinto dello stipendio del , il tutto sino ad estinzione del suddetto credito residuo indicato come da CP_2
1 contratto sottoscritto dal dipendente;
- che, stante il mancato versamento delle somme dovute, la intendeva agire in giudizio per ottenere il pagamento della somma residua di Parte_1
Euro 6.220,74 essendo ad oggi tutte le rate scadute ed insolute, dovute quanto al mutuatario trattandosi della sua obbligazione principale nel rimborso del finanziamento, quanto al datore di lavoro (in qualità di terzo debitore ceduto) per le trattenute mensili sullo stipendio del dipendente in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro per il TFR a quella data sino alla concorrenza del credito residuo.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva: “volersi condannare il sig. CP_2
al pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Parte_1
tempore della complessiva somma di Euro 6.220,74 oltre ad interessi dalla scadenza all'effettivo saldo, volersi dichiarare altresì la società in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, quale obbligato in solido, tenuta al pagamento in favore di delle trattenute mensili sullo stipendio del sig. Parte_1 Controparte_2
condannando al pagamento delle rate insolute scadute e scadende al momento della decisione e così sino alla concorrenza del suddetto credito residuo indicato, ovvero, in caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, al versamento dell'intero importo maturato per TFR, sino alla concorrenza del credito residuo a quella data”.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa - sezione lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in tema di Foro competente nelle controversie riguardanti i contratti conclusi tra consumatore e professionista, essendo il residente ad Ispica (Rg) ed assumendo il medesimo la veste di consumatore;
nel CP_2
merito, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, deducendo in particolare la mancanza di prova della cessione del credito, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente, l'assenza di responsabilità in capo al in ordine alla presunta pretesa CP_2 creditoria della società ricorrente e l'assoluta incertezza del credito azionato.
Non si costituiva in giudizio la (in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore), nonostante la regolarità della notifica.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024.
*******
2 Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Ciò premesso, occorre in primo luogo evidenziare che il resistente ha eccepito CP_2 preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa - sezione lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), in tema di Foro competente nelle controversie riguardanti i contratti conclusi tra consumatore e professionista, essendo il residente ad Ispica (Rg) ed assumendo il medesimo la veste CP_2
di consumatore.
Tale eccezione è fondata e va accolta, atteso che, in tema di cessione del credito da lavoro dipendente, la competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro sussiste soltanto con riferimento alla controversie sorte tra il cessionario del credito ed il debitore ceduto, quest'ultimo rappresentato dal datore di lavoro e, quindi, in quanto tale, non qualificabile come “consumatore” ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.
Nella vicenda in esame, invece, la cessionaria ha agito invece sia contro il datore Parte_1
di lavoro (debitore ceduto) che contro il lavoratore dipendente (cedente) e, dunque, attesa la qualità di “consumatore” assunta dal nei confronti della società ricorrente CP_2 nell'ambito del contratto di finanziamento azionato dalla ricorrente medesima, alla presente controversia sono applicabili le norme previste in via inderogabile dal Codice del Consumo che disciplinano il c.d. Foro del Consumatore e la competenza per materia spetta pertanto al
3 Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del , identificabile appunto CP_2 come “consumatore” ai sensi degli artt. 33 e 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo).
Di contro, ove la avesse agito esclusivamente nei confronti del datore di lavoro Parte_1
allora la controversia sarebbe stata correttamente incardinata davanti Controparte_1
al Giudice del lavoro adito (avendo la sede in Siracusa). Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, va dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del lavoro, per essere competente il
Tribunale di Ragusa quale Foro inderogabile del consumatore.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024), ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale di Ragusa quale Giudice del luogo di residenza del consumatore;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Siracusa, 23.2.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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