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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23016/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 1677 del 2022, pubblicata in data 6 aprile 2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14 (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n.4, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Generoso Romano (C.F. ) che la rappresenta in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
introduttivo del giudizio appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gricignano di Aversa Controparte_1 C.F._3
(CE) alla via Aversa n. 27 presso lo studio dell'avv. Mario D'Aniello (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta in virtù di procura allegata in atti appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1
all'ufficio del giudice di pace di Barra l' nonché la . Parte_1 Controparte_2
L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2014
0108737409000 - ruolo 2014/5777 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 482,68. Premessa l'ammissibilità dell'azione, eccepiva il difetto di notifica sia di tutti i sottesi verbali di accertamento della presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti azionati, ovvero l'illegittimità dell'intero procedimento esattoriale, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria. Si costituiva l'
[...]
resistendo all'opposizione proposta, eccependo preliminarmente l'incompetenza Parte_1
territoriale del giudice adito, nel merito l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese. Rimaneva contumace la . Controparte_2
Il giudice di pace di Barra così decideva: “dichiara l'estromissione della per carenza di Controparte_2
legittimazione passiva; accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 071 2014 0108737409000;
condanna l' al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che si Controparte_3
liquidano in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese, IVA e cpa.”
L' ha proposto gravame al fine di ottenerne l'integrale riforma, Parte_3
lamentando, preliminarmente la violazione degli art. 101 e 354 c.p.c. e nel merito la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna, stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. nonché l'erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si
è costituito deducendo, in via preliminare, la tardività dell'appello essendo decorso il Controparte_1 termine breve d'impugnazione a seguito della notificazione della sentenza di primo grado e contestando tutto l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini d'impugnazione a seguito della notificazione della sentenza di primo grado, atteso che la notifica della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve se non effettuata direttamente al procuratore della controparte costituita dinanzi al giudice di primo grado. In questo senso si è pronunciata di recente la
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 20866/2020), in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Va disattesa la richiesta di rimessione della causa al giudice di prime cure. Evidenti ragioni di economia processuale derivanti dalla natura della decisione in rito da adottarsi nella fattispecie concreta, depongono per la superfluità della rimessione della causa al giudice di primo grado in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
La necessità di bilanciare l'integrità del contraddittorio e, per essa, l'inviolabilità del diritto di difesa con la paritaria esigenza di ragionevole durata del processo, ha trovato specifico avallo nella giurisprudenza di legittimità. Ancora di recente, con la pronuncia n. 37847 dell'1 dicembre 2021, sebbene riferita all'ipotesi in cui il litisconsorte intervenga in appello accettando la causa nello stato in cui si trova, la Suprema Corte di
Cassazione, in relazione alla necessità di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ha espressamente ribadito il seguente principio;
“Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata
del processo (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione in primo grado per la trattazione e decisione di
un'azione improponibile (come quella svolta dagli odierni ricorrenti), posto che tale statuizione si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del
contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte
pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica. Ne consegue che, in caso di
pronuncia di cassazione senza rinvio per la ragione che l'azione non poteva ab origine essere proposta, appare superfluo, pur
potendone sussistere i presupposti, provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ., trattandosi di attività
determinante un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio e, nel contempo, priva di alcun vantaggio per garantire
l'effettività dei diritti processuali della parte pretermessa.”
L'indirizzo richiamato appare quanto mai pertinente al caso di specie atteso che la questione nodale portata dall'atto di impugnazione attiene alla carenza dell'interesse ad agire dell'attore in primo grado mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale attinente alla verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui
il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nel caso di specie, l'appellato che ha chiesto in primo grado di Controparte_1
giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Barra n. 1677 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23016/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 1677 del 2022, pubblicata in data 6 aprile 2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14 (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n.4, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Generoso Romano (C.F. ) che la rappresenta in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
introduttivo del giudizio appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gricignano di Aversa Controparte_1 C.F._3
(CE) alla via Aversa n. 27 presso lo studio dell'avv. Mario D'Aniello (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta in virtù di procura allegata in atti appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1
all'ufficio del giudice di pace di Barra l' nonché la . Parte_1 Controparte_2
L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2014
0108737409000 - ruolo 2014/5777 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 482,68. Premessa l'ammissibilità dell'azione, eccepiva il difetto di notifica sia di tutti i sottesi verbali di accertamento della presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti azionati, ovvero l'illegittimità dell'intero procedimento esattoriale, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria. Si costituiva l'
[...]
resistendo all'opposizione proposta, eccependo preliminarmente l'incompetenza Parte_1
territoriale del giudice adito, nel merito l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese. Rimaneva contumace la . Controparte_2
Il giudice di pace di Barra così decideva: “dichiara l'estromissione della per carenza di Controparte_2
legittimazione passiva; accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 071 2014 0108737409000;
condanna l' al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che si Controparte_3
liquidano in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese, IVA e cpa.”
L' ha proposto gravame al fine di ottenerne l'integrale riforma, Parte_3
lamentando, preliminarmente la violazione degli art. 101 e 354 c.p.c. e nel merito la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna, stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. nonché l'erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si
è costituito deducendo, in via preliminare, la tardività dell'appello essendo decorso il Controparte_1 termine breve d'impugnazione a seguito della notificazione della sentenza di primo grado e contestando tutto l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini d'impugnazione a seguito della notificazione della sentenza di primo grado, atteso che la notifica della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve se non effettuata direttamente al procuratore della controparte costituita dinanzi al giudice di primo grado. In questo senso si è pronunciata di recente la
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 20866/2020), in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Va disattesa la richiesta di rimessione della causa al giudice di prime cure. Evidenti ragioni di economia processuale derivanti dalla natura della decisione in rito da adottarsi nella fattispecie concreta, depongono per la superfluità della rimessione della causa al giudice di primo grado in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
La necessità di bilanciare l'integrità del contraddittorio e, per essa, l'inviolabilità del diritto di difesa con la paritaria esigenza di ragionevole durata del processo, ha trovato specifico avallo nella giurisprudenza di legittimità. Ancora di recente, con la pronuncia n. 37847 dell'1 dicembre 2021, sebbene riferita all'ipotesi in cui il litisconsorte intervenga in appello accettando la causa nello stato in cui si trova, la Suprema Corte di
Cassazione, in relazione alla necessità di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ha espressamente ribadito il seguente principio;
“Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata
del processo (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione in primo grado per la trattazione e decisione di
un'azione improponibile (come quella svolta dagli odierni ricorrenti), posto che tale statuizione si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del
contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte
pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica. Ne consegue che, in caso di
pronuncia di cassazione senza rinvio per la ragione che l'azione non poteva ab origine essere proposta, appare superfluo, pur
potendone sussistere i presupposti, provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ., trattandosi di attività
determinante un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio e, nel contempo, priva di alcun vantaggio per garantire
l'effettività dei diritti processuali della parte pretermessa.”
L'indirizzo richiamato appare quanto mai pertinente al caso di specie atteso che la questione nodale portata dall'atto di impugnazione attiene alla carenza dell'interesse ad agire dell'attore in primo grado mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale attinente alla verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui
il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nel caso di specie, l'appellato che ha chiesto in primo grado di Controparte_1
giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Barra n. 1677 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
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