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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7546 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa NA NI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4642/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Maurizio Bianchi e dall'avv.to Giuseppe Petrillo, in forza di procure in calce rispettivamente all'atto di appello e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTI
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Sciuto e Corrado Barile, giusta procura generale alle liti e dichiarazione di nomina in atti
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Latina n. 1292/2022, R.G. n. 1239/2020, pubblicata in data 20.6.2022.
***
Si è costituita in giudizio Controparte_1
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata al 10.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (non depositate dalle parti).
***
All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 4.12.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
pagina 2 di 3 Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese di lite rimangono a carco delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA NI MI LD
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa NA NI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4642/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Maurizio Bianchi e dall'avv.to Giuseppe Petrillo, in forza di procure in calce rispettivamente all'atto di appello e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTI
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Sciuto e Corrado Barile, giusta procura generale alle liti e dichiarazione di nomina in atti
APPELLATA
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Latina n. 1292/2022, R.G. n. 1239/2020, pubblicata in data 20.6.2022.
***
Si è costituita in giudizio Controparte_1
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata al 10.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (non depositate dalle parti).
***
All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 4.12.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
pagina 2 di 3 Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese di lite rimangono a carco delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA NI MI LD
pagina 3 di 3